#Finsubito news dalla rete – Infortunio sul lavoro, datore assolto ma società risarcisce


L’assoluzione del legale rappresentante per l’infortunio sul lavoro non esclude, di per sé, la responsabilità civile della società per i danni causati al lavoratore dal fatto colposo del dipendente-preposto. È il principio ribadito dalla Quarta Sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza 3 agosto 2026, n. 29350, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società costituita quale responsabile civile.

La vicenda riguardava un infortunio sul lavoro verificatosi il 5 febbraio 2012 durante un intervento di ripristino di un cavo elettrico spezzatosi e da riposizionare su un palo metallico. Il lavoratore, salito utilizzando ramponi, aveva riportato lesioni.

Il caposquadra, ritenuto preposto anche di fatto, era stato condannato in primo grado per lesioni colpose, con condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in solido con la società. La Corte d’appello di Napoli aveva poi dichiarato il reato estinto per prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili.

La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, contestando la validità della notificazione, il calcolo della prescrizione, l’esistenza di un precedente procedimento archiviato, la condotta del lavoratore e la propria condanna solidale. Secondo la difesa, l’assoluzione della legale rappresentante, pronunciata in primo grado anche in relazione alla corretta organizzazione della sicurezza aziendale, avrebbe dovuto escludere la responsabilità civile dell’ente (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 3 agosto 2026, n. 29350).

La responsabilità della società ex art. 2049 c.c.

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso e ha confermato la responsabilità civile della società ai sensi dell’art. 2049 c.c., applicabile anche al responsabile civile costituito nel processo penale.

La responsabilità del padrone o committente è stata qualificata come sostanzialmente oggettiva e fondata sul principio cuius commoda eius et incommoda: chi si avvale dell’opera di altri sopporta anche i rischi connessi all’attività svolta.

Il presupposto è l’accertamento di un fatto illecito del dipendente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nonché l’esistenza di un rapporto di occasionalità necessaria. In altri termini, le mansioni affidate devono avere creato una situazione che abbia agevolato o reso possibile il fatto dannoso.

Nel caso esaminato, il caposquadra aveva impartito personalmente l’ordine al lavoratore, ma aveva poi omesso di vigilare sull’esecuzione dell’intervento e sull’utilizzo dei ramponi. L’illecito colposo del dipendente, accertato nel giudizio di primo grado, era quindi sufficiente a fondare la responsabilità civile della società, indipendentemente dalla responsabilità personale della legale rappresentante.

L’assoluzione del vertice aziendale riguardava infatti la sua personale responsabilità penale e non escludeva l’illecito commesso dal preposto nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

La condotta del lavoratore non interrompe il nesso causale

La società sosteneva che l’infortunio sul lavoro fosse stato determinato da una condotta imprudente del lavoratore, tale da interrompere il rapporto causale con la condotta del preposto.

La Corte ha respinto la censura. In materia di sicurezza sul lavoro, il comportamento colposo del lavoratore non esclude la responsabilità del garante quando rimanga nell’area di rischio propria della lavorazione. L’effetto interruttivo si produce soltanto quando la condotta sia eccezionale, esorbitante rispetto alle mansioni e alle direttive ricevute e tale da attivare un rischio eccentrico rispetto a quello governato dal garante.

Non è sufficiente, inoltre, che il lavoratore abbia agito in modo imprudente. Perché il comportamento possa essere considerato eccentrico, occorre che il garante abbia previamente adottato anche le cautele dirette a disciplinare e governare proprio il rischio di condotte imprudenti.

Nel caso concreto, l’operaio stava svolgendo l’attività che gli era stata affidata: il ripristino del cavo elettrico sul palo metallico. L’utilizzo dei ramponi, sebbene non corretto, si collocava quindi all’interno della lavorazione e non aveva attivato un rischio estraneo o imprevedibile rispetto all’intervento. L’omessa vigilanza del preposto aveva consentito che il lavoratore operasse in condizioni non adeguatamente controllate.

Le norme antinfortunistiche mirano del resto a proteggere il lavoratore anche dai comportamenti imprudenti riconducibili all’attività lavorativa. Spetta a chi governa il rischio prevenire l’instaurazione di prassi operative non corrette e pericolose.

La notificazione presso la sede effettiva

La società aveva contestato la validità della notificazione della citazione, sostenendo che l’atto fosse stato consegnato presso una sede operativa diversa da quella legale e a una persona che non rivestiva più la carica di legale rappresentante.

La Cassazione ha ritenuto valida la notificazione. Ai sensi dell’art. 145 c.p.c., coordinato con l’art. 46, comma 2, c.c., la notificazione alla persona giuridica può essere eseguita presso la sede effettiva, cioè nel luogo in cui si svolge concretamente l’attività direttiva e amministrativa, anche quando essa sia diversa dalla sede legale.

Non è necessario un previo tentativo infruttuoso presso la sede legale. Quando dalla relazione del notificatore risulti la presenza, nei locali della sede effettiva, di una persona non occasionale, questa si presume addetta alla ricezione degli atti. Spetta alla società dimostrare l’assenza dei presupposti per la validità della notificazione.

Nel caso concreto, l’atto era stato ricevuto presso la sede effettiva e amministrativa della società da una socia, senza che fosse stata fornita la prova dell’inesistenza di un incarico alla ricezione.

Il precedente procedimento contro ignoti

La società aveva inoltre invocato il principio del ne bis in idem, richiamando un precedente procedimento archiviato relativo al medesimo infortunio sul lavoro.

Anche questa censura è stata ritenuta manifestamente infondata. Ai fini dell’operatività dell’art. 649 c.p.p. non è sufficiente la corrispondenza storico-naturalistica del fatto: occorre anche l’identità soggettiva dell’imputato.

Nel procedimento archiviato si procedeva contro ignoti. Non erano quindi stati iscritti come indagati né la legale rappresentante né il caposquadra coinvolto nel successivo procedimento. Mancando l’identità soggettiva, l’archiviazione non impediva l’esercizio dell’azione penale nei confronti dei soggetti successivamente individuati.

Prescrizione e conseguenze della decisione

La società aveva sostenuto che il reato fosse prescritto già prima della sentenza di primo grado. La Corte ha però ritenuto corretto il calcolo effettuato dai giudici di merito. Al termine ordinario di sette anni e sei mesi, scaduto il 5 agosto 2019, dovevano essere aggiunti i periodi di sospensione maturati nel corso del procedimento. Il termine finale veniva così a cadere il 18 giugno 2020, dopo la sentenza di primo grado dell’8 gennaio 2020.

La dichiarazione di prescrizione pronunciata in appello non ha quindi travolto le statuizioni civili, che sono state confermate.

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società e l’ha condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La società è stata inoltre condannata a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa nel giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, oltre accessori di legge.

Il principio della decisione

La sentenza conferma che la responsabilità civile della società per un infortunio su lavoro può essere affermata ai sensi dell’art. 2049 c.c. quando sia accertato il fatto illecito del dipendente e sussista un rapporto di occasionalità necessaria tra le mansioni svolte e l’evento dannoso.

Tale responsabilità non viene meno perché il legale rappresentante sia stato assolto per l’assenza di una propria responsabilità penale nella gestione della sicurezza. Le due valutazioni riguardano piani distinti: da un lato, la responsabilità personale del vertice aziendale; dall’altro, la responsabilità civile della società per il fatto illecito del dipendente inserito nella sua organizzazione.

Avv. Sabrina Caporale

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