#Finsubito news dalla rete – Contratti di prossimità: quali sono i dubbi da chiarire del decreto Lavoro 2026?


Sono trascorsi più di tre mesi dall’entrata in vigore della legge n. 112/2026 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 62/2026 ove sono state introdotte significative novità su alcuni istituti contrattuali e, al momento, non si registrano significativi chiarimenti amministrativi che, pure, sarebbero necessari per la piena applicazione delle nuove disposizioni.

Tra questi c’è anche il contratto di prossimità, ormai presente nel nostro ordinamento da quindici anni ove l’art. 7-bis, introdotto in sede di conversione ha previsto sia il deposito degli accordi presso il Ministero del Lavoro ed il CNEL che una procedura, del tutto particolare che riguarda gli eventuali contratti che saranno stipulati da aziende dimensionate al di sotto delle quindici unità.

Prima di entrare nel merito delle novità, reputo necessario, riepilogare, sia pure brevemente, le connotazioni principali di tale tipologia.

Cos’è e come si utilizza il contratto di prossimità

Essa offre alle parti, in presenza di obiettivi di scopo (individuati al comma 1 dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011), di derogare, su alcuni istituti legali o contrattuali, con intese sottoscritte da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali in azienda, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere siglato sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali: gli obiettivi, il cui raggiungimento è condizione di validità della deroga, sono da scegliere tra:

– una maggiore occupazione;

– la qualità dei contratti di lavoro;

– l’adozione di forme di partecipazione dei dipendenti;

– l’emersione del lavoro irregolare;

– gli incrementi di competitività e di salario;

– la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali;

– gli investimenti e l’avvio di nuove attività.

Sin dalla sua nascita, il contratto di prossimità stato fortemente avversato da alcune sigle sindacali che vedono, in tale strumento, un mezzo per diminuire i diritti dei lavoratori e la stessa Magistratura si è fatta carico di una serie di interventi che, sovente, ne hanno limitato l’efficacia: anche l’Ispettorato del Lavoro, attraverso le proprie articolazioni periferiche, ha avuto, più volte, l’onere di esaminare tali contratti con risultati, che talora, dopo che il verbale era stato impugnato, hanno avuto l’avallo giudiziale.

Il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, passa attraverso deroghe normative su determinati istituti, fermo restando che non è, assolutamente, consentito incidere sia sui principi costituzionali che su norme vincolanti previste a livello comunitario, come, ad esempio, le Direttive od i Regolamenti, che su quelle che provengono da convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia ed approvate dal Parlamento con legge di ratifica.

Gli Istituti ai quali si può derogare (anche solo per periodi limitati), purchè si raggiunga lo scopo alla base dell’intesa, sono diversi ed alcuni estremamente delicati come:

– gli impianti audiovisivi aziendali e le nuove tecnologie;

– le mansioni;

– gli inquadramenti;

– l’orario di lavoro;

– la solidarietà negli appalti che non può, in ogni caso, riguardare la contribuzione previdenziale e gli oneri assicurativi;

– i contratti a termine;

– i contratti part-time;

– la trasformazione dei contratti di lavoro;

– la disciplina del rapporto di lavoro, ivi comprese le collaborazioni e le partite IVA;

– le conseguenze correlate al licenziamento, con eccezione di quelli discriminatori, per maternità (dall’inizio della gravidanza fino ad un anno di età del bambino), adozione, affidamento o matrimonio.

Quali sono le novità introdotte dal decreto Lavoro 2026

Terminata questa breve premessa, entro nel merito delle novità contenute nell’art. 7-bis del D.L. n. 62/2026 che vengono ad inserirsi, quali commi aggiuntivi, all’interno dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge di conversione n. 148.
Il nuovo comma 1-bis afferma che, a partire dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 112/2026, debbono essere depositati presso la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro, nonché presso l’archivio del CNEL, tutti i contratti ed accordi collettivi di prossimità sottoscritti.

Gli obiettivi di questa disposizione sono molteplici:

a) fornire una data certa alle intese aziendali, cosa, finora, non accaduta, sol che si pensi che, gli obblighi di deposito esistevano unicamente per gli accordi di welfare (da depositare entro 30 giorni dalla firma), per gli accordi individuali di smart-working e, per altri fini, come l’ottenimento del trattamento di integrazione salariale straordinaria per i contratti di solidarietà e per una serie di accordi, sovente stipulati a livello ministeriale (ad esempio, quelli per transizione occupazionale ex art. 22-ter del D.L.vo n. 148/2015 – per un massimo di dodici mesi in deroga – o per la prosecuzione della CIGS in deroga per alcune imprese che hanno cessato l’attività ma per le quali sono in corso trattative avanzate di cessione) ai fini dell’ottenimento del trattamento integrativo;

b) creare una banca data degli accordi in deroga, consultabile da tutte le amministrazioni interessate (“in primis” gli Ispettorati territoriali del Lavoro, ma anche l’INPS e l’Agenzia delle Entrate) anche per possibili interventi di controllo;

Cosa deve ancora chiarire il Ministro del Lavoro

Il Ministero del Lavoro è chiamato a fornire alcune delucidazioni che, sullo specifico punto appena esaminato, dovrà chiarire:

a) i tempi del deposito dopo la sottoscrizione dell’intesa (la norma non li specifica);

b) se il mancato o ritardato deposito incida sulla validità del contratto sottoscritto (a mio avviso, no, atteso che la disposizione non lo prevede). In ogni caso, il mancato deposito, pur non essendo sostenuto da una apposita sanzione, in caso di accesso da parte di ispettori del lavoro, potrebbe essere colpito con una disposizione ex art. 14 del D.L.vo n. 124/2004 che punisce con una sanzione amministrativa, compresa tra 500 e 3.000 euro, chi non ottempera, entro il termine stabilito dagli stessi ispettori, a quanto contenuto nella predetta disposizione;

c) se il deposito riguardi anche i contratti di prossimità stipulati in precedenza ma che sono ancora in corso di validità (cosa necessaria se si intende creare una banca dati).

Datori di lavoro con meno di 15 dipendenti

C’è, poi, un passaggio che merita una certa riflessione e riguarda i contratti di prossimità che interessano i datori di lavoro con un organico dimensionato sotto i quindici dipendenti, i cui contenuti siano peggiorativi.

Il nuovo comma 2-ter dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, dispone che tali accordi debbano essere sottoscritti presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro.

Il successivo comma 2-quater stabilisce, inoltre che, ricorrendo tale ipotesi, i dipendenti interessati debbano essere informati entro i tre giorni antecedenti la sottoscrizione: tale comunicazione dovrà avvenire con posta elettronica o con altre modalità previste dalle procedure aziendali. I tempi appaiono abbastanza ristretti e tali da rendere difficile, per i diretti interessati, qualsiasi riflessione sulle misure oggetto dell’accordo.

Alcune riflessioni sulle possibili criticità

Ci sono, a mio avviso, alcuni punti rispetto ai quali appare necessario effettuare alcune riflessioni che, postulano, in ogni caso, un chiarimento amministrativo da parte del Ministero del Lavoro:

a) aziende con meno di quindici dipendenti: dal computo sono esclusi, per effetto dell’art. 47, comma 4, del D.L.vo n. 81/2015 gli apprendisti, mentre i lavoratori a tempo parziale vengono computati “pro-quota” (art. 9), gli intermittenti in relazione alle prestazioni avvenute nel semestre precedente (art. 18), i lavoratori con contratto a tempo determinato, secondo le indicazioni fornite dall’art. 27. Ritengo, altresì, che dal calcolo siano esclusi, come previsto dal comma 9 dell’art. 18 della legge n. 300/1970, i familiari ed i collaterali del titolare entro il secondo grado;

b) sindacato chiamato alla stipula: difficilmente, nelle imprese che presentano tale organico, è presente una rappresentanza sindacale aziendale. Di conseguenza, il sottoscrittore dell’intesa potrebbe essere un rappresentante (o anche più di uno) di una associazione sindacale esterna comparativamente più rappresentativa a livello nazionale ma che è poco introdotta nelle dinamiche di quell’azienda che non è sindacalizzata;

c) trattamenti peggiorativi: i contratti di prossimità, derogando alla legge o alle previsioni contrattuali, sono di per sé peggiorativi, rispetto al quadro preesistente. Tuttavia, ritengo che la disposizione che sto commentando faccia specifico riferimento ad intese di natura peggiorativa che toccano, direttamente, i lavoratori interessati come, ad esempio, la riduzione della retribuzione (con l’eliminazione, ad esempio, della quattordicesima mensilità) o il demansionamento, necessari, secondo l’accordo, per evitare i licenziamenti. Un tale accordo appare ben più incisivo per i lavoratori, di un contratto che introduca, a fronte di una maggiore occupazione stabile, una deroga alle causali sui contratti a tempo determinato. Tornando al demansionamento o alla riduzione della retribuzione, mi sembra opportuno ricordare come una norma, abbastanza simile, si rinvenga per un singolo lavoratore nel comma 6 dell’art. 2103 c.c., ove l’accordo tra le parti va sottoscritto “in sede protetta” (art. 410, 411 cpc, ecc.) con la motivazione della “conservazione dell’occupazione”. Su questo aspetto appare indifferibile un chiarimento da parte degli organi ministeriali;

d) ruolo del funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro: anche in considerazione delle piccole dimensioni dell’impresa, la partecipazione del funzionario pubblico non può, assolutamente, essere finalizzato a verificare, unicamente, che le parti che sottoscrivono siano ritualmente costituite ed in possesso dei requisiti necessari e siano d’accordo, atteso che lo stesso è tenuto, a mio avviso, a verificare che i contenuti non siano “leonini”: ad esempio, trattandosi di riduzioni stipendiali o normative, dovrà esaminare se le stesse non siano particolarmente pesanti rispetto al contesto generale e, comunque, siano “temporali”, ossia correlate al tempo, strettamente necessario per superare la crisi che, in via alternativa, avrebbe portato ai licenziamenti. Il ruolo è particolarmente delicato: è doveroso attendere precise indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro rivolte alle proprie articolazioni periferiche.

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