#Finsubito news dalla rete – Bonus Mamme 2026. La circolare INPS n.106 del 16 ottobre 2026


 

Di Gilda Venezia, 21.10.2026

Il 16 ottobre l’INPS ha emanato la circolare n.106 per l’accesso al Bonus Mamme 2026.

Qui una Sintesi a cura di Gilda Venezia non sostitutiva della circolare INPS  e dei messaggi successivi dell’Istituto

Il Bonus Mamme 2026 è un’integrazione al reddito riconosciuta dall’INPS, a domanda, alle lavoratrici madri con due o più figli. L’importo è di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma, fino a un massimo di dodici mensilità e a un importo complessivo annuo di 720 euro. 

Rispetto al 2025 l’importo mensile sale da 40 a 60 euro. La misura si colloca in continuità con il beneficio previsto per il 2025 dall’art. 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, e opera in attesa dell’esonero contributivo parziale di cui all’art. 1, comma 219, della legge n. 207/2024, la cui decorrenza è stata differita all’anno 2027 dalla Legge di Bilancio 2026. Per quanto non diversamente previsto, restano fermi i criteri già illustrati con la circolare INPS n. 139/2025. 

1 · Requisiti di accesso 

I requisiti devono essere posseduti congiuntamente. 

Figli 

  • Due figli, compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo, di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni. 
  • Oppure tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni. 
  • Il requisito deve sussistere alla data del 1° gennaio 2026 oppure perfezionarsi entro il 31 dicembre 2026: in questo secondo caso il bonus spetta dal mese di perfezionamento. 
  • Se il requisito sussiste, si intende soddisfatto per l’intero anno, salvo i periodi di sospensione della responsabilità genitoriale e fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli. 
  • In caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso del 2026, il requisito si cristallizza nel mese di nascita: non produce decadenza l’eventuale decesso del bambino né l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. 
  • Non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale. 

Attività di lavoro 

  • Rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. 
  • Lavoro autonomo con iscrizione alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali (D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996) e la Gestione separata (art. 2, comma 26, legge 335/1995). 
  • Rientrano anche i rapporti di lavoro intermittenti e quelli a scopo di somministrazione. 
  • Il beneficio spetta esclusivamente per i mesi o le frazioni di mese di vigenza del rapporto o dell’attività, con esclusione dei periodi di sospensione. 
  • Per le autonome iscritte alle gestioni speciali rilevano i periodi di iscrizione con obbligo contributivo legato all’effettivo esercizio dell’attività; per le professioniste iscritte a una Cassa rilevano i mesi di iscrizione alla Cassa o al Fondo nell’anno 2026; per la Gestione separata rilevano i periodi di effettiva attività di competenza 2026. 
  • Sono escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima. 

Requisito economico 

  • La somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per il 2026 deve essere pari o inferiore a 40.000 euro annui. 
  • Si tiene conto di tutti i redditi da lavoro percepiti dalla madre, compresi quelli esenti da imposizione fiscale o assoggettati a tassazione sostitutiva o agevolata, considerati al lordo di franchigie e riduzioni percentuali. 
  • Rilevano anche i redditi equiparati o sostitutivi della retribuzione percepiti durante la vigenza del rapporto (indennità di congedo di maternità, malattia, congedo straordinario, trattamenti di integrazione salariale). 
  • Non rilevano le prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, come NASpI e DIS-COLL, né i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni ai superstiti. 
  • Per le lavoratrici dipendenti il reddito è considerato al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro; non sono deducibili i contributi facoltativi, inclusi quelli versati per riscatti o ricongiunzioni. 

2 · La regola per le madri con tre o più figli 

Il Bonus Mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche solo in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con tre o più figli titolari di un contratto a tempo indeterminato possono infatti accedere, fino al 31 dicembre 2026, all’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali IVS per la quota a loro carico, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 213/2023. 

  • In caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al bonus cessa a decorrere dal mese di trasformazione. 
  • Rientrano nei contratti a tempo indeterminato anche i rapporti di apprendistato (art. 41, comma 1, D.Lgs. 81/2015). 

3 · Casi pratici indicati dalla circolare 

Situazione  Mesi di spettanza 
Madre di 2 figli al 1° gennaio 2026 (autonoma, tempo determinato o indeterminato); il figlio più piccolo compie 10 anni il 15 settembre 2026  Da gennaio a settembre 2026 
Madre di 3 figli al 1° gennaio 2026 (tempo determinato o autonoma); il figlio più piccolo compie 18 anni il 10 novembre 2026  Da gennaio a novembre 2026 
Madre di 1 figlio al 1° gennaio 2026, con gravidanza in corso; nascita del secondo figlio il 20 aprile 2026  Da aprile a dicembre 2026, a prescindere dalla natura del rapporto 
Madre di 2 figli con contratto a tempo indeterminato; nascita del terzo figlio a settembre 2026  Bonus fino ad agosto; da settembre non spetta più, ma resta l’esonero IVS al 100% 
Madre di 3 figli, il più piccolo di 8 anni, con contratto a tempo indeterminato  Nessun bonus; può accedere all’esonero totale dei contributi IVS 
Madre di 3 figli, il più piccolo di 5 anni, con contratto a tempo determinato trasformato a tempo indeterminato a luglio 2026  Bonus da gennaio a giugno 2026; da luglio esonero totale dei contributi IVS 
Madre di 3 figli, tutti di età superiore ai 18 anni  Nessun bonus e nessun accesso all’esonero contributivo 

4 · Quando e come si riceve 

  • Le mensilità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 sono corrisposte in unica soluzione nel mese di dicembre 2026, contestualmente al pagamento della mensilità riferita a dicembre. 
  • Eventuali ulteriori tempistiche di pagamento saranno comunicate dall’Istituto con successivo messaggio. 

5 · Domanda 

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS a domanda, presentabile mediante i servizi telematici dell’Istituto, direttamente dall’interessata o tramite gli Istituti di patronato e di assistenza sociale o il Contact Center Multicanale. La data di apertura del servizio sarà comunicata con successivo messaggio INPS: si invita a consultare periodicamente il sito dell’Istituto e questa pagina. 

  • Prima di procedere è utile verificare i requisiti anagrafici e reddituali e leggere il messaggio INPS con le istruzioni operative. 
  • Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo alla titolare del beneficio. 
  • Nella domanda vanno dichiarati, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti, i dati anagrafici di ciascun figlio ed eventuale codice fiscale. 
  • In assenza del codice fiscale del figlio occorre allegare la documentazione comprovante la filiazione e l’esistenza in vita, con le modalità già indicate nella circolare n. 139/2025: certificazione anagrafica per i Paesi UE, documentazione apostillata per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja, legalizzata per gli altri. 
  • Va indicata la modalità di pagamento: accredito su IBAN oppure bonifico domiciliato. Per l’IBAN in area SEPA extra Italia è necessario il modulo MV70, se non già prodotto. 
  • La domanda viene acquisita con un numero di protocollo: conservarlo per ogni verifica o richiesta di riesame. 

6 · Istruttoria, riesame e controlli 

  • L’INPS verifica i requisiti con controlli automatizzati su genitorialità, numero dei figli e presenza di rapporti di lavoro per ciascuna mensilità. 
  • L’esito può essere di accoglimento, di accoglimento parziale per alcune mensilità o di rigetto. 
  • Contro il rigetto o l’accoglimento parziale è possibile presentare richiesta di riesame esclusivamente in modalità telematica, entro il termine indicato nel provvedimento. 
  • Le dichiarazioni restano soggette ai controlli del D.P.R. 445/2000 anche dopo l’erogazione: in caso di dichiarazioni mendaci sono previste sanzioni amministrative e penali, la decadenza dal beneficio, il recupero delle somme indebite e la segnalazione all’Autorità giudiziaria. 

7 · Fisco, ISEE e copertura finanziaria 

  • Il bonus non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini dell’ISEE. 
  • L’onere è a carico dello Stato nel limite di 630 milioni di euro per l’anno 2026; sono confermati i conti già istituiti con la circolare n. 139/2025, con denominazione adeguata al riferimento alla Legge di Bilancio 2026 (Allegato n. 1 alla circolare). 

In sintesi 

  • 60 euro al mese, fino a 720 euro nell’anno, pagati in unica soluzione a dicembre 2026. 
  • Serve la domanda: la data di apertura del servizio sarà comunicata con successivo messaggio INPS. 
  • Due figli con il più piccolo sotto i 10 anni, oppure tre o più figli con il più piccolo sotto i 18 anni. 
  • Redditi da lavoro 2026 non superiori a 40.000 euro. 
  • Le madri con tre o più figli a tempo indeterminato non ricevono il bonus, ma hanno l’esonero totale dei contributi IVS a proprio carico fino al 31 dicembre 2026. 

 

 

 


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