Rateizzazione cartelle 2026: fino a 84 rate su semplice richiesta per debiti non superiori a 120.000 euro e fino a 120 rate con documentazione. La guida esamina domanda, indicatori ISEE, Alfa e Beta, effetti su fermi e pignoramenti, interessi, decadenza dopo otto rate non pagate e possibilità di riammissione.
Nel 2026 i debiti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 120.000 euro possono essere rateizzati, su semplice richiesta, fino a 84 rate mensili. Documentando la temporanea difficoltà economico-finanziaria si possono ottenere fino a 120 rate. La decadenza scatta con otto rate non pagate, anche non consecutive.
La rateizzazione consente al debitore di suddividere nel tempo il pagamento dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Non riguarda soltanto debiti verso l’Erario, ma anche somme affidate da altri enti creditori, come INPS, Regioni, Comuni e altri enti pubblici.Si tratta di 
La materia è disciplinata dall’art. 19 del DPR 602/1973, modificato dal D.Lgs. 110/2024 ed integrato dal Decreto del Vice Ministro dell’Economia del 27 dicembre 2024.
Quali debiti possono essere rateizzati
In base all’attuale disciplina, sono rateizzabili i seguenti carichi:
- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29, DL 78/2010;
- avvisi di addebito INPS ex art. 30, DL 78/2010;
- atti esecutivi degli enti locali ex L. 160/2019.
I carichi esclusi dalla rateizzazione
Al contrario, non sono rateizzabili:
- debiti ricompresi in rateizzazioni decadute presentate dal 16 luglio 2022 (non riammissibili);
- debiti non dilazionabili[2] (violazioni doganali, recupero aiuti di Stato);
- debiti di enti che hanno optato per la gestione autonoma della rateizzazione[3];
- debiti inclusi in misure agevolative divenute inefficaci (Rottamazioni, Saldo e stralcio).
⏱️ L’articolo in 10 secondi
📅 Fino a 84 rate
Nel 2026, per debiti fino a 120.000 euro, si possono ottenere fino a 84 rate su semplice richiesta.
📄 Fino a 120 rate
Per una durata maggiore occorre documentare la temporanea difficoltà economico-finanziaria.
📊 Indicatori oggettivi
ISEE, indice di liquidità, indice Alfa e indice Beta determinano l’accesso e la durata del piano documentato.
🛑 Nuove azioni sospese
Dopo la domanda AdeR non avvia, in linea generale, nuovi fermi, ipoteche o pignoramenti.
⚠️ Otto rate non pagate
Il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal piano.
🔎 Nessuna acquiescenza automatica
La domanda non impedisce ogni contestazione, ma può interrompere la prescrizione e provare la conoscenza delle cartelle.
Procedure concorsuali e difficoltà temporanea
Posto che la rateizzazione è concessa solo in presenza di una difficoltà non definitiva[4], la rateizzazione ordinaria non è concedibile quando la situazione di difficoltà abbia carattere definitivo, come può verificarsi in caso di liquidazione giudiziale. Specifiche preclusioni operano inoltre in presenza di procedure o strumenti di regolazione della crisi che impongono il rispetto della par condicio creditorum. La verifica deve essere effettuata in relazione alla procedura concretamente avviata e alla fase in cui essa si trova.
Ciò posto, di seguito verranno illustrati i principali aspetti dell’istituto della rateazione, sotto un profilo prettamente pratico-applicativo.
Cosa succede quando si presenta la domanda di rateizzazione – Vantaggi della rateizzazione
La presentazione della domanda di rateizzazione determina una serie di effetti sul debito oggetto della richiesta.
In particolare:
- Agenzia delle entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive (per esempio, pignoramenti), con alcune eccezioni, quali:
- pignoramenti di crediti oggetto di segnalazioni di inadempienza ex art. 48-bis DPR n. 602/1973: in tal caso, l’eventuale rateizzazione viene concessa solo al netto delle somme per le quali è stata effettuata la segnalazione;
- intervento di Agenzia delle entrate-Riscossione in una procedura immobiliare promossa da altri soggetti;
- eventuali procedure cautelari oggetto di precedente accordo con il contribuente;
- le azioni cautelari già iscritte/trascritte vengono mantenute;
- le azioni esecutive in corso proseguono;
- le azioni di tipo conservativo come le azioni revocatorie (che rendono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore) proseguono o possono essere avviate, per permettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione la conservazione delle garanzie sul patrimonio del debitore;
- tutti gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi (per esempio, la vendita all’asta di un immobile promossa da altri soggetti) restano efficaci.
Un ulteriore vantaggio dell’accoglimento dell’istanza di rateazione è dato dalla possibilità per il contribuente, in assenza di altri debiti di natura previdenziale non rateizzati e scaduti, può ottenere il DURC regolare.
Rateizzazione e attenuanti nei reati tributari
Infine, nel caso in cui la violazione tributaria che ha dato origine alla cartella sia altresì oggetto di procedimento penale, la rateazione può costituire un utile strumento per consentire al contribuente – che non disponga della liquidità necessaria ad estinguere il debito in unica soluzione – di beneficiare delle circostanze attenuanti ex art. 13-bis D. Lgs. n. 74 del 2000. In particolare, le pene per i reati tributari sono diminuite fino alla meta’ e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 dello stesso D. Lgs. (incapacità di contrarre con la P.A., interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche, ecc.)
Quante rate si possono ottenere nel 2026
La soglia di 120.000 euro deve essere verificata con riferimento alle somme comprese in ciascuna richiesta di dilazione e non all’intera esposizione complessiva del contribuente. Per individuare il numero massimo di rate per la dilazione è necessario operare una distinzione tra i debiti sino ad € 120.000,00 e quelli di importo superiore, come specificato nella seguente tabella:
A – cartelle di importo inferiore o uguale ad € 120.000,00:
| Rateazione su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria (non serve documentazione giustificativa della difficoltà economica) | Rateazione con documentazione della temporanea ed obiettiva difficoltà economico-finanziaria[5] (è necessario presentare documentazione quale, a titolo esemplificativo, ISEE) | |
| Richiesta di rateazione presentata nel 2025 o nel 2026 | Massimo 84 rate mensili | Massimo 120 rate mensili |
| Richiesta di rateazione presentata nel 2027 o nel 2028 | Massimo 96 rate mensili | Massimo 120 rate mensili |
| Richiesta di rateazione presentata dal 1° gennaio 2029 | Massimo 108 rate mensili | Massimo 120 rate mensili |
B – cartelle di importo superiore ad € 120.000,00:
| Rateazione con documentazione della temporanea ed obiettiva difficoltà economico-finanziaria[6] (è necessario presentare documentazione quale, a titolo esemplificativo, ISEE) | |
| Richiesta di rateazione | Massimo 120 rate mensili |
In tutti i casi l’importo della singola rata non può essere inferiore a 50 euro.
Come presentare la domanda di rateizzazione
Ma come si presenta l’istanza di rateazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Vi sono tre modalità alternative:
- direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata
del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione; - compilando il modello RS – pdf da inviare via pec agli specifici indirizzi (Agenzia delle Entrate-Riscossione territorialmente competente);
- presentando l’istanza a mano agli sportelli di Agenzia delle Entrate-riscossione.
Accoglimento integrale, accoglimento parziale e diniego
Quando il contribuente presenta la domanda di rateizzazione, Agenzia delle entrate Riscossione avvia un procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) che si conclude con un provvedimento di accoglimento o, in presenza di motivi ostativi alla dilazione, con un provvedimento motivato di diniego.
Il procedimento amministrativo si può concludere con:
- provvedimento di accoglimento totale, nel caso in cui la richiesta di rateizzazione venga accolta con la concessione di un piano di dilazione per l’intero debito richiesto in rateizzazione e per lo stesso numero di rate richiesto dal contribuente;
- provvedimento di accoglimento parziale, nel caso in cui la richiesta di rateizzazione venga accolta con la concessione di un piano di dilazione per una sola parte del debito richiesto in rateizzazione (per esempio, se sono presenti anche car
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