#Finsubito news dalla rete – Condono edilizio: piscina esclusa se non indicata nella domanda | Articoli


Il TAR Liguria chiarisce che il condono edilizio riguarda le opere espressamente indicate nella domanda di sanatoria. La rappresentazione di una piscina negli elaborati grafici allegati non basta a includerla nel condono se l’istanza originaria cita soltanto la sistemazione del terreno e una pedana in legno.


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La sentenza tratta il caso di una società la quale sosteneva che la domanda di condono comprendesse anche una piscina in plastica, oltre alle opere di sistemazione del terreno e alla pedana stagionale in legno già indicate nell’istanza. Il TAR chiarisce che il condono riguarda le opere descritte espressamente indicate nella domanda e nel caso concreto della piscina non vi era indicazione esplicita.
La rappresentazione di un’opera negli elaborati allegati successivamente all’istanza non può quindi ampliare l’oggetto della sanatoria e quindi il ricorso è stato respinto.


Condono edilizio: la piscina nei disegni non basta se non è indicata nella domanda

Quando in gioco c’è il condono non si finisce mai di imparare…
La sentenza del TAR della Liguria pone in essere una domanda:
Ma una domanda di condono può comprendere soltanto quelle opere effettivamente descritte dal richiedente oppure può estendersi anche ad altri manufatti rappresentati nei disegni allegati?

Al centro della vicenda ci sono state alcune opere di sistemazione di un terreno, una pedana stagionale in legno e una piscina in plastica, oltre alla documentazione richiesta per completare il procedimento sotto il profilo paesaggistico.
Secondo i giudici, la piscina non poteva essere considerata compresa nel condono perché non era stata espressamente indicata nell’istanza originaria.

Condono edilizio: conta quello che è scritto nella domanda

Secondo il TAR “È indubbio che l’istanza ex art. 13 della l. n. 47/1985 depositata dalla società ricorrente il 27 novembre 1992, e poi convertita in domanda di condono ex art. 1, comma 8, del d.l. 649/1994, richiedeva un titolo in sanatoria “per l’avvenuta realizzazione delle opere di manutenzione del terreno, e, nel caso costituisse violazione, per la posa della pedana stagionale in legno, illustrate sull’allegato progetto a firma dell’Ing. -OMISSIS- di Genova”. Il tenore dell’istanza è oltremodo chiaro a nulla rilevando che negli elaborati grafici successivi si rappresenti anche una piscina montabile giacché ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. a) della l. n. 47/1985, alla domanda di condono deve essere allegata una descrizione delle opere per le quali si chiede la sanatoria, sicché le determinazioni comunali “non possono che limitarsi ad esse”, senza che (…) il Comune possa ampliare l’oggetto della domanda ad opere non espressamente indicate nell’istanza (…)”.
La società aveva chiesto il condono solo per la sistemazione del terreno e per la pedana stagionale in legno.
Il fatto che nei disegni successivi comparisse anche una piscina non basta a includerla automaticamente nella sanatoria. Il Comune, infatti, può decidere soltanto sulle opere indicate espressamente nella domanda e in essa regolarmente descritte, perché le regole sul condono vanno applicate in modo rigoroso.

Il “perimetro” di validità del condono è determinato dalla domanda presentata: planimetrie, fotografie ed elaborati progettuali possono chiarire caratteristiche e consistenza delle opere, ma non possono sostituire una descrizione esplicita dell’intervento che si vuole sanare.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: condono edilizio, domanda di condono, sanatoria edilizia, piscina, elaborati grafici, opere oggetto di sanatoria.


FAQ TECNICHE: Condono edilizio e piscina non indicata nella domanda | Ingenio

1. Che cosa determina le opere comprese in una domanda di condono edilizio?
L’oggetto del condono è individuato dalle opere per le quali viene richiesta la sanatoria. L’art. 35, comma 3, lett. a), della legge n. 47/1985 richiede una descrizione delle opere. Secondo il TAR Liguria, il Comune non può estendere il procedimento a manufatti non espressamente indicati nell’istanza.

2. Una piscina rappresentata negli elaborati grafici può essere considerata condonata?
Non automaticamente. Nel caso esaminato, la piscina montabile compariva negli elaborati grafici successivi, ma non nella descrizione delle opere contenuta nell’istanza originaria. Il TAR ha quindi escluso che fosse compresa nella domanda di condono, confermando la posizione del Comune.

3. Quali norme regolano la descrizione delle opere nella domanda di condono?
Il riferimento centrale è l’art. 35, comma 3, lett. a), della legge n. 47/1985. Nella controversia assumono rilevanza anche l’art. 13 della stessa legge, richiamato per la domanda originaria, e l’art. 1, comma 8, del D.L. n. 649/1994, relativo alla successiva conversione dell’istanza in domanda di condono. Per la questione paesaggistica rileva inoltre l’art. 32 della legge n. 47/1985.

4. Qual è il vantaggio operativo di una descrizione precisa delle opere da sanare?
Una descrizione puntuale consente di individuare l’oggetto dell’istanza e di confrontarlo con la documentazione tecnica. Riduce il rischio di controversie sull’effettiva estensione della richiesta e facilita il controllo della coerenza tra relazione, rappresentazioni grafiche e provvedimento amministrativo.

5. Come deve operare il progettista nella predisposizione di una pratica di condono?
Il tecnico dovrebbe identificare singolarmente le opere oggetto della richiesta, riportandone caratteristiche e consistenza in modo coerente con la documentazione disponibile. Deve inoltre verificare che le rappresentazioni grafiche corrispondano alla descrizione degli interventi, evitando di considerare automaticamente sanato tutto ciò che compare nelle planimetrie.

6. Quali controlli documentali sono opportuni su una vecchia pratica di condono?
È opportuno confrontare l’istanza originaria, la descrizione delle opere, gli elaborati depositati nelle diverse fasi del procedimento e l’eventuale provvedimento finale. Particolare attenzione va riservata alle integrazioni successive, perché la sola presenza grafica di un manufatto non dimostra che esso rientri nell’oggetto del condono. La verifica documentale non sostituisce quella di conformità edilizia e strutturale.

7. Qual è l’errore principale da evitare nella lettura degli elaborati grafici allegati al condono?
L’errore consiste nel considerare automaticamente incluse nella sanatoria tutte le opere raffigurate nei disegni. La sentenza chiarisce che, nel caso concreto, la piscina non poteva essere aggiunta all’oggetto dell’istanza mediante elaborati successivi. Occorre distinguere le opere effettivamente richieste in sanatoria da quelle soltanto rappresentate nella documentazione.


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