Per i lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995, cambiano i criteri per l’uscita anticipata dal lavoro. La nuova circolare INPS chiarisce come verificare i requisiti pensionistici e gli importi minimi richiesti
A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 104 del 29 settembre 2026, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il documento definisce le modalità con cui verificare i requisiti necessari per accompagnare i dipendenti alla pensione, attraverso percorsi di esodo finanziati dalle aziende.
La novità riguarda soprattutto il requisito dell’importo minimo della pensione, un elemento decisivo per chi è interamente assoggettato al sistema contributivo.
Ma come funzionano gli scivoli aziendali?
L’isopensione e gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà sono strumenti che consentono alle imprese di favorire l’uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione, sulla base di specifici accordi aziendali.
Durante il periodo di accompagnamento, il lavoratore riceve una prestazione economica finanziata dal datore di lavoro, che provvede anche alla contribuzione correlata prevista dalla disciplina applicabile. L’obiettivo è garantire una transizione verso il pensionamento senza interrompere il percorso previdenziale.
L’isopensione, disciplinata dall’articolo 4 della legge n. 92 del 2012, può avere una durata ordinaria massima di 48 mesi, elevata a 84 mesi per le uscite con decorrenza entro il 1° dicembre 2026. Per gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà bilaterali il limite è, invece, di 60 mesi.
Per accedere a questi strumenti, il lavoratore deve maturare il diritto alla pensione entro il periodo massimo previsto per l’esodo, considerando anche gli eventuali tempi di attesa per la decorrenza del trattamento.
La questione affrontata dall’INPS riguarda i lavoratori che non possedevano contributi al 31 dicembre 1995 e che, pertanto, rientrano interamente nel sistema contributivo.
Per questa categoria, l’accesso ad alcune forme di pensionamento non dipende soltanto dall’età anagrafica e dagli anni di contribuzione. È necessario raggiungere anche un determinato importo minimo della pensione, calcolato in rapporto all’assegno sociale.
Poiché l’importo dell’assegno sociale viene aggiornato periodicamente, occorreva chiarire quale valore utilizzare per verificare il requisito durante il periodo di accompagnamento alla pensione.
La circolare in commento introduce un criterio di verifica prospettica: la soglia viene controllata alla data di ingresso nell’esodo, senza dover attendere il momento in cui il lavoratore accederà effettivamente alla pensione.
Come si calcola la soglia per accedere allo scivolo?
Per verificare il requisito economico, l’INPS stabilisce di prendere in considerazione due elementi:
- la contribuzione maturata dal lavoratore fino alla data di accesso all’esodo, insieme al coefficiente di trasformazione corrispondente alla sua età in quel momento;
- l’importo dell’assegno sociale in vigore alla stessa data.
Il risultato del calcolo deve essere almeno pari alla soglia prevista per la pensione che il lavoratore intende conseguire.
Per la pensione di vecchiaia, l’importo deve raggiungere almeno il valore dell’assegno sociale. Per la pensione anticipata contributiva a 64 anni, invece, deve rispettare il moltiplicatore previsto dalla legge, con le riduzioni riconosciute alle lavoratrici madri.
Secondo l’Istituto, il raggiungimento della soglia al momento dell’accesso all’esodo costituisce un indicatore del fatto che il requisito sarà soddisfatto anche al momento del pensionamento, sulla base delle valutazioni statistico-attuariali richiamate nella circolare.
Per i lavoratori interamente contributivi, la pensione di vecchiaia richiede generalmente il compimento dei 67 anni, almeno 20 anni di contribuzione e un importo pensionistico non inferiore all’assegno sociale. Nel 2026, l’assegno sociale ammonta a 546,24 euro lordi mensili. Questo valore rappresenta quindi il riferimento economico indicato per la verifica del requisito, quando applicabile alla data di accesso all’esodo. È prevista anche una possibilità alternativa: il pensionamento a 71 anni con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, senza il requisito dell’importo minimo collegato all’assegno sociale.
Per chi punta alla pensione anticipata contributiva, le condizioni ordinarie prevedono il compimento dei 64 anni, almeno 20 anni di contribuzione effettiva e il raggiungimento di un importo pensionistico minimo.
Nel 2026, le soglie di riferimento sono le seguenti:
- tre volte l’assegno sociale: 1.638,72 euro lordi mensili;
- 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio: circa 1.529,47 euro mensili;
- 2,6 volte l’assegno sociale per le donne con almeno due figli: circa 1.420,22 euro mensili.
Dal 1° gennaio 2030, salvo ulteriori modifiche normative, il moltiplicatore generale previsto per questa forma di pensionamento salirà a 3,2 volte l’assegno sociale.
Resta inoltre disponibile, in presenza dei requisiti richiesti, la pensione anticipata ordinaria, che non prevede una soglia minima d’importo: sono necessari 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Per chi accede alla pensione anticipata contributiva a 64 anni, occorre considerare anche il limite massimo previsto dalla normativa.
Fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione non può superare cinque volte il trattamento minimo, secondo le regole applicabili.
Per il 2026, il limite indicato è pari a 3.059,25 euro lordi mensili. Si tratta di un tetto da considerare nella valutazione del trattamento, distinto dalla soglia minima necessaria per maturare il diritto alla pensione anticipata contributiva.
Le indicazioni dell’INPS rendono, dunque, più chiari i criteri per valutare le domande di accompagnamento alla pensione dei lavoratori contributivi puri. Prima di aderire a uno scivolo aziendale, è opportuno richiedere una simulazione previdenziale all’INPS o a un patronato. Il calcolo deve tenere conto della contribuzione maturata, della data prevista per l’esodo, del percorso pensionistico scelto e delle soglie economiche applicabili.
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