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Dalla disciplina dei fringe benefit ai nuovi interventi su ISA e cooperative compliance: lo schema approvato il 13 ottobre 2026 completa il coordinamento tra i Testi unici e corregge anche i decreti legislativi n. 141, n. 147 e n. 148 del 2026

Testi unici fiscali, nuovo correttivo: dalle modifiche sui fringe benefit alle nuove regole ISA e sulla cooperative compliance.

Il Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026 ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo diretto a completare il coordinamento dei Testi unici emanati nell’ambito della riforma fiscale.

Si tratta, dunque, di un testo non ancora definitivo, destinato a proseguire il proprio iter con l’acquisizione dei pareri parlamentari previsti prima dell’approvazione finale. Le disposizioni illustrate devono pertanto essere considerate nella formulazione risultante dallo schema in bozza, peraltro, approvato in via preliminare, e potranno subire modifiche nel prosieguo del procedimento.

La struttura provvedimento: l’articolo 1 concentra gli interventi sui diversi Testi unici; l’articolo 2 corregge alcune disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 141, n. 147 e n. 148 del 2026; l’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore. Nelle stesse premesse dello schema viene espressamente richiamata la necessità di introdurre disposizioni di coordinamento normativo nei Testi unici emanati in attuazione della delega fiscale.

La parte prevalente dell’intervento è costituita da modifiche di manutenzione normativa: correzione di rinvii, sostituzione di numeri di articoli e commi, inserimento di sottorubriche, eliminazione di riferimenti ormai superati e raccordo tra le diverse fonti confluite nei Testi unici.

All’interno di questa complessa operazione di coordinamento emergono, tuttavia, alcune disposizioni che vanno oltre la mera correzione formale e possono incidere direttamente sull’applicazione delle norme.

Queste le modifiche che meritano attenzione:

 

Fringe benefit ai dipendenti: riscritta la disciplina nel nuovo Testo unico redditi

 

Tra gli interventi di maggiore interesse figura la sostituzione del terzo e del quarto periodo dell’articolo 53, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

La nuova formulazione stabilisce, a regime, che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati quando il relativo importo complessivo non supera, nel periodo d’imposta, 258,23 euro. Se il valore eccede tale limite, l’intero importo concorre invece alla formazione del reddito.

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 viene riprodotta la disciplina derogatoria che innalza il limite complessivo a 1.000 euro e vi ricomprende, oltre ai beni e servizi, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per la locazione dell’abitazione principale e degli interessi sul mutuo relativo alla stessa abitazione.

Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.

L’intervento, pertanto, non si esaurisce nella correzione di un rinvio, ma ricostruisce direttamente nel nuovo Testo unico la disciplina dei fringe benefit e delle somme rimborsate ai dipendenti.

 

Reddito d’impresa: interessi passivi delle società immobiliari

 

Lo schema interviene anche sull’articolo 106, comma 1, del nuovo Testo unico redditi, eliminando la disposizione transitoria che manteneva, fino all’applicazione delle nuove regole, la non rilevanza ai fini della disciplina degli interessi passivi di quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

Viene contestualmente soppresso il secondo periodo dello stesso comma.

La modifica merita quindi attenzione autonoma, perché incide sul testo sostanziale applicabile alle società immobiliari e non costituisce una semplice operazione di rinumerazione.

 

Lavoro subordinato tramite piattaforme digitali

 

Un’ulteriore modifica sostanziale riguarda l’articolo 227 del Testo unico redditi.

Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis viene previsto che le disposizioni del comma 1 trovino applicazione anche alle persone che prestano attività lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali, secondo la definizione recata dalla direttiva (UE) 2024/2831.

La disposizione estende quindi espressamente il perimetro applicativo della disciplina anche a tale modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.

 

ISA: due nuove fasce di riduzione

 

Particolarmente rilevante è l’intervento sull’articolo 92, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Lo schema introduce due nuove fasce collegate al livello di affidabilità fiscale conseguito nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta.

Viene prevista una riduzione del 30 per cento per i contribuenti con un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 e una riduzione del 35 per cento per quelli con un livello pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

La modifica integra quindi direttamente la graduazione già prevista dall’articolo 92.

 

Cooperative compliance: nuova disciplina per i soggetti già entrati nel regime

 

Uno degli interventi importanti riguarda l’articolo 150 del Testo unico degli adempimenti e accertamento, integralmente sostituito dallo schema.

I soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo, o che abbiano presentato istanza di adesione anteriormente al 18 gennaio 2024, non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevista dall’articolo 144, comma 2.

Rimane tuttavia l’obbligo di attestare l’efficacia operativa del sistema secondo modalità che dovranno essere definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Per i soggetti già ammessi al regime alla data del 18 gennaio 2024 viene inoltre stabilito che gli obblighi previsti dall’articolo 146, commi 9 e 10, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2024. Per gli stessi soggetti, il termine di centoventi giorni previsto dall’articolo 146, comma 5, decorre dal 6 agosto 2024.

In questo caso, pertanto, il correttivo disciplina direttamente il regime transitorio della cooperative compliance e non si limita al coordinamento della numerazione delle disposizioni.

 

Ammortamenti e leasing: coordinamento con le nuove maggiorazioni

 

Il correttivo interviene anche sull’articolo 99 del Testo unico degli adempimenti e accertamento, inserendo tra le fattispecie considerate dalla disposizione la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettante ai sensi dell’articolo 364, commi da 1 a 10, del nuovo Testo unico redditi.

Il raccordo viene effettuato anche nel comma 2 del medesimo articolo 99, con l’inserimento del riferimento alla maggiorazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing accanto a quella del costo del lavoro.

Pur trattandosi di un intervento di coordinamento, il collegamento con la disciplina agevolativa rende la modifica rilevante sul piano applicativo.

 

Accertamento e presunzioni semplici

 

Merita particolare attenzione l’intervento sull’articolo 284 del Testo unico degli adempimenti e accertamento.

Lo schema inserisce nel comma 1, dopo il riferimento agli elementi previsti dall’articolo 159, la possibilità che gli stessi siano: «desunte sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti».

 

Registro e sanzioni: pagamento tempestivo e riduzione a un terzo

 

Tra le modifiche che producono un effetto applicativo diretto va segnalato anche l’intervento sull’articolo 41-bis del Testo unico delle sanzioni.

Con riferimento alla fattispecie disciplinata dall’articolo 13, comma 1-bis, del Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti, lo schema stabilisce che, quando il pagamento è effettuato entro il termine previsto, l’ammontare della sanzione è ridotto a un terzo.

Parallelamente, lo stesso articolo 13 del Testo unico registro viene coordinato con i termini di decadenza previsti dall’articolo 308, comma 2, del Testo unico degli adempimenti e accertamento e con la nuova collocazione della relativa sanzione nel Testo unico sanzionatorio; viene inoltre soppresso il terzo periodo del comma 1-bis.

 

Le modifiche di carattere prevalentemente formale

 

Molto più numerosi sono gli interventi che hanno natura essenzialmente manutentiva.

Nel Testo unico delle sanzioni vengono corretti rinvii a numeri di articoli, commi e periodi, inserite o modificate sottorubriche e precisati alcuni riferimenti all’imposizione minima globale.

Nel Testo unico della giustizia tributaria vengono soprattutto sistematizzate le sottorubriche che individuano le disposizioni originarie del D.Lgs. n. 545/1992, aggiornato il riferimento a «magistrati o giudici tributari» e uniformata la terminologia utilizzata nelle diverse disposizioni.

Anche nel Testo unico IVA prevalgono aggiornamenti delle sottorubriche e dei rinvii, abrogazioni di disposizioni ormai superate e coordinamenti con le nuove numerazioni.

 

Un coordinamento “a tappeto” tra i Testi unici

 

La finalità sistematica del provvedimento emerge con particolare evidenza dal comma 10 dell’articolo 1.

Nei diversi Testi unici fiscali, ove ricorre il generico riferimento al «testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento», lo schema dispone la sostituzione con il richiamo completo al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

La disposizione conferma la funzione di chiusura e stabilizzazione dell’intera operazione di riordino: dopo l’approvazione dei diversi Testi unici, il legislatore interviene per uniformarne la rete dei richiami interni e ridurre i disallineamenti derivanti dalla successione ravvicinata delle nuove fonti.

 

Corretto anche il recente decreto “Omnibus”

 

Il coordinamento non riguarda soltanto i Testi unici.

L’articolo 2 dello schema interviene direttamente sui decreti legislativi n. 141, n. 147 e n. 148 del 2026, correggendo alcune delle disposizioni di coordinamento e modifica introdotte soltanto nei mesi precedenti.

Per quanto riguarda, in particolare, il D.Lgs. n. 148/2026, viene modificato l’articolo 28, comma 2, lettera b), n. 1.3), nella parte relativa alla disciplina del concordato preventivo biennale destinata a essere coordinata con il nuovo Testo unico. La modifica riguarda il collegamento tra il reddito di lavoro autonomo dichiarato individualmente e l’esercizio di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato dalle società o associazioni professionali.

 

Link allo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026, recante: «Interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale» (decreto legislativo – esame preliminare)


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