Cambiano le regole per il riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia. Con la circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026, l’Istituto ha infatti esteso la possibilità di riconoscere, ai fini della tutela previdenziale, il giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico anche quando la visita viene effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
La novità supera il precedente orientamento applicativo dell’INPS, secondo il quale il riconoscimento del giorno precedente era ammesso soltanto nel caso di visita domiciliare.
Il nuovo criterio è stato adottato d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e si applica a partire dalla pubblicazione della circolare.
Come funzionava la regola prima della nuova circolare
In via generale, per ottenere il riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia, il lavoratore deve presentare una certificazione medica che attesti lo stato di incapacità temporanea al lavoro.
La data di inizio dell’evento indicata nel certificato assume un’importanza determinante sotto il profilo previdenziale. Da essa dipendono, tra l’altro:
- il calcolo del periodo di carenza, vale a dire i primi tre giorni non indennizzati dall’INPS;
- le percentuali applicabili all’indennità;
- il calcolo del periodo massimo assistibile;
- alcuni effetti connessi alle sanzioni previste nell’ambito della prestazione di malattia.
L’orientamento precedente consentiva tuttavia di riconoscere anche il giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato quando il medico curante aveva valorizzato la voce “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando proprio quel giorno, e la certificazione era stata effettuata a seguito di visita domiciliare.
La stessa possibilità non era invece prevista quando il lavoratore veniva visitato presso l’ambulatorio del medico di medicina generale.
Cosa cambia dal 4 settembre 2026
La nuova circolare introduce un’importante estensione della tutela.
L’INPS stabilisce infatti che il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico può essere riconosciuto anche in caso di visita ambulatoriale.
Il principio resta quello già applicato alle visite domiciliari: l’evento di malattia, in via generale, decorre dalla data di redazione del certificato, ma può essere riconosciuto anche per il giorno precedente quando ricorrono le condizioni previste.
La modifica nasce dalla necessità di adeguare l’applicazione della disciplina all’attuale organizzazione dell’assistenza territoriale.
Perché l’INPS ha modificato l’orientamento
Alla base della decisione vi è anche l’evoluzione del ruolo del Medico di Medicina Generale (MMG) e la progressiva riduzione del numero dei medici operanti sul territorio.
L’Istituto richiama nella circolare i maggiori carichi di lavoro e l’incremento degli adempimenti organizzativi e assistenziali che gravano sui medici di medicina generale.
Un ulteriore elemento considerato dall’INPS è la crescente diffusione della prassi di programmare gli accessi presso gli ambulatori, anche allo scopo di evitare situazioni di sovraffollamento nelle sale d’attesa e tutelare i pazienti.
In questo contesto, secondo l’Istituto, mantenere una differenza tra visita domiciliare e visita ambulatoriale avrebbe potuto determinare una disparità nella tutela previdenziale del lavoratore.
La nuova interpretazione mira quindi a garantire una tutela effettiva ed equa, uniformando il trattamento sul territorio nazionale.
Quali sono le condizioni per ottenere il riconoscimento
L’estensione non significa che il lavoratore possa ottenere automaticamente il riconoscimento del giorno precedente.
La circolare stabilisce condizioni precise.
Il giorno indicato come decorrenza della malattia può essere antecedente alla data del certificato di un solo giorno.
Inoltre, il giorno precedente non deve essere:
- un giorno festivo infrasettimanale;
- un sabato;
- una domenica.
La ragione di queste esclusioni è legata alla presenza del servizio di continuità assistenziale, al quale il lavoratore deve rivolgersi nelle giornate indicate.
Pertanto, la nuova possibilità riguarda il giorno lavorativo immediatamente precedente alla redazione del certificato, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’INPS.
Un solo giorno di retroattività
Un aspetto particolarmente importante riguarda il limite temporale.
Il riconoscimento previdenziale non può essere esteso arbitrariamente a giorni antecedenti.
Se nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” viene indicata una data anteriore di oltre un giorno rispetto alla data di rilascio del certificato, viene meno la possibilità di riconoscere il giorno precedente ai fini della tutela previdenziale.
L’INPS ritiene infatti che, in una simile situazione, non possa essere ricondotta con certezza la decorrenza alla data della chiamata del lavoratore al medico curante.
Il limite di un giorno rimane quindi essenziale per l’applicazione della nuova disciplina.
Anche la visita ambulatoriale entra nella tutela
La principale novità della circolare n. 92/2026 consiste proprio nel superamento della distinzione precedentemente esistente tra visita domiciliare e visita ambulatoriale.
Prima della nuova disposizione, il riconoscimento del giorno precedente era escluso quando la visita veniva effettuata presso lo studio del medico curante.
Con il nuovo orientamento, invece, il giorno immediatamente precedente alla certificazione può essere riconosciuto anche in presenza di visita ambulatoriale, sempre che siano rispettate le condizioni previste.
La modifica riguarda quindi direttamente una situazione ormai frequente nella gestione ordinaria delle visite da parte dei medici di medicina generale.
Effetti sul calcolo della carenza e dell’indennità
La data di decorrenza dell’evento di malattia non rappresenta un elemento meramente formale.
Il suo riconoscimento può incidere sul computo dei giorni di malattia e, conseguentemente, sul calcolo della cosiddetta carenza, sulle percentuali di indennizzo e sul periodo massimo assistibile.
Per questo motivo l’estensione introdotta dall’INPS assume rilevanza concreta per i lavoratori, soprattutto nei casi in cui la richiesta di assistenza medica e la visita non coincidano temporalmente con la data di emissione del certificato.
La circolare ribadisce comunque che la certificazione deve attestare, sulla base della valutazione clinica effettuata dal medico, la sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro.
La regola vale anche per continuazione e ricaduta
Il criterio relativo al riconoscimento del giorno precedente era già stato utilizzato dall’INPS anche per le certificazioni di continuazione e ricaduta della malattia.
La logica della disposizione resta quella di evitare che il lavoratore venga penalizzato quando la visita medica non possa essere effettuata nella stessa giornata della richiesta al medico curante.
La nuova interpretazione amplia ora questo principio anche alle visite effettuate in ambulatorio.
Il riferimento alla normativa sui medici di medicina generale
Nella circolare l’INPS richiama anche la disciplina contrattuale dei medici di medicina generale.
In particolare, viene ricordata la facoltà prevista dai contratti di lavoro dei MMG di effettuare la visita domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12 del giorno immediatamente successivo, quando ne ricorrano le condizioni e la visita domiciliare sia ritenuta necessaria.
L’Istituto considera questo elemento nell’ambito della propria interpretazione della decorrenza della malattia, sottolineando l’esigenza di non penalizzare il lavoratore per i tempi organizzativi connessi all’assistenza medica.
Una modifica orientata all’uniformità nazionale
La circolare n. 92 del 4 settembre 2026 rappresenta, in sostanza, un aggiornamento dell’orientamento applicativo dell’INPS sulla decorrenza della tutela previdenziale della malattia.
Il principio generale non viene modificato: la malattia decorre, di norma, dalla data di redazione del certificato medico.
Viene però ampliata la possibilità di riconoscere il giorno immediatamente precedente, superando il precedente limite che escludeva le visite ambulatoriali.
La finalità dichiarata è quella di garantire una maggiore uniformità di trattamento tra i lavoratori, indipendentemente dalla modalità con cui viene effettuata la visita medica, tenendo conto delle trasformazioni intervenute nell’organizzazione dell’assistenza territoriale.
La nuova disciplina è operativa dalla data di pubblicazione della circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
