Un’impresa in difficoltà smette spesso di pagare per primi i premi INAIL. Il motivo è semplice. La rata dell’autoliquidazione arriva in un momento di cassa già tesa. Il suo mancato pagamento non ha l’effetto immediato di uno stipendio saltato o di una fornitura sospesa. Il debito però cresce con sanzioni civili e interessi. Diventa un credito privilegiato dell’Istituto. Prima o poi arriva un avviso di addebito o una richiesta di pagamento, e intanto il DURC risulta irregolare.
Il concordato preventivo consente di trattare questi debiti dentro un piano unico. Lo strumento è la transazione contributiva dell’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), riscritto dal D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo-ter). La norma oggi menziona in modo espresso i premi INAIL. Le regole sono però rigide: chi presenta una proposta senza rispettare l’ordine dei privilegi, senza l’attestazione corretta o senza calcolare il peso del voto dell’Istituto rischia l’inammissibilità della domanda o il rigetto dell’omologazione, con il ritorno pieno delle azioni esecutive sul patrimonio aziendale.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la gestione dei debiti contributivi è uno dei nodi ricorrenti di ogni percorso di risanamento. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, in cui avvocati e commercialisti ricostruiscono insieme il debito verso INPS, INAIL ed Erario prima di costruire la proposta.
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Inquadramento normativo: cosa prevede il Codice della crisi per i premi INAIL
La definizione essenziale
Sul piano normativo, la transazione contributiva è la proposta con cui il debitore che accede al concordato preventivo chiede il pagamento parziale o dilazionato dei contributi e dei premi dovuti agli enti di previdenza e assistenza obbligatorie, insieme ai relativi accessori. Nel concordato preventivo i premi INAIL non pagati possono essere falcidiati o dilazionati solo attraverso la proposta dell’art. 88 CCII, con un trattamento che non può essere inferiore a quello che l’Istituto otterrebbe nella liquidazione giudiziale.
Dopo il D.Lgs. 136/2024, l’art. 88, comma 1, include in modo esplicito tra i debiti transigibili i premi amministrati dagli enti gestori di forme di assicurazione obbligatoria, con richiamo all’INAIL. Prima del correttivo la riconducibilità dei premi alla disciplina era ricavata in via interpretativa. Oggi il dato testuale è chiaro.
Va precisato che sulla disposizione è intervenuto un ulteriore provvedimento correttivo nel 2026 (indicato dalle banche dati come D.Lgs. 147/2026), che ha ritoccato alcuni commi dell’art. 88. Prima di depositare una proposta occorre quindi verificare il testo coordinato in vigore alla data del deposito.
I contenuti della norma, comma per comma
La disciplina prevede quanto segue.
- Comma 1. Il trattamento dei crediti contributivi non può essere deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Il confronto tiene conto della collocazione preferenziale del credito e del valore dei beni sui quali opera la prelazione. Il valore va attestato da un professionista indipendente. Nel concordato in continuità aziendale si applicano anche i commi 6 e 7 dell’art. 84 sulle regole di distribuzione del valore. Se il credito è privilegiato, percentuale, tempi e garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori di grado inferiore. Se il credito è chirografario, il trattamento non può differire da quello degli altri chirografari o, in presenza di classi, da quello della classe più favorita.
- Comma 2. L’attestazione ha contenuto diverso secondo il tipo di concordato. Nel concordato liquidatorio verte sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuità verte sulla sussistenza di un trattamento non deteriore.
- Comma 3. Nel concordato liquidatorio il tribunale può omologare anche senza adesione, o con voto contrario, degli enti previdenziali. Servono due condizioni: l’adesione dell’ente deve essere determinante per raggiungere le maggioranze dell’art. 109, comma 1; la proposta deve essere conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.
- Comma 4. Nel concordato in continuità l’omologazione forzosa segue le condizioni dell’art. 112, comma 2 (ristrutturazione trasversale). La proposta non deve essere deteriore. L’adesione dell’ente deve essere determinante per la maggioranza delle classi richiesta dall’art. 112, comma 2, lett. d).
- Comma 5. Copia della proposta e della documentazione va presentata, contestualmente al deposito della domanda, agli uffici competenti in base al domicilio fiscale del debitore. L’agente della riscossione ha trenta giorni per certificare il debito iscritto a ruolo.
- Comma 6. Per INPS e INAIL il voto è espresso dalla Direzione territoriale competente, su decisione del Direttore regionale.
- Comma 7. L’agente della riscossione vota solo sugli oneri di riscossione.
La ratio della norma
La ratio è doppia. Da un lato l’ordinamento tutela un credito pubblico destinato a finanziare la copertura assicurativa contro infortuni e malattie professionali. Dall’altro evita che un singolo creditore pubblico, con un voto contrario o con il semplice silenzio, faccia fallire un piano che offre all’Istituto più di quanto otterrebbe da una liquidazione. Per questo il legislatore combina un limite minimo inderogabile (il trattamento non deteriore) con un meccanismo di superamento del dissenso (l’omologazione forzosa, o cram down contributivo).
Il privilegio dei premi INAIL
Per capire quanto si può falcidiare bisogna partire dalla collocazione del credito. I premi INAIL rientrano tra i crediti per contributi dovuti a enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle dell’art. 2753 c.c. Sono quindi assistiti dal privilegio generale sui mobili dell’art. 2754 c.c., che copre anche gli accessori nel limite del 50% del loro ammontare. Nell’ordine dei privilegi il credito si colloca all’ottavo grado dell’art. 2778 c.c.
In termini operativi, ciò significa che i premi INAIL vengono dopo i crediti dei lavoratori, dopo i contributi INPS per invalidità, vecchiaia e superstiti (primo grado) e dopo altri crediti di grado superiore. In una liquidazione con poco attivo mobiliare, la parte di premi che trova capienza può essere modesta. È questo il dato da cui parte l’attestatore.
La distinzione dagli istituti affini
La transazione contributiva nel concordato va distinta da tre figure.
| Istituto | Norma | Sede | Effetto sul credito INAIL |
|---|---|---|---|
| Transazione contributiva nel concordato preventivo | art. 88 CCII | Procedura concorsuale davanti al tribunale | Falcidia o dilazione vincolante dopo l’omologazione, anche con cram down |
| Transazione negli accordi di ristrutturazione | art. 63 CCII | Accordo con i creditori omologato dal tribunale | Serve l’adesione dell’Istituto o l’omologazione forzosa alle condizioni dell’art. 63 |
| Concordato minore | artt. 74-83 CCII | Sovraindebitamento, impresa minore | Disciplina autonoma dell’omologazione forzosa (art. 80, comma 3), senza la procedura dell’art. 88 |
| Rateizzazione amministrativa | normativa INAIL | Fuori da procedure | Solo dilazione, nessuna riduzione del debito capitale |
Un esempio concreto aiuta. Una piccola impresa artigiana sotto le soglie di fallibilità con 41.200 € di premi arretrati non deposita una transazione ex art. 88: se accede al concordato minore, la sua proposta segue l’art. 80, comma 3. Una s.r.l. manifatturiera sopra soglia con lo stesso debito, che deposita un concordato preventivo, deve invece presentare la proposta di transazione contributiva agli uffici INAIL competenti, con l’attestazione del professionista indipendente.
Requisiti e termini: quando la transazione è ammissibile
Le condizioni di applicabilità
La proposta di trattamento dei premi INAIL è ammissibile se ricorrono queste condizioni.
- Accesso al concordato preventivo. Il debitore deve essere un imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale, in stato di crisi o di insolvenza (art. 84 CCII). Se l’impresa è minore, la strada è il concordato minore.
- Debiti sorti fino alla presentazione della proposta. Sono transigibili i premi, le sanzioni civili e gli interessi maturati fino a quella data. I premi successivi vanno pagati regolarmente, perché sono costi della gestione in corso.
- Attestazione del professionista indipendente. Deve certificare il trattamento non deteriore (continuità) o la convenienza (liquidazione) rispetto alla liquidazione giudiziale. Senza questa relazione la proposta è inammissibile.
- Rispetto della graduazione. Se il credito privilegiato è falcidiato, i creditori di grado inferiore non possono ricevere un trattamento migliore per percentuale, tempi o garanzie.
- Collocazione in classe. La suddivisione in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali di cui non è previsto l’integrale pagamento (art. 85 CCII). L’INAIL va quindi inserito in una classe propria o in una classe omogenea per posizione giuridica e interessi economici.
- Deposito contestuale. La proposta, con la documentazione, va presentata agli uffici INAIL competenti insieme al deposito della domanda di concordato.
Il certificato unico e la ricostruzione del debito
L’art. 363 CCII prevede il certificato unico dei debiti contributivi e per premi assicurativi rilasciato da INPS e INAIL sulla base dei propri archivi. La richiesta va fatta prima di predisporre il piano. Il certificato fotografa la posizione dell’impresa e riduce il rischio di contestazioni successive sulle somme.
Va precisato che il certificato non esonera il debitore da un controllo autonomo. Capita che risultino premi calcolati su retribuzioni presunte, oscillazioni del tasso non applicate o sanzioni civili per omissione anziché per semplice ritardo. Ogni voce errata incide sulla percentuale offerta e sul peso del voto.
La tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito della proposta agli uffici INAIL | Contestuale al deposito della domanda di concordato | Requisito di ammissibilità | Proposta non efficace verso l’Istituto; rischio di inammissibilità |
| Certificazione del debito da parte dell’agente della riscossione | 30 giorni dalla presentazione della proposta (art. 88, comma 5) | Ordinatorio per l’ufficio | Il commissario procede sulla base dei dati disponibili; possibili integrazioni |
| Termine per il deposito di piano e proposta dopo domanda con riserva | 30-60 giorni fissati dal tribunale, prorogabili fino a ulteriori 60 (art. 44 CCII) | Perentorio | Inammissibilità della domanda e venir meno degli effetti protettivi |
| Voto dei creditori | Finestra fissata dal giudice delegato nel decreto di apertura (art. 47 CCII) | Perentorio per il voto | Il voto non espresso non concorre alla maggioranza favorevole |
| Opposizione all’omologazione | Costituzione almeno 10 giorni prima dell’udienza (art. 48 CCII) | Perentorio | L’Istituto dissenziente perde la possibilità di contestare la convenienza |
| Adesione INAIL negli accordi di ristrutturazione (confronto) | 90 giorni dal deposito della proposta (art. 63, comma 2) | Termine per l’ente | Dopo la scadenza è possibile chiedere l’omologazione forzosa |
Il termine più critico è quello per il deposito di piano e proposta dopo una domanda con riserva: se scade senza deposito, la domanda è dichiarata inammissibile e cadono le misure protettive che bloccavano le azioni esecutive, comprese quelle dell’agente della riscossione per gli avvisi di addebito INAIL.
La sospensione feriale
Va precisato un punto ricorrente. La sospensione dei termini processuali opera dal 1 al 31 agosto. Nel procedimento unitario di regolazione della crisi i termini vanno però verificati caso per caso, perché molte fasi del procedimento hanno carattere urgente. In termini operativi, la regola prudente è non contare mai sulla sospensione per spostare il deposito di piano, proposta e attestazione.
Perentori e ordinatori
La distinzione ha effetti pratici. I termini a carico del debitore (deposito di piano e proposta, integrazioni chieste dal tribunale) sono di regola perentori: la loro violazione chiude la procedura. I termini a carico degli uffici pubblici (certificazione del debito, liquidazione delle somme) sono invece ordinatori: il loro mancato rispetto non blocca la procedura, ma il commissario giudiziale deve poi raccordare i dati.
Procedura passo-passo: dal deposito all’omologazione
La disciplina prevede una sequenza precisa. Ogni passaggio ha un organo competente e un atto tipico.
1. La ricostruzione del debito INAIL
Prima di qualsiasi deposito l’impresa, con i propri consulenti, ricostruisce la posizione INAIL. Servono: le autoliquidazioni degli ultimi esercizi; le comunicazioni dell’Istituto su variazioni del tasso; gli avvisi di addebito eventualmente affidati all’agente della riscossione; il certificato unico dell’art. 363 CCII. Il debito va diviso in tre voci: premi, sanzioni civili, interessi. Ognuna ha una collocazione diversa.
2. La scelta tra domanda piena e domanda con riserva
Il debitore può depositare subito la domanda completa di piano, proposta e attestazione. In alternativa può depositare una domanda con riserva (art. 44 CCII), con i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco dei creditori, chiedendo un termine per completare la documentazione. In questa seconda ipotesi il tribunale nomina di regola un commissario giudiziale e fissa obblighi informativi periodici.
3. Le misure protettive
Con la domanda il debitore può chiedere misure protettive (art. 54 CCII). Dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Il blocco vale anche per l’agente della riscossione che agisce in forza di avvisi di addebito per premi INAIL. Il tribunale conferma o revoca le misure con decreto, nei tempi dell’art. 55 CCII. Le misure protettive non estinguono il debito e non sospendono l’obbligo di pagare i premi correnti: chi accumula nuovi arretrati in pendenza della procedura mette a rischio la fattibilità del piano.
4. La redazione della proposta di transazione contributiva
La proposta deve indicare in modo puntuale:
- l’ammontare dei premi, delle sanzioni e degli interessi, distinti per periodo;
- la quota trattata come privilegiata (art. 2754 c.c.) e quella degradata a chirografo per incapienza;
- la percentuale offerta su ciascuna quota;
- i tempi di pagamento, con l’eventuale dilazione;
- le garanzie offerte, se presenti;
- la classe in cui l’Istituto è collocato e il trattamento delle classi di grado inferiore.
5. L’attestazione del professionista indipendente
Il professionista indipendente stima il valore dei beni su cui opera il privilegio generale mobiliare e il grado di soddisfazione che l’INAIL otterrebbe nella liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuità attesta che il trattamento proposto non è deteriore. Nel concordato liquidatorio attesta che è conveniente. L’attestazione è il cuore della proposta: un errore nella stima del valore di liquidazione si riflette sull’intero giudizio di omologazione.
6. Il deposito presso gli uffici INAIL
Contestualmente al deposito in tribunale, la proposta va presentata alla sede INAIL competente in base al domicilio fiscale del debitore. Se vi sono avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione, copia va trasmessa anche a quest’ultimo, che certifica il debito iscritto a ruolo entro trenta giorni. Dopo la nomina del commissario giudiziale, avvisi e certificazioni vanno inviati anche a lui.
7. Il giudice competente
È competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, per le imprese in amministrazione straordinaria o i gruppi di rilevante dimensione; per le altre imprese, il tribunale nel cui circondario si trova il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Il centro degli interessi principali si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese. Il trasferimento della sede nell’anno precedente il deposito non rileva ai fini della competenza.
8. L’apertura e il voto
Con il decreto di apertura (art. 47 CCII) il tribunale nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale e fissa le date di inizio e fine delle operazioni di voto. Il commissario redige la relazione e la comunica ai creditori. L’INAIL vota attraverso la Direzione territoriale competente, su decisione del Direttore regionale. Nel concordato preventivo regolato dal CCII il silenzio dell’Istituto non equivale ad assenso: il voto non espresso non si somma a quelli favorevoli. Per questo il calcolo della determinanza del voto INAIL va fatto prima del deposito, non dopo.
9. L’omologazione e l’eventuale cram down
Se il concordato ottiene le maggioranze, il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto e, in caso di opposizione, la convenienza. Se le maggioranze mancano a causa del voto contrario o del mancato voto dell’INAIL, il debitore può chiedere l’omologazione forzosa ai sensi dell’art. 88, commi 3 o 4. Il tribunale verifica allora la determinanza del voto dell’Istituto e la convenienza (o la non deteriorità) della proposta.
10. L’esecuzione del piano
Dopo l’omologazione il piano è vincolante anche per l’INAIL. L’Istituto riceve quanto previsto, nei tempi previsti. Il commissario giudiziale vigila sull’adempimento. Se il debitore non esegue i pagamenti, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato (art. 119 CCII), con la reviviscenza dei crediti originari.
I punti dove più spesso si sbaglia
- Trattare i premi INAIL come se avessero lo stesso grado dei contributi INPS per invalidità, vecchiaia e superstiti. Non è così: l’art. 2753 c.c. e l’art. 2754 c.c. hanno gradi diversi.
- Applicare il privilegio a tutte le sanzioni civili, dimenticando il limite del 50% degli accessori.
- Offrire ai chirografari ordinari una percentuale più alta di quella riconosciuta alla quota privilegiata dell’INAIL.
- Omettere la classe obbligatoria per i crediti previdenziali non pagati per intero.
- Non calcolare in anticipo se il voto dell’Istituto è determinante: senza determinanza non c’è cram down.
Un piano che offre all’INAIL meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale non può essere omologato, nemmeno con il consenso di tutti gli altri creditori, se l’Istituto si oppone e contesta la convenienza.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Le due verifiche che seguono sono esempi di calcolo con dati ipotetici. Servono a mostrare come funziona il meccanismo. Non descrivono casi reali.
Esempio di calcolo 1 — Concordato in continuità con premi INAIL degradati in parte
Dati di partenza.
- Debito INAIL complessivo: 47.836,40 €.
- Premi: 38.912,15 €.
- Sanzioni civili: 6.204,85 €.
- Interessi: 2.719,40 €.
- Domanda di concordato in continuità depositata il 17 novembre 2026, con proposta di transazione contributiva presentata lo stesso giorno alla sede INAIL competente.
- Stima dell’attestatore: nella liquidazione giudiziale i crediti di ottavo grado otterrebbero il 31,7%; i chirografari il 3,5%.
Sviluppo.
- Accessori: 6.204,85 + 2.719,40 = 8.924,25 €. Privilegiati al 50%: 4.462,13 €. Chirografari: 4.462,12 €.
- Quota privilegiata complessiva: 38.912,15 + 4.462,13 = 43.374,28 €.
- Proposta: 36% sulla quota privilegiata, in 24 rate mensili dall’omologazione → 15.614,74 €.
- Quota privilegiata non soddisfatta, degradata a chirografo: 43.374,28 − 15.614,74 = 27.759,54 €.
- Totale chirografario INAIL: 27.759,54 + 4.462,12 = 32.221,66 €. Proposta al 12%, pari alla classe dei chirografari ordinari → 3.866,60 €.
- Totale offerto all’INAIL: 15.614,74 + 3.866,60 = 19.481,34 €, pari al 40,7% del debito.
Confronto con la liquidazione giudiziale.
- Privilegio al 31,7%: 13.749,65 €.
- Parte degradata: 43.374,28 − 13.749,65 = 29.624,63 €; più 4.462,12 € = 34.086,75 € al 3,5% → 1.193,04 €.
- Totale in liquidazione: 14.942,69 €.
Esito. La proposta (19.481,34 €) supera il valore di liquidazione (14.942,69 €). Il trattamento è non deteriore. Restano due controlli: nessun creditore di grado inferiore all’ottavo deve ricevere più del 36% o tempi migliori; i chirografari non devono ottenere più del 12%. Se una classe di fornitori strategici riceve il 15%, la proposta all’INAIL va allineata almeno a quella percentuale sulla parte chirografaria.
| Voce | Debito | Proposta | Liquidazione |
|---|---|---|---|
| Quota privilegiata | 43.374,28 € | 15.614,74 € | 13.749,65 € |
| Quota chirografaria | 32.221,66 € (dopo degradazione) | 3.866,60 € | 1.193,04 € |
| Totale | 47.836,40 € | 19.481,34 € | 14.942,69 € |
Esempio di calcolo 2 — Concordato liquidatorio e determinanza del voto INAIL
Dati di partenza.
- Crediti ammessi al voto: 1.284.613,00 €.
- Credito chirografario INAIL ammesso al voto: 96.410,55 €.
- Voti favorevoli degli altri creditori: 597.330,00 €.
- Proposta: soddisfazione dei chirografari nella misura del 21,4%, con apporto di finanza esterna.
- L’INAIL non esprime voto nella finestra fissata dal giudice delegato.
Sviluppo.
- Maggioranza senza l’INAIL: 597.330,00 / 1.284.613,00 = 46,5%. Insufficiente.
- Maggioranza con l’INAIL: (597.330,00 + 96.410,55) / 1.284.613,00 = 693.740,55 / 1.284.613,00 = 54,0%. Sufficiente.
- Il voto dell’Istituto è quindi determinante ai sensi dell’art. 88, comma 3.
- L’attestatore ha certificato che, in liquidazione giudiziale, la quota chirografaria dell’INAIL otterrebbe il 6,8%. La proposta al 21,4% è conveniente.
Esito. Il debitore può chiedere l’omologazione forzosa. Il tribunale verifica due punti: la determinanza del voto e la convenienza. Va precisato che nel concordato liquidatorio la proposta deve comunque rispettare i requisiti minimi dell’art. 84, comma 4, CCII sulla soddisfazione dei chirografari e sull’apporto di risorse esterne. Se i voti favorevoli degli altri creditori fossero stati 662.000,00 € (51,5%), la maggioranza sarebbe stata raggiunta anche senza l’INAIL: il cram down non sarebbe servito, ma l’Istituto avrebbe potuto comunque opporsi contestando la convenienza.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
Premi INAIL e concordato minore
Il primo caso particolare riguarda l’impresa minore. Se l’imprenditore non supera le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, non accede al concordato preventivo ma al concordato minore. Sul piano normativo la differenza è netta. La Cassazione ha chiarito che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non passa attraverso la proposta di transazione dell’art. 88 (Cass. civ., Sez. I, n. 14555 del 16 maggio 2026). L’omologazione forzosa segue invece la regola autonoma dell’art. 80, comma 3, CCII. Nello stesso senso si sono espressi il Tribunale di Torino (Sez. VI civ., 17 giugno 2026) e il Tribunale di Modena (29 maggio 2026). In termini operativi, l’artigiano o il piccolo commerciante con premi INAIL arretrati deve impostare la proposta secondo regole diverse da quelle descritte nelle sezioni precedenti.
Le procedure aperte prima del correttivo-ter
Il secondo caso riguarda il regime transitorio. Il D.Lgs. 136/2024 è entrato in vigore il 28 settembre 2024. Per le procedure regolate dalle norme anteriori, la Cassazione ha escluso che l’omologazione forzosa contro il voto degli enti pubblici potesse estendersi al concordato in continuità con ristrutturazione trasversale (Cass. civ., Sez. I, n. 15593 del 21 maggio 2026; Cass. civ., Sez. I, n. 19790 del 14 giugno 2026). Va precisato che l’INPS, con il messaggio n. 3553 del 2024, ha indicato che le nuove regole sulla transazione contributiva si applicano alle proposte presentate dal 28 settembre 2024. Chi ha una procedura pendente avviata prima di quella data deve quindi verificare con attenzione quale testo dell’art. 88 si applica.
La continuità indiretta
Il terzo caso è la continuità indiretta: l’azienda prosegue, ma la gestisce un terzo (affittuario, cessionario, conferitario). In questa ipotesi il cram down contributivo resta possibile, ma la giurisprudenza di merito chiede una prova rigorosa. Secondo la Corte d’Appello di Milano (Sez. IV civ., 9 luglio 2026) la prosecuzione da parte del terzo deve essere effettiva, sostenibile e documentata, anche con piano industriale e finanza esterna. Per i premi INAIL il punto è delicato: se il terzo subentra nei rapporti di lavoro, subentra anche nella posizione assicurativa per il futuro, mentre il debito pregresso resta nel concordato.
Il premio dovuto in corso di procedura
Il quarto caso riguarda i premi che maturano dopo la domanda. Non sono transigibili. Sono crediti sorti in occasione o in funzione della procedura e vanno pagati alle scadenze ordinarie. Un’impresa che continua l’attività senza pagare i premi correnti espone il piano a una contestazione di fattibilità e, nei casi più gravi, alla revoca dell’ammissione (art. 106 CCII, per atti di frode o condotte che pregiudicano i creditori, da valutare caso per caso).
Il DURC durante la procedura
L’ultimo caso è pratico. Molte imprese in concordato in continuità partecipano a gare o lavorano con committenti che chiedono il DURC. La regolarità contributiva in pendenza di procedura dipende dalle istruzioni degli Istituti e dall’esistenza di una proposta di transazione depositata e non ancora respinta. In termini operativi, va verificato con l’Istituto, prima del deposito, come sarà gestita la posizione.
L’alternativa degli accordi di ristrutturazione
Un ulteriore caso particolare riguarda l’impresa che ha pochi creditori rilevanti e un debito INAIL significativo. In questa situazione il concordato preventivo può non essere lo strumento più adatto. L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII) richiede l’adesione di creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, ridotto al 30% negli accordi agevolati. La transazione su crediti contributivi è disciplinata in questo caso dall’art. 63 CCII.
Sul piano normativo, la proposta va presentata agli stessi uffici indicati dall’art. 88, insieme alla documentazione richiesta per l’omologazione e all’attestazione del professionista indipendente. L’adesione dell’Istituto va espressa entro 90 giorni dal deposito della proposta. Se la proposta viene modificata, il termine si allunga di 60 giorni dal deposito della modifica; se la modifica contiene una nuova proposta, il termine iniziale aumenta di 90 giorni. Solo dopo l’adesione, o dopo la scadenza di questi termini, si può chiedere l’omologazione dell’accordo, anche forzosa.
In termini operativi, la differenza rispetto al concordato è duplice. Non c’è un voto collettivo dei creditori: l’INAIL aderisce o non aderisce. E i creditori estranei all’accordo devono essere pagati per intero nei termini di legge. La scelta tra le due strade dipende dalla composizione del passivo e va fatta con una simulazione numerica, non per preferenza.
Gli oneri dell’agente della riscossione
Va precisato un ultimo aspetto tecnico. Se i premi INAIL sono già stati affidati all’agente della riscossione con avviso di addebito, sul debito gravano anche gli oneri di riscossione. Per questi oneri vota l’agente della riscossione, non l’INAIL (art. 88, comma 7). La proposta deve quindi indicare anche il trattamento di questa voce e va trasmessa in copia all’agente. Dimenticare questa parte del debito altera il calcolo delle maggioranze e il confronto con la liquidazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta il trattamento dei premi INAIL a partire dalla scelta del percorso giusto: concordato preventivo, concordato minore o accordo di ristrutturazione.
Domande frequenti
Posso chiedere all’INAIL uno sconto sui premi non pagati se entro in concordato?
Sì, se l’impresa accede al concordato preventivo e presenta la proposta di transazione contributiva prevista dall’art. 88 CCII. La riduzione non è libera. Il trattamento offerto non può essere inferiore a quello che l’Istituto otterrebbe in una liquidazione giudiziale, e lo deve attestare un professionista indipendente. Va rispettato anche l’ordine dei privilegi: i creditori di grado inferiore non possono ricevere una percentuale più alta, tempi più brevi o garanzie migliori. Fuori dal concordato si può chiedere solo una rateizzazione, senza riduzione del debito capitale.
Le sanzioni civili INAIL si possono cancellare del tutto?
Non esiste una cancellazione automatica. Le sanzioni civili e gli interessi sono accessori del credito per premi. Il privilegio dell’art. 2754 c.c. li copre nel limite del 50%. L’altra metà è chirografaria. Nel concordato la quota chirografaria va trattata come gli altri chirografari della stessa classe. Può quindi essere soddisfatta in percentuale anche molto bassa, se così prevede il piano per tutta la classe. Una soddisfazione pari a zero per la sola INAIL, mentre altri chirografari ricevono una percentuale, non è ammessa.
Se l’INAIL non vota, il concordato passa lo stesso?
Non automaticamente. Nel concordato preventivo il voto non espresso non si somma ai voti favorevoli. Se senza il voto dell’Istituto le maggioranze non si raggiungono, il debitore può chiedere l’omologazione forzosa. Il tribunale la concede se il voto dell’INAIL era determinante e se la proposta è conveniente (concordato liquidatorio) o non deteriore (concordato in continuità) rispetto alla liquidazione giudiziale. Se il voto non era determinante, la questione non si pone: il concordato passa con le maggioranze ottenute.
L’agente della riscossione può pignorare il conto mentre la domanda è pendente?
Se il debitore ha chiesto le misure protettive e queste sono state pubblicate nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Il divieto vale anche per l’agente della riscossione che agisce per avvisi di addebito INAIL. Il tribunale deve poi confermare le misure con decreto. Se le misure non vengono chieste, non vengono confermate o vengono revocate, le azioni esecutive possono proseguire.
Sono una ditta individuale sotto soglia: vale l’art. 88?
No. L’impresa minore non accede al concordato preventivo ma al concordato minore. La Cassazione, con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che in quella procedura la falcidia dei crediti previdenziali non richiede la transazione dell’art. 88. L’omologazione contro il dissenso dell’ente segue l’art. 80, comma 3, CCII. Le regole sul trattamento minimo e sul confronto con la liquidazione restano, ma cambiano procedura e presupposti.
Caso limite: il concordato viene omologato ma poi non pago le rate. Cosa succede ai premi?
Se il debitore non adempie, i creditori, compreso l’INAIL, possono chiedere la risoluzione del concordato (art. 119 CCII). Con la risoluzione gli effetti dell’omologazione vengono meno. I crediti tornano esigibili nell’importo originario, al netto di quanto già pagato. L’Istituto può riprendere la riscossione coattiva. Per questo un piano con rate sostenibili per la cassa effettiva dell’impresa vale più di un piano che promette una percentuale alta in tempi brevi.
Il quadro giurisprudenziale
La giurisprudenza sul trattamento dei crediti contributivi nel concordato preventivo è in rapida evoluzione dopo il correttivo-ter. Le pronunce che seguono sono state selezionate per la loro attinenza al tema. Va precisato che le decisioni di merito non vincolano gli altri giudici: indicano un orientamento, non una regola.
Corte di Cassazione
1. Cass. civ., Sez. I, n. 10723 del 22 aprile 2026.
Principio: nel giudizio di omologazione forzosa contro il dissenso del creditore pubblico, il tribunale deve limitarsi a verificare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; non può subordinare l’omologazione a una valutazione di meritevolezza del debitore.
Rilevanza: un’impresa con premi INAIL omessi non è esclusa dal cram down per il solo fatto di non aver pagato. Conta il confronto numerico con la liquidazione.
2. Cass. civ., Sez. I, n. 15593 del 21 maggio 2026.
Principio: per le procedure soggette al testo anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa per mancata adesione di Agenzia delle Entrate ed enti previdenziali non opera nella ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII.
Rilevanza: decisiva per i concordati in continuità avviati prima del 28 settembre 2024 con un INAIL dissenziente.
3. Cass. civ., Sez. I, n. 14555 del 16 maggio 2026.
Principio: nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede la proposta di transazione dell’art. 88; l’art. 80, comma 3, CCII detta una disciplina propria dell’omologazione forzosa.
Rilevanza: separa la strada delle imprese minori da quella del concordato preventivo.
4. Cass. civ., Sez. I, n. 19790 del 14 giugno 2026.
Principio: nel regime anteriore al correttivo-ter, il superamento del voto contrario degli enti fiscali e previdenziali era previsto per il concordato liquidatorio e non per quello in continuità.
Rilevanza: conferma l’importanza di individuare il testo applicabile ratione temporis.
5. Cass. civ., Sez. I, n. 22960 del 9 luglio 2026.
Principio: nel concordato in continuità indiretta la verifica del valore di liquidazione, parametro del confronto con la liquidazione giudiziale, va condotta con rigore e su basi attendibili.
Rilevanza: il valore di liquidazione è il termine di paragone per stabilire se l’offerta all’INAIL è non deteriore.
Corti d’Appello e Tribunali
6. Corte d’Appello di Milano, Sez. IV civ., 9 luglio 2026.
Principio: nel cram down fiscale e contributivo con continuità indiretta, la prosecuzione dell’attività da parte del terzo deve essere effettiva, sostenibile e dimostrata, anche con piano industriale e finanza esterna.
Rilevanza: chi affitta o cede l’azienda deve documentare la continuità per superare il dissenso dell’Istituto.
7. Tribunale di Brescia, Sez. IV civ., 9 luglio 2026.
Principio: nel concordato in continuità con omologazione trasversale, il credito privilegiato che ha perso il bene su cui gravava la prelazione degrada al chirografo; tra chirografari non opera la regola della priorità relativa.
Rilevanza: il ragionamento sulla degradazione per incapienza è lo stesso che si applica alla parte dei premi INAIL non coperta dal valore dei beni mobili.
8. Tribunale di Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 25 giugno 2026.
Principio: la decisione affronta il rapporto tra cram down fiscale e maggioranza delle classi nel concordato in continuità dopo il correttivo-ter.
Rilevanza: la determinanza del voto dell’ente pubblico nel concordato in continuità si misura sulle classi, non sulle somme.
9. Tribunale di Torino, Sez. VI civ., 17 giugno 2026.
Principio: nel concordato minore l’omologazione forzosa contro il dissenso fiscale e previdenziale segue l’art. 80, comma 3, CCII e non gli artt. 88 e 112.
Rilevanza: conferma in sede di merito la linea della Cassazione per le imprese minori.
10. Tribunale di Modena, 29 maggio 2026.
Principio: il concordato minore ha un procedimento autonomo, nel quale non si applica la transazione fiscale prevista per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione.
Rilevanza: utile per chi deve scegliere tra le due procedure in presenza di debiti INAIL.
11. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. II civ., 10 agosto 2026.
Principio: nel concordato in continuità la decisione esamina il pagamento dei crediti dei lavoratori oltre il termine di sei mesi e senza interessi.
Rilevanza: i crediti dei lavoratori precedono i premi INAIL nell’ordine dei privilegi; il loro trattamento incide sulle risorse che restano per l’Istituto.
Sintesi degli orientamenti
| Tema | Orientamento | Pronunce |
|---|---|---|
| Criterio del cram down | Solo confronto con la liquidazione, nessun giudizio di meritevolezza | Cass. 10723/2026 |
| Regime anteriore al correttivo-ter | Niente cram down nella ristrutturazione trasversale | Cass. 15593/2026; Cass. 19790/2026 |
| Concordato minore | Disciplina autonoma, art. 80, comma 3 | Cass. 14555/2026; Trib. Torino 17.6.2026; Trib. Modena 29.5.2026 |
| Continuità indiretta | Prova rigorosa della prosecuzione e del valore di liquidazione | App. Milano 9.7.2026; Cass. 22960/2026 |
| Degradazione per incapienza | Il privilegio senza capienza diventa chirografo | Trib. Brescia 9.7.2026 |
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo studio interviene sul trattamento dei premi INAIL nel concordato preventivo con attività precise, svolte da avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo.
- Ricostruiamo la posizione INAIL voce per voce: premi, sanzioni civili, interessi, avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione, confrontandoli con il certificato unico dell’art. 363 CCII.
- Verifichiamo la correttezza degli importi: tasso applicato, retribuzioni imponibili, qualificazione delle sanzioni come omissione o evasione, eventuali prescrizioni maturate.
- Individuiamo la procedura corretta: concordato preventivo, concordato minore o accordo di ristrutturazione con transazione ex art. 63, in base alle soglie dell’impresa e alla composizione del debito.
- Calcoliamo la quota privilegiata e quella degradata applicando l’art. 2754 c.c., il limite del 50% sugli accessori e la stima del valore dei beni mobili.
- Costruiamo le classi in modo da rispettare l’obbligo dell’art. 85 CCII per i crediti previdenziali non pagati per intero e la graduazione rispetto ai creditori di grado inferiore.
- Simuliamo le maggioranze prima del deposito, per sapere se il voto dell’INAIL sarà determinante e se l’omologazione forzosa è percorribile.
- Predisponiamo la proposta di transazione contributiva e curiamo il deposito contestuale presso la sede INAIL competente e la trasmissione all’agente della riscossione.
- Chiediamo le misure protettive e ne seguiamo la conferma, per bloccare le azioni esecutive in corso o minacciate.
- Interloquiamo con l’Istituto e con il commissario giudiziale durante la fase di voto, fornendo le integrazioni documentali richieste.
- Sosteniamo la domanda di omologazione forzosa e resistiamo alle opposizioni, fino ai gradi successivi del giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. La composizione negoziata del D.L. 118/2021, oggi trasfusa nel CCII, richiede di leggere il debito contributivo come parte di un piano di risanamento complessivo, non come voce isolata. La stessa lettura serve nel concordato preventivo. Per le imprese minori, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC consentono di seguire anche la strada del concordato minore.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino al giudizio di Cassazione: lo stesso difensore segue il reclamo contro il diniego di omologazione e l’eventuale ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i commercialisti lavorano sui numeri del piano e sui dati contabili; gli avvocati sulla struttura della proposta, sulle classi e sul contenzioso con l’Istituto.
Chiusura
I premi INAIL non pagati sono un credito privilegiato di ottavo grado, con accessori privilegiati solo per metà. Nel concordato preventivo si possono ridurre o dilazionare con la transazione contributiva dell’art. 88 CCII, purché il trattamento non sia deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e rispetti l’ordine dei privilegi. Se l’Istituto non vota o vota contro, l’omologazione forzosa resta possibile quando il suo voto è determinante e la proposta supera il confronto con la liquidazione. Le imprese minori seguono invece la disciplina del concordato minore.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: il trattamento dei debiti contributivi è un passaggio centrale dei percorsi di regolazione della crisi. Il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario permette di trattare insieme, in un unico piano, la posizione verso INAIL, INPS ed Erario.
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