Il D.P.R. 380/2001 e le NTC 2018 §4.6 non prevedono alcuna procedura dedicata per valutare sistemi costruttivi additivi integrati nelle opere edilizie italiane ma con il Regolamento (UE) 2024/3110 che include espressamente i prodotti fabbricati tramite stampa 3D e la prassi UNI/PdR 190:2026 entrata in vigore nel marzo 2026, la lacuna normativa deve essere colmata il prima possibile.
1. Il problema: la stampa 3D entra nell’edilizia italiana senza un quadro dedicato
Mentre la stampa tridimensionale di edifici scala dal prototipo all’opera certificata con l’unica azienda italiana nel campo, la WASP che nel febbraio 2026 ha ultimato Itaca, la prima costruzione stampata in 3D attestata conforme alle normative antisismiche italiane ed europee nelle pianura ravennate, a Massa Lombarda (RA), e con Enel Green Power che già nel gennaio 2024 aveva ottenuto dal Genio Civile l’autorizzazione sismica per le prime strutture industriali in calcestruzzo 3D a Montalto di Castro, una questione tecnico-giuridica di primaria importanza resta nell’ombra: nessuna norma vigente attribuisce al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), al suo Servizio Tecnico Centrale (STC) o ad altra autorità italiana un procedimento strutturato e a portata generale per valutare, approvare e sorvegliare i sistemi costruttivi additivi a deposizione cementizia.
Eppure il mercato si muove e le commesse internazionali si moltiplicano: la società texana ICON ha edificato con il proprio sistema Lavacrete una comunità di cento abitazioni a Georgetown, in Texas, dopo aver guidato con l’International Code Council la redazione dell’AC509, i criteri di accettazione che consentono la valutazione di muri portanti, non portanti e a taglio fino a dodici metri di altezza. Anche l’Emirato di Dubai ha trasformato l’obiettivo in obbligo di legge: il Decreto n. 24 del 2021 impone che almeno il venticinque per cento degli edifici sia realizzato con stampa 3D entro il 2030, con registro dei contractor qualificati e certificato di conformità per ciascuna stampante. In Italia, invece, chiunque voglia costruire oggi una casa stampata in 3D è costretto a imboccare la porta stretta di una procedura pensata per sistemi costruttivi generici, nata in un’epoca pre-digitale e non attrezzata per valutare la variabilità di processo, la tracciabilità layer-by-layer e l’anisotropia meccanica propria della costruzione additiva.
Dal 18 dicembre 2024 il Regolamento (UE) 2024/3110, il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) che abroga il Reg. 305/2011, definisce espressamente come “prodotto da costruzione” qualsiasi elemento fisico, compresi quelli fabbricati tramite stampa 3D, e qualifica chi stampa e immette sul mercato come “fabbricante” con tutti gli obblighi che ne conseguono: Dichiarazione di Prestazione, marcatura CE, Passaporto Digitale del Prodotto. Nessun ente italiano ha ancora il mandato operativo di verificare tale conformità per le opere edilizie stampate in 3D. Il presente contributo analizza il vuoto amministrativo-autorizzativo che si è aperto tra il corpus normativo edilizio nazionale costruito attorno al determinismo ingegneristico del cemento armato e della muratura e il nuovo diritto europeo dei prodotti da costruzione additivi, illustrando le ragioni per cui il CSLP e il legislatore italiano non possono ulteriormente rinviare un improcrastinabile intervento organico.
2. Il quadro normativo italiano: DPR 380/2001, NTC 2018 §4.6 e il ruolo del Servizio Tecnico Centrale
Il diritto edilizio italiano poggia su un impianto normativo di consolidata tradizione. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia) assoggetta qualsiasi nuova costruzione al permesso di Costruire (art. 10), impone il deposito del progetto strutturale al Genio Civile (art. 65) e il collaudo statico per le opere la cui sicurezza interessa la pubblica incolumità (art. 67). Nelle zone sismiche, la categoria che comprende quasi l’intero territorio nazionale ai sensi dell’OPCM 3274/2003, nessun lavoro può essere iniziato senza l’autorizzazione scritta dell’Ufficio del Genio Civile competente con l’art. 94 DPR 380, e la Corte di Cassazione mediante sentenza 39335/2018 ha ribadito che tale obbligo vale indipendentemente dal materiale e dal sistema costruttivo impiegati.
Le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018 o NTC 2018, D.M. 17.01.2018, disciplinano analiticamente i sistemi costruttivi in calcestruzzo armato, acciaio, legno e murature ma per tutto il resto, una residuale ma operativa categoria nella quale rientra senza eccezioni la costruzione additiva cementizia, il paragrafo 4.6 NTC prescrive che “qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle presenti norme tecniche, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del D.P.R. 380/01, dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio e previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale.” La Dichiarazione di Idoneità (DId) che ne scaturisce ha tre caratteristiche che ne definiscono i limiti strutturali: è riferita al singolo progetto, non alla tecnologia in astratto, è preventiva all’avvio dei lavori e richiede che il richiedente presenti relazioni con regole di progettazione, giustificazione teorica e sperimentale, e dimostrazione di livelli di sicurezza almeno equivalenti a quelli NTC.
Per i materiali, il paragrafo 11.1, caso c) NTC 2018 richiede, in assenza di norma armonizzata, un Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato dal Presidente del CSLP. Solo con CVT in mano il Direttore dei Lavori può accettare il materiale in cantiere; senza, la responsabilità professionale ricade integralmente su di lui. Non esistono, ad oggi, miscele cementizie per stampa 3D dotate di norma armonizzata europea ai sensi del CPR che consenta la marcatura CE diretta: ogni miscela è di fatto un prodotto innovativo che richiede percorso di valutazione individuale.
L’istruttoria che il STC è chiamato a svolgere per la DId e per il CVT di un sistema costruttivo additivo è però di natura radicalmente diversa rispetto a quella tradizionale: non si tratta di verificare la resistenza caratteristica di un calcestruzzo C25/30 prodotto in conformità alla UNI EN 206, ma di valutare la buildability, ovvero la capacità del materiale di sostenere il proprio peso e quello degli strati successivi prima dell’indurimento, la printability come fluidità attraverso l’ugello, il coefficiente di adesione interstrato in condizioni di differente umidità e temperatura, la risposta ciclica in zona sismica di una struttura priva di casseforma. Nessun manuale tecnico del CSLP contempla oggi questi parametri, e il STC non dispone di laboratori accreditati per provarli.
3. Il Regolamento (UE) 2024/3110 e la qualificazione della stampa 3D come prodotto edilizio
Il Regolamento (UE) 2024/3110, approvato il 27 novembre 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 dicembre 2024, segna una svolta definitiva di primaria importanza: la nozione di “prodotto da costruzione” è estesa espressamente a qualsiasi elemento fisico, “compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D”, immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in un’opera edilizia all art. 3, n. 1. Il considerando 60 del Regolamento chiarisce senza ambiguità che chi stampa prodotti da costruzione in 3D e li immette sul mercato deve rispettare gli obblighi che incombono ai fabbricanti, anche per quanto riguarda l’utilizzo di dataset 3D appropriati, i materiali sottoposti alle procedure applicabili e le informazioni da fornire sui dataset e sul materiale di stampa.
Ne derivano obblighi concreti: il fabbricante deve redigere una Dichiarazione di Prestazione e di Conformità (DoP) e apporre la marcatura CE, dopodiché entro diciotto mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato previsto dall’artt. 76-78, il fabbricante sarà tenuto a mettere a disposizione un Passaporto Digitale del Prodotto (DPP) attraverso il sistema centralizzato europeo, un indispensabile strumento che dovrà contenere le specifiche del dataset 3D, le caratteristiche del materiale e la tracciabilità del processo. La vigilanza sul mercato e il rispetto degli obblighi CPR spetta agli Stati membri: in Italia, la competenza primaria ricade sul Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ma non esiste ancora un’unità operativa dedicata alla sorveglianza dei prodotti da costruzione additivi.
Parallelamente, il quadro tecnico di riferimento si è arricchito di due strumenti nuovi. A livello internazionale, la norma ISO/ASTM 52939:2023, recepita in Italia come UNI EN ISO/ASTM 52939:2024, definisce i requisiti di assicurazione della qualità per la costruzione additiva di edifici e opere, con un approccio orientato al processo: non fissa resistenze caratteristiche, ma stabilisce come strutturare la cella di stampa, come qualificare gli operatori, come documentare il processo e garantire la tracciabilità. A livello nazionale, il 5 marzo 2026 è stata pubblicata la prassi UNI/PdR 190:2026 “Linee guida per la progettazione e i controlli di qualità di costruzioni realizzate attraverso la fabbricazione digitale con materiali cementizi”, sviluppata in collaborazione con Enel Green Power, che per la prima volta fissa criteri progettuali, requisiti dei materiali e procedure di collaudo specificamente per il 3D Concrete Printing (3DCP). La prassi introduce un coefficiente parziale di sicurezza aggiuntivo pari a 1,35 per tenere conto della variabilità del processo di estrusione e prescrive, in attesa di maggiori evidenze sulla duttilità delle strutture additive, un comportamento non dissipativo con fattore di struttura q = 1,0 nel calcolo sismico. La prassi impone inoltre un registro di stampa continuo che monitori temperatura, velocità dell’ugello e pressione, un primo antecedente italiano di tracciabilità digitale del cantiere additivo.
A livello internazionale, il modello di riferimento più maturo è quello statunitense: ICON, dopo aver guidato la redazione dell’AC509, ha ottenuto il rapporto di valutazione ESR-4652 che autorizza il proprio sistema costruttivo in Lavacrete per muri portanti, non portanti e a taglio fino a quaranta piedi (12,2 m). Il modello ICON dimostra che la validazione tecnica indipendente, condotta su basi sperimentali robuste, è la precondizione per la diffusione scalabile della tecnologia: non un atto individuale di cantiere, ma un documento di sistema replicabile. Nulla di analogo esiste in Italia.
4. Il vuoto di competenza: chi valida la DId per un sistema costruttivo additivo?
Il nodo centrale del problema amministrativo-autorizzativo italiano è la natura della DId ex §4.6 NTC 2018: essa non è, a differenza dell’ESR-4652 americano o dell’ETA europea (Valutazione Tecnica Europea ai sensi degli artt. 32 e 95, par. 4, del Reg. 2024/3110), un documento generale di sistema. È una dichiarazione riferita al singolo progetto e al singolo cantiere: ciò significa che ogni committente di una casa stampata in 3D in Italia deve ricominciare daccapo il procedimento davanti al CSLP: presentare una nuova relazione teorico-sperimentale, attendere l’istruttoria del STC, ottenere il parere conforme del Consiglio e la firma del Presidente. Il caso Enel-Federico II a Montalto di Castro, per il quale l’iter davanti al Genio Civile e al CSLP ha richiesto circa due anni, con via libera dell’11 gennaio 2024, è davvero emblematico: è l’unico precedente di autorizzazione sismica per un’opera non temporanea in calcestruzzo stampato in 3D in Italia e proprio per questo non è replicabile automaticamente: dimostra la percorribilità della via, non ne elimina la lunghezza.
Il problema si ramifica in tre direzioni. La prima è la competenza tecnica: il STC non dispone oggi di personale specializzato nella valutazione dei sistemi costruttivi additivi, né di laboratori attrezzati per le prove caratteristiche che UNI/PdR 190:2026 e ISO/ASTM 52939:2024 richiedono prove di buildability, test di adesione interstrato, analisi della risposta sismica di strutture estruse. La seconda è la competenza materiale: la DId copre il sistema strutturale, ma chi valuta la conformità del materiale di stampa ai sensi del CPR 2024/3110? Il MIMIT, attraverso gli organismi notificati? L’organismo di valutazione tecnica (TAB) designato ai sensi degli artt. 32 e 95, par. 4, del Reg. 2024/3110 per il rilascio dell’ETA? In Italia manca un TAB accreditato per i sistemi costruttivi additivi. La terza è la figura professionale: nel cantiere 3D esiste un ruolo operativo nuovo, l’operatore del sistema di movimentazione e l’addetto alla miscelazione e pompaggio identificati dalla UNI/PdR 190, che non corrisponde ad alcuna categoria professionale riconosciuta dall’ordinamento italiano, né è regolamentato ai fini della responsabilità civile e penale in caso di cedimento strutturale.
Esiste inoltre un conflitto silenzioso tra livelli di governance: la DId è emessa dal CSLP su istruttoria del STC e il provvedimento finale spetta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT); l’autorizzazione sismica è del Genio Civile regionale; il Permesso di Costruire è del Comune; la sorveglianza del CPR 2024/3110 è del MIMIT. Nessuna norma chiarisce oggi come coordinare questi quattro soggetti in un procedimento unico o quanto meno sincronizzato quando l’oggetto da valutare è un sistema costruttivo additivo coperto contemporaneamente da norma nazionale (NTC 2018), prassi tecnica (UNI/PdR 190:2026) e regolamento europeo (CPR 2024/3110).
5. I profili di diritto amministrativo: il procedimento autorizzativo e l’integrazione del CPR 2024/3110
Dal punto di vista del procedimento amministrativo, la questione centrale è la valutazione di conformità prevista dal CPR 2024/3110: il Regolamento non si occupa direttamente delle opere di costruzione, ma dei prodotti da costruzione immessi sul mercato; tuttavia, la novità della sua definizione estesa alla stampa 3D comporta che il dataset, il materiale e il processo di stampa debbano essere assoggettati alla valutazione di conformità europea prima ancora che l’opera riceva l’autorizzazione nazionale. Chi acquista il servizio di stampa 3D da un’impresa che vende contestualmente la miscela e il dataset computazionale si trova di fronte a un soggetto unico che è contemporaneamente fabbricante CPR e impresa appaltatrice ai sensi del Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023): l’attuale ordinamento non dispone di strumenti per gestire questa sovrapposizione di ruoli e responsabilità.
Nell’attuale schema, il procedimento di DId ha il suo fulcro nell’istruttoria del STC, cui seguono il parere del CSLP e la firma del Presidente ai sensi dell’art. 52 comma 2 DPR 380. Con l’entrata in applicazione del CPR 2024/3110, questo procedimento dovrebbe essere integrato, o almeno coordinato, con la procedura di valutazione della conformità europea per i prodotti e i sistemi coinvolti. La prassi UNI/PdR 190:2026 offre oggi un primo ancoraggio tecnico: le sue prescrizioni su materiali, processo, figure professionali e registro di stampa potrebbero diventare la base documentale del fascicolo da presentare in sede di istruttoria DId, riducendo l’onere probatorio a carico del singolo richiedente. Tuttavia, la prassi di riferimento UNI non è una norma tecnica obbligatoria: non ha lo stesso rango giuridico delle NTC, e il STC potrebbe non riconoscerla come sufficiente in assenza di una circolare ministeriale o di una linea guida del CSLP che ne recepisca espressamente i contenuti.
Un ulteriore profilo critico riguarda il collaudo statico. L’art. 67 DPR 380 prevede il collaudo per tutte le opere che interessano la pubblica incolumità, e il collaudatore statico è chiamato a verificare la conformità dell’opera ai disegni progettuali e alle specifiche tecniche. In un cantiere 3D, la “specificazione tecnica” non è un disegno di carpenteria ma un dataset parametrico e un’istruzione di stampa: il collaudatore deve essere in grado di verificare che il manufatto corrisponda al file, che la tracciatura strato per strato (layer-by-layer) sia stata rispettata, che il registro di stampa richiesto dalla UNI/PdR 190 sia completo e coerente con le dichiarazioni di prestazione del materiale. Nessun corso di formazione professionale dei collaudatori statici italiani comprende oggi queste competenze, e nessuna norma indica che tipo di qualifica aggiuntiva un collaudatore debba possedere per intervenire su un edificio additivo.
6. Osservazioni conclusive e proposte operative
Il quadro descritto evidenzia un’urgenza regolamentativa che il legislatore italiano e le autorità di settore non possono ignorare: la crescente domanda globale di stampa 3D di edifici non è tecnologia del futuro: è già presente, è operativa e produce già il primo stock di costruzioni certificate in Italia. Le fonti europee, CPR 2024/3110, applicabile dall’8 gennaio 2026 (entrato in vigore il 7 gennaio 2025), e le norme tecniche ISO/ASTM 52939 e UNI/PdR 190:2026, creano obblighi e aspettative che il sistema autorizzativo nazionale non è ancora attrezzato a soddisfare. Il rischio è duplice: da un lato, la paralisi di fatto del settore per la lunghezza e l’imprevedibilità del percorso DId; dall’altro, l’autoregolamentazione tecnica senza controllo indipendente, con conseguente esposizione del committente e del costruttore a responsabilità incerte in caso di danno.
Si propongono tre interventi coordinati:
– Adozione di una Linea Guida CSLP per i sistemi costruttivi additivi: il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dovrebbe pubblicare, sul modello delle Linee Guida per i sistemi compositi fibrorinforzati (FRCM/CRM) del 2019, una Linea Guida specifica per i “Sistemi costruttivi a deposizione additiva cementizia”. La Linea Guida dovrebbe recepire i criteri della UNI/PdR 190:2026 e della UNI EN ISO/ASTM 52939:2024, fissare i requisiti minimi del fascicolo tecnico da presentare per la DId, definire le prove di laboratorio obbligatorie (con riferimento al metodo AC509 come standard internazionale di confronto) e individuare i laboratori accreditati idonei. Questa Linea Guida trasformerebbe la DId da atto individuale e imprevedibile a procedimento standardizzato con tempi certi. L’esperienza Enel-Federico II a Montalto di Castro, primo e finora unico precedente di validazione sismica per struttura additiva in Italia, dovrebbe essere formalmente adottata come caso di studio metodologico allegato alla Linea Guida, elevando il “metodo Enel” a riferimento operativo per le istruttorie future.
– Istituzione di un registro nazionale degli operatori di sistemi costruttivi additivi: sul modello del registro istituito dall’Emirato di Dubai con il Decreto n. 24/2021, il MIT, o in via transitoria l’ordine degli Ingegneri in coordinamento con il CSLP, dovrebbe prevedere una qualificazione professionale specifica per il “Direttore di Stampa” quale figura responsabile del processo additivo in cantiere, distinto ma coordinato con il Direttore dei Lavori. Tale qualifica richiederebbe un percorso formativo certificato (formazione su 3DCP, tirocinio su cantiere additivo, verifica della competenza sul software di slicing e sul sistema di controllo della stampante) e la tenuta di un registro pubblico consultabile da Comuni e Geni Civili in sede di istruttoria. La qualificazione del personale è la precondizione tecnica per qualsiasi collaudo credibile di un’opera additiva.
– Chiarimento normativo sull’autorità competente per la vigilanza CPR 2024/3110 nel settore edilizio: un decreto ministeriale congiunto MIT-MIMIT, o in via alternativa una circolare interistituzionale, dovrebbe stabilire con precisione quali organismi notificati italiani possono rilasciare la valutazione di conformità CPR per materiali, dataset e servizi di stampa 3D da costruzione. Contestualmente, dovrebbe essere chiarito il rapporto tra la marcatura CE del materiale CPR (competenza MIMIT/organismo notificato) e la DId del sistema strutturale (competenza CSLP/STC), con l’indicazione se e in quale misura la prima possa esonerare da parte degli adempimenti richiesti dalla seconda. Senza questa chiarificazione, l’impresa che stampa e il committente che ordina rischiano di dover percorrere in parallelo due procedimenti senza raccordo, con costi moltiplicati e incertezza sul risultato.
Il tema delle abitazioni stampate in 3D non è qualcosa di futuribile ma è già realtà (soprattutto internazionale) ma è normato in modo frammentario e urgente. L’Italia, che ospita già sul proprio territorio le prime costruzioni additive certificate e vanta imprese come WASP pioniere mondiali della tecnologia, ha la possibilità e la responsabilità di dotarsi di un impianto giuridico adeguato prima che il mercato si espanda senza regole certe. Agire ora (con la Linea Guida CSLP, il registro professionale e la chiarificazione CPR) è il passo paradigmatico della buona regolazione. Nonché, in questo caso, rappresenta una questione di sicurezza pubblica.
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