Hai depositato, o stai per depositare, una domanda di concordato. Intanto l’Agenzia delle Entrate-Riscossione continua a muoversi: un pignoramento presso la banca, un’ipoteca su un capannone, una cartella che arriva proprio nei giorni in cui pensavi di essere finalmente al riparo. La domanda che ti fai è semplice: il concordato ferma davvero l’Agente della riscossione?
Non esiste una sola risposta, perché “concordato” è una parola che copre strumenti molto diversi, e l’effetto sui pignoramenti dipende da chi sei e da quale strumento stai usando. Due esempi lampo bastano a capirlo. Una S.r.l. che deposita una domanda di concordato preventivo chiedendo le misure protettive ottiene il blocco delle nuove esecuzioni dal giorno stesso in cui la domanda compare nel registro delle imprese. Un artigiano che aderisce al concordato preventivo biennale con il Fisco, invece, non ottiene alcun blocco: quello è un accordo sul reddito futuro, non una procedura di crisi, e i pignoramenti per i debiti vecchi possono proseguire come prima. Stessa parola, effetti opposti.
In questa guida trovi le regole comuni a tutti e poi cinque percorsi distinti, uno per ogni profilo:
- la società o l’impresa “sopra soglia” in concordato preventivo (anche in bianco);
- l’imprenditore minore, il professionista, l’agricoltore e la start-up innovativa in concordato minore;
- l’impresa che arriva al concordato semplificato dopo la composizione negoziata;
- il socio illimitatamente responsabile e il garante (fideiussore) dei debiti dell’impresa;
- il contribuente che ha aderito al concordato preventivo biennale.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il punto in cui il concordato incontra la riscossione coattiva è un incrocio tra tre competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato: la gestione delle procedure di crisi (come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, figura che nel concordato minore è obbligatoria), l’accompagnamento delle imprese nella composizione negoziata (come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021), e la difesa contro gli atti illegittimi dell’Agente della riscossione fino all’ultimo grado di giudizio (come avvocato cassazionista). A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui nascono i debiti con il Fisco.
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Le regole che valgono per tutti: cosa significa davvero “bloccare” la riscossione
Prima di entrare nel tuo profilo, conviene fissare una volta sola le regole di base. Ogni sezione successiva ci tornerà sopra, aggiungendo ciò che cambia nel tuo caso.
Il blocco non è automatico per chiunque dica “concordato”
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, abbreviato CCII) distingue tra strumenti di regolazione della crisi, che sono vere procedure davanti al tribunale, e istituti di natura diversa. Il concordato preventivo, il concordato minore e il concordato semplificato sono strumenti di regolazione della crisi. Il concordato preventivo biennale, invece, è un istituto tributario disciplinato dal D.Lgs. 13/2024: con esso il contribuente concorda con l’Agenzia delle Entrate il reddito dei due anni successivi. Non c’è un giudice, non ci sono creditori che votano, non c’è alcuna protezione del patrimonio.
Solo gli strumenti di regolazione della crisi possono fermare le azioni esecutive dell’Agente della riscossione, e anche loro lo fanno solo se il debitore lo chiede nei modi e nei tempi previsti.
Le misure protettive: il cuore del meccanismo
Nel concordato preventivo lo “scudo” ha un nome tecnico: misure protettive, disciplinate dagli articoli 54 e 55 CCII. Se il debitore le richiede nella domanda di accesso, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Nello stesso periodo non possono acquisire diritti di prelazione non concordati, le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano.
Tre caratteristiche di queste misure vanno tenute a mente:
- Valgono per tutti i creditori per titolo o causa anteriore, e quindi anche per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che non gode di alcuna corsia preferenziale.
- Devono essere confermate dal tribunale. Dopo la pubblicazione, il giudice fissa un’udienza e decide se confermarle, modificarle o revocarle, stabilendone la durata (art. 55 CCII).
- Hanno una durata massima. L’art. 8 CCII fissa un tetto complessivo di dodici mesi, comprensivo di eventuali proroghe, anche se il debitore passa da uno strumento all’altro.
Negli strumenti per i “piccoli” (concordato minore) lo schema è diverso: il blocco non scatta con la pubblicazione, ma con il decreto di apertura del giudice, sempre su richiesta del debitore. Lo vedremo nel profilo dedicato.
Cartella, intimazione, pignoramento: non sono la stessa cosa
Qui si concentra la maggior parte degli equivoci. Il divieto riguarda le azioni esecutive e cautelari: il pignoramento presso terzi (conto corrente, crediti verso clienti, canoni di locazione), il pignoramento mobiliare e immobiliare, l’iscrizione di ipoteca, il sequestro. Non riguarda, invece, gli atti con cui il credito viene accertato e reso noto al debitore.
La giurisprudenza della Cassazione è oscillata a lungo sulla cartella di pagamento. Un primo filone l’ha ritenuta assimilabile al precetto, quindi notificabile anche dopo la domanda di concordato perché non dà inizio all’esecuzione; un secondo filone, con la sentenza n. 13831 del 2022, l’ha giudicata illegittima se notificata dopo il ricorso per l’ammissione. L’ordinanza n. 13140 del 7 maggio 2026 ha ripreso la linea secondo cui la cartella notificata dopo la domanda non viola il divieto quando non è accompagnata dall’avvio della riscossione forzata. In termini pratici: ricevere una cartella durante il concordato non significa che lo scudo sia caduto; significa che l’Agente sta mettendo in fila il credito, e quella cartella va comunque valutata, perché può contenere vizi propri da far valere nei termini.
Crediti anteriori e crediti nuovi
Lo scudo protegge dai creditori per titolo o causa anteriore alla domanda. Le imposte che maturano dopo la domanda (l’IVA delle fatture emesse durante la procedura, le ritenute sugli stipendi pagati ai dipendenti, l’IMU dell’anno in corso) non sono coperte: vanno pagate regolarmente e, se non pagate, possono diventare oggetto di riscossione autonoma. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1859 del 27 gennaio 2025, ha confermato che l’impresa in concordato in continuità, anche “con riserva”, resta obbligata a versare le ritenute fiscali sulle retribuzioni che corrisponde ai dipendenti.
Esecuzioni già iniziate prima della domanda
Se il pignoramento dell’Agente è stato notificato prima della pubblicazione della domanda, non diventa nullo: diventa improseguibile finché durano le misure protettive. Le somme già vincolate presso la banca o presso il cliente restano però “congelate”, e non tornano automaticamente nella disponibilità del debitore. Per liberarle serve una specifica valutazione del tribunale, che non è affatto scontata: nella pratica i giudici tendono a bloccare le nuove azioni senza ordinare la restituzione di ciò che era già stato pignorato.
Cosa succede dopo l’omologazione
Con l’omologazione il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori (art. 117 CCII), Fisco compreso. Da quel momento l’Agente non può più pretendere l’intero debito originario, ma solo quanto previsto dal piano omologato, nei tempi previsti. Se però l’impresa non rispetta il piano, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato e il debito torna a essere esigibile nella misura originaria.
Lo schema mentale da usare
Per capire se sei protetto devi rispondere a quattro domande, sempre in questo ordine:
- Lo strumento che sto usando è una procedura di regolazione della crisi?
- Ho chiesto espressamente la protezione, e quando decorre?
- Il debito per cui mi pignorano è anteriore o posteriore alla domanda?
- L’atto che ho ricevuto è esecutivo/cautelare oppure è un atto di accertamento?
Ora vediamo come cambiano le risposte per ciascun profilo.
Profilo 1 — La società o l’impresa “sopra soglia” in concordato preventivo
La tua situazione
Sei l’amministratore di una S.r.l., di una S.p.A. o di una società di persone che supera le soglie dell’impresa minore. Hai debiti con banche, fornitori e Fisco; parte delle cartelle è già stata affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e magari un pignoramento presso terzi ha già colpito il conto aziendale o i crediti verso un cliente importante. Stai valutando, con i tuoi consulenti, un concordato preventivo in continuità aziendale oppure liquidatorio, e forse vuoi prima depositare una domanda “in bianco” (con riserva) per guadagnare tempo e preparare il piano.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te lo scudo scatta dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, a condizione che tu abbia chiesto le misure protettive nella domanda stessa. Non serve aspettare un provvedimento del giudice perché il divieto produca effetti; il provvedimento arriva dopo, per confermarlo.
Ecco cosa comporta, in concreto, nei confronti dell’Agente della riscossione:
- Nuovi pignoramenti vietati. Dopo la pubblicazione, un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 (quello con cui l’Agente ordina direttamente alla banca o al cliente di pagare a lui) è nullo se riguarda debiti anteriori.
- Pignoramenti in corso sospesi. Le procedure iniziate prima della pubblicazione non possono proseguire.
- Niente nuove ipoteche o prelazioni. L’Agente non può iscrivere ipoteca ex art. 77 del D.P.R. 602/1973 per crediti anteriori; la Cassazione, già con la sentenza n. 1168 del 2019, ha ricondotto al divieto anche le azioni cautelari come il sequestro conservativo e l’ipoteca.
- Prescrizione sospesa. Mentre sei protetto, il tempo non lavora a tuo favore: i termini di prescrizione dei crediti erariali restano fermi.
Il perimetro dipende anche da ciò che chiedi. Le misure “tipiche” sono quelle dell’art. 54, comma 2; il tribunale può concedere anche misure “atipiche” o cautelari più mirate (per esempio un ordine rivolto a uno specifico creditore), ma queste vanno motivate e documentate.
Domanda in bianco. Se depositi una domanda con riserva (art. 44 CCII), le misure protettive possono comunque essere richieste e decorrono dalla pubblicazione. Il tribunale ti assegna un termine (in genere tra 30 e 60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60 in presenza di giustificati motivi) per depositare proposta, piano e documentazione. Se il termine scade senza deposito, lo scudo cade.
Il trattamento dei debiti fiscali. Nel concordato preventivo i debiti tributari si trattano con la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, che richiede una proposta all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione e consente, a determinate condizioni, il pagamento parziale o dilazionato anche dell’IVA e delle ritenute. Se il Fisco vota contro ma il suo voto è determinante, il tribunale può omologare ugualmente (il cosiddetto cram down fiscale) quando la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Una volta omologato, il debito tributario si cristallizza nella misura prevista: la Cassazione, con la sentenza n. 34842 del 29 dicembre 2024, ha escluso che l’Amministrazione possa poi modificarne l’ammontare.
I numeri
Facciamo un esempio. Una società ha debiti erariali iscritti a ruolo per 412.780 €. Il 3 febbraio l’Agente notifica alla banca un pignoramento ex art. 72-bis che vincola 38.615 € presenti sul conto. Il 17 febbraio la società deposita domanda di concordato con riserva chiedendo le misure protettive; la domanda viene pubblicata nel registro delle imprese il 19 febbraio.
- Dal 19 febbraio l’Agente non può proseguire quel pignoramento né avviarne di nuovi per i 412.780 € di debiti anteriori.
- I 38.615 € già vincolati, però, restano bloccati: la banca non li verserà all’Agente, ma non li restituirà nemmeno alla società senza un provvedimento specifico.
- Se nel frattempo la società matura 14.320 € di ritenute sugli stipendi di marzo e non le versa, quel debito è posteriore e non è protetto: può essere riscosso autonomamente e, soprattutto, mette a rischio l’intero percorso.
Sul fronte della durata: se il tribunale conferma le misure per quattro mesi e poi le proroga per altri cinque, la società ha consumato nove dei dodici mesi massimi previsti dall’art. 8 CCII. Restano tre mesi di copertura per l’intero resto del percorso, anche se nel frattempo cambia strumento.
I rischi specifici
Il rischio principale, per chi è nella tua posizione, è dare per scontato che lo scudo copra anche i debiti fiscali correnti. Smettere di versare IVA, ritenute e contributi maturati dopo la domanda significa creare nuovi debiti non protetti e offrire ai creditori un argomento formidabile per contestare la fattibilità del piano o chiedere la revoca delle misure.
Altri rischi tipici del tuo profilo:
- Misure protettive non richieste o richieste male. Se dimentichi di chiederle nella domanda, la pubblicazione non produce alcun blocco.
- Mancata conferma. Se il tribunale non conferma le misure all’udienza, i creditori riprendono a muoversi.
- Uso dilatorio. Una domanda in bianco depositata solo per guadagnare tempo, senza un vero piano, espone a inammissibilità e alla revoca delle misure.
- Somme già pignorate. Contare sulla restituzione delle somme vincolate prima della domanda è un errore di pianificazione: va considerata solo come possibilità, non come risorsa certa del piano.
Le mosse giuste
- Fai la mappa dei debiti tributari e delle azioni in corso prima di depositare: estratto di ruolo aggiornato, pignoramenti notificati, ipoteche e fermi iscritti, rateizzazioni attive.
- Chiedi espressamente le misure protettive nella domanda, delimitandone l’oggetto in modo coerente con il piano; valuta, se necessario, misure cautelari mirate su specifici beni o crediti.
- Comunica subito la pubblicazione all’Agente della riscossione e ai terzi pignorati (banche, clienti), e depositala nelle procedure esecutive pendenti.
- Paga regolarmente imposte e contributi correnti, tenendoli separati nel budget di tesoreria della procedura.
- Imposta la transazione fiscale fin dall’inizio, con la relazione del professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale: è lì che si gioca l’eventuale cram down.
Giurisprudenza dedicata
L’ordinanza della Cassazione n. 1859 del 27 gennaio 2025 è quella che più interessa chi gestisce un’impresa in continuità: anche durante il concordato con riserva l’impresa deve versare le ritenute sulle retribuzioni che paga. La sentenza n. 34842 del 29 dicembre 2024 completa il quadro sul versante opposto: una volta omologato il concordato con transazione fiscale, l’importo dovuto al Fisco resta fissato e non può essere rimesso in discussione.
Profilo 2 — L’imprenditore minore, il professionista, l’agricoltore, la start-up innovativa: il concordato minore
La tua situazione
Hai una ditta individuale, una piccola S.n.c. o S.a.s., sei un professionista con partita IVA, un imprenditore agricolo o il titolare di una start-up innovativa. I tuoi numeri sono contenuti: nei tre esercizi precedenti non hai superato 300.000 € di attivo patrimoniale annuo, 200.000 € di ricavi annui, e i tuoi debiti, anche non scaduti, non superano 500.000 € (sono le soglie dell’impresa minore fissate dall’art. 2 CCII). Non puoi accedere al concordato preventivo: il tuo strumento è il concordato minore (artt. 74-83 CCII), che si gestisce con l’assistenza obbligatoria di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Molto spesso, nel tuo caso, il Fisco è il creditore principale: cartelle per IVA, IRPEF, contributi INPS della gestione artigiani o commercianti, magari rateizzazioni decadute. E l’Agente della riscossione è già passato all’azione, con un pignoramento presso il conto o presso i committenti che ti pagano le fatture.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, le regole sono diverse da quelle del concordato preventivo in un punto decisivo: il blocco non scatta con la pubblicazione della domanda, ma con il decreto di apertura del giudice, e solo se lo hai chiesto. L’art. 78, comma 2, lett. d), CCII prevede che il giudice, con il decreto con cui dichiara aperta la procedura, su istanza del debitore disponga che, fino a quando il provvedimento di omologazione non diventa definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari sul tuo patrimonio o sui beni e diritti con cui eserciti l’attività, e che nello stesso periodo non possano essere acquisiti diritti di prelazione se non concordati.
Questo significa due cose:
- Tra il deposito della domanda e il decreto di apertura c’è una finestra scoperta. In quei giorni, o settimane, l’Agente può ancora pignorare. Il correttivo al Codice ha però ampliato gli strumenti a disposizione, consentendo anche nel concordato minore una domanda “prenotativa” e la richiesta di misure protettive anticipate; va valutato caso per caso se e come usarle.
- Una volta concesso, il divieto dura fino alla definitività dell’omologazione, senza il tetto dei dodici mesi che riguarda le misure protettive del concordato preventivo. È una protezione più lunga, ma che dipende interamente dal provvedimento del giudice.
Il trattamento del debito fiscale. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026, la Prima Sezione della Cassazione ha chiarito che il concordato minore ha una propria disciplina dell’omologazione forzosa, contenuta nell’art. 80, comma 3, CCII, e che quindi non si applicano le regole più rigide previste per il concordato preventivo: non serve una proposta formale di transazione fiscale secondo l’art. 88, né il parere conforme della Direzione regionale. Se l’Agenzia delle Entrate vota contro, il giudice può comunque omologare quando, anche sulla base della relazione dell’OCC, la proposta risulta conveniente rispetto alla liquidazione controllata. Attenzione però a non leggere la pronuncia come un “liberi tutti”: restano ferme le regole generali sul rispetto delle cause di prelazione e sulla parità di trattamento.
Il voto e il silenzio. Nel concordato minore i creditori votano entro il termine fissato nel decreto di apertura; chi non risponde si considera favorevole (art. 79 CCII). È un meccanismo che può giocare a tuo favore anche nei confronti degli enti pubblici, purché le comunicazioni siano state fatte correttamente dall’OCC.
I numeri
Un professionista ha 187.450 € di debiti complessivi, di cui 126.930 € verso l’Erario e l’INPS già affidati all’Agente della riscossione. Il 9 aprile l’Agente notifica un pignoramento presso tre committenti, vincolando le fatture in scadenza per 21.740 €.
- Il 14 aprile il professionista, con l’OCC, deposita la domanda di concordato minore con istanza ex art. 78, comma 2, lett. d).
- Il decreto di apertura arriva il 12 maggio e dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive. Dal 12 maggio il pignoramento non può proseguire; i committenti che non hanno ancora pagato all’Agente non devono farlo.
- Nel mese tra deposito e decreto, però, un committente ha già versato all’Agente 6.180 €. Quel pagamento, avvenuto in esecuzione di un pignoramento anteriore e prima del divieto, difficilmente potrà essere recuperato.
Proposta: pagamento del 34% dei debiti chirografari e del 61% dei crediti privilegiati erariali incapienti, in sessanta rate mensili. Se l’Agenzia delle Entrate, titolare di un credito che pesa per oltre metà del totale, vota contro, l’omologazione dipende dal giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione controllata: è lì che la relazione dell’OCC e la stima dei beni diventano decisive.
I rischi specifici
Il rischio principale è la finestra tra deposito e decreto di apertura: chi pensa di essere protetto dal giorno del deposito rischia di vedersi prosciugare il conto proprio in quei giorni. La tempistica del deposito va quindi scelta tenendo conto delle mosse già fatte dall’Agente, non solo della completezza dei documenti.
Altri rischi tipici:
- Errata qualificazione come impresa minore. Se superi anche una sola soglia, il concordato minore non è ammissibile e devi passare al concordato preventivo.
- Atti in frode. La domanda è inammissibile se hai compiuto atti diretti a frodare i creditori. La giurisprudenza di merito recente ha però distinto il semplice e reiterato mancato pagamento delle imposte, che di per sé non integra la frode, dalle condotte di vera e propria sottrazione del patrimonio.
- Debiti nuovi. Come per tutti, IVA, contributi e imposte che maturano dopo la domanda vanno pagati.
- Decreto non comunicato. Il divieto produce effetti, ma se non lo notifichi all’Agente e ai terzi pignorati (banca, committenti), questi potrebbero continuare a pagare, costringendoti a una lunga contestazione.
Le mosse giuste
- Verifica le soglie con i bilanci o le dichiarazioni degli ultimi tre anni prima di scegliere lo strumento.
- Coinvolgi subito l’OCC e fai richiedere all’Agente della riscossione la precisazione dei crediti, così da evitare che la proposta si basi su numeri superati.
- Deposita con l’istanza ex art. 78, comma 2, lett. d) e valuta, se un pignoramento è imminente, le misure protettive anticipate.
- Notifica il decreto di apertura all’Agente, ai terzi pignorati e nelle esecuzioni pendenti lo stesso giorno in cui lo ricevi.
- Costruisci la convenienza per il Fisco con dati verificabili: valore di realizzo dei beni, costi della liquidazione, tempi, percentuali alternative.
Su questo terreno il ruolo di chi conosce dall’interno il funzionamento degli OCC fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC.
Giurisprudenza dedicata
La pronuncia di riferimento è l’ordinanza della Cassazione, Sez. I, n. 14555 del 16 maggio 2026: l’omologazione forzosa del concordato minore segue la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, CCII e non richiede la transazione fiscale del concordato preventivo né i suoi passaggi amministrativi. Per il professionista o il piccolo imprenditore con un forte debito erariale è la sentenza che, più di ogni altra, rende realistica l’omologazione anche senza il voto favorevole dell’Agenzia.
Profilo 3 — L’impresa che passa dalla composizione negoziata al concordato semplificato
La tua situazione
Hai scelto la strada più “morbida”: la composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12-25-undecies CCII. Un esperto indipendente, nominato dalla Camera di commercio, ti affianca nelle trattative con banche, fornitori e Fisco. Durante le trattative hai chiesto e ottenuto le misure protettive. Ma le trattative non sono andate in porto, o sono andate in porto solo in parte, e ora stai valutando di depositare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII).
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la protezione dall’Agente della riscossione, nel tuo percorso, arriva da due fonti diverse e in due momenti diversi, e tra l’una e l’altra può aprirsi un vuoto.
Durante la composizione negoziata. L’art. 18 CCII consente all’imprenditore di chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, l’applicazione di misure protettive: dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire prelazioni non concordate né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’impresa. Anche qui il tribunale deve confermarle; la durata iniziale va da 30 a 120 giorni ed è prorogabile, con un tetto complessivo di 240 giorni, sempre entro il limite generale dei dodici mesi dell’art. 8 CCII.
Durante il concordato semplificato. Il concordato semplificato non prevede il voto dei creditori e, secondo l’orientamento emerso nei tribunali, non è una semplice variante del concordato preventivo: per questo diversi giudici hanno escluso che si possano richiedere al suo interno le misure protettive tipiche dell’art. 54. La protezione, in questa fase, passa quindi da strumenti diversi: le misure cautelari che il tribunale può concedere quando ne ricorrono i presupposti, e gli effetti che derivano dalla domanda e, soprattutto, dall’omologazione.
Il Tribunale di Padova ha affermato, in una vicenda in cui l’impresa temeva in particolare le iniziative della riscossione, che la scadenza del termine massimo delle misure protettive nella composizione negoziata non impedisce di ottenere misure cautelari con lo stesso contenuto, quando le trattative sono avanzate e occorre conservarne i risultati.
Dopo l’omologazione. Una volta omologato, il concordato semplificato produce effetti esdebitatori verso tutti i creditori anteriori, Fisco compreso; secondo la giurisprudenza di merito più recente, anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (lo vedremo nel profilo 4).
I numeri
Un’impresa individuale con debiti per 693.215 € (di cui 271.480 € erariali a ruolo) presenta istanza di composizione negoziata il 7 gennaio chiedendo le misure protettive; l’istanza viene pubblicata l’8 gennaio. Il tribunale conferma le misure per 90 giorni e le proroga per altri 120: totale 210 giorni, fino al 6 agosto circa.
- Dall’8 gennaio al 6 agosto l’Agente non può pignorare per i debiti anteriori.
- Le trattative falliscono con il Fisco. L’esperto deposita la relazione finale il 21 luglio. L’imprenditore ha sessanta giorni dalla comunicazione della relazione per depositare la proposta di concordato semplificato.
- Se la proposta viene depositata il 9 settembre, tra il 6 agosto (scadenza delle misure) e il deposito si apre un mese abbondante senza scudo. È esattamente il periodo in cui l’Agente, informato delle trattative, può muoversi.
Il calcolo dei termini va fatto con precisione anche per un altro motivo: la sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto, non allunga la durata delle misure protettive fissata dal tribunale, e sul termine per il deposito della proposta di concordato semplificato è prudente non fare affidamento su quella pausa: la pianificazione corretta è quella che non ne ha bisogno.
I rischi specifici
Il rischio principale è il vuoto di protezione tra la scadenza delle misure della composizione negoziata e il deposito del concordato semplificato. Va coperto in anticipo, chiedendo per tempo misure cautelari o anticipando il deposito.
Altri rischi:
- Mancanza di buona fede nelle trattative. Il concordato semplificato è ammissibile solo se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; un comportamento ostruzionistico verso il Fisco durante la composizione negoziata può pregiudicarlo.
- Durata complessiva esaurita. Se hai consumato gran parte dei dodici mesi nella composizione negoziata, avrai poco margine per eventuali passaggi successivi.
- Il Fisco non vota, ma si oppone. Nel concordato semplificato i creditori possono opporsi all’omologazione: l’Agenzia lo fa spesso, contestando la convenienza.
Le mosse giuste
- Pianifica le date dall’inizio: calcola la scadenza massima delle misure protettive e confrontala con i tempi realistici delle trattative.
- Coinvolgi l’Agente della riscossione nelle trattative, perché l’atteggiamento tenuto in quella fase pesa sulla valutazione di buona fede.
- Se le trattative si complicano, chiedi per tempo misure cautelari che coprano il passaggio al concordato semplificato.
- Prepara la proposta in parallelo alle trattative, così da depositarla rapidamente se l’accordo non arriva.
- Costruisci la prova della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, perché è il criterio su cui il tribunale deciderà sulle opposizioni.
Giurisprudenza dedicata
Per questo profilo la fonte più utile è la giurisprudenza dei tribunali: da un lato l’orientamento che esclude le misure protettive tipiche all’interno del concordato semplificato, dall’altro quello che consente misure cautelari dopo la scadenza delle protettive della composizione negoziata (Tribunale di Padova). Sono indirizzi di merito, non ancora consolidati in Cassazione, e proprio per questo vanno verificati presso il tribunale competente prima di impostare la strategia.
Profilo 4 — Il socio illimitatamente responsabile e il garante dei debiti dell’impresa
La tua situazione
La società di cui sei socio (una S.n.c., oppure una S.a.s. di cui sei accomandatario) è entrata in concordato. Oppure sei l’amministratore o il socio di una S.r.l. e hai firmato una fideiussione a garanzia dei debiti sociali. O ancora sei il coniuge, il genitore, l’amico che ha garantito. Ti chiedi: il concordato della società protegge anche me? L’Agente della riscossione può pignorare il mio stipendio, la mia pensione, la mia casa?
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi se sei socio illimitatamente responsabile, e meno di quanto speri se sei soltanto un garante esterno. L’art. 117 CCII distingue nettamente le due posizioni:
- Il concordato omologato della società, salvo patto contrario, ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Significa che, per i debiti sociali, il socio di S.n.c. o l’accomandatario di S.a.s. beneficia della stessa riduzione ottenuta dalla società: pagata la percentuale concordataria, non può essere chiamato a rispondere del resto.
- I creditori conservano invece intatti i loro diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il garante che non è socio illimitatamente responsabile resta obbligato per l’intero.
La regola più importante, per chi è socio illimitatamente responsabile e ha anche firmato una fideiussione, è che secondo la giurisprudenza di merito più recente la qualità di socio “assorbe” quella di garante, e l’effetto liberatorio del concordato si estende anche alla fideiussione. È la conclusione cui sono giunti alcuni tribunali in materia di concordato semplificato, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite formatasi sull’art. 184 della vecchia legge fallimentare. Resta un tema da verificare caso per caso, perché i creditori (in particolare quelli garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI) lo contestano.
Attenzione al momento. L’effetto esdebitatorio arriva con l’omologazione. Durante la procedura, invece, le misure protettive proteggono il patrimonio del debitore, cioè della società, e i beni con cui si esercita l’impresa: il patrimonio personale dei soci e dei garanti resta in linea di principio fuori dal divieto. In altre parole, mentre la società è protetta, il tuo conto personale o il tuo stipendio potrebbero non esserlo.
E i debiti fiscali personali? Le cartelle intestate a te personalmente (IRPEF, IMU sulla tua casa, bollo auto) non hanno nulla a che fare con il concordato della società. Per quelle valgono le regole ordinarie, e se hai una crisi personale serve uno strumento personale: il concordato minore, se sei a tua volta imprenditore o professionista, oppure la ristrutturazione dei debiti del consumatore o la liquidazione controllata.
I numeri
Un socio di S.n.c. ha uno stipendio netto mensile di 2.180 € come dipendente di un’altra azienda. L’Agente della riscossione, per debiti sociali, gli notifica un pignoramento presso il datore di lavoro. Per i crediti della riscossione l’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 fissa limiti più favorevoli rispetto al quinto ordinario: un decimo per le somme fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 e 5.000 €, un quinto oltre i 5.000 €.
- Con 2.180 € netti, la trattenuta mensile massima è 218 €.
- Supponiamo che la società depositi la domanda di concordato preventivo con misure protettive il 15 marzo. Il pignoramento sullo stipendio del socio, colpendo il patrimonio personale e non quello sociale, secondo l’interpretazione prevalente non è automaticamente sospeso.
- Se il concordato viene omologato il 3 dicembre con il pagamento del 28% dei debiti chirografari, da quella data il socio risponde dei debiti sociali solo nei limiti della percentuale concordataria. Le trattenute successive per debiti sociali falcidiati vanno contestate.
Ora lo stesso stipendio, ma intestato a un fideiussore esterno (non socio): l’omologazione del concordato non lo libera. L’Agente non può agire contro di lui sulla base di una cartella intestata alla società (la cartella è un titolo verso il debitore iscritto a ruolo), ma il creditore garantito, per esempio la banca, potrà chiedergli l’intero importo garantito.
I rischi specifici
Il rischio principale, per i garanti, è pensare che il concordato della società cancelli anche la propria fideiussione: non è così, e spesso la banca si rivolge al garante proprio quando la società entra in concordato.
Altri rischi:
- Patto contrario. Se la proposta di concordato esclude l’estensione dell’effetto ai soci, il socio illimitatamente responsabile resta esposto per l’intero.
- Debiti personali confusi con quelli sociali. Verifica sempre l’intestazione delle cartelle: solo quelle per debiti sociali beneficiano dell’effetto del concordato.
- Clausole di liberazione dei garanti. Inserire nella proposta di concordato la liberazione dei fideiussori non funziona: secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli effetti del concordato verso i terzi garanti sono fissati dalla legge e non possono essere modificati dalla proposta.
- Regresso. Il garante che paga ha diritto di regresso verso la società, ma quel credito, essendo anteriore, è a sua volta soggetto al concordato.
Le mosse giuste
- Distingui le tue posizioni: socio illimitatamente responsabile, socio di capitali, fideiussore, coobbligato. Ognuna ha un regime diverso.
- Leggi la proposta di concordato per verificare se contiene un patto contrario all’estensione degli effetti ai soci.
- Verifica l’intestazione e l’origine di ogni cartella che ti viene notificata.
- Valuta una procedura personale se la tua esposizione da garante è insostenibile: le procedure di sovraindebitamento possono coinvolgere anche i debiti da fideiussione.
- Dopo l’omologazione, contesta le azioni per l’eccedenza sui debiti sociali con gli strumenti di opposizione adeguati.
Giurisprudenza dedicata
La giurisprudenza di riferimento per i soci è quella, consolidata dalle Sezioni Unite in vigenza della legge fallimentare e ripresa dai tribunali dopo il Codice della crisi, secondo cui il concordato della società libera anche i soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali, senza estendere la procedura al loro patrimonio. Per i garanti esterni, invece, la regola dell’art. 117 CCII (identica alla precedente) mantiene integra l’azione dei creditori.
Profilo 5 — Il contribuente che ha aderito al concordato preventivo biennale
La tua situazione
Sei un artigiano, un commerciante, un professionista o una piccola società soggetta agli ISA, oppure un contribuente in regime forfetario. Hai aderito, o stai valutando di aderire o rinnovare per il biennio 2026-2027, al concordato preventivo biennale con l’Agenzia delle Entrate. Nel frattempo hai cartelle vecchie e l’Agente della riscossione ti ha pignorato il conto o i crediti verso i clienti. La domanda è naturale: “Ho fatto un concordato con il Fisco, perché mi pignorano ancora?”
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la risposta va data senza giri di parole: il concordato preventivo biennale non blocca nessun pignoramento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il motivo è nella natura dell’istituto. Il concordato preventivo biennale, introdotto dal D.Lgs. 13/2024, è un accordo con cui il contribuente accetta una proposta di reddito per i due periodi d’imposta successivi, ottenendo in cambio benefici premiali e una limitazione dei controlli su quei periodi. Non è una procedura concorsuale, non coinvolge i creditori, non c’è un tribunale e non esiste alcuna norma che sospenda la riscossione dei debiti pregressi.
In concreto:
- Le cartelle anteriori restano esigibili. L’adesione non le riduce, non le sospende e non le rateizza.
- I pignoramenti in corso proseguono. Nessun effetto sulle esecuzioni già iniziate.
- Anzi, le cartelle vecchie possono costarti il beneficio. La disciplina del concordato biennale collega l’accesso al regime anche all’assenza di debiti tributari definitivi non pagati oltre una determinata soglia, salvo che vengano estinti o regolarizzati nei tempi previsti: lasciare le cartelle senza gestione può quindi pregiudicare proprio l’accordo con il Fisco che pensavi ti proteggesse.
In più, nel 2026 è stata respinta in sede parlamentare una proposta che avrebbe sospeso i pignoramenti dei conti correnti per chi era in regola con i pagamenti delle definizioni agevolate: segno che il legislatore non ha voluto introdurre “scudi” generalizzati al di fuori delle procedure.
I numeri
Un commerciante aderisce al concordato biennale con una proposta di reddito di 47.300 € per il 2026. Ha cartelle pregresse per 58.912 €. L’Agente pignora il conto aziendale, sul quale ci sono 9.475 €.
- L’adesione al concordato biennale non produce alcun effetto sul pignoramento: i 9.475 € vengono vincolati e, decorso il termine previsto dall’art. 72-bis, versati all’Agente.
- Le strade per fermare o ridurre la riscossione sono altre: la rateizzazione ordinaria con l’Agente (la cui concessione impedisce nuove azioni esecutive finché le rate sono pagate), una definizione agevolata se aperta, l’impugnazione degli atti viziati, oppure, se il debito complessivo è insostenibile, una procedura di regolazione della crisi.
- Se la crisi è reale, la scelta tra concordato minore e concordato preventivo dipende dalle soglie: con debiti complessivi di, poniamo, 241.600 € e ricavi annui inferiori a 200.000 €, il commerciante sarebbe impresa minore e il suo strumento sarebbe il concordato minore.
I rischi specifici
Il rischio principale è l’equivoco sul nome: confondere il concordato preventivo biennale con il concordato preventivo e restare fermi mentre l’Agente pignora.
Altri rischi:
- Decadenza dal biennale a causa di debiti tributari non gestiti.
- Costi del biennale non sostenibili in presenza di una crisi di liquidità: aderire a una proposta di reddito alta mentre si hanno cartelle arretrate può aggravare la situazione.
- Ritardo nell’accesso agli strumenti di crisi: chi aspetta troppo perde la possibilità di agire prima che i pignoramenti svuotino i conti.
Le mosse giuste
- Distingui il piano fiscale da quello della crisi: il biennale riguarda i redditi futuri, le cartelle riguardano il passato.
- Fai un estratto di ruolo e verifica prescrizioni, notifiche e vizi delle cartelle.
- Valuta la rateizzazione con l’Agente come strumento immediato per fermare nuove azioni.
- Se il debito è insostenibile, valuta il concordato minore o le altre procedure di sovraindebitamento prima che l’esposizione cresca.
- Valuta la convenienza del biennale alla luce della tua liquidità reale, non solo dei benefici sui controlli.
Giurisprudenza dedicata
Per questo profilo non esistono pronunce che riconoscano effetti sospensivi al concordato biennale sulla riscossione: proprio l’assenza di norme e di sentenze in tal senso conferma che lo scudo, per chi aderisce, semplicemente non c’è. La giurisprudenza utile è quella degli altri profili, da applicare se il contribuente decide di passare a una vera procedura di crisi.
Tre debitori, tre esiti: lo stesso pignoramento visto da tre posizioni diverse
Per capire quanto conti il profilo, conviene prendere lo stesso evento e farlo accadere a tre debitori diversi. L’evento è sempre questo: l’Agente della riscossione notifica un pignoramento presso terzi su un conto corrente, per debiti tributari anteriori. Cambia solo chi è il debitore e quale strumento ha scelto. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali.
Simulazione A — La S.r.l. in concordato preventivo con riserva
Ipotesi: S.r.l. con debiti erariali a ruolo per 318.462 €. Il 4 marzo l’Agente notifica alla banca un pignoramento ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973; sul conto ci sono 27.390 €, che vengono vincolati. L’11 marzo la società deposita domanda di concordato con riserva, chiedendo le misure protettive; la domanda è pubblicata nel registro delle imprese il 13 marzo.
Sviluppo:
- Il pignoramento è anteriore alla pubblicazione: non è nullo, ma dal 13 marzo non può proseguire. La banca, informata della pubblicazione, non deve versare all’Agente i 27.390 €.
- Il 20 marzo l’Agente notifica un secondo pignoramento presso un cliente della società, per un credito di 16.804 €. Questo atto è successivo alla pubblicazione e riguarda debiti anteriori: è colpito da nullità.
- All’udienza di conferma, il tribunale conferma le misure per 120 giorni.
Esito: la società è protetta da nuove aggressioni e il primo pignoramento è congelato. I 27.390 € però non tornano disponibili per la gestione corrente senza un provvedimento specifico: il piano di tesoreria deve essere costruito senza quella somma. La protezione c’è ed è forte, ma “congelare” non significa “restituire”.
Simulazione B — Il professionista in concordato minore
Ipotesi: professionista con partita IVA, debiti erariali e contributivi a ruolo per 93.617 €, debiti complessivi 148.205 €. Il 4 marzo l’Agente pignora il conto professionale, sul quale ci sono 11.248 €. L’11 marzo il professionista deposita, tramite l’OCC, la domanda di concordato minore con istanza di divieto ex art. 78, comma 2, lett. d), CCII. Il decreto di apertura arriva il 2 aprile.
Sviluppo:
- Dall’11 marzo al 2 aprile non c’è alcun divieto: il deposito, da solo, non protegge. Il 22 marzo, decorso il termine previsto, la banca versa all’Agente gli 11.248 € vincolati.
- Il 27 marzo l’Agente pignora un secondo conto, vincolando 3.912 €. Anche questo pignoramento nasce prima del divieto.
- Dal 2 aprile, con il decreto di apertura, nessuna azione può essere iniziata o proseguita. Il secondo pignoramento non può arrivare all’assegnazione delle somme.
Esito: il professionista perde gli 11.248 € già versati, mentre i 3.912 € restano bloccati e la loro sorte dipende dagli sviluppi della procedura. Nel concordato minore la differenza la fa la data del decreto di apertura, non quella del deposito. Se il professionista avesse valutato misure protettive anticipate, o avesse depositato prima del primo pignoramento, l’esito sarebbe potuto essere diverso.
Simulazione C — L’artigiano in concordato preventivo biennale
Ipotesi: artigiano in regime ordinario, aderente al concordato preventivo biennale per il 2026-2027, con cartelle pregresse per 34.581 €. Il 4 marzo l’Agente pignora il conto, sul quale ci sono 7.326 €.
Sviluppo:
- Il concordato biennale non prevede alcuna protezione: il pignoramento prosegue regolarmente e, trascorso il termine di legge, la banca versa all’Agente i 7.326 €.
- L’artigiano chiede una rateizzazione all’Agente per il residuo. Una volta accolta, finché le rate sono pagate, l’Agente non può avviare nuove azioni esecutive per quei debiti.
- Se, invece, l’esposizione complessiva fosse insostenibile, la strada sarebbe valutare una procedura di sovraindebitamento: con ricavi e debiti sotto soglia, il concordato minore.
Esito: nessuna protezione dal “concordato”, che in questo caso non è uno strumento di crisi. La rateizzazione ferma le azioni future, non recupera le somme già prelevate. Il nome “concordato” non garantisce nulla: conta la natura dello strumento.
Il confronto numerico in sintesi
Con lo stesso tipo di evento (pignoramento del conto per debiti anteriori), la S.r.l. conserva 27.390 € congelati e blocca il secondo pignoramento; il professionista perde 11.248 € e congela 3.912 €; l’artigiano perde 7.326 € e ottiene solo la protezione futura della rateizzazione. La variabile decisiva non è l’importo, ma il momento in cui scatta la protezione e lo strumento scelto.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Molti debitori non stanno in una sola casella. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.
Il socio di S.n.c. che ha anche una propria partita IVA
Sei socio di una S.n.c. in concordato preventivo e, in parallelo, svolgi un’attività professionale con una partita IVA personale. Le cartelle intestate alla S.n.c. per debiti sociali seguono il concordato della società: durante la procedura, le misure protettive coprono il patrimonio sociale; dopo l’omologazione, l’effetto esdebitatorio si estende a te come socio illimitatamente responsabile, salvo patto contrario. Le cartelle intestate a te per la tua attività professionale, invece, restano fuori. Se anche quella posizione è in crisi, dovrai valutare uno strumento autonomo: il concordato minore, se rientri nelle soglie. Il punto delicato è il coordinamento: le due procedure devono “parlarsi”, perché lo stesso patrimonio personale è aggredibile sia dai creditori sociali (finché la procedura della società non è omologata) sia dai tuoi creditori professionali.
L’amministratore di S.r.l. che ha firmato fideiussioni
La S.r.l. è in concordato, tu sei amministratore e garante verso le banche. Le misure protettive della società non ti riguardano; l’omologazione del concordato non ti libera dalla fideiussione, perché nella S.r.l. non sei socio illimitatamente responsabile. L’Agente della riscossione, però, in linea di principio non può aggredirti personalmente per i debiti tributari della società sulla base della cartella intestata a quest’ultima: per farlo servirebbe un titolo autonomo a tuo carico (per esempio nei casi di responsabilità dei liquidatori o degli amministratori previsti dalle norme tributarie). Il tuo rischio principale, quindi, è quello bancario. Se le garanzie superano le tue possibilità, la strada è una procedura di sovraindebitamento personale, nella quale anche i debiti da fideiussione possono essere ristrutturati.
Il pensionato garante del figlio imprenditore
Hai garantito il finanziamento dell’impresa individuale di tuo figlio, che ora è in concordato minore. Il concordato di tuo figlio, una volta omologato, non ti libera: sei un garante esterno e la banca conserva intatti i suoi diritti contro di te. Il divieto di azioni esecutive disposto nel decreto di apertura protegge il patrimonio di tuo figlio, non il tuo. Se la banca agisce contro di te, la tua pensione è comunque tutelata dai limiti di pignorabilità del codice di procedura civile, che lasciano al pensionato una quota minima impignorabile pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 €. Se invece è l’Agente della riscossione ad agire contro di te per debiti tuoi, valgono le regole ordinarie della riscossione.
L’imprenditore che passa dal concordato biennale a una vera procedura di crisi
Hai aderito al concordato preventivo biennale e poi la situazione è precipitata. Puoi accedere a uno strumento di regolazione della crisi senza alcun impedimento derivante dal biennale: sono istituti su piani diversi. Dovrai però considerare che l’apertura di una procedura può incidere sulla permanenza nel regime del concordato biennale, e che i debiti tributari maturati nel biennio, se anteriori alla domanda, rientreranno nel concorso come qualsiasi altro debito fiscale. Conviene coordinare le due posizioni con chi segue sia il versante tributario sia quello della crisi.
L’impresa che cambia strumento in corsa
Hai iniziato con la composizione negoziata, poi hai depositato una domanda di concordato preventivo con riserva, poi magari hai convertito in accordo di ristrutturazione. Ogni passaggio può portare nuove misure protettive, ma il tetto complessivo dei dodici mesi dell’art. 8 CCII si applica all’intero percorso. Chi cambia strumento senza contare i giorni già consumati rischia di arrivare al momento decisivo senza alcuna protezione residua.
Il confronto tra profili: la tabella da tenere sotto mano
La tabella che segue riassume, profilo per profilo, i quattro aspetti che decidono se l’Agente della riscossione può pignorarti: da quando sei protetto, fino a quando, cosa resta fuori e qual è il rischio principale.
| Aspetto | Concordato preventivo | Concordato minore | Composizione negoziata / concordato semplificato | Socio illimitatamente responsabile / garante | Concordato preventivo biennale |
|---|---|---|---|---|---|
| Chi può accedere | Impresa sopra le soglie dell’impresa minore | Impresa minore, professionista, agricoltore, start-up innovativa | Imprenditore commerciale e agricolo (composizione negoziata) | Non è uno strumento: dipende dalla procedura della società | Contribuenti soggetti agli ISA e forfetari |
| Da quando scatta il blocco | Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, se richiesto (art. 54 CCII) | Dal decreto di apertura, su istanza (art. 78, comma 2, lett. d) | Dalla pubblicazione dell’istanza, se richiesto (art. 18 CCII); nel semplificato, solo misure cautelari | Durante la procedura il patrimonio personale non è coperto | Mai |
| Durata | Fissata dal tribunale, entro il tetto complessivo di 12 mesi (art. 8 CCII) | Fino alla definitività dell’omologazione | Da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240, entro i 12 mesi complessivi | Effetto esdebitatorio per il socio dall’omologazione; nessuno per il garante esterno | — |
| Debiti esclusi | Debiti posteriori alla domanda | Debiti posteriori alla domanda | Debiti posteriori e creditori esclusi dalle misure | Debiti personali e fideiussioni (per i garanti esterni) | Tutti |
| Trattamento del Fisco | Transazione fiscale art. 88, cram down possibile | Omologazione forzosa autonoma art. 80, comma 3 (Cass. 14555/2026) | Opposizione all’omologazione del semplificato | Segue quello della società | Nessuno |
| Rischio principale | Smettere di pagare i tributi correnti | Finestra scoperta tra deposito e decreto | Vuoto tra scadenza delle misure e deposito del semplificato | Credere che la fideiussione cada con il concordato | Confondere il biennale con una procedura di crisi |
Leggendo la tabella in orizzontale si capisce perché una risposta unica non esiste: la stessa domanda (“posso essere pignorato?”) ha cinque risposte diverse a seconda della colonna in cui ti trovi.
Le domande che valgono per tutti
Se ho già una rateizzazione con l’Agente della riscossione, devo continuare a pagarla dopo la domanda?
È una scelta da valutare con attenzione. Da un lato, la rateizzazione riguarda debiti anteriori, che con la procedura entrano nel concorso e vanno trattati secondo il piano: continuare a pagarli integralmente può alterare la parità di trattamento tra creditori. Dall’altro, le misure protettive impediscono le azioni esecutive, ma non fanno venir meno le regole sulla decadenza dal piano di dilazione. In pratica, la decisione va presa al momento del deposito, coordinandola con il piano e con il commissario o l’OCC.
Un fermo amministrativo o un’ipoteca già iscritti vengono cancellati?
No, non automaticamente. Le misure protettive impediscono di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire nuove prelazioni, ma non cancellano quelle già esistenti. Un’ipoteca iscritta prima della domanda conserva il suo grado e il creditore che ne beneficia sarà trattato come privilegiato nel piano. Per un fermo già iscritto su un veicolo strumentale si può chiedere al giudice una misura specifica, motivando la necessità del bene per la continuità aziendale.
Cosa succede se il concordato non viene omologato?
Le misure protettive cessano e l’Agente riprende a muoversi. Inoltre, per le imprese sopra soglia, il mancato accesso al concordato può aprire la strada alla liquidazione giudiziale, su istanza dei creditori o del pubblico ministero. Per le imprese minori l’alternativa è la liquidazione controllata. Per questo la scelta dello strumento e la qualità del piano non sono dettagli tecnici: sono la condizione perché lo scudo produca risultati duraturi.
Se l’Agente pignora nonostante il divieto, cosa posso fare?
L’atto compiuto in violazione del divieto è nullo. Va contestato con gli strumenti di opposizione previsti, davanti al giudice competente, e segnalato al tribunale della procedura. Il primo passo pratico, però, è prevenire: comunicare tempestivamente la pubblicazione della domanda o il decreto di apertura all’Agente e ai terzi pignorati riduce di molto il rischio che il divieto venga ignorato per semplice disallineamento delle informazioni.
Posso perdere la protezione per comportamenti miei?
Sì. Le misure protettive possono essere revocate se il debitore compie atti in frode ai creditori, se le trattative o la procedura vengono usate solo a fini dilatori, o se emergono omissioni gravi nella documentazione. Nel concordato preventivo, anche il mancato rispetto dei termini fissati dal tribunale per il deposito del piano fa cadere la protezione.
Sono un consumatore senza partita IVA: esiste un “concordato” anche per me?
No, il concordato non è uno strumento per il consumatore. Se hai debiti personali con il Fisco (IRPEF, IMU, bollo, sanzioni amministrative) e non sei imprenditore né professionista, i tuoi strumenti sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore e la liquidazione controllata, entrambe gestite con l’assistenza di un OCC. Anche lì esiste una protezione: nella ristrutturazione del consumatore il giudice, su richiesta, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, comma 4, CCII); nella liquidazione controllata, dall’apertura della procedura le azioni esecutive individuali dei creditori anteriori non possono essere iniziate o proseguite. Le regole sono diverse da quelle del concordato, ma la logica è la stessa: la protezione esiste solo dentro una procedura e solo dal momento indicato dalla legge o dal giudice.
L’IVA e le ritenute possono davvero essere ridotte?
Sì, nei limiti fissati dal Codice della crisi. Nel concordato preventivo, con la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, anche l’IVA e le ritenute operate e non versate possono essere pagate in misura parziale o dilazionata, a condizione che il trattamento non sia inferiore a quello che il Fisco otterrebbe dalla liquidazione e che siano rispettate le regole sulle cause di prelazione. Nel concordato minore, dopo l’ordinanza della Cassazione n. 14555 del 2026, il trattamento dei crediti erariali segue le regole proprie di quella procedura, con il controllo dell’OCC e del giudice sulla convenienza. In entrambi i casi la riduzione non è automatica: va proposta, motivata con numeri verificabili e, se il Fisco non aderisce, ottenuta attraverso l’omologazione forzosa.
Le cartelle che arrivano durante la procedura vanno impugnate?
Vanno sempre esaminate, e spesso conviene impugnarle. Abbiamo visto che, secondo l’orientamento più recente della Cassazione, la notifica di una cartella dopo la domanda non è di per sé vietata, perché la cartella serve anche ad accertare il credito. Proprio per questo, se la cartella contiene vizi propri (errori di calcolo, sanzioni non dovute, crediti prescritti o decaduti, notifiche irregolari degli atti presupposti), non impugnarla nei termini significa lasciare che quell’importo entri nel concorso così com’è. E un credito erariale gonfiato pesa due volte: aumenta la somma da pagare e aumenta il peso del voto del Fisco. Durante il concordato, contestare una cartella non è un atto di ostilità verso la procedura: è un modo per presentare ai creditori numeri corretti.
La prescrizione dei miei debiti fiscali continua a correre durante la procedura?
No. Nel concordato preventivo, finché durano le misure protettive, la prescrizione resta sospesa e le decadenze non si verificano. È un effetto pensato per evitare che i creditori, impossibilitati ad agire, perdano i loro diritti: la conseguenza, per il debitore, è che non può contare sul trascorrere del tempo durante la protezione per far “scadere” vecchie cartelle. La verifica della prescrizione va quindi fatta all’inizio, sui periodi anteriori alla domanda, quando può ancora produrre effetti utili nella definizione del passivo.
Cosa succede ai miei debiti fiscali se il piano viene eseguito regolarmente?
Una volta pagato quanto previsto dal piano omologato, la parte residua dei debiti anteriori non è più esigibile nei confronti del debitore: è l’effetto esdebitatorio del concordato. L’Agente non potrà più agire per la differenza tra il debito originario e quanto pagato in esecuzione del piano. Se invece il piano non viene rispettato, i creditori, Fisco compreso, possono chiedere la risoluzione del concordato, e in quel caso il debito torna a essere dovuto nella misura originaria, con la possibilità per l’Agente di riprendere le azioni esecutive. Lo scudo vero, quello definitivo, non è la misura protettiva: è il piano eseguito fino all’ultima rata.
La giurisprudenza, profilo per profilo
Di seguito le pronunce che orientano l’intera materia, raggruppate in base al profilo cui si applicano più direttamente. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta nel tuo caso.
Per tutti i profili che usano uno strumento di crisi
Cass., ord. 28 ottobre 2020, n. 23806. Principio: la cartella di pagamento, assimilabile per funzione al precetto, non segna l’inizio dell’esecuzione forzata, che parte con il pignoramento; per questo la sua notifica dopo la domanda di concordato non è in sé vietata. Rilevanza: spiega perché la cartella ricevuta durante la procedura non è, di per sé, una violazione dello scudo.
Cass., 3 maggio 2022, n. 13831. Principio: in un caso di cartella emessa dopo il ricorso per l’ammissione al concordato, a seguito di controllo formale della dichiarazione, la Corte ha ritenuto la cartella illegittima per violazione del divieto di azioni sul patrimonio del debitore. Rilevanza: rappresenta l’orientamento più favorevole al debitore e va tenuta presente nella valutazione delle cartelle ricevute durante la procedura.
Cass., ord. 7 maggio 2026, n. 13140. Principio: la notifica della cartella successiva alla domanda di concordato non viola il divieto di azioni esecutive quando non è accompagnata dall’avvio della riscossione forzata; la cartella mantiene la funzione di accertamento del credito. Rilevanza: è la pronuncia più recente sul punto e fissa la distinzione pratica tra atti di accertamento e atti esecutivi.
Cass., ord. 2 novembre 2021, n. 31013. Principio: l’ammissione al concordato non comporta l’annullamento della cartella emessa prima della domanda; quanto alle iniziative già intraprese prima della pubblicazione, l’apertura della procedura le rende improseguibili, non nulle. Rilevanza: chiarisce la sorte delle cartelle e delle azioni anteriori alla domanda.
Cass., n. 1168 del 2019. Principio: il divieto di azioni durante il concordato preventivo si estende anche alle iniziative cautelari, come il sequestro conservativo e l’iscrizione di ipoteca. Rilevanza: conferma che l’Agente non può “rafforzarsi” con nuove ipoteche durante la protezione.
Cass., n. 3850 del 2021. Principio: se il pignoramento presso terzi è anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato, il pagamento effettuato dal terzo pignorato può restare valido anche se avvenuto dopo la domanda; se invece il pignoramento è successivo alla domanda, è nullo. Rilevanza: la vicenda riguardava proprio pagamenti a favore dell’allora agente della riscossione, ed è decisiva per capire il destino delle somme già vincolate.
Per le imprese in concordato preventivo (profilo 1)
Cass., Sez. V, ord. 27 gennaio 2025, n. 1859. Principio: l’impresa in concordato in continuità, anche nella fase con riserva, resta tenuta a versare le ritenute fiscali e i relativi accessori sulle retribuzioni che corrisponde ai dipendenti. Rilevanza: i tributi correnti non sono coperti dallo scudo e il loro mancato pagamento genera nuovi debiti aggredibili.
Cass., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. Principio: con l’omologazione del concordato che include la transazione fiscale, il debito tributario viene fissato nella misura concordata e l’Amministrazione non può successivamente modificarne l’importo. Rilevanza: dopo l’omologa, l’Agente può pretendere solo quanto previsto dal piano.
Cass., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. Principio: i crediti sorti durante l’esecuzione del concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, non beneficiano della prededuzione nell’eventuale successivo fallimento. Rilevanza: ricorda all’impresa che i debiti fiscali nati durante l’esecuzione del piano vanno pagati regolarmente e non godono di trattamenti speciali.
Per i piccoli imprenditori e i professionisti in concordato minore (profilo 2)
Cass., Sez. I, ord. 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: l’art. 80, comma 3, CCII disciplina in modo autonomo l’omologazione forzosa del concordato minore; non si applicano quindi le regole della transazione fiscale del concordato preventivo, né il parere della Direzione regionale. Rilevanza: rende possibile l’omologazione anche quando l’Agenzia delle Entrate vota contro, se la proposta è più conveniente della liquidazione controllata.
Per l’impresa in composizione negoziata e concordato semplificato (profilo 3)
Tribunale di Padova (misure cautelari dopo la composizione negoziata). Principio: la scadenza del termine massimo delle misure protettive nella composizione negoziata non impedisce di concedere misure cautelari di contenuto analogo, quando le trattative sono avanzate e occorre conservarne i risultati. Rilevanza: offre una via per coprire il periodo critico in cui l’impresa è più esposta alle iniziative della riscossione. Trattandosi di giurisprudenza di merito, l’orientamento va verificato presso il tribunale competente.
Per i soci e i garanti (profilo 4)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite sull’art. 184 l.fall., ripresa sotto l’art. 117 CCII. Principio: il concordato della società libera anche i soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali, senza estendere la procedura al loro patrimonio; la giurisprudenza di merito più recente ha esteso l’effetto al socio che sia anche fideiussore, anche nel concordato semplificato. Rilevanza: distingue nettamente il socio illimitatamente responsabile dal garante esterno, che resta obbligato per l’intero.
Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale (profilo 5)
Nessuna pronuncia attribuisce effetti sospensivi al concordato biennale sulla riscossione dei debiti pregressi. Il quadro normativo del D.Lgs. 13/2024 non prevede alcun blocco, e le proposte parlamentari del 2026 che miravano a introdurre sospensioni dei pignoramenti fuori dalle procedure non sono state approvate. Rilevanza: chi ha aderito al biennale deve cercare protezione negli strumenti che la prevedono.
Cosa può fare concretamente lo Studio Monardo, profilo per profilo
Quando l’Agente della riscossione si muove mentre un’impresa o un professionista cerca di uscire dalla crisi, la differenza la fanno le date, gli atti giusti e la capacità di tenere insieme il versante della procedura e quello tributario. Ecco cosa facciamo, in concreto.
- Ricostruiamo l’intera posizione debitoria verso il Fisco: estratto di ruolo, cartelle, avvisi, pignoramenti notificati, ipoteche e fermi iscritti, rateizzazioni in corso o decadute, distinguendo con precisione i debiti anteriori da quelli che matureranno dopo la domanda.
- Verifichiamo il tuo profilo e lo strumento corretto: controlliamo le soglie dell’impresa minore sui dati degli ultimi tre esercizi e indichiamo se il tuo percorso è il concordato preventivo, il concordato minore, la composizione negoziata o una procedura di sovraindebitamento.
- Per le imprese sopra soglia, redigiamo la domanda con le misure protettive, ne delimitiamo l’oggetto in modo coerente con il piano e, se necessario, chiediamo misure cautelari mirate su beni o crediti specifici.
- Per i piccoli imprenditori e i professionisti, impostiamo con l’OCC la domanda di concordato minore con l’istanza di divieto delle azioni esecutive e valutiamo le misure protettive anticipate quando un pignoramento è imminente.
- Calcoliamo la durata residua della protezione in tutto il percorso, tenendo conto del tetto complessivo dei dodici mesi, e pianifichiamo i passaggi tra composizione negoziata, concordato semplificato e altri strumenti per evitare vuoti di copertura.
- Comunichiamo tempestivamente la pubblicazione o il decreto all’Agente della riscossione, ai terzi pignorati e nelle procedure esecutive pendenti, e chiediamo lo svincolo delle somme quando ne ricorrono i presupposti.
- Impugniamo gli atti dell’Agente compiuti in violazione del divieto e le cartelle viziate, davanti al giudice competente, con una strategia unica che può arrivare fino alla Corte di Cassazione.
- Costruiamo la proposta per il Fisco: transazione fiscale nel concordato preventivo, trattamento dei crediti erariali e prova della convenienza nel concordato minore, preparando il terreno per l’eventuale omologazione forzosa.
- Per i soci e i garanti, analizziamo l’effetto del concordato sulla tua posizione personale: verifichiamo l’intestazione delle cartelle, l’esistenza di patti contrari all’estensione degli effetti ai soci e l’opportunità di una procedura personale di sovraindebitamento.
- Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale, distinguiamo il piano fiscale dal piano della crisi e valutiamo gli strumenti realmente idonei a fermare i pignoramenti sui debiti pregressi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per i profili di questa guida, due abilitazioni pesano più delle altre. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno il percorso del concordato minore, che è lo strumento naturale per il professionista e il piccolo imprenditore con un debito erariale importante, e sa come si costruisce la relazione sulla convenienza su cui si gioca l’omologazione forzosa. Come Esperto Negoziatore, conosce le dinamiche della composizione negoziata e delle misure protettive dell’art. 18 CCII, compreso il delicato passaggio verso il concordato semplificato.
Il valore della continuità: la stessa strategia, impostata nell’analisi iniziale, viene portata avanti dallo stesso difensore in ogni fase, dalla domanda di accesso alle opposizioni contro gli atti illegittimi dell’Agente, fino all’eventuale giudizio in Cassazione. Non ci sono cambi di mano né ripartenze da zero.
Lo staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo. I commercialisti ricostruiscono i dati contabili e fiscali, verificano le soglie e predispongono i prospetti di convenienza; gli avvocati traducono quei numeri in domande, istanze e difese. È questa integrazione che consente di affrontare insieme la procedura di crisi e la riscossione coattiva.
In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole
La domanda da cui siamo partiti, cioè se il concordato blocca i pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha una risposta solo dopo che hai individuato il tuo profilo. Il primo passo è capire in quale casella ti trovi; il secondo è agire secondo le regole di quella casella, con le date giuste, perché nella riscossione coattiva un giorno di ritardo può valere un conto corrente svuotato.
Lo Studio Monardo si occupa proprio di questo incrocio perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono tutti i passaggi: la gestione del concordato minore e delle procedure di sovraindebitamento come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC; la composizione negoziata come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la difesa contro gli atti dell’Agente della riscossione fino alla Corte di Cassazione come avvocato cassazionista, con lo staff nazionale in diritto bancario e tributario a sostegno sul versante dei debiti fiscali.
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