#Finsubito news dalla rete – la Cassazione cambia le regole INPS


La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 26979 del 16 ottobre 2026, cambia orientamento sulle conseguenze della violazione del divieto di cumulo tra pensione Quota 100 e redditi da lavoro. La restituzione richiesta dall’INPS non può riguardare automaticamente l’intera annualità pensionistica, ma deve essere commisurata al reddito effettivamente percepito dal pensionato. Una decisione che supera il precedente indirizzo giurisprudenziale e valorizza i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità. In materia consigliamo i volumi Controversie di lavoro e previdenziali – Guida pratica con formulario e giurisprudenza, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. L- sentenza n. 26979 del 16-10-2026

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1. Due giorni di lavoro per 20 euro: l’INPS pretende quasi 11mila euro


La controversia nasce dalla vicenda di una pensionata che, dopo aver ottenuto il trattamento anticipato Quota 100 nel luglio 2019, aveva sottoscritto un contratto di lavoro intermittente con una società alberghiera per svolgere mansioni di pulizia.
L’attività lavorativa, svolta in due sole giornate nell’agosto 2021, aveva prodotto una retribuzione netta di appena 20 euro.
L’INPS, ritenendo violato il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, aveva disposto il recupero di 10.951,10 euro, corrispondenti all’intero trattamento pensionistico erogato nel 2021.
Il Tribunale di Milano aveva inizialmente limitato la restituzione alla pensione percepita nel mese di agosto. La Corte d’appello, accogliendo l’impugnazione dell’Istituto, aveva invece riconosciuto la legittimità del recupero dell’intera annualità.
La pensionata aveva quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando l’irragionevolezza e la sproporzione della richiesta. In materia consigliamo i volumi Controversie di lavoro e previdenziali – Guida pratica con formulario e giurisprudenza, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Quota 100 e redditi da lavoro: cosa prevede il divieto di cumulo


L’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, stabilisce che la pensione Quota 100 non è cumulabile, dalla sua decorrenza fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
L’unica eccezione riguarda i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 234/2022, aveva già riconosciuto la legittimità del divieto, giustificato dalla natura eccezionale della misura pensionistica e dall’obiettivo di favorire il ricambio generazionale.
Restava tuttavia controversa la conseguenza economica della sua violazione, non espressamente disciplinata dalla disposizione.

3. La Cassazione cambia orientamento: stop alla perdita dell’intera annualità


Con la sentenza n. 30994/2024, la Cassazione aveva sostenuto che la percezione di redditi da lavoro incompatibili comportasse la perdita dell’intero trattamento pensionistico relativo all’anno solare.
La sentenza n. 26979/2026 supera questa interpretazione.
Secondo la Suprema Corte, il riferimento all’anno contenuto nella disposizione riguarda esclusivamente il limite reddituale previsto per il lavoro autonomo occasionale e non può essere utilizzato per determinare le conseguenze della violazione del divieto.
La sospensione della pensione per un intero anno avrebbe inoltre natura sostanzialmente sanzionatoria, senza trovare un esplicito fondamento nella legge.
Una conseguenza tanto incisiva, osservano i giudici, avrebbe richiesto una previsione legislativa inequivoca.

4. La nuova regola: dalla pensione si sottrae soltanto il reddito da lavoro


La Cassazione individua una soluzione fondata sul principio di proporzionalità: il pensionato non può cumulare i due redditi, ma la riduzione del trattamento previdenziale deve corrispondere al guadagno effettivamente conseguito attraverso l’attività lavorativa.
Lo scomputo deve essere effettuato sul trattamento pensionistico complessivo riferito all’intero periodo individuato dalla norma, dalla decorrenza di Quota 100 fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
La Corte esclude così sia la perdita automatica dell’annualità sia il ricorso al singolo rateo mensile come parametro necessario.
Questa interpretazione, secondo i giudici, garantisce il rispetto degli articoli 3 e 38 della Costituzione, tutelando il sostentamento del pensionato senza vanificare il divieto di cumulo.

5. Quali conseguenze per i pensionati e i recuperi INPS?


La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la controversia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché applichi il nuovo principio di diritto.
La pronuncia assume particolare rilevanza per le controversie relative alle somme richieste dall’INPS ai pensionati Quota 100 che abbiano svolto attività lavorative incompatibili.
Il divieto di cumulo resta pienamente operativo, ma la sua violazione non giustifica più, secondo il nuovo orientamento, il recupero automatico di un’intera annualità di pensione.
La restituzione deve essere invece parametrata al reddito da lavoro effettivamente percepito, evitando conseguenze economiche manifestamente sproporzionate.

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