Assunzioni obbligatorie di persone con disabilità: da inizio 2027 chi lascia scoperti i posti riservati paga di più


Cresce la somma dovuta dalle imprese per ogni posto riservato rimasto vuoto, un meccanismo costruito per rendere meno conveniente rinunciare all’inserimento lavorativo

Dal 1° gennaio 2027 il datore di lavoro che non copre la quota di posti riservati alle persone con disabilità, senza essere stato autorizzato a farne a meno, andrà incontro a una sanzione di 221,60 euro per ogni giornata lavorativa e per ciascun lavoratore non assunto, contro i 196,05 euro applicati fino al 31 dicembre 2026.

L’importo non viene convertito in benefici per i lavoratori, si tratta di una penalità a carico dell’azienda inadempiente, che la legge 68/1999 calcola come cinque volte il cosiddetto contributo esonerativo. È proprio quest’ultima cifra a essere stata rivista, salendo da 39,21 a 44,32 euro al giorno, circa il 13% in più. La revisione è disposta dal decreto n. 100 del 3 agosto 2026, firmato dalla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone.

PERCHÉ L’ESONERO HA UN PREZZO

La legge 68 disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità attraverso il collocamento mirato e le quote di riserva a carico dei datori di lavoro. L’articolo 5, comma 3, riconosce ai datori privati e agli enti pubblici economici che, “per le speciali condizioni della loro attività”, non riescono a occupare l’intera percentuale prevista, la possibilità di ottenere un esonero parziale dall’obbligo di assunzione.

Quella possibilità, però, è subordinata a un versamento periodico per ciascuna unità non assunta, destinato al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità. Il denaro resta quindi all’interno del sistema pubblico di sostegno all’occupazione e non si traduce in alcuna somma per la singola persona esclusa dall’assunzione. Il termine contributo, in questo contesto, indica un costo a carico dell’impresa, non una prestazione erogata a un lavoratore.

Un secondo canale è quello aperto nel 2015 dal decreto legislativo 151, che ha aggiunto alla stessa norma il comma 3-bis. Riguarda le imprese che svolgono lavorazioni ad alto rischio di infortunio, quelle per cui l’INAIL applica un premio assicurativo pari o superiore al 60 per mille delle retribuzioni. In questi casi non occorre chiedere un’autorizzazione: è lo stesso datore di lavoro a dichiarare di volersi avvalere dell’esonero, a condizione di versare il contributo dovuto, che qui confluisce nel Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità e non nel Fondo regionale. Il decreto n. 100 porta a 44,32 euro l’importo in entrambe le ipotesi.

COME È STATO RICALCOLATO L’IMPORTO

L’articolo 5, comma 6, della legge 68/1999 affida a un decreto ministeriale la revisione quinquennale di queste cifre, previo parere della Conferenza unificata. L’ultimo intervento risaliva al decreto ministeriale n. 193 del 30 settembre 2021, che aveva fissato i 39,21 euro rimasti in vigore fino alla fine di quest’anno.

Poiché la normativa sul collocamento obbligatorio non indica un criterio di calcolo, il Ministero ha confermato quello già adottato nel 2007 e riapplicato nel 2021, fondato sulla retribuzione media giornaliera lorda desunta dai contratti collettivi nazionali del settore privato. La scelta è motivata nel provvedimento con la natura “residuale, temporanea e alternativa” dell’esonero parziale rispetto all’assunzione obbligatoria: l’aggancio alla dinamica salariale evita che il costo dell’esenzione si svaluti nel tempo, rendendola progressivamente più conveniente dell’inserimento di un lavoratore. Sul piano dei numeri, una comunicazione dell’Istituto nazionale di statistica del 29 aprile 2026 attesta che la retribuzione contrattuale lorda mensilizzata del settore privato relativa a marzo 2026 è pari a 2.437,32 euro: rapportata a ventidue giornate lavorative al mese, ne deriva una retribuzione media giornaliera di 110,79 euro, il cui 40% corrisponde ai 44,32 euro che si applicheranno dal prossimo anno. Sullo schema di decreto la Conferenza unificata si è espressa favorevolmente nella seduta del 23 luglio 2026.

QUANDO SCATTA LA SANZIONE

L’effetto sulla penalità è automatico. L’articolo 15, comma 4, della stessa legge stabilisce che, trascorsi sessanta giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione senza che il posto sia stato coperto, il datore inadempiente sia soggetto a una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo esonerativo, per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non assunto. Il decreto n. 100 non scrive la cifra, ma richiama espressamente il meccanismo moltiplicativo, che applicato al nuovo valore porta ai 221,60 euro giornalieri.

Le due situazioni restano distinte. Il versamento riguarda chi ha ottenuto o autocertificato l’esonero ed è un adempimento dovuto e legittimo; la sanzione colpisce invece chi lascia vuoto il posto senza che ricorrano le condizioni previste dalla legge. È nella seconda ipotesi che la funzione dissuasiva diventa evidente: la penalità matura giorno per giorno e per ogni singola posizione scoperta, così che il conto cresce finché il posto resta vuoto e si moltiplica se le posizioni sono più di una.

CHE COSA NON CAMBIA

Le sanzioni per il mancato o tardivo invio del prospetto informativo restano invece invariate. Si tratta della dichiarazione che ogni anno, entro il 31 gennaio, i datori soggetti all’obbligo devono presentare per rendere conto della propria situazione occupazionale e dei posti riservati ancora scoperti: è il documento su cui si fonda la possibilità stessa di verificare il rispetto delle quote, e chi lo omette rischia 702,43 euro, più 34,02 euro per ogni giorno di ritardo, cifre ferme al 2021. Nemmeno la maggiorazione dovuta da chi non versa il contributo di esonero è stata ritoccata: i limiti tra il 5% e il 24% della somma, si legge nelle premesse del decreto, “risultano adeguati e sufficienti”. L’intervento del Ministero si concentra quindi su un solo parametro, quello che misura quanto costa a un’impresa non assumere.


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