#Finsubito news dalla rete – CPB: accesso, rinnovo e vantaggi alla luce delle novità 2026


Tale accordo consegue alla formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’IRAP.

Il documento di prassi esamina la disciplina del CPB, come attualmente vigente a seguito delle più recenti modifiche normative, e fornisce agli uffici le istruzioni operative per garantirne l’uniformità di azione.

L’obiettivo è trattare in forma sistematica tutti gli elementi che connotano l’istituto, disciplinati nei mesi passati con diversi documenti normativi e di prassi (decreti ministeriali, circolari, risposte a interpelli, FAQ, istruzioni alla modulistica dichiarativa) ovvero contenuti nel software di calcolo o relativi alle modalità di adesione. Nel documento sono, inoltre, illustrate le novità legislative intervenute nel corso del 2026.

Le novità del decreto Omnibus

Con l’entrata in vigore, dal 12 agosto 2026, del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026), recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione”, sono state introdotte alcune significative novità alla disciplina del CPB.

In particolare, gli interventi contenuti nell’art. 28 del decreto Omnibus, modificano i seguenti articoli del decreto CPB:

– art. 10 recante “Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale – requisiti”;

– art. 11 recante “Cause di esclusione”;

– art. 14 recante “Rinnovo del concordato”;

– art. 19 recante “Rilevanza delle basi imponibili concordate”;

– art. 20 recante “Determinazione degli acconti”;

– art. 21 recante “Cessazione del concordato”;

– art. 22 recante “Decadenza del concordato”.

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Per le adesioni riferite a periodi d’imposta precedenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima delle modifiche apportate dal decreto Omnibus.

Come aderire alla proposta di CPB

L’art. 7-bis, comma 2, del decreto fiscale 2026 (D.L. 27 marzo 2026 n. 38, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2026, n. 88) ha posticipato, per il solo anno 2026, dal 15 aprile al 15 maggio, il termine entro cui mettere a disposizione il software per aderire alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate.

A tal fine, il contribuente:

– inserisce i dati necessari per il calcolo della proposta di concordato;

– visualizza tale proposta;

– accetta la proposta entro il 30 settembre ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Al riguardo, il D.L. n. 38/2026 ha disposto che “per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato, di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, è differito al 31 ottobre 2026 ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare”.

Quindi per il biennio 2026-2027 la scelta va formalizzata entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre, infatti, cade di sabato).

La metodologia adottata per l’adesione al CPB si innesta nel processo di progressiva digitalizzazione del dialogo tra Fisco e contribuente, nell’ottica di una riduzione e semplificazione degli adempimenti fiscali e degli oneri amministrativi.

Per l’elaborazione della proposta di concordato, oltre alle informazioni dichiarate dal contribuente, vengono utilizzati i dati acquisiti dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, individuati nella Nota tecnica e metodologica allegata al citato decreto ministeriale e resi disponibili ai contribuenti.

Quali sono i requisiti soggettivi da rispettare

L’art. 7-bis del D.L. n. 38/2026 ha da ultimo modificato l’art. 9 del decreto CPB, introducendo, al comma 3-bis, lettere c-bis) e c-ter), limiti alle proposte di CPB anche per i contribuenti con i punteggi di affidabilità fiscale più bassi.

In particolare, nel nuovo comma 3-bis sono stabiliti ulteriori limiti che la proposta non può superare rispetto al corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello cui la proposta si riferisce, rettificato in base a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB. Tali limiti sono fissati nella misura del 30% per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8 e del 35% per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 6.

A seguito della modifica normativa, gli attuali limiti fissati per la proposta di concordato, stabiliti in funzione del livello di affidabilità fiscale conseguito dal contribuente nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, sono previsti nella misura del:

– 10% in caso di livello di affidabilità pari a 10;

– 15% in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;

– 25% in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 8 ma inferiore a 9;

– 30% in caso di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

– 35% in caso di livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6

Quali sono gli effetti dell’adesione al CPB?

La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio il reddito di impresa, di lavoro autonomo e la base imponibile IRAP.

Resta esclusa dal CPB l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni, vincolando i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti. I redditi oggetto di concordato sono definiti sulla base di quanto disposto agli articoli 15 e 16 del decreto CPB.

Per le annualità oggetto di concordato, risultano fondamentali gli effetti di stabilità e certezza che assumono i rapporti tra Fisco e contribuente.

Nei confronti di tutti coloro che aderiscono al CPB, l’art. 34 del decreto CPB dispone che non possano essere effettuati gli accertamenti di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, salvo che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, ricorrano cause di decadenza dal CPB.

Quali sono i benefici premiali dell’adesione?

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto CPB, sono riconosciuti tutti i benefici elencati all’art. 9-bis, comma 11, del decreto ISA.

Nel caso di adesione al CPB nel 2026 per il biennio d’imposta 2026-2027, il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità trova applicazione già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2027, relativa all’anno d’imposta 2026.

Inoltre, tale beneficio, qualora rivolto ai soggetti che hanno aderito al CPB, può essere inteso con il limite più elevato di 70.000 euro.

Un ulteriore effetto premiale è la possibilità di rateizzare senza interessi, per i periodi d’imposta oggetto del concordato, le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte.

Per coloro che rinnovano l’adesione è inoltre prevista la possibilità di adottare un regime di ravvedimento delle annualità pregresse versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e un’imposta sostitutiva dell’IRAP con aliquote agevolate.

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