Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo (R&S) è un incentivo fiscale introdotto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) er sostenere la competitività delle aziende stanziate sul territorio nazionale, rimborsando una quota delle spese sostenute per progetti di innovazione scientifica e tecnologica. La misura è accessibile a tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dal settore economico, dalle dimensioni aziendali o dal regime fiscale adottato. Tuttavia, ci sono precise condizioni e scadenze da rispettare, anche alla luce dei recenti aggiornamenti ministeriali.
A chi spetta il credito d’imposta ricerca e sviluppo
Per accedere al bonus, i progetti aziendali devono rientrare nei criteri tecnici internazionali (definiti dal manuale di Frascati OCSE) ed evidenziare elementi di novità, creatività e incertezza scientifica o tecnologica. In particolare, sono ammessi:
- attività sperimentali o teorici intrapresi per acquisire nuove conoscenze, senza scopi applicativi diretti;
- ricerca pianificata mirata ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi;
- piani, progetti o prototipi nuovi o migliorati utilizzando delle conoscenze esistenti (scientifiche, tecnologiche o commerciali).
Le spese ammissibili
Il calcolo dell’agevolazione si basa su una serie di costi diretti legati al progetto. Sono ammesse le spese per:
- retribuzioni e contributi di ricercatori, tecnici e collaboratori impiegati nelle attività di R&S.
- beni strumentali, quote di ammortamento o canoni di locazione finanziaria di macchinari, strumenti di laboratorio e software utilizzati nel progetto.
- contratti di ricerca (extra-muros) stipulati con Università, enti di ricerca o startup innovative.
- spese per consulenze specialistiche o per contratti relativi a brevetti e licenze.
- materiali e forniture impiegati direttamente nelle fasi di sperimentazione o nella realizzazione di prototipi.
Aliquote e modalità di utilizzo
Le condizioni stabilite dalla normativa (art. 1, comma 200, legge 160/2019 e successive modifiche della legge di bilancio) prevedono parametri precisi per la quantificazione e la fruizione del bonus. Il calcolo del bonus si basa su una percentuale fissa: lo Stato rimborsa il 10% delle spese complessive ritenute ammissibili, una cifra che va calcolata al netto di eventuali altri contributi pubblici già ricevuti per lo stesso progetto. Per evitare un impatto eccessivo sulle casse dello Stato, è stato fissato un tetto massimo: ogni singola azienda può ottenere al massimo 5 milioni di euro all’anno. Si tratta di una misura stabile e di lungo periodo, dal momento che la scadenza attuale della norma è stata estesa fino al 2031.
Una volta calcolata la cifra spettante, l’azienda non riceve un bonifico bancario, ma recupera la somma sotto forma di sconto sulle tasse da pagare. Il recupero avviene esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 telematico, utilizzando il codice tributo specifico (6938). Questo sconto non può essere applicato tutto in una volta, ma deve essere obbligatoriamente suddiviso in tre quote annuali di pari importo. L’utilizzo di queste quote può iniziare a partire dall’anno successivo a quello in cui sono state effettivamente sostenute e pagate le spese di ricerca e sviluppo.
| Parametro | Regola operativa |
|---|---|
| Aliquota di calcolo | 10% della base di spesa ammissibile (assunta al netto di altri contributi ricevuti). |
| Massimale annuo | Limite massimo di 5 milioni di euro per beneficiario. |
| Orizzonte temporale | La misura è confermata e operativa fino al 2031. |
| Modalità di recupero | Esclusivamente in compensazione tramite modello F24 telematico, diviso in 3 quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (Codice tributo: 6938). |
Gli adempimenti obbligatori per evitare sanzioni
Il credito d’imposta R&S è un’agevolazione automatica, significa che per ottenere il credito d’imposta l’impresa non deve partecipare a un bando di gara, non deve attendere una graduatoria e non serve l’approvazione preventiva di un’istanza da parte di un ente pubblico. L’accesso al bonus avviene tramite il meccanismo dell’autoliquidazione. È cioè l’azienda che calcola autonomamente l’importo che le spetta in base alle spese sostenute e lo inserisce direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Una volta inserito il dato, l’importo viene compensato nel modello F24 per pagare le tasse e i contributi previdenziali, senza dover richiedere autorizzazioni specifiche per l’utilizzo.
Tuttavia, l’automatismo non esonera dal rispetto di rigide condizioni formali, poiché la fruizione del tax credit è subordinata al rispetto di precisi adempimenti. Tra questi, c’è la trasmissione obbligatoria dei dati al Gestore dei servizi energetici (GSE) sia in via preventiva (prima dell’avvio degli investimenti), sia al completamento del progetto.
Le spese devono essere certificate da un revisore legale dei conti (per le PMI non soggette per legge a revisione, le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito fino a un massimo di 5.000 euro).
È inoltre necessaria una relazione tecnica dettagliata che descriva le attività svolte. Per garantire la certezza del credito contro futuri accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, la perizia deve essere rilasciata da un soggetto iscritto all’albo dei certificatori abilitati del MIMIT.
Come verificare lo stato del proprio certificatore
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato il nuovo aggiornamento dell’albo dei certificatori del credito d’imposta in ricerca, sviluppo e innovazione. La presenza del consulente o della società di consulenza in questo elenco è l’unico requisito che garantisce la validità della certificazione, lo strumento introdotto per blindare il tax credit ed evitare contestazioni o sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La permanenza del professionista nell’elenco ufficiale deve essere accertata prima di compiere qualsiasi passo formale. La verifica va effettuata direttamente sulla piattaforma informatica del MIMIT, consultando l’elenco aggiornato dei soggetti abilitati (persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca). È importante controllare che il certificatore sia iscritto nel momento esatto in cui viene apposta la firma digitale sulla documentazione.
L’esclusione di un soggetto dall’elenco ministeriale fa decadere la sua capacità di rilasciare atti opponibili all’amministrazione finanziaria. Se l’iter di certificazione è avviato ma non ancora concluso e il nominativo non compare più nel nuovo albo, l’impresa deve sospendere la procedura. Una certificazione firmata da un soggetto non abilitato è nulla.
Di conseguenza, l’azienda deve individuare tempestivamente un nuovo certificatore iscritto, al quale andrà trasferita tutta la documentazione tecnica e contabile per procedere a una nuova valutazione del progetto.
Rischi e sanzioni per chi non si adegua
Senza il bollino di un certificatore abilitato, l’Agenzia delle Entrate può contestare l’ammissibilità tecnica delle attività, qualificando il credito d’imposta come “non spettante” o “inesistente”.
Il recupero del credito d’imposta da parte del Fisco comporta anche l’applicazione di sanzioni (che vanno dal 30% per i crediti non spettanti fino a oltre il 100% per quelli ritenuti inesistenti), a cui si aggiungono gli interessi di mora.
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