Il d.lgs. 7.8.2026, n. 147, in materia di tributi regionali e locali, ha innovato profondamente la disciplina precedente introducendo
- il diritto al contraddittorio (art. 1);
- la riduzione di aliquote e tariffe nel caso di versamento diretto sul contro corrente (art. 2);
- l’adempimento spontaneo egli obblighi tributari (art. 3)
- l’accertamento esecutivo per i tributi regionali e locali (artt. 8 e 9);
- la modifica delle sanzioni (art. 12, commi 3);
- l’estensione della disciplina generale sulle sanzioni amministrative e sui versamenti omessi o parziali (art. 12, commi da 4 a 8), decorrente da 1.1.2027.
1) Il diritto al contraddittorio (art. 1)
Le regioni e gli enti locali osservano i principi enunciati dallo statuto del contribuente adeguando i rispettivi ordinamenti ai sensi dell’art. 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della l. 27.72000, n. 212, anche prevedendo livelli ulteriori di tutela.
Inoltre, individuano gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio di cui all’art. 6-bis, comma 2, analogamente a quanto è previsto per i tributi erariali dal d.m. 24.4.2024.
2) L’addebito diretto sul conto corrente (art. 2)
Secondo l’art. 118-ter del d.l. 19.5.2020, n. 34, gli enti territoriali possono stabilire una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali se il contribuente provvede ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale. Inoltre, le regioni e gli enti locali possono stabilire un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure, in alternativa un importo fisso.
La norma non si applica per le entrate la cui riscossione avviene mediante il versamento unitario di cui all’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241 (e, dal 1.1.2027, art. 3 del d.lgs. 24.3.2025, n. 33).
3) L’adempimento spontaneo (art. 3)
Prima dell’avvio dell’attività di accertamento, le regioni e gli enti locali possono inviare comunicazioni ai contribuenti mettendo a disposizione elementi e informazioni che sono stati acquisiti direttamente o da terzi relativi alla determinazione dell’obbligazione tributaria consentendo il corretto adempimento mediante l’istituto del ravvedimento operoso, analogamente a quanto è previsto per i tributi erariali dall’art. 1, commi da 634 a 636, della l. 23.12.2014, n. 190. Per l’avviso bonario emesso per regolarizzare i tardivi, parziali od omessi versamenti si applica la sanzione ridotta determinata ai sensi dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472 (e dal 1.1.2027, art. 14, comma 8, del d.lgs. 5.11.2024, n. 174).
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4) L’accertamento esecutivo (artt. 8 e 9)
Dal 1.1.2027 (o, se precedentemente, è previsto da apposita legge regionale), l’atto di accertamento emesso dalla regione e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni contengono anche l’intimazione ad adempiere, entro il giorno di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi indicati. Gli atti devono indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare la procedure esecutive e cautelari (art. 8).
Per gli enti locali la procedura, già operante ai sensi dell’art. 1, comma 792, della l. 27.12.2019, n. 160 (art. 9) è adattata a decorrere dal 1.1.2027 con le modifiche ora introdotte in merito alle norme richiamate.
5) Sanzioni tutte le regole 2027
Le sanzioni (art.12)
a) La regola generale (comma 1)
Per le violazioni relative ai tributi delle regioni e degli enti locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni tributarie prevista dal d.lgs. 18.12.1997, n. 472, e, dal 1.1.2027, dalla parte I, titolo I, capo I, del d.lgs. 5.11.2024, n. 173.
b) I versamenti (comma 2)
Per l’omesso o parziale versamento del tributo entro il termine prescritto si applicano le sanzioni di cui all’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471 (e, dal 1.1.2027, dall’art. 38 del d.lgs. 5.11.2024, n. 173).
| Violazione | Sanzione |
| Omesso o parziale versamento | |
| regola | 25% |
| eseguito entro 15 giorni dalla scadenza | 0, 83% per ogni giorno di ritardo |
| eseguito dal 16° al 90° giorno di ritardo | 12,5% |
| Incompletezza dei documenti di versamento | da 100 a 500 euro |
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Omessa presentazione del modello di pagamento contenente i dati di eseguita il ritardo non supera 5 giorni compensazione (c.d. “Mod. F24 a saldo zero) |
100 euro, riduzione a 50 euro se il ritardo non supera 5 giorni |
c) La preclusione al ravvedimento operoso (comma 3)
Anche per i tributi regionali e degli enti locali si applica la disciplina della preclusione alla procedura di ravvedimento operoso che è operante in presenza della notifica di atti di liquidazione e di accertamento, oltre al caso in cui la violazione è già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza;
d) Tributo per il deposito in discarica (comma 4)
E’ modificata la sanzione prevista dall’art. 3, comma 31, della l. 28.12.1995, n. 549, per le operazioni di conferimento in discarica.
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Violazione |
Fino al 31.12.2026 |
Dal 1.1.2027 |
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registrazione delle operazioni |
dal 200% al 400% del tributo per registrazione omessa o infedele |
200% per omessa registrazione 150% per infedele registrazione |
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dichiarazione omessa o infedele |
da 103 a 516 euro |
da 100 a 500 euro del tributo |
L’adesione del contribuente prima della presentazione del ricorso e con il contestuale pagamento comporta la riduzione a un terzo della sanzione.
e) L’IMU (comma 5)
Sono riviste le sanzioni in materia di IMU a decorrere dal 1.1.2027.
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Violazione |
Fino al 31.12.2026 |
Dal 1.1.2027 |
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dichiarazione omessa |
dal 100% al 200% del tributo con minimo di 50 euro |
100% del tributo con minimo di 50 euro |
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infedele dichiarazione |
dal 50% al 100% del tributo con minimo di 50 euro |
40% del tributo con minimo di 50 euro |
Nel caso di risposta al questionario omessa, incompleta o infedele si applica la sanzione da 100 a 500 euro. Se la risposta è inviata oltre il termine di 60 giorni la sanzione è applicata nella misura da 50 a 100 euro.
Le sanzioni sono ridotte a un terzo se interviene l’acquiescenza del contribuente prima della proposizione del ricorso.
f) La TARI (comma 6)
E’ rivista la disciplina delle sanzioni in materia di TARI di cui all’art. 1, commi da 696 a 697, della l. 23.12.2013, n. 147. Inoltre, nel comma 695, è stata fatta la sostituzione da “IUC” in “TARI”
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Violazione |
Fino al 31.12.2026 |
Dal 1.1.2027 |
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omessa presentazione della dichiarazione |
dal 100% al 200% del tributo con minimo di 50 euro |
100% del tributo con minimo di 50 euro |
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infedele dichiarazione |
dal 50% al 100% del tributo con minimo di 50 euro |
40% del tributo con minimo di 50 euro |
g) Imposta di soggiorno (comma 7)
Dal 1.1.2027 sono modificate le sanzioni previste dall’art. 4 del d.lgs. 14.3.2011, n. 23, in materia di violazioni dell’imposta di soggiorno (comma 1-ter) e del contributo di sbarco (comma 3-ter)
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Violazione |
Fino al 31.12.2026 |
Dal 1.1.2027 |
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omessa presentazione della dichiarazione |
dal 100% al 200% |
100% del tributo con minimo di 50 euro |
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infedele dichiarazione |
dal 100% al 200% |
40% del tributo con minimo di 50 euro |
h) Le locazioni brevi (comma 8)
Dal 1.1.2027 sono modificate le sanzioni previste dall’art. 4, comma 5-ter del d.l. 24.4.2017, n. 50, in materia di locazioni brevi.
Chi incassa il canone e il corrispettivo, oppure interviene nel relativo pagamento, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, sia della presentazione della dichiarazione sia degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Le sanzioni sono così articolate:
- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione del 100% del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro;
- infedele dichiarazione: sanzione del 40% del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.
Fino al 31.12.2026 l’omessa o infedele dichiarazione è punita con la sanzione dal 100% al 200% dell’importo dovuto.
L’omesso o tardivo versamento sarà attratto sempre nella disciplina degli artt. 38 e 40 del d.lgs. 5.11.2024, n. 173.
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