Dal 1° novembre 2026 entra in applicazione un importante aggiornamento delle regole europee sulla sanità animale. Le novità riguardano soprattutto la febbre catarrale degli ovini, chiamata anche bluetongue, e la malattia emorragica epizootica.
Per gli allevatori italiani, soprattutto quelli che movimentano bovini, ovini e caprini tra Paesi dell’Unione Europea, diventa importante conoscere le nuove condizioni sanitarie, le procedure di certificazione e i controlli richiesti.
Le disposizioni sono contenute in diversi regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale italiana del 12 ottobre 2026, 2ª Serie Speciale, numero 80.
Perché l’Unione Europea modifica le regole
La febbre catarrale degli ovini è una malattia virale che interessa diverse specie di ruminanti.
La trasmissione avviene principalmente attraverso piccoli insetti vettori del genere Culicoides.
Per questa ragione, controllare soltanto il contatto diretto tra gli animali non è sufficiente a gestire il rischio sanitario.
La Commissione europea ha aggiornato il sistema normativo tenendo conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia e dell’esperienza maturata nell’applicazione delle precedenti disposizioni.
Epidemiologia significa studio della diffusione delle malattie, delle cause e dei fattori che ne influenzano la presenza in una popolazione.
La novità principale: la categoria D+E
La febbre catarrale degli ovini viene riclassificata dalla precedente categoria C+D+E alla categoria D+E.
Il cambiamento deriva dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169, richiamato dai provvedimenti pubblicati nel fascicolo.
La modifica comporta una revisione delle disposizioni europee sui programmi facoltativi di eradicazione e sul riconoscimento dello status di indenne da malattia.
Programma di eradicazione significa insieme organizzato di interventi finalizzati a eliminare una determinata malattia da una popolazione animale o da un territorio.
Status di indenne da malattia significa riconoscimento ufficiale attribuito quando risultano soddisfatti determinati requisiti sanitari.
Dal 1° novembre vengono eliminate le specifiche disposizioni europee relative a questi strumenti per la bluetongue contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/689.
La sorveglianza sanitaria e le condizioni per la movimentazione degli animali continuano comunque a essere importanti.
Spostamento degli animali: cosa bisogna verificare
Il regolamento delegato (UE) 2026/795 modifica il regolamento (UE) 2020/688 relativo agli spostamenti di animali terrestri nell’Unione.
Le condizioni applicabili dipendono da diversi elementi, tra cui la specie animale, la situazione sanitaria, le caratteristiche del movimento e i requisiti previsti dagli allegati.
Per un allevatore questo significa che non basta sapere che un animale è apparentemente sano.
Prima di organizzare un trasferimento internazionale è necessario verificare che siano soddisfatte le condizioni previste per quello specifico movimento.
Alcune disposizioni tengono conto anche dell’assenza di segnalazioni di malattia in determinati territori e periodi.
Il regolamento contiene, ad esempio, riferimenti a un raggio di 150 chilometri e a periodi di osservazione sanitaria, ma questi parametri non costituiscono una regola unica applicabile a ogni trasferimento.
Materiale riproduttivo: cambiano alcune condizioni sanitarie
Il regolamento delegato (UE) 2026/794 interviene sulle regole riguardanti il materiale germinale.
Materiale germinale è il termine tecnico utilizzato per indicare sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione.
Per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica vengono modificate alcune condizioni che prima richiedevano l’assenza di segnalazioni nei 30 giorni precedenti la raccolta.
L’aggiornamento non elimina gli obblighi di controllo: prevede un approccio specifico per queste malattie, comprese condizioni sanitarie e prove diagnostiche pertinenti.
La norma interviene anche sulle procedure diagnostiche per la metrite contagiosa equina, una malattia che riguarda i cavalli.
Certificati sanitari: modelli aggiornati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1127 aggiorna numerosi modelli di certificati sanitari per gli spostamenti tra Stati membri.
Le modifiche interessano diverse categorie di animali e il relativo materiale riproduttivo.
L’obiettivo dichiarato è anche rendere più concisi alcuni modelli e coordinarli con le nuove disposizioni sanitarie.
Un certificato compilato secondo un modello non più applicabile potrebbe creare problemi nella gestione di una spedizione.
Per questo motivo gli operatori devono utilizzare la documentazione richiesta dalla normativa vigente alla data del movimento.
Un esempio pratico: un allevatore italiano che vende bovini all’estero
Immaginiamo un’azienda agricola italiana che abbia concordato la vendita di alcuni bovini a un’impresa situata in un altro Stato membro.
Prima della partenza, l’allevatore deve organizzare il trasporto e verificare i requisiti sanitari.
Con le nuove disposizioni, dovrà prestare attenzione alle condizioni previste per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica.
Il veterinario e i servizi competenti dovranno valutare gli accertamenti necessari e la documentazione applicabile.
Non significa che tutti i trasferimenti siano vietati o che tutti richiedano gli stessi esami.
Significa che ogni operazione deve rispettare le condizioni previste per la specifica situazione.
Quali conseguenze economiche possono esserci?
Per gli allevatori, le procedure sanitarie possono influire sull’organizzazione dei trasporti, sulla programmazione delle vendite e sui costi amministrativi.
Una maggiore chiarezza delle regole potrebbe rendere più prevedibili alcune operazioni commerciali.
Allo stesso tempo, il rispetto delle prescrizioni sanitarie rimane essenziale per evitare problemi durante le movimentazioni.
Il fascicolo non stabilisce un importo generale di nuovi costi a carico di tutti gli allevatori.
Cosa devono fare concretamente gli operatori
Chi gestisce un allevamento o organizza movimentazioni internazionali dovrebbe verificare con il proprio veterinario e con il servizio veterinario competente le condizioni applicabili dal 1° novembre 2026.
È particolarmente importante controllare la documentazione sanitaria, i requisiti per la specie interessata e le condizioni richieste dal Paese di destinazione.
Per gli operatori della riproduzione animale occorre inoltre verificare le disposizioni specifiche su materiale germinale e prove diagnostiche.
FAQ – Domande frequenti
1. Quando si applicano le nuove regole?
Le principali modifiche considerate in questo approfondimento si applicano dal 1° novembre 2026, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.
2. La bluetongue non sarà più controllata?
No. La riclassificazione modifica il quadro europeo dei programmi di eradicazione e dello status di indenne, ma non elimina la sorveglianza e le prescrizioni per i movimenti.
3. Tutti gli allevatori devono effettuare nuovi esami?
Non necessariamente. Gli accertamenti dipendono dalla tipologia di attività, dalla specie, dalla situazione sanitaria e dalle condizioni normative applicabili.
4. È ancora possibile vendere animali in altri Paesi europei?
Sì, quando sono rispettati i requisiti previsti per il movimento. Non viene introdotto un divieto generale di commercio intracomunitario.
5. Le nuove regole interessano anche i cavalli?
Sì. Alcune disposizioni riguardano gli equini registrati e le procedure diagnostiche per la metrite contagiosa equina.
6. Chi può chiarire quali documenti servono?
Il veterinario aziendale e il servizio veterinario dell’ASL competente possono fornire indicazioni sulla situazione concreta e sulle procedure da seguire.
Paragone semplice per capire la norma
Immaginiamo un’impresa di trasporti che deve trasferire merci tra diversi magazzini.
Per evitare che un problema presente in un magazzino raggiunga gli altri, l’azienda stabilisce controlli prima delle spedizioni.
Non blocca necessariamente tutte le consegne, ma verifica quali possono essere effettuate e a quali condizioni.
Il sistema europeo di sanità animale funziona in modo simile: la movimentazione degli animali deve avvenire nel rispetto di requisiti pensati per limitare la diffusione delle malattie.
La novità del 2026 consiste nell’aggiornamento di questi requisiti e nella revisione del quadro europeo relativo alla bluetongue.
Per gli allevatori, la parola chiave è verifica: conoscere le regole applicabili prima di programmare il trasferimento degli animali.
Fonti normative: regolamenti (UE) 2026/794, 2026/795, 2026/796, 2026/797, 2026/1127 e 2026/1215, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale italiana del 12 ottobre 2026, 2ª Serie Speciale, n. 80.
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