#Finsubito news dalla rete – Riallineamento straordinario 2026: regole e calcoli


L’art. 6 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 consente alle società di riallineare, una sola volta, le divergenze tra valori contabili e fiscali nate da cambiamenti di principi contabili avvenuti prima del periodo d’imposta 2024 e ancora aperte al 31 dicembre 2025. Il riallineamento si fa sul saldo di tutte le divergenze, con l’aliquota ordinaria IRES e IRAP, ha effetto dal periodo d’imposta 2026 e l’opzione si esercita nella dichiarazione di quel periodo. Non c’è uno sconto d’imposta: conviene soprattutto a chi ha divergenze negative che si recupererebbero solo in tempi lunghi o al realizzo, e la verifica va fatta prima di chiudere il bilancio 2026.

Il riallineamento straordinario 2026 consente di eliminare, con un’unica opzione, le divergenze contabili e fiscali pregresse riconducibili alle fattispecie dell’art. 10 del D.Lgs. 192/2024. Il saldo positivo è tassato alle aliquote ordinarie IRES e IRAP; quello negativo è dedotto in quote costanti per almeno dieci periodi d’imposta.

Perché nasce il riallineamento straordinario 2026

Chi segue una società che negli anni ha cambiato principi contabili conosce bene il problema: in bilancio un bene, un credito o un fondo ha un valore, ai fini fiscali ne ha un altro, e la differenza va seguita esercizio dopo esercizio con prospetti extracontabili e con la fiscalità differita. È il cosiddetto doppio binario. Finché la differenza non si riassorbe, ogni dichiarazione porta con sé variazioni in aumento o in diminuzione che dipendono da scelte contabili fatte anni prima.

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha costruito per la prima volta una disciplina generale di queste divergenze. L’art. 10 individua i casi in cui nascono e l’art. 11 offre due modi per eliminarle. Quella disciplina però si applica, per l’art. 13, comma 1, dello stesso decreto, solo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, cioè dal 2024 per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare. Le divergenze nate prima restavano fuori. La relazione illustrativa allo schema del decreto correttivo lo riconosce: nel sistema previgente i regimi di riallineamento per i cambiamenti del sistema contabile «erano applicabili solo in casi limitati».

La finestra una tantum dell’articolo 6

L’art. 6 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (il decreto correttivo detto Omnibus, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026) chiude questo vuoto con un riallineamento straordinario, utilizzabile una sola volta. È una norma breve, di quattro commi, che non detta regole proprie sul calcolo ma rinvia a quelle dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 192/2024.

Per le società con esercizio solare il calendario è questo: si fotografano le divergenze esistenti al 31 dicembre 2025, il riallineamento ha effetto dal periodo d’imposta 2026, l’opzione si esercita nel modello Redditi SC 2027 relativo al 2026 e l’imposta si paga in unica soluzione entro il termine del saldo delle imposte 2026. Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117) si applica dal 1° gennaio 2027 e non tocca il periodo 2026, che resta regolato dal TUIR del 1986. Per l’opzione da esercitare nel 2027 non cambia nulla: l’art. 376, comma 2, del nuovo Testo unico stabilisce che i rinvii alle norme abrogate si intendono fatti alle disposizioni corrispondenti del Testo unico.

 

⏱️ L’articolo in 10 secondi

📅 Due regimi
Il regime ordinario si applica dal 2024; la finestra straordinaria produce effetti dal 2026.

📸 Divergenze pregresse
Rientrano quelle originate entro il 2023 e ancora esistenti al 31 dicembre 2025.

🧮 Saldo globale
Le differenze ammesse si sommano algebricamente: non si possono scegliere le singole voci.

💶 Saldo positivo
Si applicano le aliquote ordinarie IRES e IRAP, senza compensazione con le perdite fiscali.

📉 Saldo negativo
È dedotto in quote costanti per almeno dieci periodi d’imposta, eventualmente di più.

✅ Quando conviene
Soprattutto con differenze negative a recupero lento, incerto o subordinato al realizzo.

Quali divergenze possono essere riallineate – sette fattispecie ammesse

Il riallineamento straordinario non è un riallineamento generale dei valori di bilancio. Riguarda soltanto le divergenze nate da una delle fattispecie elencate dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 192/2024, che sono sette:

  • la prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
  • le variazioni dei principi internazionali già adottati;
  • il passaggio dagli IAS/IFRS ai principi contabili nazionali;
  • le variazioni dei principi contabili nazionali;
  • il cambiamento degli obblighi informativi di bilancio dovuto al cambio di dimensione dell’impresa;
  • l’applicazione della derivazione rafforzata (art. 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR) da parte delle micro-imprese dell’art. 2435-ter del codice civile;
  • le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali tra soggetti che adottano principi contabili diversi o che hanno obblighi informativi di bilancio diversi.

Le operazioni straordinarie tra soggetti con gli stessi principi contabili

L’elenco va letto nel testo oggi vigente. Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 (art. 3, con effetto dal periodo d’imposta 2025 per l’art. 7, comma 1) ha esteso la derivazione rafforzata dell’art. 83 del TUIR alle micro-imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e ha aggiunto alla lettera g) le operazioni straordinarie neutrali «tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili». La prima modifica non incide sul riallineamento straordinario: prima del 2025 le micro-imprese con bilancio abbreviato non applicavano la derivazione rafforzata, quindi non possono avere divergenze nate da quella fattispecie.

La seconda invece conta. L’art. 6 rinvia alle fattispecie dell’art. 10, comma 1, come sono descritte oggi, e chiede soltanto che si siano realizzate prima del 2024: ad avviso dell’autore, quindi, rientrano anche le fusioni e le scissioni neutrali fatte fino al 2023 tra società con gli stessi principi contabili, se hanno generato divergenze ancora aperte. Chi non condivide questa lettura rischia poco, perché il comma 3 dell’art. 6 tiene ferma l’opzione anche se in accertamento alcune divergenze vengono escluse dal saldo.

Ambito soggettivo e imposte interessate al riallineamento straordinario

Quanto ai soggetti, l’art. 6 consente il riallineamento solo ai fini dell’IRES, dell’IRAP e delle eventuali addizionali, come già l’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 192/2024 per il regime ordinario. Si rivolge quindi alle società di capitali e agli altri soggetti IRES. Imprese individuali e società di persone ne restano fuori, perché la norma non prevede un’imposta con cui riallineare ai fini IRPEF.

Restano quindi fuori le differenze che non dipendono da un cambio di regole contabili: gli ammortamenti civilistici superiori ai coefficienti fiscali, le svalutazioni non dedotte, le rivalutazioni solo civilistiche. Chi spera di usare l’art. 6 per sistemare questo tipo di differenze resterà deluso.

Le due condizioni temporali

Per le fattispecie ammesse, l’art. 6, comma 1, pone due condizioni temporali.
La divergenza deve essersi realizzata in un periodo d’imposta anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi nel 2023 o prima per le società con esercizio solare.
Deve inoltre esistere ancora alla fine del periodo d’imposta successivo, cioè al 31 dicembre 2025.
Le divergenze nate nel 2024 o nel 2025 seguono invece il regime ordinario dell’art. 11, con l’opzione da esercitare n


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