Se il coniuge non paga l’assegno di mantenimento o quello divorzile, la legge prevede strumenti rapidi per bloccare i beni o prelevare i soldi alla fonte.
La tutela del credito assistenziale e alimentare ha subito una profonda trasformazione con la riforma del 2022, che ha introdotto una disciplina unitaria per ogni tipo di contributo economico. Che si tratti di figli nati fuori dal matrimonio, di separazione o di divorzio, le regole su come ottenere il pagamento dell’assegno di mantenimento e divorzile sono oggi identiche e puntano alla massima efficacia. Il legislatore ha compreso che la rapidità è tutto quando si parla di somme destinate al sostentamento quotidiano. Per questo motivo, il creditore non deve più affrontare percorsi burocratici differenziati o attendere i tempi lunghi di un nuovo processo per ottenere garanzie concrete. Il sistema attuale permette di attivare tutele pesanti anche sulla base di provvedimenti temporanei e urgenti, garantendo che il diritto all’assegno non resti una mera dichiarazione d’intenti sulla carta, ma si traduca in liquidità reale e immediata per chi ne ha diritto.
Quali sono le garanzie per chi deve ricevere l’assegno?
Il legislatore garantisce l’adempimento degli obblighi economici attraverso un pacchetto di misure molto concreto (art. 473-bis.36 cod. proc. civ.). La vera novità della riforma del 2022 è l’aver eliminato le differenze che esistevano tra mantenimento e divorzio. Oggi, queste tutele scattano per qualunque tipo di contributo economico a favore della prole o dell’ex partner. Il giudice può imporre garanzie reali, come il pegno, o personali, come la fideiussione di un terzo. Esiste poi l’ipoteca giudiziale, che permette di vincolare i beni immobili del debitore. Se il rischio di perdere i soldi è concreto, si può ricorrere al sequestro dei beni. Infine, lo strumento più efficace e temuto: l’ordine di pagamento diretto rivolto al terzo, solitamente il datore di lavoro o l’ente pensionistico del debitore. Queste misure servono a prevenire che il coniuge obbligato faccia sparire il proprio patrimonio o smetta di versare quanto dovuto per ritorsione o negligenza.
Quando si può chiedere una garanzia personale o reale?
Il giudice può obbligare chi deve pagare a fornire una garanzia se esiste il pericolo che possa sottrarsi al proprio dovere (art. 473-bis.36, comma 2, cod. proc. civ.). Si tratta di una misura cautelare: non serve che l’inadempimento sia già avvenuto, basta che vi sia un rischio oggettivo. Ad esempio, se il debitore dichiara apertamente di non voler pagare o se compie atti che mettono in pericolo la consistenza del suo patrimonio. Tuttavia, la giurisprudenza chiarisce che il giudice emette un ordine generico; spetta poi al debitore scegliere quale garanzia prestare (Cass. civ. 27 gennaio 1977, n. 410). Questa misura è poco usata nella pratica perché spesso il debitore dichiara di non trovare garanti. Inoltre, se il debitore ignora l’ordine, non esistono sanzioni dirette efficaci, a meno che non si configuri un comportamento fraudolento punibile penalmente (art. 388 cod. pen.). In sintesi:
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il creditore deve provare il pericolo di non ricevere i soldi;
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non bastano singoli atti di gestione del patrimonio per far scattare la misura;
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serve una minaccia oggettiva e attuale all’adempimento.
Come funziona l’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili?
L’ipoteca giudiziale è uno dei mezzi più potenti per blindare il credito. Il provvedimento del giudice che stabilisce l’assegno è di per sé un titolo valido per iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore (art. 2818 cod. civ.). Grazie alla riforma, questa possibilità è estesa anche ai provvedimenti temporanei e urgenti presi all’inizio della causa. L’ipoteca può essere iscritta sulla base di:
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una sentenza di separazione giudiziale;
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un decreto di omologa di una separazione consensuale;
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un accordo di negoziazione assistita (d.l. n. 132 del 2014);
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probabilmente, anche un accordo davanti al Sindaco, poiché “tiene luogo” dei provvedimenti giudiziali.
Il calcolo della somma da ipotecare per i pagamenti futuri avviene tramite tabelle specifiche che determinano il valore delle rendite vitalizie (R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403). Attenzione però agli abusi: se il valore dei beni ipotecati è sproporzionato rispetto al debito, il creditore rischia una condanna per responsabilità aggravata (art. 96 cod. proc. civ.). Il debitore può sempre chiedere la cancellazione se dimostra che non c’è alcun rischio di inadempimento (Cass. civ. 16 gennaio 2023, n. 1076).
Quando è possibile ottenere il sequestro dei beni?
Il sequestro (art. 473-bis.36, comma 3, cod. proc. civ.) serve a “congelare” una parte del patrimonio del debitore. Prima del 2022, per la separazione serviva un inadempimento già avvenuto. Oggi non è più così: basta il pericolo di un futuro mancato pagamento. Il giudice valuta elementi oggettivi e può disporre il sequestro anche se il debitore è sempre stato regolare, ma la sua situazione finanziaria sta precipitando. Un vantaggio enorme della nuova normativa è che non ci sono limiti per il sequestro di somme di denaro. Se il provvedimento viene emesso durante la causa, non è reclamabile ma può essere revocato o modificato solo se cambiano le condizioni. Se invece viene inserito nella sentenza definitiva, si applicano i normali mezzi di impugnazione. Questo strumento è fondamentale per evitare che il coniuge venda la macchina o svuoti il conto corrente prima che il creditore possa agire.
Si può chiedere il pagamento direttamente al datore di lavoro?
Sì, ed è lo strumento più rapido in assoluto (art. 473-bis.37 cod. proc. civ.). Se il coniuge è in ritardo con il pagamento di almeno trenta giorni, il creditore può bypassare il tribunale. La procedura è la seguente:
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costituire in mora il debitore con una raccomandata o PEC;
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attendere che passino i trenta giorni di ritardo;
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notificare il provvedimento del giudice direttamente al terzo (datore di lavoro, INPS o inquilino che paga l’affitto al debitore);
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ordinare al terzo di versare la somma direttamente sul proprio conto.
Il terzo deve iniziare a pagare dal mese successivo alla notifica. Se non lo fa, il creditore può agire direttamente contro di lui con un’esecuzione forzata. Un punto fondamentale: il legislatore ha chiarito che si può chiedere al datore di lavoro anche l’intera somma dello stipendio se necessario a coprire l’assegno, superando i vecchi limiti del pignoramento. Questo perché la cifra dell’assegno è già stata vagliata da un giudice che l’ha ritenuta sostenibile per il debitore. Tuttavia, l’INPS ritiene ancora oggi che il Reddito di Cittadinanza sia assolutamente impignorabile, nonostante alcuni tribunali siano di parere opposto.
Cosa succede se ci sono altri creditori che pignorano lo stipendio?
Se lo stipendio o la pensione del debitore sono già stati pignorati da altri (ad esempio una banca o un fornitore), la situazione si complica ma non è senza via d’uscita. In questo caso, non si può procedere con il pagamento diretto automatico. La palla passa al giudice dell’esecuzione, che dovrà decidere come spartire i soldi tra i vari creditori. Il giudice ha il compito di bilanciare le pretese, ma deve tenere in grande considerazione la natura assistenziale dell’assegno di mantenimento. Questo significa che il credito alimentare ha spesso una corsia preferenziale rispetto ai crediti commerciali, proprio perché serve a garantire la sopravvivenza del beneficiario o dei figli. È possibile utilizzare contemporaneamente più strumenti, come l’ordine al terzo e il sequestro, per massimizzare le probabilità di incasso.
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