Aggiungi Ingenio alle tue fonti preferite
Direttamente su Google, senza notifiche o iscrizioni
Aggiungi Ingenio su Google
Il 23 ottobre 2026 entra in vigore il nuovo decreto legislativo italiano di adeguamento all’AI Act europeo. Cinquantaquattro articoli che disciplinano il sistema nazionale di vigilanza, i controlli e le sanzioni, ma introducono anche nuove disposizioni sulla formazione, sull’impiego dell’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro, sulla sicurezza e sulle attività professionali. Novità anche per scuola, università, pubblica amministrazione, sanità, equo compenso e tutela degli algoritmi. Ecco su Ingenio un articolo che racconta cosa prevede il provvedimento, quali sono le principali scadenze e cosa resta da attuare.
Intelligenza artificiale: l’Italia rafforza il quadro normativo con il D.Lgs. 179/2026
Un nuovo importante provvedimento si aggiunge al quadro normativo italiano sull’intelligenza artificiale.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 (in allegato), recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, conosciuto come AI Act.
Il decreto, composto da 54 articoli, entrerà in vigore il 23 ottobre 2026.
Il provvedimento si inserisce nel percorso normativo avviato con la legge 23 settembre 2025, n. 132 (in allegato), che ha introdotto disposizioni nazionali in materia di intelligenza artificiale e conferito al Governo specifiche deleghe legislative per l’adeguamento al regolamento europeo.
Il nuovo decreto si concentra su due grandi ambiti: l’organizzazione dei poteri delle autorità nazionali competenti per l’intelligenza artificiale e l’introduzione di disposizioni destinate a promuovere l’utilizzo consapevole di queste tecnologie attraverso la formazione.
Ma il suo contenuto è più ampio.
Le disposizioni interessano infatti anche le decisioni automatizzate nei rapporti di lavoro, la sicurezza, le professioni intellettuali, l’equo compenso, la sanità, la ricerca, i servizi per l’impiego e la protezione dei segreti commerciali.
Non siamo di fronte a un nuovo regolamento generale sull’intelligenza artificiale, ma a un provvedimento che completa e rende più operativo il quadro normativo europeo nell’ordinamento italiano.
Per comprenderne il significato occorre quindi leggere le nuove disposizioni insieme all’AI Act, alla legge n. 132/2025 e alle altre normative applicabili, a cominciare dal GDPR.
Chi controlla l’intelligenza artificiale in Italia? Il ruolo di AgID e ACN
Una parte significativa del decreto è dedicata alla definizione dei poteri delle autorità nazionali.
Il sistema italiano si fonda principalmente su due organismi.
AgID – Agenzia per l’Italia Digitale svolge le funzioni di autorità nazionale di notifica, con competenze relative agli organismi incaricati di effettuare le valutazioni di conformità dei sistemi di intelligenza artificiale.
ACN – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale esercita invece le funzioni di autorità nazionale di vigilanza del mercato e di punto di contatto unico con le istituzioni dell’Unione europea.
Il decreto disciplina inoltre il coordinamento con le altre autorità competenti, tra cui Banca d’Italia, CONSOB e IVASS per i rispettivi settori di attività, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le attribuzioni previste dalla normativa.
Restano ferme le competenze dell’Ufficio europeo per l’intelligenza artificiale (AI Office).
L’obiettivo è rendere più chiara la distribuzione delle responsabilità istituzionali e definire gli strumenti attraverso i quali garantire l’applicazione delle regole europee.
Il sistema di controllo tiene conto delle differenti categorie di rischio individuate dall’AI Act e dei diversi ruoli degli operatori economici.
Chi sviluppa e immette sul mercato un sistema di IA può infatti essere soggetto a obblighi differenti rispetto a chi utilizza una tecnologia già disponibile.
Vigilanza e sanzioni: come funzionano i controlli
Gli articoli 19-25 disciplinano il sistema sanzionatorio nazionale, in coordinamento con le disposizioni previste dall’AI Act.
Il decreto definisce le competenze delle autorità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo e sanzione.
Particolarmente interessante è l’articolo 22, che contempla misure non pecuniarie per determinate violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità.
Le autorità competenti possono, alle condizioni previste dalla norma, ordinare l’eliminazione dell’infrazione e vietarne la reiterazione.
Quando la violazione è già cessata, può essere applicata una misura consistente nella dichiarazione pubblica della violazione e del soggetto responsabile.
Queste disposizioni si affiancano al sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dalla normativa europea.
L’assetto definito dal decreto mira quindi a rendere concretamente esercitabili i poteri di vigilanza, differenziando gli interventi anche in relazione alla gravità delle violazioni.
Scuola e università: l’intelligenza artificiale entra nei percorsi formativi
Una delle caratteristiche più significative del decreto è l’attenzione dedicata alla formazione.
Gli articoli 36-39 introducono disposizioni per promuovere la conoscenza dell’intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, nella formazione dei docenti e nell’istruzione degli adulti.
L’obiettivo è favorire la comprensione del funzionamento dei sistemi, delle loro potenzialità e dei rischi connessi all’utilizzo.
Il decreto valorizza l’integrazione dell’IA nei percorsi educativi, anche attraverso le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, artistiche e matematiche.
L’articolo 38 prevede inoltre che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’istruzione e del merito definisca criteri e modalità per la formazione dei docenti.
Particolare attenzione viene dedicata alla capacità di riconoscere informazioni manipolate, individuare distorsioni algoritmiche, proteggere i dati personali e sviluppare un approccio critico nei confronti dei contenuti generati automaticamente.
Il provvedimento interviene anche sulla formazione permanente, attribuendo un ruolo ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).
Università, ricerca e ITS Academy
Gli articoli 43-45 riguardano la formazione superiore e la ricerca.
Il decreto promuove l’integrazione delle competenze sull’intelligenza artificiale nei percorsi universitari, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e negli ITS Academy.
L’approccio è interdisciplinare: nei percorsi tecnico-scientifici devono essere considerate anche le implicazioni giuridiche ed etiche, mentre nelle discipline economiche, sociali e umanistiche viene valorizzata la comprensione tecnica del funzionamento dei sistemi.
Sono inoltre previste iniziative per favorire la collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese, anche attraverso attività di trasferimento tecnologico e percorsi di dottorato.
Pubblica amministrazione: nuove competenze per utilizzare l’IA
L’articolo 40 affronta il tema della formazione del personale pubblico.
Il decreto attribuisce al Ministro per la pubblica amministrazione funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche formative sull’intelligenza artificiale.
È prevista la definizione di un quadro minimo di competenze destinato a orientare i percorsi di aggiornamento del personale.
L’obiettivo è consentire alle amministrazioni di utilizzare queste tecnologie in modo consapevole, considerando le opportunità di miglioramento dei servizi ma anche le implicazioni relative alla trasparenza, alla protezione dei dati e alle responsabilità decisionali.
Il provvedimento interviene quindi su un tema già affrontato dal Codice dell’amministrazione digitale, che agli articoli 8 e 13 prevede rispettivamente disposizioni sull’alfabetizzazione informatica dei cittadini e sulla formazione informatica dei dipendenti pubblici.
La novità consiste nella maggiore specificità delle competenze richieste per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Disposizioni formative dedicate riguardano anche il personale dell’amministrazione della giustizia, con particolare attenzione ai sistemi che possono incidere su attività di rilevanza giuridica.
Lavoro e decisioni automatizzate: deve rimanere il controllo umano
Tra le disposizioni di maggiore impatto figura l’articolo 41, dedicato all’impiego dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali relativi ai rapporti di lavoro.
La norma stabilisce che determinate decisioni riguardanti la costituzione, modificazione o risoluzione del rapporto, comprese quelle disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non possano essere adottate esclusivamente attraverso trattamenti automatizzati.
La decisione definitiva deve essere riservata a una persona fisica dotata di un potere effettivo e autonomo.
Sono inoltre previste garanzie informative per i lavoratori e conseguenze giuridiche per le violazioni, compresa la nullità delle decisioni adottate in contrasto con il divieto.
La disposizione contiene una specifica esclusione per le attività di ricerca e selezione delle candidature, che restano comunque soggette alle altre normative applicabili.
Il decreto interviene inoltre, con l’articolo 48, sull’impiego dell’intelligenza artificiale nei servizi per il lavoro, promuovendone l’utilizzo per l’orientamento professionale e l’incontro tra domanda e offerta, nel rispetto della supervisione umana e della tutela dei diritti.
Sicurezza sul lavoro: i sistemi di IA devono essere considerati nella valutazione dei rischi
L’articolo 42 affronta un’altra questione destinata ad assumere crescente rilevanza nelle attività produttive.
Il decreto stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione delle prestazioni o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza debba essere considerato nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.
I datori di lavoro devono inoltre garantire informazione e formazione adeguate sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
La disposizione interessa potenzialmente numerosi settori, dall’industria alla logistica, dai servizi alle costruzioni.
Non significa che qualsiasi utilizzo dell’intelligenza artificiale comporti automaticamente l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.
La necessità di rielaborare il DVR deve essere valutata secondo i presupposti previsti dalla legislazione sulla sicurezza, considerando gli effetti concreti dell’introduzione dei sistemi sulle condizioni lavorative.
Professioni: formazione sull’IA ed equo compenso
Il decreto introduce disposizioni specifiche anche per le professioni intellettuali.
L’articolo 47 stabilisce che i percorsi di formazione professionale iniziale e continua organizzati dagli Ordini professionali debbano comprendere attività di alfabetizzazione e formazione sull’utilizzo dei sistemi di IA.
I contenuti devono affrontare aspetti tecnici, giuridici e deontologici, comprese le responsabilità del professionista e gli obblighi informativi nei confronti del cliente.
Entro il 23 aprile 2027, i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi, oppure gli organismi competenti, dovranno adeguare i rispettivi regolamenti o atti organizzativi.
Il decreto prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, ma non stabilisce direttamente un numero uniforme di crediti formativi per tutte le professioni.
L’intelligenza artificiale può incidere sull’equo compenso?
Una delle disposizioni più interessanti sotto il profilo economico è contenuta nell’articolo 49.
La norma stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista possa comportare una modulazione dell’equo compenso ai sensi della legge n. 49/2023.
I parametri dovranno tenere conto della classificazione di rischio dei sistemi utilizzati, secondo le disposizioni dell’AI Act.
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto dovranno essere integrati i provvedimenti relativi alla determinazione dei compensi.
Non viene quindi introdotta una riduzione automatica delle tariffe professionali per chi utilizza l’intelligenza artificiale.
Le modalità concrete di applicazione dipenderanno dai successivi interventi previsti dalla norma.
Sanità e finanza: formazione specialistica e consapevolezza dei rischi
L’articolo 51 introduce specifiche disposizioni per la formazione dei professionisti sanitari, prevedendo l’integrazione di percorsi dedicati all’intelligenza artificiale nell’ambito dell’educazione continua in medicina (ECM).
La disciplina contempla anche iniziative per la formazione manageriale sanitaria.
Una disposizione ulteriore riguarda il settore finanziario.
L’articolo 50 attribuisce al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria il compito di promuovere iniziative di sensibilizzazione sulle opportunità e sui rischi derivanti dall’impiego dell’intelligenza artificiale nei servizi finanziari.
Innovazione e sperimentazione: nasce lo spazio nazionale per l’IA
L’articolo 26 istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l’intelligenza artificiale, previsto nell’ambito dell’articolo 57 dell’AI Act.
Si tratta di un ambiente controllato destinato a favorire lo sviluppo e la sperimentazione di sistemi di IA conformi alla normativa.
La gestione è affidata congiuntamente ad AgID e ACN.
Lo strumento potrà favorire le attività di innovazione, con particolare interesse per imprese tecnologiche, start-up e soggetti impegnati nella ricerca applicata.
Le modalità concrete di accesso e funzionamento dovranno essere definite con successivi provvedimenti.
Algoritmi e dati di addestramento: la tutela dei segreti commerciali
Il decreto interviene anche sulla proprietà industriale.
L’articolo 52 modifica l’articolo 98 del Codice della proprietà industriale, chiarendo che dati, algoritmi, metodi matematici e determinate informazioni relative all’addestramento dei sistemi di IA possono rientrare nella disciplina dei segreti commerciali.
La tutela resta subordinata alle condizioni già previste dalla normativa, tra cui il carattere segreto delle informazioni, il valore economico derivante dalla segretezza e l’adozione di misure adeguate per mantenerle riservate.
L’articolo 53 precisa inoltre che le controversie relative a tale materia restano attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa.
Decreto AI 179/2026: tutte le principali novità in sintesi
| Ambito | Articoli | Principale intervento |
|---|---|---|
| Autorità nazionali | 4-12 | Competenze di AgID, ACN e autorità settoriali |
| Vigilanza e sanzioni | 13-25 | Poteri di controllo, procedure e sistema sanzionatorio |
| Sperimentazione | 26-31 | Spazi di sperimentazione normativa per l’IA |
| Scuola e formazione degli adulti | 36-39 | Alfabetizzazione, formazione di docenti e studenti, ruolo dei CPIA |
| Pubblica amministrazione | 40 | Quadro minimo di competenze sull’IA |
| Decisioni nei rapporti di lavoro | 41 | Controllo umano e garanzie per i lavoratori |
| Sicurezza sul lavoro | 42 | Valutazione dei rischi connessi all’impiego dell’IA |
| Università e ricerca | 43-45 | Formazione interdisciplinare e trasferimento tecnologico |
| Giustizia | 46 | Formazione del personale |
| Professioni | 47 | Integrazione dell’IA nei percorsi formativi |
| Servizi per il lavoro | 48 | Impiego dell’IA nell’orientamento e nell’incontro domanda-offerta |
| Equo compenso | 49 | Possibile modulazione in relazione ai sistemi utilizzati |
| Settore finanziario | 50 | Educazione sui rischi e sulle opportunità dell’IA |
| Sanità | 51 | Formazione ECM e manageriale |
| Segreti commerciali | 52-53 | Tutela delle informazioni relative agli algoritmi e ai sistemi di IA |
Le principali scadenze del decreto
Alcune disposizioni entrano in vigore direttamente il 23 ottobre 2026, mentre altre richiedono successivi interventi normativi o organizzativi.
| Termine | Riferimento | Adempimento |
|---|---|---|
| 23 ottobre 2026 | Decreto | Entrata in vigore |
| Entro 90 giorni | Art. 38 | Definizione ministeriale dei criteri e delle modalità della formazione dei docenti |
| 23 aprile 2027 | Art. 47 | Adeguamento dei regolamenti formativi delle professioni |
| 23 aprile 2027 | Art. 47, comma 6 | Accordo in Conferenza Stato-Regioni sulla formazione IA nell’ECM |
| 23 aprile 2027 | Art. 51 | Adempimenti previsti per la formazione continua e manageriale sanitaria |
| 23 ottobre 2027 | Art. 49 | Integrazione dei parametri per la modulazione dell’equo compenso |
I termini indicati si riferiscono agli adempimenti espressamente previsti dal decreto. Non coincidono necessariamente con la piena operatività di tutte le misure.
Più regole, ma soprattutto più competenze: quale sarà l’effetto del nuovo decreto?
Il D.Lgs. 179/2026 rappresenta un nuovo passaggio nella costruzione del sistema italiano di regolazione dell’intelligenza artificiale.
Il suo contributo riguarda principalmente l’organizzazione dei controlli, la definizione delle competenze istituzionali e l’introduzione di specifiche disposizioni applicative.
Ma emerge anche una scelta di fondo: il legislatore attribuisce alla formazione un ruolo centrale nel governo dell’intelligenza artificiale.
Scuola, università, amministrazioni pubbliche, professionisti, lavoratori e operatori sanitari sono coinvolti, con modalità differenti, in un processo di aggiornamento delle competenze.
Una scelta che riconosce come la diffusione dell’IA non possa essere affrontata soltanto attraverso obblighi tecnici o sanzioni.
Occorre tuttavia distinguere le nuove prescrizioni dai principi già presenti nell’ordinamento.
La tutela della persona, la responsabilità delle decisioni, la protezione dei dati e la necessità di garantire un controllo umano trovano già fondamento nella Costituzione, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nella legislazione vigente.
Il decreto introduce strumenti e disposizioni più specifici per renderli applicabili ai nuovi contesti tecnologici.
Rimane quindi aperta una questione fondamentale: quanto la crescente produzione normativa riuscirà effettivamente a tradursi in una maggiore capacità di comprendere e governare l’intelligenza artificiale?
La regolazione può stabilire responsabilità, imporre obblighi e definire procedure. Ma la qualità delle decisioni dipende anche dalla preparazione delle persone, dall’affidabilità degli strumenti e dalla capacità delle organizzazioni di verificarne i risultati.
La sfida non è soltanto avere regole adeguate all’intelligenza artificiale. È disporre delle competenze necessarie per applicarle e, soprattutto, per continuare a esercitare un giudizio umano autonomo.
Sarà questo uno dei principali parametri attraverso i quali valutare l’efficacia del nuovo decreto.
SPECIALE INGENIO | Intelligenza artificiale: le nuove regole italiane
Questo articolo introduce lo Speciale INGENIO dedicato al decreto legislativo n. 179/2026.
Successivi approfondimenti analizzeranno le principali disposizioni del provvedimento:
1. AI Act e D.Lgs. 179/2026: chi controlla l’intelligenza artificiale in Italia?
Un’analisi del sistema delle autorità, dei poteri di vigilanza, delle sanzioni e delle opportunità offerte dagli spazi di sperimentazione.
2. Intelligenza artificiale e formazione: cosa cambia per scuola, università, pubblica amministrazione e professionisti?
Un approfondimento sugli obblighi formativi, sulle competenze richieste e sulle scadenze previste dal decreto.
3. Intelligenza artificiale e lavoro: decisioni automatizzate, sicurezza, responsabilità ed equo compenso.
Un esame delle conseguenze dell’impiego dell’IA nei rapporti di lavoro, nelle attività produttive e nelle professioni.
Gli approfondimenti saranno dedicati anche al confronto con le norme europee e nazionali già vigenti, per distinguere le disposizioni realmente nuove dagli obblighi preesistenti.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 234 dell’8 ottobre 2026.
Legge 23 settembre 2025, n. 132 – Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Regolamento (UE) 2024/1689 – Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act).
Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).
Legge 21 aprile 2023, n. 49 – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale.
Testo ufficiale: Gazzetta Ufficiale, D.Lgs. 179/2026, codice 26G00200.
FAQ TECNICHE: DECRETO 179/2026 SULL’AI, CONTROLLI, FORMAZIONE E PROFESSIONI
Che cos’è il Decreto Legislativo 179/2026 sull’intelligenza artificiale?
Il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, è il provvedimento con cui l’Italia adegua specifici aspetti della propria normativa al Regolamento (UE) 2024/1689, conosciuto come AI Act.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, entra in vigore il 23 ottobre 2026.
Il decreto disciplina, tra l’altro, le competenze delle autorità nazionali, i poteri di vigilanza, il sistema sanzionatorio e l’impiego dell’intelligenza artificiale nei percorsi formativi e in diversi ambiti professionali.
Non sostituisce l’AI Act, ma ne integra l’attuazione nell’ordinamento italiano.
A quali soggetti e settori si applica il Decreto 179/2026?
Il provvedimento interessa il sistema di governo e controllo dell’intelligenza artificiale in Italia e le attività disciplinate dalle specifiche disposizioni nazionali.
Tra gli ambiti considerati figurano le autorità competenti, gli operatori dei sistemi AI, il settore finanziario, le istituzioni formative, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione.
L’applicabilità dei singoli obblighi dipende dalla disposizione considerata e dal ruolo assunto dal soggetto nel sistema AI.
Per progettisti, società di ingegneria e imprese è quindi necessario distinguere l’impiego ordinario di strumenti AI dalle applicazioni soggette a requisiti specifici.
Qual è il rapporto tra Decreto 179/2026, AI Act e Legge 132/2025?
Il Regolamento (UE) 2024/1689 costituisce il quadro europeo di riferimento per la disciplina dell’intelligenza artificiale.
La Legge 23 settembre 2025, n. 132, contiene disposizioni nazionali e deleghe al Governo in materia di AI.
Il Decreto Legislativo 179/2026 esercita parte delle deleghe previste dall’articolo 24 della Legge 132/2025, intervenendo soprattutto sui poteri delle autorità nazionali e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione.
I tre provvedimenti devono essere letti congiuntamente, rispettando le rispettive competenze normative.
Quali vantaggi operativi derivano dalla definizione dei poteri di vigilanza sull’AI?
Il decreto definisce un quadro nazionale di competenze e strumenti di controllo, favorendo una più chiara individuazione delle autorità competenti.
Per imprese e organizzazioni, questa articolazione permette di identificare gli interlocutori istituzionali e di organizzare le procedure interne di conformità.
La presenza di regole su vigilanza, notifiche, controlli e sanzioni contribuisce alla definizione delle responsabilità nell’utilizzo dei sistemi AI.
L’efficacia operativa dipenderà anche dall’attuazione delle disposizioni e dal coordinamento tra le autorità coinvolte.
Come devono organizzarsi studi professionali e società di ingegneria che utilizzano l’AI?
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella progettazione, nella produzione documentale e nella gestione delle informazioni richiede procedure proporzionate ai rischi delle applicazioni.
È opportuno identificare gli strumenti utilizzati, le categorie di dati trattati e i controlli necessari sui risultati generati.
Per esempio, l’impiego dell’AI nella produzione di relazioni tecniche o nell’analisi di documentazione progettuale richiede la verifica dei contenuti da parte di professionisti competenti.
Gli obblighi giuridici applicabili devono essere individuati considerando congiuntamente AI Act, legislazione nazionale e disciplina professionale.
Quali controlli devono essere previsti sui sistemi AI utilizzati dalle organizzazioni?
Le modalità di controllo dipendono dalla classificazione del sistema, dalla sua destinazione d’uso e dal ruolo dell’organizzazione.
Una corretta gestione dovrebbe comprendere identificazione dei rischi, documentazione delle applicazioni, verifica dell’affidabilità dei risultati e definizione delle responsabilità.
Per applicazioni critiche è particolarmente importante documentare le verifiche svolte e le condizioni nelle quali il sistema viene utilizzato.
Le procedure devono essere aggiornate in funzione delle modifiche dei sistemi e dell’evoluzione dei requisiti normativi.
Quali errori devono evitare imprese e professionisti nell’applicazione del Decreto 179/2026?
Il primo errore consiste nel considerare il decreto come una disciplina completamente autonoma rispetto all’AI Act europeo.
Un secondo errore è applicare indistintamente a ogni software AI gli obblighi previsti per i sistemi ad alto rischio.
Occorre inoltre evitare di confondere le indicazioni delle norme tecniche volontarie con gli obblighi direttamente imposti dalla legislazione.
Infine, l’utilizzo di strumenti generativi non deve sostituire le verifiche tecniche, la protezione dei dati e l’esercizio delle responsabilità professionali.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
















