Il nuovo Regolamento Ue 2026/2202 segna i diritti dei passeggeri aerei: indennizzi fino a 600 euro per 3 ore di ritardo.
Se negli ultimi giorni vi è capitato di leggere che l’Unione europea ha cambiato le regole per chi vola, la notizia è vera, ma con una precisazione fondamentale che rischia di perdersi nel passaggio dai regolamenti ai social: le nuove disposizioni non si applicano da oggi. Il Regolamento europeo 2026/2202 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione il 2 ottobre 2026, entrerà formalmente in vigore il 22 ottobre, ma diventerà applicabile soltanto dal 23 ottobre 2027. Fino ad allora continuano a valere le regole attuali e, soprattutto per quanto riguarda bagagli e tariffe, le condizioni previste dalle singole compagnie.
È comunque una riforma importante, perché mette mano per la prima volta dopo oltre vent’anni al sistema costruito attorno al Regolamento 261/2004 e chiude una trattativa iniziata nel 2013, dopo tredici anni di negoziato tra le istituzioni europee. Molti diritti che negli anni erano stati definiti dalle sentenze della Corte di giustizia vengono ora scritti direttamente nella normativa, mentre su bagagli, biglietti digitali, coincidenze e assistenza arrivano regole nuove e molto più dettagliate.
La borsa personale sarà gratis. Il trolley no, almeno non necessariamente
È probabilmente la novità destinata ad avere l’impatto più immediato sui viaggiatori, soprattutto su chi usa le compagnie low cost. Dal 23 ottobre 2027 ogni passeggero avrà diritto a portare in cabina senza sovrapprezzo un oggetto personale, quindi una borsa o un piccolo zaino, fino a 40 x 30 x 15 centimetri oppure, anche con dimensioni differenti, purché possa essere collocato sotto il sedile davanti.
Attenzione però alla parola “bagaglio”, perché è qui che molti titoli diventano ingannevoli. Il regolamento distingue l’oggetto personale dal vero e proprio bagaglio a mano da cappelliera, il classico trolley: quest’ultimo non diventerà obbligatoriamente gratuito. Le compagnie potranno continuare a vendere tariffe più economiche senza trolley, ma al momento della ricerca dovranno mostrare come opzione predefinita il prezzo che comprende anche il bagaglio a mano, in modo che il viaggiatore possa confrontare immediatamente il costo reale dei diversi voli senza scoprire soltanto nelle schermate successive quanto costa aggiungere una valigia.
E c’è un’altra tutela: se un bagaglio che il passeggero ha regolarmente acquistato per la cabina deve essere mandato in stiva perché le cappelliere sono piene, per ragioni di sicurezza o per un cambio di aeromobile, non potrà essere richiesto un ulteriore pagamento. Prima dell’acquisto, inoltre, dovranno essere comunicati con chiarezza numero, dimensioni e peso dei bagagli consentiti.
Niente app obbligatoria per avere la carta d’imbarco
La riforma entra anche in uno dei terreni sui quali negli ultimi anni le compagnie hanno costruito una parte dei servizi accessori. Per ottenere una carta d’imbarco digitale non potrà essere obbligatorio creare un account o installare l’applicazione della compagnia. Dopo il check-in il documento dovrà essere accessibile digitalmente senza ulteriori passaggi obbligatori.
Sarà inoltre possibile utilizzare la propria copia cartacea di una carta d’imbarco emessa digitalmente, purché sia leggibile e utilizzabile dai sistemi aeroportuali, e il semplice fatto di averla stampata autonomamente non potrà essere motivo per negare l’imbarco o chiedere un supplemento. Ancora più importante: se il passeggero ha già effettuato il check-in, la compagnia non potrà fargli pagare la stampa della carta d’imbarco in aeroporto. Questo non significa, però, che il regolamento vieti in assoluto qualsiasi eventuale costo legato al check-in aeroportuale: la gratuità prevista dal testo riguarda specificamente la stampa del documento dopo che il check-in è stato completato.
Hai sbagliato una lettera nel nome? Una correzione dovrà essere gratuita
Una “n” al posto di due, un cognome digitato male o un nome aggiornato per una modifica amministrativa non potranno più trasformarsi automaticamente in una nuova tariffa da decine o centinaia di euro. Se la richiesta viene effettuata almeno 48 ore prima della partenza prevista, la compagnia dovrà consentire gratuitamente almeno una correzione dell’errore ortografico o l’aggiornamento amministrativo del nome.
Non sarà naturalmente un sistema per cedere il biglietto: la correzione non potrà trasformarsi nel cambio del passeggero, né essere utilizzata per modificare data, orario o itinerario. La norma nasce precisamente per distinguere l’errore materiale dal trasferimento del titolo di viaggio.
Tre ore di ritardo: restano gli indennizzi fino a 600 euro
Su uno dei punti più discussi durante i negoziati il Parlamento europeo ha ottenuto che non venisse innalzata la soglia. Il diritto alla compensazione resta legato a un ritardo all’arrivo superiore alle tre ore, non a quattro o sei come era stato ipotizzato in alcune fasi della trattativa.
Gli importi rimangono quelli ormai noti: 250 euro per viaggi fino a 1.500 chilometri; 400 euro per i viaggi intra-Ue superiori a 1.500 chilometri e per gli altri viaggi tra 1.500 e 3.500 chilometri; 600 euro negli altri casi, quindi in particolare sulle tratte più lunghe. Per i viaggi con coincidenze la distanza viene calcolata tra il punto iniziale di partenza e la destinazione finale.
Non significa però che qualsiasi ritardo di tre ore faccia automaticamente partire un bonifico. Il passeggero deve avere diritto alla compensazione e presentare la richiesta; inoltre la compagnia può essere esonerata se dimostra che il disservizio è stato provocato da circostanze straordinarie, che esiste un nesso diretto tra queste e il problema verificatosi e che non sarebbe stato possibile evitare il disagio neppure adottando tutte le misure ragionevoli. L’onere della prova, però, resta in capo al vettore.
C’è anche una particolarità per la fascia da 600 euro: in determinate condizioni la compagnia potrà ridurre la somma del 50 per cento, portandola quindi a 300 euro, se l’arrivo non supera di oltre quattro ore quello originariamente previsto.
Dopo cinque ore puoi rinunciare al viaggio. E il rimborso dovrà arrivare in sette giorni
Se il ritardo alla partenza raggiunge le cinque ore, la compagnia dovrà offrire la possibilità di rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso. In caso di cancellazione, invece, sarà il passeggero a scegliere tra rimborso e riprotezione, senza che il vettore possa spingerlo automaticamente verso una delle opzioni.
Il rimborso dovrà essere effettuato entro sette giorni di calendario e comprenderà anche le eventuali commissioni di intermediazione. Se le tratte già effettuate non hanno più alcuna utilità rispetto al programma di viaggio originario, potranno essere rimborsate anch’esse e, quando necessario, dovrà essere previsto il ritorno al punto iniziale di partenza. Un voucher potrà essere proposto, ma non imposto: servirà il consenso esplicito del passeggero.
Se la compagnia non ti riprotegge, dopo tre ore puoi arrangiarti
È una delle novità più interessanti e meno raccontate. Quando un passeggero sceglie di proseguire il viaggio e la compagnia non gli offre entro tre ore una riprotezione in condizioni comparabili, potrà procurarsi autonomamente un’alternativa, anche con un’altra compagnia o, quando appropriato, con un differente mezzo di trasporto.
Il vettore dovrà poi rimborsare le spese necessarie, ragionevoli e appropriate, entro un limite massimo pari al 400 per cento del prezzo complessivo del biglietto e delle eventuali commissioni. Il passeggero, naturalmente, dovrà informare la compagnia della propria decisione e non potrà scegliere soluzioni sproporzionatamente costose per poi pretendere il rimborso.
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