#Finsubito news dalla rete – scivolo di 7 anni, scadenza 30 novembre







Salvo ulteriori proroghe, il 30 novembre 2026 è l’ultima data utile per cessare il rapporto di lavoro e beneficiare dell’isopensione con un anticipo fino a 7 anni rispetto alla pensione.

Per le imprese impegnate in processi di ristrutturazione, crisi o riorganizzazione aziendale, è pertanto l’ultima occasione per beneficiare dello scivolo pensionistico più lungo.

Dal 2027, in assenza di nuovi interventi, l’anticipo massimo tornerà a 4 anni, restringendo sensibilmente la platea dei potenziali beneficiari (art. 4, comma 2, legge n. 92/2012; art. 1, comma 160, legge n. 205/2017; art. 9, comma 5-bis, D.L. n. 198/2022).

Isopensione: destinatari e requisiti pensionistici minimi

L’isopensione, introdotta dalla legge Fornero, è una prestazione temporanea di accompagnamento alla pensione, interamente finanziata dal datore di lavoro, destinata alla gestione delle eccedenze occupazionali.

Possono utilizzarla le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

La prestazione interessa i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e, alle condizioni previste dalla legge, i dirigenti in esubero dopo un processo di riduzione di personale conclusosi con un accordo firmato da un’associazione sindacale per la stipula di un contratto collettivo di lavoro della categoria.

Può essere attivata anche nell’ambito delle procedure di riduzione del personale disciplinate dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 (art. 4, commi 1-7-ter, legge n. 92/2012).

Per accedere alla prestazione, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato devono maturare i requisiti minimi contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione (la più prossima tra anticipata, vecchiaia o secondo i requisiti previsti dal comma 15-bis, articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214), entro massimo 7 anni fino al 2026 (4 anni dal 2027) dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto deve essere verificato sulla posizione previdenziale individuale, considerando il sistema pensionistico applicabile, la gestione assicurativa interessata e l’effettiva decorrenza della pensione.

L’INPS ha fornito chiarimenti e istruzioni applicative attraverso numerosi interventi di prassi (tra tutti si ricordano le circolari n. 119/2013, n. 63/2014, n. 90/2014, n. 10/2019 e n. 142/2021; i messaggi n. 17768/2013, n. 1653/2014 e n. 227/2021) e, da ultimo, con la circolare n. 104 del 29 settembre 2026 riguardante i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai quali si applica integralmente il sistema contributivo. Per questi lavoratori contributivi puri, l’accesso all’isopensione deve rispettare anche il requisito dell‘importo minimo della futura pensione. L’INPS ha precisato che la verifica dell’importo soglia deve prendere a riferimento l’assegno sociale vigente al momento dell’accesso all’esodo.

L’accesso all’isopensione comporta inoltre specifici obblighi finanziari per il datore di lavoro, che deve garantire sia la provvista necessaria all’erogazione degli assegni sia il versamento della contribuzione correlata. A tal fine, l’impresa deve presentare una fideiussione bancaria, secondo lo schema previsto dall’INPS, a garanzia degli obblighi assunti. In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’Istituto notifica un avviso di pagamento e, se necessario, procede all’escussione della garanzia (INPS, messaggio n. 216/2016).

In alternativa alla fideiussione, l’azienda può versare anticipatamente la provvista in unica soluzione, assumendosi l’impegno di sostenere eventuali maggiori oneri risultanti dalla liquidazione definitiva della prestazione. Tale scelta esonera dall’obbligo della garanzia bancaria, ma comporta un maggiore impiego immediato di liquidità.

Requisiti pensionistici 2026-2028

Va opportunamente ricordato che, dal 2027, cambiano non soltanto i limiti temporali dell’isopensione, ma anche i requisiti per il pensionamento.

Il decreto direttoriale del 19 dicembre 2025 ha previsto infatti un adeguamento di tre mesi alla speranza di vita per il biennio 2027-2028.

La legge di Bilancio 2026 ne ha disposto l’applicazione graduale: un mese nel 2027 e tre mesi complessivi dal 2028 (art. 1, comma 185, legge n. 199/2025; circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026).

Le modifiche interessano sia i requisiti anagrafici della pensione di vecchiaia sia quelli contributivi della pensione anticipata, con specifiche eccezioni per determinate categorie di lavoratori.

Requisiti pensionistici a confronto

Trattamento pensionistico

2026

2027

Dal 2028

Vecchiaia ordinaria

67 anni

67 anni e 1 mese

67 anni e 3 mesi

Anticipata ordinaria – uomini

42 anni e 10 mesi di contributi

42 anni e 11 mesi

43 anni e 1 mese

Anticipata ordinaria – donne

41 anni e 10 mesi di contributi

41 anni e 11 mesi

42 anni e 1 mese

Vecchiaia contributiva con almeno 5 anni effettivi

71 anni

71 anni e 1 mese

71 anni e 3 mesi

Anticipata contributiva

64 anni e 20 anni di contributi effettivi

64 anni e 1 mese e 20 anni e 1 mese di contributi

64 anni e 3 mesi e 20 anni e 3 mesi di contributi

La pensione di vecchiaia ordinaria richiede almeno 20 anni di contributi. Per i lavoratori interamente contributivi si applicano inoltre le condizioni relative all’importo soglia, ove previste dalla legge.

NOTA BENE: La legge di Bilancio 2026 esclude dall’adeguamento alla speranza di vita alcune categorie di lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, al ricorrere degli specifici requisiti di legge. Sono inoltre previste disposizioni particolari per determinati lavoratori precoci (art. 1, commi 186-189, legge n. 199/2025; circolare INPS n. 28/2026).

Per le aziende esodanti, questi incrementi richiedono una verifica puntuale della data di pensionamento di ogni lavoratore, perché possono incidere sulla durata dell’accompagnamento e sul relativo costo.

Come attivare l’isopensione: gli adempimenti per le aziende esodanti

L’accesso all’isopensione richiede l’attivazione di una procedura piuttosto articolata, nella quale accordo sindacale, certificazione dei requisiti e garanzie finanziarie devono precedere l’effettiva uscita del lavoratore.

1. Accordo sindacale e apertura del piano. L’impresa individua gli esuberi e sottoscrive un accordo con le organizzazioni sindacali, indicando il periodo di validità del programma e il numero dei lavoratori interessati. Successivamente, trasmette alla sede INPS competente, tramite il Cassetto Previdenziale Aziende, l’accordo e la richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione, utilizzando il modulo SC77, corredato dal programma annuale di esodo e dall’elenco dei lavoratori interessati.

Anche quando l’accordo aziendale ha validità pluriennale, i piani di esodo sono annuali. L’impresa deve quindi presentare ogni anno una specifica richiesta per le cessazioni previste nel relativo periodo. Ad esempio, un piano di esodo 2026 può comprendere le cessazioni dal 31 dicembre 2025, con decorrenza dell’assegno dal 1° gennaio 2026, fino al 30 novembre 2026, con decorrenza dal 1° dicembre 2026. La cessazione del rapporto di lavoro deve sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese.

2. Accreditamento dell’azienda nel Portale Prestazioni Esodo. Dopo l’esito positivo dell’istruttoria della sede INPS competente, la Direzione Generale dell’Istituto accredita l’impresa nel Portale Prestazioni Esodo, assegnandole un codice identificativo di quattro cifre, da utilizzare per l’accesso e le comunicazioni relative alla procedura. L’accreditamento avviene soltanto in occasione del primo accordo aziendale e il codice rimane valido anche per quelli successivi.

L’INPS registra quindi l’accordo aziendale e il relativo piano di esodo, attribuendo a quest’ultimo uno specifico identificativo alfanumerico. Comunica infine all’impresa i codici assegnati e abilita i delegati indicati nel modello AA02 a operare sul Portale Prestazioni Esodo.

3. Certificazione dei requisiti e chiusura del piano di esodo. Dopo l’accreditamento, l’azienda inserisce nel Portale Prestazioni Esodo i codici fiscali dei lavoratori interessati, previa acquisizione della delega scritta, e richiede due certificazioni successive: quella del diritto pensionistico e quella dell’importo della prestazione.

In caso di esito positivo, l’impresa può scaricare la lettera di certificazione dell’importo. Prima di selezionare definitivamente i lavoratori e chiudere il piano di esodo, deve registrare per ciascuno la retribuzione media e le settimane utili degli ultimi quattro anni, necessarie per il calcolo della contribuzione correlata.

L’azienda può inoltre simulare l’onere finanziario da garantire, tenendo presente che la simulazione non comprende la maggiorazione del 15% prevista per la fideiussione bancaria. Una volta chiuso il piano, deve scegliere la modalità di garanzia tra fideiussione bancaria e versamento della provvista in unica soluzione.

4. Liquidazione della prestazione. La sede INPS competente istruisce e definisce la domanda di assegno. L’azienda può monitorarne lo stato attraverso il Portale Prestazioni Esodo e scaricare il provvedimento di liquidazione (modello TE08).

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e gli eventuali arretrati sono corrisposti con il primo pagamento.

5. Finanziamento delle prestazioni. Per i piani garantiti da fideiussione, l’azienda deve versare anticipatamente la provvista necessaria al pagamento mensile degli assegni. Generalmente, dal giorno 10 di ogni mese può consultare nel Portale Prestazioni Esodo, nella sezione «Pagamenti > Pagamenti mese corrente», l’importo complessivo da finanziare per la mensilità successiva e il dettaglio relativo a ciascun lavoratore.

Il versamento della provvista deve essere effettuato mediante bonifico il primo giorno bancabile successivo al 15 del mese, utilizzando le coordinate disponibili nel Portale e il codice di pagamento C. Eventuali ratei richiesti dall’INPS devono essere finanziati con bonifico separato, utilizzando il codice T. L’azienda deve inoltre caricare nel Portale le ricevute dei versamenti secondo le scadenze previste (messaggio INPS n. 2873/2020). Per i piani finanziati in unica soluzione non è invece richiesta la provvista mensile.

6. Pagamento degli assegni e contribuzione correlata. L’INPS corrisponde mensilmente l’assegno al lavoratore fino alla scadenza prevista, applica le ritenute fiscali e certifica annualmente gli importi erogati. Durante tutto il periodo di accompagnamento, l’azienda deve versare la contribuzione correlata, utile alla maturazione del diritto e alla determinazione della futura pensione.

L’assegno di esodo non si trasforma automaticamente in pensione: il lavoratore deve presentare la domanda di pensionamento in tempo utile, per evitare interruzioni del trattamento economico.

Costi per le imprese e benefici per i lavoratori

L’isopensione comporta un impegno finanziario rilevante. L’azienda sostiene il costo dell’assegno mensile, erogato per 13 mensilità, e la contribuzione correlata, determinata sulla retribuzione media imponibile degli ultimi 48 mesi. A questi importi possono aggiungersi oneri bancari e incentivi all’esodo (art. 4, legge n. 92/2012; INPS, circolare n. 119/2013).

Per il lavoratore, il vantaggio consiste nell’uscita anticipata con continuità reddituale e contributiva. L’assegno è tuttavia generalmente inferiore alla retribuzione, non beneficia della perequazione automatica ed è soggetto a tassazione ordinaria. Non è direttamente reversibile ai superstiti e non si trasforma automaticamente in pensione: alla scadenza occorre presentare apposita domanda (INPS, circolare n. 119/2013).

Isopensione 2026-2028 in sintesi

Anticipo pensionistico

Fino a 7 anni per le cessazioni ammesse entro il 30 novembre 2026; dal 2027 massimo 4 anni, salvo proroghe.

Requisiti pensionistici

Incremento di un mese nel 2027 e di tre mesi complessivi dal 2028, con specifiche esclusioni.

Beneficiari

Lavoratori a tempo indeterminato e dirigenti in esubero, nel rispetto dei requisiti previdenziali.

Procedura aziendale

Accordo sindacale, piano annuale, certificazione INPS, garanzie finanziarie e domande individuali.

Costi e benefici

Assegno e contribuzione a carico dell’azienda; uscita anticipata con continuità reddituale e previdenziale.

 


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