Una vincita al Totocalcio reclamata quando erano ormai trascorsi i 90 giorni previsti per la riscossione ha portato davanti al giudice il rapporto tra giocatore, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e concessionario. La controversia non si è però conclusa con una decisione sul diritto del vincitore a ottenere il premio: il giudizio si è arrestato su questioni processuali. La sentenza offre comunque indicazioni rilevanti sulla ripartizione delle competenze nel sistema dei concorsi pronostici sportivi e, in particolare, sul soggetto tenuto al pagamento delle vincite.
Il caso nasce da una giocata al Totocalcio effettuata nel novembre 2022 per 430 euro. La schedina aveva totalizzato 13 punti e, essendo risultate quattro unità vincenti con lo stesso punteggio, il premio spettante per ciascuna era di oltre 60.000 euro.
Il giocatore non aveva tuttavia richiesto immediatamente la riscossione. Soltanto nel luglio 2023, tramite il proprio legale, si era rivolto ad ADM per conoscere le modalità con cui ottenere il pagamento. L’Agenzia aveva risposto nell’agosto successivo negando la possibilità di riscuotere il premio, poiché erano trascorsi più di 90 giorni solari dalla data a partire dalla quale la vincita poteva essere incassata.
Da qui il ricorso in sede civile, promosso per ottenere il riconoscimento del diritto al premio.
ADM si è costituita eccependo innanzitutto la propria estraneità alla domanda di pagamento. La gestione del Totocalcio, ha sostenuto l’Amministrazione, è affidata ai concessionari e sarebbe quindi il concessionario attraverso il quale è stata effettuata la giocata il soggetto cui rivolgere la richiesta. Nel merito, l’Agenzia ha inoltre richiamato l’intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione.
Nel corso del procedimento il giocatore ha quindi chiesto di chiamare in causa il concessionario. Ed è proprio su questo passaggio che si è innestata una delle questioni decisive della sentenza.
Il giudice aveva autorizzato la chiamata del terzo e fissato una nuova udienza. La notificazione al concessionario è stata però effettuata oltre il termine previsto dal rito semplificato.
La sentenza ricorda che, in base agli articoli 281 decies e seguenti del Codice di procedura civile, quando l’attore viene autorizzato a chiamare un terzo deve rispettare i termini perentori previsti per la notificazione. Il fatto che il provvedimento del giudice non abbia indicato uno specifico termine non significa, precisa la decisione, che la chiamata possa essere effettuata senza limiti temporali: trovano applicazione i termini stabiliti direttamente dalla legge.
Nel caso esaminato, tra la notificazione e l’udienza avrebbero dovuto intercorrere almeno quaranta giorni liberi. La chiamata è stata invece notificata successivamente alla scadenza risultante da tale calcolo.
Da qui la dichiarazione di improcedibilità nei confronti del concessionario.
L’altro punto centrale riguarda ADM.
Il giudice ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia, ricostruendo il funzionamento del sistema del gioco pubblico.
I giochi restano riservati allo Stato e ADM esercita funzioni di regolamentazione, vigilanza e controllo. Questo, tuttavia, non significa che sia l’Agenzia a dover materialmente corrispondere al giocatore le vincite derivanti da una giocata raccolta attraverso un concessionario.
La sentenza ripercorre l’evoluzione normativa a partire dalla disciplina dei concorsi pronostici sportivi, ricordando come lo Stato possa affidarne l’esercizio a soggetti privati attraverso il sistema concessorio.
Particolare rilievo assume la disciplina introdotta con la riforma dei concorsi pronostici sportivi del 2021.
Il regolamento stabilisce che la raccolta delle giocate venga effettuata dai concessionari attraverso i punti vendita e i canali di gioco a distanza. Per le giocate effettuate presso la rete fisica, inoltre, la ricevuta di partecipazione originale e integra costituisce il titolo necessario per dimostrare la giocata e richiedere premi e rimborsi.
È quindi il concessionario che ha emesso il titolo a doverne verificare la validità, attraverso la propria rete e in collegamento con il totalizzatore nazionale, e a procedere all’eventuale pagamento.
Per il giudice la distinzione è netta: ADM controlla e regolamenta il sistema, mentre il rapporto operativo relativo alla giocata e alla riscossione della vincita fa capo al concessionario.
La decisione sottolinea inoltre che, nel caso concreto, dalla documentazione relativa alla giocata risultavano già sia l’identità del concessionario sia l’indicazione che il titolo era ormai prescritto. Il giocatore, secondo il Tribunale, disponeva quindi prima dell’avvio della causa degli elementi necessari per individuare il soggetto cui rivolgere la domanda di pagamento.
Per le vincite superiori a 3.000 euro, la disciplina richiamata nella sentenza prevede che il possessore della ricevuta vincente si presenti entro 90 giorni solari dalla comunicazione ufficiale degli esiti del concorso presso i punti predisposti dal concessionario per la verifica del titolo. Il pagamento può poi essere effettuato attraverso accredito sul conto corrente, assegno circolare oppure, nei limiti e secondo le modalità consentite, in contanti.
Il termine dei 90 giorni rappresentava quindi il nodo sostanziale della controversia. Ma proprio su questo punto la sentenza non arriva a pronunciarsi nel merito.
Ed è questo l’aspetto da distinguere con attenzione.
Il giudice non ha stabilito, con una decisione di merito nei confronti del concessionario, che il giocatore avesse definitivamente perso il diritto alla cifra vinta. La domanda contro ADM non poteva essere accolta perché l’Agenzia non era il soggetto tenuto al pagamento; contemporaneamente, la domanda nei confronti del concessionario non ha potuto essere esaminata perché la sua chiamata in causa era tardiva.
Il procedimento si è quindi chiuso prima di poter affrontare nel merito la controversia tra giocatore e soggetto tenuto al pagamento.
ADM è stata estromessa per difetto di legittimazione passiva e il giudizio è stato dichiarato estinto a seguito dell’improcedibilità della chiamata del terzo. Le spese sono state integralmente compensate, proprio perché la decisione è intervenuta su questioni processuali senza consentire una valutazione della soccombenza sul merito della pretesa.
La pronuncia e’ interessante soprattutto perché delimita con chiarezza i ruoli all’interno della filiera del gioco pubblico. La riserva statale e l’attività di vigilanza esercitata da ADM non determinano automaticamente una responsabilità diretta dell’Agenzia per il pagamento delle vincite. Nei concorsi pronostici raccolti in concessione, è il concessionario che gestisce la giocata, verifica il titolo e provvede alla liquidazione del premio.
Il caso evidenzia allo stesso tempo l’importanza dei termini previsti per la riscossione. Una vincita, anche di importo rilevante, richiede che il possessore del titolo attivi tempestivamente la procedura prevista e si rivolga al soggetto competente. E, qualora la questione arrivi davanti al giudice, anche il rispetto dei termini processuali può diventare determinante: in questo caso ha impedito che venisse affrontata proprio la questione sostanziale più importante, cioè se il premio potesse ancora essere reclamato nonostante il decorso dei 90 giorni.
Nota redazionale — Il presente contributo, redatto da professionisti regolarmente iscritti all’Ordine degli Avvocati, è strutturato nella forma della giurisprudenza commentata e si fonda su una sentenza pronunciata. Per esigenze di tutela della riservatezza, i dati identificativi delle parti coinvolte sono stati omessi.
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