Chi ha cartelle del Comune per tributi o sanzioni stradali può chiudere i conti senza sanzioni e interessi, ma solo se il suo Comune ha aderito. La finestra apre il 16 ottobre e chiude il 15 dicembre, e le trappole sono nelle rate.
Una cartella per l’Imu del 2019, un accertamento esecutivo per la Tari, una serie di multe mai pagate affidate all’agente della riscossione: sono i debiti che molti contribuenti hanno con il proprio Comune, cresciuti di sanzioni e interessi fino a raddoppiare. Per questi debiti il 2026 apre una definizione agevolata, chiamata rottamazione quinquies delle entrate locali, che consente di pagare il solo capitale. Non vale per tutti i Comuni, non vale per tutti i debiti, e ha regole di decadenza che fanno perdere il beneficio per un errore di calendario.
In questo articolo vedremo, per la rottamazione di multe e Imu, come si aderisce e cosa si paga. Qui di seguito ci occuperemo dell’ambito della sanatoria, cioè quali enti e quali carichi vi rientrano, delle scadenze per la domanda e per i pagamenti, del piano di rateazione, delle regole di decadenza con le poche tolleranze ammesse, dei rapporti con il contenzioso pendente e con le rateazioni in corso, e della differenza rispetto alle sanatorie che i singoli Comuni possono deliberare in autonomia. La regola di fondo è che la rottamazione locale segue le regole di quella erariale, è gestita interamente dall’agente della riscossione, e copre tutte le entrate affidate entro il 31 dicembre 2023 dai Comuni che hanno aderito, con pagamento in un massimo di 54 rate bimestrali.
Quali Comuni e quali debiti rientrano nella rottamazione?
La rottamazione quinquies delle entrate locali riguarda soltanto le amministrazioni che hanno scelto di parteciparvi. Entro il mese di luglio 2026 gli enti locali interessati hanno adottato e trasmesso all’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’Ader, la delibera di adesione alla sanatoria: si tratta di circa 1.500 enti. Il contribuente che vuole aderire deve prima verificare se il proprio Comune, la propria Provincia o la propria Regione sono tra questi; in caso contrario, i debiti verso quell’ente restano esclusi.
Per gli enti che hanno aderito, l’ambito oggettivo è ampio e non selezionabile. Rientra nella rottamazione la totalità delle entrate affidate dall’ente all’agente della riscossione al 31 dicembre 2023: tributi come Imu, Tari, Tasi, imposta di pubblicità, canone unico; sanzioni amministrative come le multe stradali; entrate patrimoniali come canoni e rette. L’unica eccezione sono le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti. L’ente non ha alcuna facoltà di intervento nella selezione delle entrate o delle annualità: aderendo, ha aderito per tutto. Questo comporta una differenza rispetto alla definizione erariale: nella rottamazione locale sono compresi anche gli importi derivanti da avvisi di accertamento esecutivo, non solo quelli da ruoli di riscossione.
La data che conta è quella dell’affidamento del carico all’agente della riscossione, non quella della notifica del titolo. Un avviso di accertamento esecutivo Imu notificato nel 2022 può essere affidato all’agente solo dopo 90 giorni dalla notifica, ma spesso il Comune provvede molto più tardi, anche un anno dopo: se l’affidamento è avvenuto entro il 31 dicembre 2023 il carico rientra, altrimenti no. Per non sbagliare, il contribuente deve partire dai dati che l’agente della riscossione rende disponibili dal 15 ottobre 2026, nell’area riservata del sito o in area pubblica, con l’elenco delle partite potenzialmente definibili, come già avvenuto per i prospetti della rottamazione erariale.
Marco ha tre accertamenti esecutivi Tari del Comune di Alfa, che ha aderito: uno notificato nel 2021 e affidato nel 2022, uno notificato a settembre 2023 e affidato a dicembre 2023, uno notificato a novembre 2023 e affidato a marzo 2024. I primi due rientrano nella rottamazione; il terzo no, perché affidato dopo il 31 dicembre 2023, anche se la notifica è del 2023.
Quali sono le scadenze per la domanda e per i pagamenti?
La procedura ha un calendario preciso. Dal 16 ottobre 2026 si può trasmettere l’istanza attraverso l’applicativo messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, con l’indicazione dei carichi che si intende definire e del numero di rate. Il termine finale per la domanda è il 15 dicembre 2026. Dopo la domanda, l’agente della riscossione trasmette agli interessati, entro la fine di febbraio 2027, il prospetto di liquidazione con le somme da versare, calcolate al netto di sanzioni e interessi di mora, e le scadenze delle rate. La prima o unica rata va pagata entro la fine di marzo 2027.
Il piano di rientro può arrivare fino a 54 rate bimestrali, cioè nove anni, con un limite: la singola rata non può essere inferiore a 100 euro. Chi ha debiti modesti avrà quindi meno rate di quelle teoricamente disponibili. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi di dilazione nella misura prevista dalla disciplina erariale. L’intera procedura è gestita dall’agente della riscossione: l’ente locale, dopo la delibera di adesione, non ha alcun potere di intervento, né sull’ammissione né sulla liquidazione né sui pagamenti.
Quando si decade dalla rottamazione?
Le regole di decadenza sono identiche a quelle della definizione erariale e sono rigide. L’unica tolleranza ammessa è un ritardo di 5 giorni nel pagamento, e vale soltanto in due casi: per l’unica rata, in scadenza il 31 marzo 2027, e per l’ultima rata del piano. Si decade se non si paga l’ultima quota. Per le rate intermedie non ci sono ritardi tollerati, ma esiste una valvola: è possibile restare nella procedura se si omette il pagamento di una sola delle quote dovute.
Questa valvola nasconde però un meccanismo che le Faq dell’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno chiarito e che può far decadere il contribuente senza che se ne accorga. Se si omette una rata, il pagamento della rata successiva viene imputato a quella scaduta: il contribuente che salta la rata di maggio e paga quella di luglio ha in realtà pagato maggio, e luglio resta scoperta. Se il contribuente si porta avanti la rata omessa fino alla fine del piano, quando verserà l’ultima rata il versamento sarà ascritto alla penultima scadenza, e l’ultima risulterà non pagata. Poiché l’omesso pagamento dell’ultima rata comporta la decadenza, chi ha saltato una rata intermedia deve, alla fine del piano, effettuare un doppio pagamentoper chiudere; altrimenti perde la rottamazione per omesso versamento dell’ultima quota.
Giulia aderisce con un piano di 20 rate bimestrali. Salta la quarta rata per una difficoltà momentanea e riprende a pagare regolarmente dalla quinta. Ogni versamento viene imputato alla rata precedente, e alla ventesima scadenza Giulia ha pagato 19 rate su 20. Se alla ventesima scadenza versa una sola rata, risulta pagata la diciannovesima e l’ultima resta scoperta: Giulia decade. Per evitarlo deve versare due rate alla scadenza finale, o recuperare quella saltata prima.
La decadenza ha un effetto ulteriore: in caso di fuoriuscita dalla sanatoria, i debiti che ne formavano oggetto non possono più essere rateizzati. Il contribuente decaduto deve pagare in unica soluzione l’intero residuo, comprensivo di sanzioni e interessi riattivati, e non può chiedere la dilazione ordinaria dell’articolo 19 del d.p.r. 602/1973.
Cosa succede alle cause pendenti sui debiti rottamati?
Una clausola specifica regola i rapporti con il contenzioso. Il debitore che ha cause in corso su una o più delle partite che intende definire deve segnalarlo nella dichiarazione di adesione. Gli effetti della rottamazione, ai fini processuali, si perfezionano con la trasmissione della domanda e il pagamento della prima o unica rata: da quel momento il processo si estingue, perché la pretesa è definita. Il buon esito finale della procedura è irrilevante per le vicende giudiziarie collegate.
La conseguenza è una scelta senza ritorno. Una volta versata la prima rata, il contribuente non può più contare sulla riattivazione del processo se successivamente decade dalla sanatoria. Chi paga la prima quota perde definitivamente la possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni sul debito, anche se poi abbandona la definizione e si ritrova a dover pagare l’intero importo originario. Il contribuente con una causa pendente dalle buone prospettive deve quindi valutare con attenzione se aderire: la rottamazione conviene quando il debito è dovuto e la causa serve solo a guadagnare tempo, non quando la causa può essere vinta.
Come si gestiscono le rateazioni già in corso?
Molti contribuenti hanno già una dilazione in corso con l’agente della riscossione sui carichi che intendono rottamare. La presentazione della domanda sospende i termini di pagamento delle rate della dilazione fino al 31 marzo 2027, data della prima o unica rata della rottamazione. Se la rateazione comprende sia somme rottamate sia debiti diversi non inclusi nella domanda, il contribuente deve chiedere all’agente della riscossione la rimodulazione del piano, con l’esclusione delle partite rottamate, in modo da continuare a pagare le rate sui debiti residui.
Nelle realtà locali può esistere una complicazione. Il Comune può aver deliberato una disciplina propria della rateazione, che si sostituisce a quella ordinaria dell’articolo 19 del d.p.r. 602/1973: in questo caso è l’ente locale che gestisce la dilazione, ed è a lui che il contribuente deve rivolgersi per segnalare la necessità di rivedere il piano già concesso. Il contribuente deve quindi verificare chi gestisce la propria rateazione, l’agente della riscossione o il Comune, e indirizzare la richiesta al soggetto corretto.
Che differenza c’è con le sanatorie decise dai singoli Comuni?
La rottamazione quinquies locale non va confusa con le definizioni agevolate autonome che i Comuni possono deliberare in base alla legge di bilancio 2026. Per queste ultime l’ente è libero di scegliere le entrate interessate, il numero delle rate e l’entità dello sconto riconosciuto al contribuente, con un unico limite: la sorte capitale è sempre dovuta per intero. Un Comune può decidere di condonare le sanzioni sulle sole multe stradali, o solo sulla Tari, con dodici rate mensili e uno sconto parziale sugli interessi; un altro può non deliberare nulla.
Le due procedure possono coesistere nello stesso Comune, con ambiti diversi. La rottamazione quinquies locale riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione al 31 dicembre 2023, con regole uniformi e gestione dell’Ader; la sanatoria comunale può riguardare carichi diversi, anche non ancora affidati o gestiti direttamente dall’ente, con regole scelte dal Comune. Il contribuente deve verificare entrambe: quella nazionale sul sito dell’agente della riscossione dal 15 ottobre, quella comunale sul sito del proprio Comune e nelle delibere pubblicate. Per i carichi che rientrano in entrambe, la rottamazione quinquies è di regola più conveniente, perché azzera sanzioni e interessi di mora e consente fino a 54 rate; per i carichi esclusi dalla quinquies, la sanatoria comunale, dove esiste, è l’unica via.
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