#Finsubito news dalla rete – DECRETO AMBIENTE BIS-2026: IN VIGORE DAL 9 OTTOBRE 2026. NUOVE REGOLE PER TERRE E ROCCE DA SCAVO


Con l’approvazione del Decreto-Legge 177/2026, noto come “Ambiente-bis”, in vigore dal 9 Ottobre 2026 il Governo interviene in maniera significativa sulla disciplina ambientale applicabile a cantieri, opere infrastrutturali, bonifiche e procedimenti autorizzativi. Il provvedimento introduce misure di semplificazione per la gestione delle terre e rocce da scavo, accelera le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), rafforza gli strumenti per le bonifiche dei siti contaminati e stanzia nuove risorse per gli interventi ambientali dei Comuni.

Per professionisti tecnici, imprese e pubbliche amministrazioni, si tratta di una delle più importanti modifiche al quadro ambientale degli ultimi anni, destinata ad avere effetti diretti sulla pianificazione e sull’esecuzione delle opere.


Terre e rocce da scavo: nasce il “cantiere puntuale”

La novità più rilevante per il settore delle costruzioni riguarda l’introduzione della definizione di cantiere puntuale, ossia il cantiere che produce fino a 20 m³ di terre e rocce da scavo destinate al riutilizzo nello stesso sito di produzione.

Per questa categoria di interventi il decreto consente il riutilizzo diretto del materiale senza preventiva caratterizzazione ambientale, eliminando uno degli adempimenti che più frequentemente incidevano sui costi e sui tempi di avvio dei lavori.

L’obiettivo è favorire una gestione più efficiente degli scavi di modesta entità, riducendo gli oneri amministrativi e promuovendo il riutilizzo delle risorse naturali direttamente all’interno del cantiere.

Quando si applica la semplificazione

Requisito Condizione prevista
Volume massimo di scavo 20 m³
Destinazione del materiale Riutilizzo nel medesimo sito
Tipologia di cantiere Cantiere puntuale
Caratterizzazione ambientale preventiva Non richiesta
Documentazione tecnica Deve attestare il rispetto dei requisiti

I casi esclusi dalla procedura semplificata

La semplificazione non è applicabile quando esistono potenziali criticità ambientali.

Restano infatti esclusi:

  • siti oggetto di procedimenti di bonifica;
  • scavi finalizzati alla rimozione di sorgenti di contaminazione;
  • terre e rocce contenenti calcestruzzo;
  • bentonite;
  • vetroresina;
  • miscele cementizie;
  • additivi;
  • materiali plastici utilizzati durante le attività di scavo.

In tali casi continuano a trovare applicazione le procedure ordinarie previste dalla normativa ambientale.


Deposito temporaneo: soglie fino a 4.000 m³

Il decreto interviene anche sulla disciplina delle terre e rocce da scavo gestite come rifiuti, recependo nel Codice dell’Ambiente le soglie già previste dal DPR 120/2017.

Limiti del deposito temporaneo

Parametro Nuovo limite
Quantità complessiva 4.000 m³
Rifiuti pericolosi 800 m³
Frequenza di conferimento Ogni 3 mesi oppure al raggiungimento delle soglie
Durata massima del deposito 1 anno

La modifica consolida nel Testo Unico Ambientale un regime già utilizzato dagli operatori, garantendo maggiore certezza normativa e una gestione logistica più efficiente nei cantieri di maggiori dimensioni.


VIA e autorizzazione paesaggistica: iter più rapido per i progetti strategici

Tra le novità più importanti figura la riorganizzazione delle procedure di valutazione ambientale riguardanti i progetti del PNRR e del PNIEC.

Il decreto attribuisce alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC anche le verifiche di assoggettabilità a VIA dei progetti di propria competenza, centralizzando le attività istruttorie e riducendo le sovrapposizioni procedimentali.

Contestualmente viene rafforzato il coordinamento tra VIA e autorizzazione paesaggistica.

Quando la relazione paesaggistica consente di esprimere una valutazione positiva di compatibilità dell’intervento, il concerto del competente Direttore Generale del Ministero della Cultura può comprendere anche l’autorizzazione paesaggistica, evitando duplicazioni tra procedimenti distinti.

Effetti pratici della riforma

Ambito Obiettivo
Screening VIA Maggiore rapidità delle istruttorie
Progetti PNRR-PNIEC Centralizzazione delle valutazioni
Autorizzazione paesaggistica Eliminazione delle duplicazioni
Procedimento unico ambientale Maggiore coordinamento amministrativo

Rafforzamento delle istruttorie AIA

Il decreto stanzia inoltre 500.000 euro per il 2027 destinati al potenziamento delle attività istruttorie del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con particolare attenzione ai profili sanitari collegati al rinnovo e al riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).

Parallelamente viene previsto un sistema di copertura dei rimborsi dei diritti istruttori tramite i proventi delle tariffe ambientali, fino ad un massimo di 5 milioni di euro annui.


Bonifiche: tempi certi per individuare il responsabile

Il Decreto Ambiente-bis modifica l’articolo 244 del D.Lgs. 152/2006 introducendo tempi certi nelle procedure di bonifica dei siti contaminati.

La Provincia dovrà adottare l’ordinanza nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione entro 150 giorni dalla comunicazione del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

Qualora il termine non venga rispettato, la Regione assegnerà alla Provincia ulteriori 30 giorni per provvedere. In caso di ulteriore inerzia, scatterà il potere sostitutivo regionale con il supporto tecnico del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

Nuova tempistica delle bonifiche

Fase Termine
Comunicazione superamento CSC Avvio procedimento
Ordinanza della Provincia Entro 150 giorni
Diffida regionale Entro ulteriori 30 giorni
Intervento sostitutivo Regione con supporto SNPA

La misura è finalizzata a ridurre i ritardi che da anni caratterizzano numerosi procedimenti di bonifica e recupero ambientale.


Terra dei Fuochi: stanziati fino a 200 milioni

Il provvedimento rafforza anche le attività di risanamento ambientale nella Terra dei Fuochi.

Per gli interventi del Commissario Unico vengono destinati fino a 200 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori incrementi delle risorse negli anni successivi.

Le somme confluiranno nella contabilità speciale del Commissario e saranno destinate a interventi di bonifica e recupero ambientale nei territori maggiormente colpiti dai fenomeni di contaminazione.


Nuovo fondo per i Comuni contro emergenze ambientali e climatiche

L’articolo 2 istituisce presso il MASE un fondo da 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 destinato al finanziamento di investimenti comunali connessi a eventi ambientali e climatici non classificabili come emergenze nazionali.

Potranno essere finanziati interventi relativi a:

  • crisi del ciclo dei rifiuti;
  • tutela della biodiversità;
  • degrado ambientale e delle acque;
  • fenomeni connessi ai cambiamenti climatici.

Il contributo massimo sarà pari a 1 milione di euro per singolo evento, mentre i Comuni dovranno assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro 180 giorni dalla concessione del finanziamento, pena la revoca del contributo.

RIEPILOGO NOVITÀ OPERATIVE DEL DECRETO AMBIENTE-BIS 2026

✅ Riutilizzo diretto delle terre e rocce da scavo fino a 20 m³ nei “cantieri puntuali” senza preventiva caratterizzazione ambientale, purché il materiale venga reimpiegato nello stesso sito e non provenga da aree contaminate.

✅ Introduzione della definizione di cantiere puntuale, applicabile agli interventi di piccola entità con volumetrie di scavo contenute.

✅ Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo elevato fino a 4.000 m³, di cui massimo 800 m³ di rifiuti pericolosi, con durata non superiore a un anno.

✅ Screening VIA dei progetti PNRR e PNIEC affidato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, con l’obiettivo di ridurre i tempi istruttori e semplificare le procedure autorizzative.

✅ Maggiore integrazione tra VIA e autorizzazione paesaggistica, evitando duplicazioni procedurali nei casi in cui la valutazione paesaggistica sia già compresa nel procedimento ambientale.

✅ Termine di 150 giorni per individuare il responsabile della contaminazione nelle procedure di bonifica dei siti contaminati.

✅ Potere sostitutivo attribuito alle Regioni in caso di inerzia delle Province, con supporto tecnico del SNPA.

✅ Fino a 200 milioni di euro per gli interventi nella Terra dei Fuochi destinati a risanamento ambientale e bonifiche.

✅ Istituzione di un fondo da 11 milioni di euro annui dal 2027 per finanziare interventi comunali contro emergenze ambientali e climatiche.

✅ Finanziamenti fino a 1 milione di euro per singolo intervento comunale, con obbligo di avvio delle procedure entro 180 giorni dalla concessione del contributo.

Cosa cambia per professionisti e imprese

Per geometri, ingegneri, architetti, geologi e imprese di costruzione, il decreto introduce una significativa riduzione degli adempimenti nei piccoli cantieri, tempi più certi nelle procedure ambientali e nuove opportunità di finanziamento per interventi di recupero e resilienza territoriale. In parallelo, aumenta l’importanza della corretta documentazione tecnica e della tracciabilità delle attività di cantiere, elementi che diventano essenziali per beneficiare delle semplificazioni introdotte dalla nuova normativa.


Conclusioni

Il Decreto Ambiente-bis 2026 introduce una riforma articolata che interviene contemporaneamente sulla gestione delle terre e rocce da scavo, sulle autorizzazioni ambientali, sulle bonifiche e sulla resilienza ambientale dei territori.

Le semplificazioni per i piccoli cantieri, il rafforzamento delle procedure VIA, i termini certi nelle bonifiche e i nuovi finanziamenti per enti locali e interventi strategici delineano un quadro normativo orientato all’accelerazione degli investimenti, alla riduzione degli oneri burocratici e alla promozione dell’economia circolare.

Per tecnici, professionisti e imprese sarà fondamentale aggiornare procedure e documentazione operative, poiché le nuove opportunità introdotte dal decreto si accompagnano a una crescente responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione ambientale dei cantieri e del territorio.

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