Può una pubblica amministrazione utilizzare
l’intelligenza artificiale generativa per
predisporre un provvedimento? E cosa accade se nella motivazione
compaiono precedenti giurisprudenziali inesistenti
o non pertinenti, potenzialmente riconducibili all’impiego di un
sistema generativo? Fino a che punto, poi, il tema dell’AI può
entrare in un contenzioso edilizio nato su
questioni completamente diverse?
Il TAR Puglia, Bari, Sez. III, con la
sentenza del 3 agosto 2026, n. 956, ha affrontato
queste domande all’interno di una controversia nata su temi tipici
della materia edilizia, legati alla consistenza dell’immobile, alle
volumetrie utilizzate per il calcolo di un ampliamento e alla
legittimità dell’esercizio del potere di
autotutela; tra le censure proposte dal ricorrente, però,
ne è comparsa una di natura diversa, secondo cui la motivazione del
primo provvedimento comunale sarebbe stata elaborata mediante un
utilizzo distorto di sistemi di intelligenza artificiale, come
avrebbe dimostrato la presenza di riferimenti giurisprudenziali
inesistenti o inconferenti.
Il giudice amministrativo si è trovato così ad affrontare
direttamente il rapporto tra sistemi generativi e
formazione del provvedimento. L’intelligenza artificiale può essere
utilizzata nella fase di elaborazione materiale
dell’atto, ma la motivazione deve restare riconducibile al
soggetto titolare del potere, che deve verificarla, farla propria e
assumersene la responsabilità.
Intelligenza artificiale nella PA e contenzioso edilizio: il caso
esaminato dal TAR
La controversia ha riguardato un immobile interessato da diverse
pratiche edilizie, successivamente annullate dal
Comune sul presupposto che alla loro origine vi fosse una
falsa rappresentazione dello stato dei luoghi.
Dopo un primo provvedimento di autotutela e ulteriori
approfondimenti istruttori svolti anche a seguito dei chiarimenti
richiesti dal TAR in sede cautelare, l’Amministrazione ne aveva
adottato un secondo, destinato a sostituire il precedente.
Nel contestare il primo annullamento, il ricorrente aveva
denunciato anche un difetto assoluto di
motivazione, sostenendo che alcuni precedenti
giurisprudenziali inesistenti o non pertinenti fossero il sintomo
di un utilizzo distorto dell’intelligenza artificiale.
Il TAR non ha accertato che quelle citazioni fossero state
effettivamente prodotte da un sistema generativo, ma ha rilevato
che il ricorrente ne aveva ipotizzato l’origine senza fornire
alcuna certezza e ha comunque esaminato la censura, ammettendo ai
fini del ragionamento che quella ricostruzione potesse essere
corretta.
Nel frattempo il secondo provvedimento aveva sostituito il primo
e il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile
per sopravvenuta carenza di interesse. La questione
relativa all’intelligenza artificiale, ripresa e sviluppata nelle
memorie riferite ai motivi aggiunti, è stata comunque esaminata dal
TAR.
Contenzioso edilizio e intelligenza artificiale: un nuovo fronte
davanti al giudice amministrativo
Una controversia nata intorno a stato dei luoghi, titoli
abilitativi, volumetrie, dichiarazioni del tecnico e autotutela
amministrativa ha finito così per investire anche le modalità con
cui il Comune aveva predisposto la motivazione del
provvedimento.
La diffusione dei sistemi generativi negli uffici pubblici può
allargare il perimetro del contenzioso
amministrativo anche in settori, come l’edilizia, nei
quali il confronto si concentra tradizionalmente sull’istruttoria,
sulla ricostruzione dello stato legittimo, sulla
qualificazione degli interventi, sull’interpretazione delle norme
applicabili e sulla sufficienza della motivazione.
Citazioni inesistenti, precedenti inconferenti, riferimenti
normativi errati o argomentazioni prive di riscontro negli atti
possono quindi affiancarsi alle questioni più tradizionali,
soprattutto quando vengono utilizzati per contestare il percorso
seguito dall’Amministrazione nella formazione della propria
decisione.
La sentenza, tuttavia, non costruisce un autonomo vizio legato
all’impiego dell’intelligenza artificiale: anche quando entra in
gioco un sistema generativo, il giudizio continua a concentrarsi
sulla tenuta logico-giuridica della motivazione e
sulla possibilità di ricondurla al soggetto che ha esercitato il
potere.
AI nei provvedimenti amministrativi: quando può essere utilizzata
dalla PA
Secondo il TAR, l’eventuale ausilio di strumenti di intelligenza
artificiale generativa nella fase di “elaborazione
materiale” di un provvedimento non determina, di per sé,
l’invalidità dell’atto e non comporta automaticamente un difetto
assoluto di motivazione, purché quella finale esprima un
percorso logico-giuridico autonomo, riferibile
all’organo titolare del potere, che lo abbia assunto e
sottoscritto.
Preparare materialmente un testo e assumere una
decisione amministrativa restano, quindi, momenti
distinti. Un sistema generativo può contribuire alla redazione di
una bozza, organizzare informazioni o suggerire una formulazione,
mentre la motivazione finale deve essere effettivamente riferibile
al soggetto che esercita il potere e non può risolversi nella
trasposizione automatica di un testo prodotto dal sistema e
recepito senza verifica.
Il TAR si è mosso all’interno di questo perimetro, senza dettare
una disciplina generale sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale
nella pubblica amministrazione: ciò che ha esaminato è l’impiego
dell’AI come strumento di supporto, fermo restando
il controllo dell’organo competente sul contenuto dell’atto.
Human in
the loop e riserva di umanità
Nel ricostruire il rapporto tra strumento tecnologico e
decisione amministrativa, il TAR ha richiamato l’art. 97
della Costituzione e il principio della riserva di
umanità all’interno del processo decisionale, collegandolo
al modello dell’human in the loop già
affrontato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
L’utilizzo di strumenti di supporto durante la fase preparatoria
non è escluso, purché il discorso giustificativo finale contenuto
nel provvedimento sia autonomo, riferibile al suo autore e, secondo
l’espressione utilizzata nella sentenza, non
“alienato”.
Il giudice ha definito l’assistente algoritmico
come uno strumento dal ruolo “servente e non
sostitutivo”, precisando che le minute eventualmente
prodotte da un sistema generativo devono essere esaminate, emendate
e convalidate dal soggetto titolare del potere.
La sottoscrizione dell’atto, da sola, non esaurisce quindi il
controllo umano, perché la riconducibilità della motivazione
all’Amministrazione presuppone che il contenuto sia stato realmente
esaminato e, quando necessario, corretto prima di essere assunto
nel provvedimento.
Errori e allucinazioni normative: la responsabilità resta
all’Amministrazione
Quando l’output utilizzato dall’Amministrazione contiene un
errore o quella che il TAR definisce un’“allucinazione
informatica”, l’errore è integralmente ascrivibile
all’organo che lo abbia fatto proprio inserendolo nel
provvedimento.
La provenienza algoritmica del contenuto non interrompe il
rapporto tra l’atto e chi lo sottoscrive. Una pronuncia
inesistente, un precedente non pertinente o un’argomentazione
giuridica errata, una volta recepiti nel provvedimento, entrano
nella motivazione dell’Amministrazione e ne
seguono le sorti.
Con i sistemi generativi il controllo diventa particolarmente
delicato, perché un riferimento inesatto o una premessa priva di
riscontro possono inserirsi senza difficoltà all’interno di un
testo formalmente ordinato, linguisticamente plausibile e
apparentemente ben argomentato, rendendo meno immediata
l’individuazione dell’errore.
La verifica non può quindi fermarsi alla forma del testo, dal
momento che la responsabilità dell’organo resta
legata a ciò che viene effettivamente recepito nell’atto.
Precedenti inesistenti: quando l’errore non travolge il
provvedimento
La presenza di una citazione giurisprudenziale
inesistente o non pertinente non comporta necessariamente
l’invalidità dell’intero provvedimento.
Nel caso esaminato, il TAR ha verificato il peso dei precedenti
contestati rispetto alla motivazione complessiva e ha ritenuto che
non costituissero il fondamento dell’annullamento disposto dal
Comune, il cui nucleo motivazionale poggiava
invece sull’accertamento relativo alla rappresentazione dello stato
dei luoghi e alla consistenza dell’immobile.
L’eventuale erroneità di una citazione utilizzata a supporto,
pur definita dallo stesso TAR “non commendevole”,
non è stata quindi considerata sufficiente a privare il
provvedimento del proprio nucleo motivazionale e a integrare il
difetto assoluto di motivazione denunciato dal ricorrente.
Conta, in sostanza, il ruolo svolto dal riferimento errato
all’interno del ragionamento amministrativo: quando la decisione
conserva presupposti autonomi capaci di
sostenerla, una citazione sbagliata utilizzata come supporto non
determina necessariamente la caducazione dell’atto.
Controllo del giudice e uso dell’intelligenza artificiale: conta la
tenuta della motivazione
Il sindacato giurisdizionale riguarda la tenuta
logico-giuridica della motivazione complessivamente risultante dal
provvedimento e non la provenienza, umana o digitalmente assistita,
dei singoli passaggi.
L’eventuale utilizzo di un sistema generativo può assumere
rilievo nel giudizio quando nell’atto compaiono errori, citazioni
inesistenti o argomentazioni prive di riscontro, ma la legittimità
del provvedimento continua a essere valutata attraverso il
contenuto che l’Amministrazione ha fatto proprio.
L’intelligenza artificiale entra così nel contenzioso senza
alterare categorie già note del diritto amministrativo, perché
restano centrali istruttoria,
motivazione, imputabilità della
decisione e responsabilità del soggetto che esercita il
potere.
Uso dell’AI nella PA: controlli e responsabilità prima della
firma
Il TAR non ha indicato una procedura per l’utilizzo dei sistemi
generativi negli uffici pubblici e non ha introdotto specifici
adempimenti per la verifica dell’output.
La responsabilità attribuita all’organo che recepisce il
contenuto prodotto dal sistema rende però inevitabile un controllo
che vada oltre la correttezza formale della bozza.
Riferimenti normativi, pronunce
giurisprudenziali e argomentazioni devono trovare
riscontro nelle fonti e negli elementi acquisiti durante il
procedimento, perché ciò che viene inserito nella versione
definitiva del provvedimento viene assunto dall’Amministrazione
come parte della propria motivazione.
L’intelligenza artificiale può modificare le modalità con cui un
ufficio prepara una bozza e ridurre parte del lavoro materiale
necessario alla sua stesura, ma non modifica la natura della
decisione amministrativa, che continua a richiedere un soggetto
chiamato a valutarne i presupposti e ad assumere il contenuto
dell’atto.
Anche quando l’errore nasce dalla macchina, nel momento in cui
viene recepito nel provvedimento smette di appartenere soltanto
all’algoritmo e diventa parte della decisione
amministrativa sottoposta al controllo del giudice.
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