#Finsubito news dalla rete – Lavori in casa: obblighi di sicurezza del committente


Quando si programma la ristrutturazione di un appartamento, il
rifacimento di una copertura o un intervento di manutenzione, la
gestione della sicurezza viene spesso considerata una questione di
competenza esclusiva dell’impresa incaricata. Il proprietario si
occupa dei costi, dei tempi e degli eventuali adempimenti edilizi,
dando per scontato che le misure necessarie a proteggere i
lavoratori rientrino interamente nelle responsabilità di chi esegue
le opere.

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede, invece, specifici obblighi
anche per il committente
, che possono trovare applicazione
indipendentemente dall’importo dei lavori e dal titolo edilizio
necessario per realizzarli. La scelta delle imprese, la verifica
della loro idoneità tecnico-professionale e, quando previsto, la
designazione dei coordinatori per la sicurezza sono adempimenti da
affrontare prima dell’apertura del cantiere e che possono assumere
rilievo anche nell’accertamento delle responsabilità conseguenti a
un infortunio.

Su questo tema si concentra la guida
“Lavori in casa? La sicurezza del cantiere riguarda anche
te”
, pubblicata da ANCE Palermo e redatta
dall’architetto e ingegnere Salvatore Cascio Ingurgio e
dall’avvocato Daniele Agostino. Il documento, aggiornato a
settembre 2026, si rivolge ai cittadini che intendono eseguire
lavori nelle proprie abitazioni e ripercorre, attraverso
indicazioni operative ed esempi, gli obblighi che la normativa
sulla sicurezza attribuisce a chi commissiona un intervento.

La pubblicazione affronta anche alcune situazioni che, nella
gestione dei lavori privati, possono generare dubbi interpretativi,
soprattutto quando le attività vengono affidate a più soggetti,
hanno una durata limitata oppure sono eseguibili in edilizia libera
o mediante CILA.

Sicurezza nei lavori privati: la guida ANCE Palermo

L’opuscolo prende in esame interventi frequenti negli edifici
residenziali, dalla ristrutturazione di bagni e cucine alla
sostituzione degli impianti, fino ai lavori sulle facciate, sulle
coperture e sugli elementi esterni dell’immobile.

La guida richiama l’attenzione sulla necessità di individuare
preliminarmente i soggetti coinvolti, verificare i requisiti delle
imprese e dei lavoratori autonomi, valutare quando occorra nominare
i coordinatori e predisporre la documentazione richiesta.

Il riferimento normativo è il Titolo IV, Capo I, del
D.Lgs. n. 81/2008
, relativo ai cantieri temporanei o
mobili, il cui campo di applicazione è definito dagli artt. 88 e 89
e dall’Allegato X. Sebbene non ogni prestazione svolta all’interno
di un’abitazione costituisca automaticamente un cantiere temporaneo
o mobile, possono rientrare nella disciplina anche interventi di
manutenzione di modesta entità, quando comportano l’esecuzione
delle attività edilizie individuate dalla normativa.

Chi è
il committente e quali obblighi deve rispettare

L’art. 89, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 individua
il committente nel soggetto per conto del quale viene realizzata
l’intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua esecuzione.

Nei lavori residenziali questa figura coincide frequentemente
con il proprietario dell’immobile, ma la proprietà non rappresenta
l’unico elemento da considerare. Anche un conduttore può assumere
la posizione di committente quando commissiona direttamente i
lavori, mentre negli interventi condominiali occorre considerare il
ruolo del condominio e dell’amministratore che opera per suo
conto.

L’art. 90 attribuisce al committente, o al responsabile dei
lavori eventualmente incaricato, gli obblighi connessi
all’organizzazione della sicurezza, intervenendo già nella fase di
progettazione e imponendo di attenersi ai principi e alle misure
generali di tutela dell’art. 15, con particolare riferimento alle
scelte tecniche e organizzative e alla previsione della durata
delle lavorazioni.

La sicurezza deve quindi essere considerata anche nella
programmazione dell’intervento
, quando vengono stabilite
le modalità esecutive, individuate le imprese e organizzate le
diverse attività.

Questi obblighi non dipendono automaticamente dalla necessità di
presentare una pratica edilizia. Un intervento eseguibile in
edilizia libera o mediante CILA può comunque ricadere nella
disciplina dei cantieri temporanei o mobili, con gli adempimenti
previsti in relazione alle caratteristiche delle lavorazioni e ai
soggetti coinvolti.

Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese

L’art. 90, comma 9, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 impone al
committente o al responsabile dei lavori di verificare
l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
, anche quando
l’intervento viene affidato a un’unica impresa o a un solo
lavoratore autonomo.

La verifica va effettuata in relazione alle lavorazioni da
eseguire, secondo le modalità previste dall’Allegato XVII, e non
può essere ridotta al semplice accertamento dell’iscrizione alla
Camera di commercio o della regolarità contributiva.

La normativa consente modalità semplificate nei cantieri di
entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno, purché non siano
presenti lavori comportanti rischi particolari ai sensi
dell’Allegato XI. In tali circostanze, l’idoneità può essere
verificata mediante il certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, il DURC e l’autocertificazione relativa agli ulteriori
requisiti previsti dall’Allegato XVII.

La soglia dei 200 uomini-giorno non esclude gli altri obblighi
previsti dalla normativa, mentre la presenza di rischi particolari
deve essere valutata in relazione alle effettive condizioni delle
lavorazioni. Per i lavori in quota, ad esempio, non è sufficiente
richiamare la definizione dell’art. 107, riferita al rischio di
caduta da un’altezza superiore a due metri rispetto a un piano
stabile, perché l’Allegato XI considera anche le condizioni di
particolare aggravamento del rischio.

Patente a crediti: cosa deve verificare il committente

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale deve essere
coordinata con gli obblighi relativi alla patente a
crediti
, disciplinata dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008,
come modificato dal D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n.
56/2024.

L’art. 90, comma 9, lettera b-bis), prevede che il committente o
il responsabile dei lavori verifichi il possesso della patente, o
del documento equivalente previsto per gli operatori esteri, nei
confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche
nei casi di subappalto.

Per le imprese esonerate dall’obbligo in ragione della
qualificazione prevista dall’art. 27, la verifica riguarda invece
il possesso dell’attestazione SOA.

L’adempimento interessa anche gli interventi affidati a un unico
soggetto e si aggiunge alle verifiche già previste dall’art. 90. Il
possesso della patente non sostituisce la documentazione richiesta
per dimostrare l’idoneità tecnico-professionale, così come la
disponibilità di un DURC regolare non esaurisce gli obblighi posti
a carico del committente.

Quando è obbligatoria la nomina dei coordinatori per la
sicurezza

L’art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che, nei
cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea
, deve essere designato
il coordinatore per la progettazione (CSP), salvo quanto previsto
dal comma 11. Il successivo comma 4 impone, nelle medesime
condizioni, la designazione del coordinatore per l’esecuzione (CSE)
prima dell’affidamento dei lavori.

L’obbligo può quindi sorgere anche quando le imprese
intervengono in periodi differenti, come nel caso della
ristrutturazione di un appartamento in cui un’impresa esegue
inizialmente le opere murarie e un’altra interviene successivamente
per ulteriori lavorazioni.

Occorre, però, distinguere le imprese esecutrici dai lavoratori
autonomi. La presenza di più artigiani con partita IVA non
equivale necessariamente alla presenza di più imprese
esecutrici
, perché la normativa collega l’obbligo di
designazione dei coordinatori a questa seconda condizione.

Un cantiere nel quale opera un’impresa insieme a lavoratori
autonomi effettivamente tali non determina, per la sola presenza di
questi ultimi, l’obbligo previsto dall’art. 90, comma 3. Resta
indispensabile verificare che l’autonomia dichiarata corrisponda
all’effettiva organizzazione delle attività.

La disciplina considera anche l’ipotesi in cui l’esecuzione
venga inizialmente affidata a una sola impresa e, successivamente,
intervengano altre imprese. In questo caso il comma 5 dell’art. 90
impone la designazione del CSE, al quale spettano anche gli
adempimenti previsti dall’art. 92, comma 2, relativi alla redazione
del PSC e alla predisposizione del fascicolo dell’opera.

Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di
importo inferiore a 100.000 euro, l’art. 90, comma 11, prevede una
disciplina particolare: non si applica l’obbligo di designazione
del CSP secondo il comma 3 e le relative funzioni sono svolte dal
CSE, senza che vengano meno gli obblighi di pianificazione della
sicurezza.

PSC,
fascicolo dell’opera e notifica preliminare

Nei casi previsti dalla normativa devono essere predisposti il
piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il fascicolo
dell’opera.

Il PSC, disciplinato dall’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008,
contiene le misure necessarie per affrontare i rischi connessi
all’organizzazione del cantiere e alle interferenze tra le
lavorazioni, mentre il fascicolo previsto dall’art. 91 raccoglie le
informazioni utili alla prevenzione dei rischi in occasione dei
successivi interventi sull’opera, secondo i presupposti e le
esclusioni stabiliti dalla normativa.

L’art. 99 disciplina invece la notifica
preliminare
, prevista nei cantieri con più imprese
esecutrici, anche non contemporanee, nei casi in cui la presenza di
ulteriori imprese sopravvenga durante l’esecuzione e nei cantieri
con un’unica impresa la cui entità presunta non sia inferiore a 200
uomini-giorno.

La notifica deve essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori
agli organismi competenti, aggiornata quando necessario e affissa
in copia presso il cantiere, in posizione visibile.

L’art. 90, comma 9, lettera c), disciplina inoltre gli
adempimenti documentali nei confronti dell’amministrazione
competente, secondo i presupposti previsti dalla disposizione. Il
successivo comma 10 stabilisce la sospensione
dell’efficacia del titolo abilitativo
in assenza del PSC,
del fascicolo dell’opera o della notifica preliminare, quando
previsti, oppure in assenza del DURC delle imprese o dei lavoratori
autonomi.

Responsabile dei lavori e responsabilità del committente

Il committente può incaricare un responsabile dei lavori per la
gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008,
attribuendogli specifici compiti nell’ambito dell’intervento.

La figura è definita dall’art. 89, comma 1, lettera c), mentre
l’art. 93 ne disciplina gli effetti sulla ripartizione delle
responsabilità. In particolare, il comma 1 stabilisce che
il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito
al responsabile dei lavori
, rendendo determinante il
contenuto dell’incarico e l’individuazione delle funzioni
effettivamente attribuite.

La disciplina non deve essere confusa con quella della delega di
funzioni prevista dall’art. 16, che riguarda un differente istituto
giuridico.

L’art. 93, comma 2, precisa inoltre che la designazione dei
coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei
lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento
degli obblighi individuati dalla disposizione, con riferimento agli
artt. 91 e 92.

Questo obbligo di verifica non coincide, tuttavia, con la
vigilanza operativa sull’esecuzione delle singole lavorazioni. Il
committente non assume automaticamente le funzioni del datore di
lavoro, del preposto o del coordinatore per l’esecuzione, ma
conserva le responsabilità collegate agli obblighi che la legge
pone a suo carico e alle attività nelle quali abbia eventualmente
esercitato un’ingerenza.

Infortuni nei lavori privati: quando risponde il committente

L’ultima parte della guida richiama le conseguenze degli
infortuni verificatisi durante lavori nelle abitazioni, riportando
alcuni episodi di cronaca avvenuti in Sicilia, soprattutto in
occasione di interventi sulle coperture e sulle facciate, dove il
rischio di caduta dall’alto può assumere particolare gravità.

La responsabilità del committente non deriva
automaticamente dal verificarsi dell’infortunio.

L’accertamento richiede di individuare gli obblighi giuridici
effettivamente gravanti sul soggetto, verificarne l’eventuale
violazione e, quando si contesta un reato di evento, ricostruire il
rapporto causale tra la condotta omissiva o commissiva e le
conseguenze prodotte.

Vanno quindi considerate la scelta dell’impresa, le verifiche
richieste dalla normativa, l’eventuale omissione degli incarichi
obbligatori e le interferenze del committente nelle modalità di
esecuzione delle attività.

Alle violazioni degli obblighi prevenzionistici possono
conseguire le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, mentre in
presenza di un infortunio possono emergere ulteriori profili di
responsabilità penale e civile, da valutare in relazione alle
circostanze del caso.

La nomina di un coordinatore o l’affidamento dei lavori a
un’impresa specializzata non costituiscono, da soli, un’esenzione
generalizzata dalle responsabilità del committente, così come la
sua posizione non comporta un obbligo indistinto di controllo
quotidiano su ogni attività svolta in cantiere.

Sicurezza nei lavori in casa: le verifiche prima dell’avvio

La guida ANCE Palermo si conclude con una checklist che
accompagna il committente dalla scelta delle imprese alla
conclusione dell’intervento, richiamando gli adempimenti da
verificare e la documentazione da conservare.

L’attenzione si concentra soprattutto sulla fase che precede
l’apertura del cantiere, quando vengono individuati gli operatori,
definiti gli incarichi e stabilite le modalità di esecuzione, con
decisioni che incidono direttamente sull’organizzazione della
sicurezza.

Uno strumento informativo rivolto ai cittadini, che richiama
anche il ruolo dei professionisti nell’assistere il committente
nell’individuazione degli obblighi e nella gestione degli
adempimenti previsti prima e durante l’esecuzione dei lavori.




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