#Finsubito news dalla rete – Nuovo Codice doganale UE: cambiano ruoli, obblighi e responsabilità


Il Regolamento (UE) 2026/2108, applicabile in via generale dal 21 settembre 2027, modifica la ripartizione dei ruoli nelle operazioni doganali. La riforma, infatti, sposta progressivamente il baricentro dell’operazione dal dichiarante ai soggetti responsabili delle merci, attribuendo direttamente all’importatore, all’esportatore e al titolare del transito specifici obblighi informativi, finanziari e di conformità.

In questa prospettiva, devono essere lette insieme la nuova definizione di importatore, la disciplina dell’esportatore, la posizione del rappresentante indiretto e il passaggio dalla dichiarazione doganale alla comunicazione dei dati, tutti aspetti sostanzialmente modificati dal nuovo intervento del legislatore unionale, che entrerà in vigore in maniera scaglionata, da subito, per alcuni ambiti, ed in crescendo fino al 2034.

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1) Dalla dichiarazione alla responsabilità per le merci

Nel sistema del Regolamento (UE) n. 952/2013, ossia l’attuale Codice UE, l’operazione doganale è costruita principalmente intorno al dichiarante, ossia il soggetto che presenta la dichiarazione in nome proprio o la persona in nome della quale essa è presentata.

La sua individuazione dipende, poi, anche dalla forma di rappresentanza concretamente utilizzata. In quella diretta, il dichiarante è il soggetto rappresentato; in quella indiretta, è il rappresentante, che agisce in nome proprio e risponde del debito doganale insieme alla persona per conto della quale opera.

Il CDU vigente non contiene una definizione generale di importatore. L’Allegato B del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 disciplina soltanto il relativo dato dichiarativo, associandolo alla parte che presenta la dichiarazione di importazione o per conto della quale essa è presentata. La figura è quindi individuata in funzione della dichiarazione, senza criteri sostanziali autonomi. In coordinamento con le regole sullo stabilimento del dichiarante, l’autorità doganale, prima, ed il D.Lgs. n. 141 del 2024, poi, hanno chiarito che l’importatore non stabilito nell’Unione deve avvalersi di un rappresentante indiretto stabilito nell’UE (ciò in quanto, di base, è il dichiarante, oggi, a dover essere stabilito).

Il nuovo Codice interviene proprio su questo collegamento. L’art. 5, punto 13, individua l’importatore attraverso criteri sostanziali e gerarchici. Fuori dalle vendite a distanza, rileva anzitutto chi ha il potere di decidere e ha deciso l’introduzione delle merci nell’Unione. Seguono chi abbia assunto tale potere, il successore che decide il vincolo a un regime e, in via residuale, il trasportatore o il titolare delle merci.

A tale qualifica l’art. 27 collega l’obbligo di fornire e conservare le informazioni, garantire dazi e altri oneri, assicurare la conformità alle altre normative applicate dalle dogane e segnalare movimenti sospetti o manipolazioni non autorizzate. La novità non risiede tanto nella natura degli obblighi, quanto nella loro attribuzione a una figura di importatore definita autonomamente sulla base del ruolo assunto nell’operazione.

L’evoluzione assume rilievo anche sul piano dei dati doganali. Nel DAU, la casella 8 era denominata “Destinatario” e, nelle dichiarazioni di importazione, conteneva i dati del soggetto indicato ai fini dell’operazione. Nell’attuale modello elettronico, l’Allegato B prevede invece una specifica classe di dati denominata “Importatore”, identificata dal D.E. 13 04 000 000 e articolata nei relativi sottoelementi. Anche il prospetto di riepilogo ai fini contabili generato da ADM reca un apposito campo “Importatore”.

L’indicazione di un soggetto in tale campo costituisce però un dato della dichiarazione e non produce, di per sé, una qualificazione sostanziale. Con il nuovo Codice occorrerà verificare che il soggetto comunicato come importatore corrisponda a quello individuato mediante i criteri gerarchici dell’art. 5, punto 13, soprattutto nei flussi in cui potere decisionale, titolarità delle merci e gestione dell’adempimento doganale facciano capo a soggetti diversi.

La definizione di esportatore dell’art. 5, punto 17, riprende invece sostanzialmente quella già prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/2446. Anche per questa figura il cambiamento va ricercato soprattutto negli obblighi dell’art. 28 e nel coordinamento con la rappresentanza doganale.

Ciò in quanto, anche per l’export, l’interesse ad una figura responsabile per il regime e per gli obblighi ad esso connessi, quasi prevale sulla sostanza dell’operazione, imponendo in ogni caso l’individuazione di un soggetto che, appointed a tal fine, rivesta la qualifica di esportatore, che non necessariamente è quella di cedente o speditore, purché stabilito nell’UE.

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2) La rappresentanza indiretta come punto di raccordo

La rappresentanza indiretta costituisce il punto di raccordo tra la nuova qualificazione dell’importatore e dell’esportatore e l’attribuzione dei relativi obblighi.

Quando il soggetto rappresentato è stabilito nell’Unione, l’art. 33 del nuovo CDU rende il rappresentante indiretto responsabile in solido per gli obblighi richiamati dagli artt. 27, par. 2, e 28, par. 1. Il rappresentato conserva quindi la propria qualifica, ma il rappresentante viene coinvolto direttamente nell’adempimento.

L’effetto è potenzialmente più incisivo quando il soggetto rappresentato non è stabilito nell’Unione. In tale ipotesi, l’art. 33 non si limita a prevedere una responsabilità solidale, ma stabilisce che il rappresentante indiretto sia «considerato» importatore o esportatore ai fini dei medesimi obblighi. La disposizione gli attribuisce quindi, entro tale perimetro, la posizione del soggetto responsabile delle merci; resta tuttavia da chiarire quali conseguenze operative ne deriveranno e come i relativi obblighi saranno applicati nei rapporti tra rappresentante e rappresentato.

Tale assimilazione non può essere estesa automaticamente ad altri fini. Il debito doganale segue infatti una disciplina distinta: ai sensi dell’art. 183, il rappresentante indiretto e la persona per conto della quale agisce sono debitori in solido. Il nuovo Codice distingue quindi tra qualifica del soggetto, responsabilità per gli obblighi operativi e titolarità del debito, coordinando tali elementi senza farli necessariamente coincidere.

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3) Il passaggio dalla dichiarazione ai dati

Il nuovo assetto dei ruoli si completa con il superamento progressivo della dichiarazione doganale tradizionale. Fino al 28 febbraio 2034, l’art. 85 del nuovo CDU mantiene la possibilità di presentare una dichiarazione e le relative regole sullo stabilimento del dichiarante.

La transizione, però, sarà graduale ma continua. Dal 1° luglio 2028 l’EU Customs Data Hub sarà utilizzato per le vendite a distanza e il regime IOSS. Dal 1° marzo 2031 gli altri importatori, esportatori e titolari del transito potranno scegliere tra la presentazione della dichiarazione e la comunicazione dei dati tramite il Data Hub. Quest’ultimo dovrà essere pienamente operativo entro il 1° febbraio 2034 e, dal 1° marzo dello stesso anno, la comunicazione o la messa a disposizione dei dati diventerà obbligatoria per tali soggetti.

Il 28 febbraio 2034 rappresenta quindi l’ultimo giorno del periodo transitorio. Il cambiamento non sarà soltanto tecnologico: come emerge dal considerando 52, le informazioni contenute nel dato rilevante ai fini doganali (che è dichiarazione, in qualunque forma tenuta o presentata) saranno ricondotte direttamente alla persona responsabile delle merci – importatore, esportatore o titolare del transito – anziché al dichiarante. Il passaggio dalla dichiarazione ai dati completa così lo spostamento dal soggetto che presenta l’atto a quello che governa l’operazione e ne assume i relativi obblighi.

 

 


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