#Finsubito news dalla rete – Un’autorità unica, un centro digitale, operatori di fiducia: così il regolamento (UE) 2026/2108 ridisegna il sistema doganale della UE


Contributo a cura di Avv. Piero Bellante e Avv. Barbara Bonafini * 

* Bellante & La Lumia – Verona

 

L’unione doganale europea cambia pelle. Con il regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.9.2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 19.9.2026 e in vigore dal giorno successivo, prende corpo l’attesa e ampia revisione del codice doganale unionale applicabile dal 2016. L’applicazione generale del nuovo codice decorrerà dal 21.9.2027; nel frattempo, e fino alla loro sostituzione, restano operativi gli atti attuativi previgenti, da leggere attraverso la tavola di concordanza allegata al regolamento. L’obiettivo di fondo, al termine di un iter avviato con la proposta della Commissione del maggio 2023, è quello di alleggerire gli oneri per gli operatori affidabili e concentrare i controlli dove il rischio è reale.

A imporre la svolta sono stati anzitutto i numeri del commercio elettronico. Secondo i dati diffusi dalla Commissione europea, le dichiarazioni per le spedizioni di modesto valore, non superiore a 150 euro, sono passate da 1,39 miliardi nel 2022 a 5,88 miliardi nel 2025: oltre sedici milioni di pacchi al giorno. Il sistema dei controlli non poteva reggere flussi di questa portata.

La risposta del legislatore unionale ha preso forma lungo tre direttrici. Sul piano istituzionale debutta l’Autorità doganale dell’Unione europea (EUCA, EU Customs Authority): un organismo dotato di personalità giuridica con sede a Lille, incaricato dell’analisi dei rischi su scala unionale. Sul piano tecnologico arriva il Customs Data Hub, il centro doganale digitale dell’UE, punto di accesso unico per i dati e interfaccia tra imprese e amministrazioni. Sul piano del partenariato, accanto all’AEO (Authorised Economic Operator, operatore economico autorizzato) nasce il Trust and Check Trader (TCT), operatore economico di fiducia e certificato.

Quanto ai principi, l’art. 2 del nuovo codice consolida la missione doganale ben oltre la riscossione: accanto alla tutela degli interessi finanziari, al contrasto delle frodi e all’agevolazione del commercio legittimo si riaffermano la sicurezza, la salute umana, animale e vegetale, i consumatori e l’ambiente. Gli uffici delle dogane si consolidano quindi come presidio generale della frontiera regolatoria.

Nei rapporti tra centro e periferia il codice sperimenta un equilibrio inedito: l’analisi dei rischi si accentra a livello unionale, l’esecuzione dei controlli resta affidata alle autorità nazionali. Le raccomandazioni emanate dall’EUCA non saranno vincolanti in senso stretto; tuttavia le amministrazioni che intenderanno discostarsene dovranno motivare (comply or explain). I compiti dell’autorità non si fermano peraltro alla gestione ordinaria. In caso di crisi — un evento straordinario, naturale o provocato dall’uomo, che esiga misure urgenti sui flussi di merce alle frontiere — attiverà una cellula di risposta costantemente operativa per tutta la durata dell’emergenza; e affiancherà Commissione e Stati membri nel vigilare sull’applicazione delle misure restrittive che incidono sugli scambi, come gli embarghi commerciali, per impedirne l’aggiramento. Le norme che istituiscono l’autorità, a differenza del resto del codice, sono efficaci già dal 20.9.2026: la macchina, insomma, è in moto.

Per il Trust and Check Trader la parola chiave è continuità del rapporto. Lo status non si esaurisce in un accertamento iniziale seguito da audit periodici: l’operatore apre i propri sistemi informatici alle autorità che ne monitorano i requisiti in via continuativa. In cambio l’operatore TCT potrà svincolare le merci senza attendere l’intervento attivo dei funzionari; resta fermo un monitoraggio approfondito almeno biennale, con visita in loco. Per l’AEO i criteri si irrigidiscono, con verifica di conformità almeno triennale. I benefici sono concreti, ma presuppongono sistemi e controlli interni maturi.

Il punto di arrivo della riforma è fissato al 1.3.2034: da quella data l’uso del centro doganale digitale sarà obbligatorio per tutti gli operatori e si estingueranno gli istituti-ponte del codice attuale, sdoganamento centralizzato compreso, superato da un’architettura che centralizza il dato per costruzione. A ritroso: dal 1.3.2031 il centro sarà accessibile su base volontaria; dal 1.7.2028 sarà obbligatorio per gli importatori per le vendite a distanza e per gli utilizzatori dell’IOSS (Import One-Stop Shop, lo sportello unico IVA per le importazioni). Due le valvole di sicurezza: la relazione sullo sdoganamento centralizzato che la Commissione presenterà a Parlamento e Consiglio entro il 31.12.2027 (art. 281) e, se una funzionalità del centro non dovesse essere pronta alla scadenza, l’obbligo della Commissione di predisporre con gli Stati membri una soluzione-ponte per continuare a operare: durerà al massimo sei mesi, entro i quali la funzionalità dovrà divenire operativa (art. 285). Il paracadute è necessario perché i vecchi sistemi nazionali, in via di dismissione, non saranno riattivati.

Sul commercio elettronico, intanto, gli effetti sono già in atto. Dal 1.7.2026 opera il dazio forfettario temporaneo di 3 euro per articolo introdotto dal regolamento (UE) 2026/382 sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro; la disposizione è destinata a durare fino al 1.7.2028, quando il Customs Data Hub aprirà all’e-commerce. Il secondo tassello è costituito dalla tassa di gestione dell’Unione posta a carico dell’«importatore per le vendite a distanza»: il regolamento delegato adottato dalla Commissione il 21.9.2026 (C(2026) 6694 final), in anticipo sul termine del 29.9.2026, ne ha indicato l’importo in 2 euro per «articolo» — vale a dire per ogni linea di merci della spedizione con la stessa classificazione e, ove rilevante, la stessa origine. L’atto è ora all’esame di Parlamento europeo e Consiglio, che hanno trenta giorni per sollevare obiezioni: in assenza di rilievi, l’entrata in vigore è attesa per il 1.11.2026 e la tassa produrrà effetti dieci giorni dopo. La tassa, dovuta dal debitore dell’obbligazione doganale, non sarà rimborsabile e si applicherà in misura ridotta alle merci spedite dal deposito doganale per le vendite a distanza.

C’è poi il capitolo della responsabilità, che il codice distribuisce lungo la filiera. Chiunque immetta informazioni nel sistema ne risponde se «sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere» della loro inesattezza, secondo un canone già noto: il perimetro dei soggetti esposti si estende oltre il dichiarante, formale o sostanziale, e raggiunge piattaforme e operatori della logistica. Prevenire significa documentare: chi ha fornito quale informazione, quando e con quali verifiche. È su questo terreno — contratti, capitolati, procedure — che si attuerà la compliance.

Chiude il cerchio il primo nucleo di armonizzazione sanzionatoria: un elenco comune di violazioni e, per le vendite a distanza, oneri pecuniari parametrati al valore delle merci importate, sino alla sospensione dello svincolo e alla limitazione dell’interfaccia online per l’inosservanza sistematica. Operatori e imprese dovranno farsi trovare pronti e attrezzati per la scadenza del 21.9.2027: mappare flussi e regimi, censire chi genera i dati, rivedere i contratti con fornitori e intermediari, valutare la candidatura a operatore di fiducia. Il primo banco di prova è già sul tavolo: l’atto delegato sulla tassa di gestione, arrivato in anticipo sui tempi.

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