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Il D.Lgs. 179/2026 introduce disposizioni che interessano direttamente ingegneri, architetti, società di progettazione e imprese di costruzione. Dalla possibile modulazione dell’equo compenso professionale alla valutazione dei rischi connessi all’utilizzo dell’IA nei cantieri, fino alle garanzie sulle decisioni automatizzate nei rapporti di lavoro. Quali sono i nuovi obblighi, quali principi erano già presenti nell’ordinamento e quali conseguenze operative possono derivarne per il settore delle costruzioni? L’approfondimento di Ingenio.
Intelligenza artificiale e costruzioni: cosa cambia con il nuovo decreto
L’intelligenza artificiale sta entrando progressivamente nei processi di progettazione, costruzione e gestione delle opere.
Negli studi professionali può supportare la ricerca normativa, l’elaborazione di documenti tecnici, l’analisi delle informazioni contenute nei modelli BIM e la valutazione di alternative progettuali.
Nelle imprese può contribuire alla programmazione delle lavorazioni, all’organizzazione delle risorse, all’analisi dei dati di produzione e al controllo delle condizioni operative.
Ma la diffusione di questi strumenti introduce questioni che non riguardano soltanto la produttività.
Chi risponde di un errore contenuto in un elaborato prodotto con il supporto dell’intelligenza artificiale? Come cambia la valutazione dei rischi quando un algoritmo interviene nell’organizzazione delle lavorazioni? L’utilizzo dell’IA può incidere sul compenso di un progettista? E quali garanzie devono essere assicurate quando sistemi automatizzati contribuiscono a valutare le prestazioni dei lavoratori?
Sono interrogativi ai quali il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2026, fornisce alcune risposte.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 23 ottobre 2026, contribuisce all’adeguamento dell’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto AI Act, nell’ambito delle deleghe previste dalla legge n. 132/2025.
Tra le disposizioni di maggiore interesse per il settore delle costruzioni figurano:
- Articolo 41: garanzie per i lavoratori nei processi decisionali assistiti dall’intelligenza artificiale.
- Articolo 42: impiego dell’IA, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Articolo 48: utilizzo dell’IA nei servizi per il lavoro.
- Articolo 49: possibile modulazione dell’equo compenso professionale.
Queste disposizioni non introducono una disciplina speciale dell’intelligenza artificiale per l’edilizia, ma possono incidere sull’organizzazione delle attività professionali e produttive.
Per comprenderne la portata occorre distinguere ciò che il nuovo decreto stabilisce espressamente dalle conseguenze applicative che possono derivarne per progettisti e imprese.
Equo compenso e intelligenza artificiale: cosa cambia per ingegneri e architetti
Una delle novità più interessanti per il mondo delle professioni tecniche è contenuta nell’articolo 49, dedicato all’equo compenso.
La disposizione stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista possa comportare una modulazione dell’equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49.
Il decreto introduce un criterio specifico: i parametri dovranno tenere conto della classificazione di rischio del sistema di IA utilizzato, secondo quanto previsto dal regolamento europeo.
La disposizione apre una questione rilevante per ingegneri, architetti e altri professionisti tecnici.
Se l’intelligenza artificiale consente di svolgere più rapidamente una parte dell’attività progettuale, deve cambiare anche il valore economico della prestazione?
Il decreto non fornisce ancora una risposta quantitativa.
Non stabilisce una riduzione automatica dei compensi per i professionisti che utilizzano l’intelligenza artificiale e non introduce percentuali predeterminate di variazione.
Prevede invece che i parametri vengano integrati attraverso successivi provvedimenti.
Entro ottobre 2027 l’adeguamento dei parametri
Il comma 2 dell’articolo 49 stabilisce che, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, debbano essere integrati i provvedimenti che disciplinano i parametri per la determinazione dei compensi professionali.
Il termine è quindi fissato al 23 ottobre 2027.
La disposizione richiama, tra gli altri, i decreti adottati ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 1/2012 e quelli previsti dalla legge n. 49/2023.
Per le professioni tecniche sarà importante verificare come questo criterio verrà recepito nei parametri applicabili alle prestazioni di ingegneria e architettura.
Occorre inoltre ricordare che la legge sull’equo compenso ha uno specifico ambito di applicazione, definito dalle sue disposizioni.
Il nuovo decreto non determina automaticamente una modifica di tutti i compensi liberamente concordati tra professionisti e committenti.
Non introduce neppure una tariffa generale per le prestazioni svolte con il supporto dell’intelligenza artificiale.
Il valore della progettazione dipende dal tempo impiegato o dalla responsabilità assunta?
La possibile modulazione del compenso introduce una questione che merita una riflessione più ampia.
L’intelligenza artificiale può ridurre il tempo necessario per svolgere alcune attività professionali.
Un progettista può utilizzarla per ricercare informazioni normative, predisporre documenti preliminari, confrontare alternative progettuali o analizzare grandi quantità di dati.
Queste attività possono beneficiare di una maggiore automazione.
Tuttavia, il tempo necessario per produrre un elaborato non coincide necessariamente con il valore della prestazione professionale.
Consideriamo un ingegnere incaricato della progettazione di un intervento strutturale.
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale potrebbe accelerare alcune attività di ricerca documentale, organizzazione delle informazioni o confronto tra soluzioni.
Ma la responsabilità di definire il modello strutturale, individuare le azioni, applicare correttamente le norme tecniche e verificare l’attendibilità delle elaborazioni resta disciplinata dalle disposizioni applicabili all’incarico.
Il fatto che una parte del processo sia stata supportata da uno strumento di IA non riduce automaticamente la complessità della prestazione.
Analogamente, un architetto potrebbe utilizzare sistemi generativi per sviluppare alternative compositive o funzionali.
La produzione di numerose soluzioni in tempi ridotti non sostituisce la necessità di valutarne la fattibilità, la conformità urbanistica, la qualità architettonica e la rispondenza alle esigenze della committenza.
Il valore professionale risiede anche nella capacità di selezionare, verificare e assumere la responsabilità delle scelte.
Il rischio del sistema di IA non coincide con il rischio professionale
Un secondo aspetto dell’articolo 49 merita particolare attenzione.
La norma collega la possibile modulazione del compenso alla classificazione di rischio del sistema utilizzato secondo l’AI Act.
Questo criterio non deve essere confuso con il rischio tecnico o professionale dell’incarico.
La classificazione prevista dal regolamento europeo risponde a finalità di tutela della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, secondo la destinazione d’uso e le caratteristiche dei sistemi.
Non rappresenta automaticamente un indicatore della complessità progettuale, del tempo necessario per svolgere una prestazione o della responsabilità assunta dal professionista.
Un’applicazione generativa utilizzata per predisporre una relazione tecnica, per esempio, non diventa automaticamente un sistema ad alto rischio ai sensi dell’AI Act soltanto perché il documento riguarda un’opera strutturale.
La classificazione deve essere valutata sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento europeo e della specifica destinazione d’uso del sistema.
Sarà quindi necessario comprendere come i futuri parametri collegheranno la classificazione regolatoria dell’IA al valore economico delle prestazioni professionali.
È una questione ancora aperta, che richiederà particolare attenzione nella fase di attuazione.
Responsabilità del progettista: l’intelligenza artificiale resta uno strumento di supporto
Il tema dell’equo compenso si collega direttamente a quello della responsabilità professionale.
L’impiego dell’intelligenza artificiale può modificare le modalità con cui viene svolta una prestazione, ma non elimina gli obblighi di diligenza, competenza e verifica previsti dall’ordinamento.
Il riferimento è anche all’articolo 13 della legge n. 132/2025, relativo all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali.
La disposizione nazionale riconosce il carattere strumentale dell’impiego dei sistemi rispetto all’attività professionale e introduce obblighi informativi nei confronti del cliente.
Per il settore delle costruzioni questo principio assume un significato concreto.
Un elaborato progettuale può contenere informazioni elaborate attraverso sistemi di IA, ma deve comunque soddisfare i requisiti tecnici e normativi applicabili.
Si pensi a una relazione nella quale siano stati inseriti riferimenti normativi individuati da un sistema generativo.
La presenza di informazioni apparentemente coerenti non garantisce che i riferimenti siano corretti, aggiornati o pertinenti al caso esaminato.
Un errore può propagarsi nelle successive fasi di progettazione, verifica o esecuzione.
È quindi necessario che lo studio professionale disponga di procedure adeguate per controllare l’utilizzo delle informazioni prodotte dai sistemi.
Dalla produzione automatica alla verifica tecnica
Per i progettisti si può individuare una distinzione fondamentale tra attività di supporto e attività che richiedono una valutazione professionale.
L’intelligenza artificiale può essere utilizzata per organizzare documenti, individuare possibili incongruenze, sviluppare ipotesi preliminari o assistere l’analisi dei dati.
Ma il risultato prodotto deve essere valutato in relazione alla sua attendibilità, alla qualità delle fonti e alla specificità del progetto.
Questo vale anche quando l’IA viene integrata in piattaforme BIM o in software specialistici.
L’affidabilità di un sistema non può essere dedotta esclusivamente dalla sua capacità di produrre risultati formalmente corretti.
Occorre verificare i dati di ingresso, le condizioni di utilizzo, le eventuali limitazioni del modello e la coerenza delle elaborazioni con i metodi tecnici applicabili.
La concreta ripartizione delle responsabilità tra professionista, organizzazione e fornitori tecnologici dipende dalla natura della prestazione, dai ruoli assunti e dalle disposizioni applicabili.
Non è quindi corretto affermare che qualsiasi conseguenza derivante dall’impiego dell’IA ricada sempre ed esclusivamente sul professionista.
Resta però essenziale distinguere tra la possibilità di utilizzare uno strumento e l’obbligo di esercitare le verifiche richieste dall’incarico.
Sicurezza sul lavoro: il decreto chiarisce come considerare l’IA nella valutazione dei rischi
Un altro ambito di interesse diretto per le imprese di costruzione e per i professionisti della sicurezza è disciplinato dall’articolo 42.
Il comma 2 stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione delle prestazioni o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza sia valutato nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.
La disposizione rende esplicita l’esigenza di considerare gli effetti di determinati sistemi di IA sulle condizioni lavorative.
Non istituisce una nuova categoria autonoma di rischio denominata «rischio da intelligenza artificiale».
Il D.Lgs. 81/2008 richiede già di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il decreto del 2026 specifica che, quando l’impiego dell’IA incide sugli elementi individuati dall’articolo 42, deve essere considerato nel processo valutativo.
Per il settore delle costruzioni questo passaggio assume particolare importanza, considerando la progressiva introduzione di sistemi digitali per la gestione e il controllo delle lavorazioni.
Intelligenza artificiale in cantiere: quali rischi devono essere considerati?
Consideriamo alcune possibili applicazioni.
Sistemi di visione artificiale per il controllo delle aree di lavoro.
Telecamere e algoritmi possono essere utilizzati per individuare la presenza di lavoratori in prossimità di mezzi operativi o in aree caratterizzate da particolari condizioni di rischio.
Queste tecnologie possono contribuire alla prevenzione, ma presentano limiti che devono essere conosciuti.
Le prestazioni potrebbero risentire delle condizioni di illuminazione, della presenza di ostacoli, della configurazione dell’ambiente o delle caratteristiche dei dati utilizzati per l’addestramento.
Una mancata rilevazione potrebbe compromettere l’efficacia della segnalazione se l’organizzazione della sicurezza facesse eccessivo affidamento sul sistema.
Algoritmi per la programmazione delle lavorazioni.
Un sistema di IA può contribuire all’ottimizzazione delle sequenze operative, della disponibilità delle attrezzature e dell’impiego delle squadre.
Tuttavia, modifiche significative ai programmi possono incidere sulle interferenze tra lavorazioni, sulla presenza contemporanea di imprese e sull’organizzazione della sicurezza.
Il vantaggio produttivo deve quindi essere valutato insieme alle conseguenze organizzative.
Applicazioni integrate in macchine e attrezzature.
Sistemi intelligenti possono contribuire al controllo di mezzi e attrezzature, modificandone determinate modalità operative.
In questi casi occorre considerare anche il quadro normativo applicabile alla sicurezza delle macchine e dei prodotti, distinguendo le responsabilità del fabbricante da quelle del datore di lavoro e degli altri operatori.
Questi esempi non identificano automaticamente categorie di sistemi ad alto rischio ai sensi dell’AI Act.
La loro classificazione regolatoria richiede una valutazione specifica secondo i criteri europei.
L’utilizzo dell’IA comporta l’obbligo di aggiornare il DVR?
È una delle questioni operative più importanti.
Il D.Lgs. 179/2026 non stabilisce che qualsiasi introduzione di un sistema di intelligenza artificiale determini automaticamente l’obbligo di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi.
L’articolo 42 richiede che gli impieghi di IA individuati dalla norma siano considerati nella valutazione dei rischi.
L’eventuale necessità di rielaborare il DVR deve invece essere esaminata secondo i presupposti dell’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008.
In particolare, occorre considerare se l’introduzione del sistema determini modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza, oltre alle altre circostanze previste dalla norma.
Un sistema utilizzato esclusivamente per supportare attività documentali potrebbe non determinare modifiche rilevanti delle condizioni lavorative.
Diversamente, l’introduzione di algoritmi che incidono concretamente sulla programmazione delle attività, sui ritmi produttivi o sulle modalità di interazione tra mezzi e lavoratori può richiedere una revisione della valutazione.
La verifica deve essere effettuata considerando il sistema effettivamente utilizzato, la sua destinazione d’uso e le condizioni operative.
La formazione dei lavoratori
Il comma 3 dell’articolo 42 prevede inoltre che i datori di lavoro assicurino un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
Questa formazione deve essere distinta dalla generica alfabetizzazione tecnologica.
Un operatore che utilizza un sistema di assistenza basato sull’IA deve comprenderne le funzionalità rilevanti per la sicurezza, le limitazioni e le modalità di comportamento previste in caso di errore o malfunzionamento.
La formazione deve essere proporzionata alle caratteristiche del sistema e alle attività concretamente svolte.
Intelligenza artificiale, PSC e POS: quali conseguenze per la sicurezza nei cantieri?
Nel settore delle costruzioni la valutazione deve considerare anche la disciplina specifica dei cantieri temporanei o mobili.
L’introduzione di sistemi di IA che incidono sull’organizzazione delle lavorazioni può assumere rilievo non soltanto nella valutazione aziendale dei rischi, ma anche rispetto agli strumenti di pianificazione e gestione della sicurezza previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Il riferimento è, in particolare, al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e ai Piani Operativi di Sicurezza (POS), quando previsti.
Consideriamo un cantiere nel quale venga introdotto un sistema algoritmico capace di modificare la programmazione delle lavorazioni per ottimizzare l’impiego delle risorse.
Se le modifiche incidono sulle interferenze, sulle modalità operative o sulle condizioni di sicurezza, sarà necessario verificarne la compatibilità con la pianificazione esistente e valutare gli eventuali aggiornamenti richiesti dalla disciplina applicabile.
Il D.Lgs. 179/2026 non introduce automaticamente un nuovo documento obbligatorio dedicato all’intelligenza artificiale.
Non modifica neppure direttamente la ripartizione delle responsabilità tra datore di lavoro, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione e altri soggetti della prevenzione.
Tuttavia, l’impiego concreto di sistemi di IA può richiedere di considerare nuove modalità organizzative o operative nell’ambito degli strumenti di sicurezza già previsti dall’ordinamento.
Il punto non è quindi aggiungere indiscriminatamente documenti, ma verificare che l’innovazione tecnologica sia coerentemente integrata nell’organizzazione della prevenzione.
Decisioni automatizzate: quali garanzie per i lavoratori delle imprese di costruzione?
L’articolo 41 disciplina la tutela dei lavoratori nei processi decisionali assistiti dall’intelligenza artificiale.
La norma stabilisce che determinate decisioni relative alla costituzione, modificazione o risoluzione del rapporto di lavoro, comprese quelle disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non possano essere adottate unicamente attraverso trattamenti automatizzati.
La decisione definitiva deve essere riservata a una persona fisica dotata di un potere effettivo e autonomo.
Per le imprese di costruzione e le società di progettazione questo principio può assumere rilievo nell’utilizzo di sistemi destinati ad analizzare la produttività, valutare le prestazioni o supportare decisioni relative al personale.
Si consideri un’impresa che utilizzi una piattaforma per elaborare indicatori di produttività delle squadre di cantiere.
Il sistema potrebbe individuare scostamenti rispetto ai programmi, confrontare i tempi di esecuzione o segnalare anomalie.
Queste informazioni possono contribuire alle valutazioni organizzative.
Ma quando il loro utilizzo conduce a una decisione rientrante nell’ambito dell’articolo 41, la determinazione finale non può essere affidata esclusivamente all’algoritmo.
Il controllo umano deve essere effettivo
La disposizione richiede che la persona fisica eserciti un potere decisionale effettivo e autonomo.
Ciò implica che l’intervento umano non possa ridursi a una ratifica meramente formale del risultato algoritmico.
Il responsabile deve poter svolgere una valutazione autonoma, considerando anche le circostanze rilevanti che il sistema potrebbe non aver correttamente interpretato.
Nel caso di un’impresa di costruzioni, per esempio, una valutazione di produttività potrebbe essere influenzata dalle caratteristiche del cantiere, dalle condizioni meteorologiche, dalla disponibilità dei materiali o da interferenze non imputabili ai lavoratori.
Un sistema algoritmico potrebbe non considerare adeguatamente tutti questi elementi.
Il controllo umano assume quindi una funzione sostanziale di verifica e contestualizzazione delle informazioni.
L’articolo 41 precisa inoltre che il consenso del lavoratore non costituisce un’eccezione al divieto previsto dal comma 1.
Informazione, diritto alla spiegazione e nullità delle decisioni
Il comma 3 dell’articolo 41 richiama gli obblighi informativi previsti dall’articolo 1-bis del D.Lgs. 152/1997.
Il lavoratore ha inoltre diritto a ottenere, su richiesta e mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda.
La motivazione deve comprendere l’indicazione dell’eventuale incidenza dei sistemi di IA e dei principali parametri considerati.
Si tratta di una garanzia importante, soprattutto quando i sistemi elaborano indicatori complessi o difficilmente interpretabili.
Il comma 4 introduce una conseguenza giuridica espressa: il licenziamento intimato in violazione del divieto stabilito dal comma 1 è nullo, così come le altre decisioni adottate in violazione dello stesso comma.
La nullità non riguarda automaticamente qualsiasi irregolarità nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
È collegata alla violazione dello specifico divieto previsto dalla disposizione.
Selezione del personale: attenzione alla disciplina europea
L’articolo 41 contiene una particolare esclusione per le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportano la mancata ammissione alle fasi successive.
Questa previsione non determina però un’esenzione generalizzata dalla disciplina europea.
Restano applicabili, quando ne ricorrono i presupposti, l’articolo 22 del GDPR e le disposizioni dell’AI Act relative ai sistemi utilizzati nell’occupazione e nella gestione dei lavoratori.
Anche uno studio professionale o una società di ingegneria che impieghi strumenti di IA per valutare candidature deve quindi considerare la normativa applicabile allo specifico utilizzo.
IA e organizzazione delle competenze: le opportunità per imprese e società di ingegneria
L’articolo 48 riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei servizi per il lavoro.
Le amministrazioni competenti e i soggetti autorizzati o accreditati possono utilizzare sistemi di IA per orientamento professionale, incontro tra domanda e offerta, individuazione delle competenze e supporto ai percorsi di inserimento lavorativo.
La norma richiede supervisione umana, trasparenza delle decisioni e tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.
Pur non introducendo uno specifico regime per le imprese di costruzione, la disposizione interessa un tema particolarmente rilevante per il comparto: la disponibilità e la valorizzazione delle competenze.
L’intelligenza artificiale potrebbe contribuire a individuare corrispondenze tra le qualificazioni dei lavoratori, le esperienze professionali e le esigenze delle imprese.
Potrebbe inoltre supportare l’orientamento verso percorsi formativi necessari per aggiornare le competenze tecniche.
Tuttavia, una corrispondenza elaborata da un algoritmo non rappresenta necessariamente una valutazione completa delle capacità professionali di una persona.
Esperienza di cantiere, conoscenze specialistiche e capacità organizzative possono essere difficili da rappresentare attraverso indicatori standardizzati.
Anche in questo ambito la supervisione umana rimane essenziale.
Le principali conseguenze del decreto per il settore delle costruzioni
Le disposizioni esaminate possono essere sintetizzate distinguendo gli obblighi normativi dalle possibili conseguenze operative per progettisti e imprese.
| Ambito | Riferimento normativo | Conseguenze per il settore |
|---|---|---|
| Equo compenso | Art. 49 | Possibile modulazione dei parametri delle prestazioni professionali che utilizzano sistemi di IA |
| Responsabilità professionale | Art. 13, legge 132/2025 | Utilizzo strumentale dell’IA e obblighi informativi verso il cliente |
| Valutazione dei rischi | Art. 42 | Considerazione degli impieghi di IA che incidono sulle condizioni di lavoro |
| DVR | Art. 42 e artt. 28-29, D.Lgs. 81/2008 | Verifica dell’eventuale necessità di rielaborazione della valutazione dei rischi |
| PSC e POS | Art. 42 e Titolo IV, D.Lgs. 81/2008 | Possibile necessità di verificare la coerenza della pianificazione della sicurezza con le nuove modalità operative |
| Formazione dei lavoratori | Art. 42, comma 3 | Informazione e formazione sui rischi specifici connessi ai sistemi utilizzati |
| Valutazione delle prestazioni | Art. 41 | Riserva della decisione finale a una persona fisica nei casi previsti |
| Servizi per il lavoro | Art. 48 | Utilizzo dell’IA per orientamento e incontro tra domanda e offerta, con supervisione umana |
| Parametri professionali | Art. 49, comma 2 | Termine del 23 ottobre 2027 per le integrazioni previste |
La questione di fondo: l’IA può cambiare il modo di progettare, ma non sostituisce il giudizio tecnico
Il D.Lgs. 179/2026 introduce disposizioni che possono incidere concretamente sull’organizzazione del lavoro e sulle prestazioni professionali.
Per il settore delle costruzioni emergono soprattutto due questioni.
La prima riguarda la capacità di integrare l’intelligenza artificiale nei processi produttivi e progettuali senza compromettere la sicurezza, la qualità tecnica e la corretta attribuzione delle responsabilità.
La seconda riguarda il valore del lavoro professionale.
L’intelligenza artificiale può aumentare la produttività, ridurre il tempo necessario per alcune elaborazioni e migliorare la disponibilità delle informazioni.
Ma questi vantaggi non coincidono automaticamente con una riduzione della complessità delle attività o delle responsabilità assunte.
La progettazione di un’opera non consiste soltanto nella produzione di elaborati.
Richiede la definizione delle scelte, la valutazione delle alternative, la conoscenza delle condizioni al contorno e la verifica dei risultati.
Analogamente, la sicurezza di un cantiere non può essere affidata esclusivamente alla capacità di un algoritmo di individuare una condizione potenzialmente pericolosa.
Richiede organizzazione, prevenzione, controllo e conoscenza concreta delle attività.
L’intelligenza artificiale può contribuire a migliorare questi processi, ma il suo impiego deve essere accompagnato da competenze adeguate e responsabilità chiaramente individuate.
È anche per questo che la possibile modulazione dell’equo compenso dovrà essere affrontata con attenzione.
Se il valore della prestazione professionale venisse identificato esclusivamente con il tempo impiegato per produrre un elaborato, l’automazione potrebbe essere interpretata come una semplice occasione di riduzione dei costi.
Ma progettare significa soprattutto assumere decisioni tecniche fondate e rispondere della loro qualità.
La maggiore velocità di elaborazione non elimina questa dimensione.
Semmai, rende ancora più importante distinguere la capacità di produrre informazioni dalla capacità di comprenderle e utilizzarle correttamente.
L’intelligenza artificiale può modificare profondamente gli strumenti del progettista e l’organizzazione del cantiere. Non può, da sola, sostituire la competenza e la responsabilità di chi è chiamato a progettare e costruire.
È su questo equilibrio che si misurerà il valore della sua introduzione nel settore delle costruzioni.
SPECIALE INGENIO | Intelligenza artificiale: le nuove regole italiane
Questo articolo conclude lo Speciale INGENIO dedicato al D.Lgs. 179/2026, composto da quattro contributi.
Il decreto nel suo complesso: tutte le principali novità su controlli, formazione, lavoro e professioni.
Le regole e i controlli: competenze delle autorità nazionali, vigilanza, sanzioni, sperimentazione e tutela degli algoritmi.
La formazione e le competenze: disposizioni sulla formazione professionale, con particolare attenzione agli Ordini, oltre alle previsioni per scuola, università e pubblica amministrazione.
Il lavoro, la sicurezza e l’equo compenso: il presente approfondimento, dedicato alle conseguenze dell’intelligenza artificiale per progettisti, imprese di costruzione e organizzazione delle attività.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 – In particolare articoli 41, 42, 48 e 49.
Legge 23 settembre 2025, n. 132 – Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, in particolare articolo 13.
Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act.
Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, in particolare articolo 22.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare articoli 28 e 29 e Titolo IV.
D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 – Obblighi informativi nei rapporti di lavoro, articolo 1-bis.
Legge 21 aprile 2023, n. 49 – Equo compenso delle prestazioni professionali.
Fonte primaria: D.Lgs. 179/2026, Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026.
FAQ Tecniche: IA nelle costruzioni: obblighi e sicurezza | Ingenio
1. Quali sono le principali novità del D.Lgs. 179/2026 per il settore delle costruzioni?
Il D.Lgs. 179/2026 introduce disposizioni che interessano progettisti, società di ingegneria e imprese di costruzione. Tra le principali novità figurano la possibile modulazione dell’equo compenso professionale, la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro e le garanzie per i lavoratori coinvolti in processi decisionali automatizzati. Il decreto non introduce una disciplina autonoma dell’IA specificamente dedicata all’edilizia.
2. In quali attività di progettazione e costruzione possono essere utilizzati sistemi di intelligenza artificiale?
L’intelligenza artificiale può supportare la ricerca normativa, l’elaborazione di documenti tecnici, l’analisi dei modelli BIM, la valutazione di alternative progettuali e la programmazione delle lavorazioni. Nei cantieri può essere impiegata anche per analizzare dati operativi e individuare situazioni potenzialmente pericolose. L’utilizzo deve rispettare le disposizioni applicabili e prevedere controlli adeguati alla funzione svolta dal sistema.
3. Quali norme disciplinano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella progettazione e nella sicurezza dei cantieri?
I principali riferimenti sono il Regolamento (UE) 2024/1689, il D.Lgs. 179/2026, la legge 132/2025 e il D.Lgs. 81/2008. Per la sicurezza nei cantieri assumono particolare importanza gli articoli 28 e 29 e il Titolo IV del Testo Unico sulla sicurezza. Per le prestazioni professionali devono essere considerate anche le disposizioni sulla responsabilità e sull’equo compenso, secondo i rispettivi ambiti applicativi.
4. L’intelligenza artificiale può ridurre automaticamente il compenso di ingegneri e architetti?
No. Il D.Lgs. 179/2026 prevede la possibilità di modulare l’equo compenso in relazione all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, ma non stabilisce riduzioni automatiche né percentuali predeterminate. La disposizione rinvia all’integrazione dei parametri professionali attraverso successivi provvedimenti, con termine previsto al 23 ottobre 2027. La classificazione di rischio del sistema di IA non coincide necessariamente con la complessità tecnica o con la responsabilità della prestazione professionale.
5. Quando l’introduzione dell’intelligenza artificiale richiede l’aggiornamento del DVR, del PSC o del POS?
L’utilizzo di un sistema di IA non determina automaticamente l’obbligo di aggiornare tutti i documenti della sicurezza. Occorre valutare se la tecnologia modifica in modo significativo l’organizzazione del lavoro, le modalità operative, le interferenze o le condizioni di rischio. Per il DVR si applicano i presupposti previsti dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008. Per PSC e POS devono essere considerate le disposizioni specifiche del Titolo IV e le condizioni effettive del cantiere.
6. Come devono essere controllati nel tempo i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei cantieri?
È opportuno prevedere controlli proporzionati alla funzione del sistema, verificandone le prestazioni nelle condizioni operative effettive. Per le applicazioni destinate a individuare situazioni pericolose occorre considerare, ad esempio, errori di rilevazione, variazioni ambientali, malfunzionamenti e aggiornamenti del software. Devono inoltre essere definite le modalità di intervento umano e le procedure da seguire quando il sistema non opera correttamente. Gli obblighi specifici dipendono dalla normativa applicabile e dalla classificazione del sistema.
7. Quali errori devono evitare progettisti e imprese nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale?
Un errore particolarmente rilevante consiste nel considerare automaticamente attendibili gli elaborati prodotti dall’IA. Altri errori comprendono l’impiego di riferimenti normativi non verificati, l’utilizzo di sistemi al di fuori della loro destinazione d’uso, la mancata valutazione delle conseguenze organizzative e l’affidamento esclusivo agli algoritmi di decisioni che richiedono supervisione umana. Nel settore delle costruzioni il controllo tecnico rimane essenziale per garantire qualità progettuale, sicurezza e corretta attribuzione delle responsabilità.
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