#Finsubito news dalla rete – residenza e regolarizzazione, TAR 15278/2026


Il TAR Lazio respinge il ricorso sulla regolarizzazione di un alloggio ERP: la residenza risalente non basta quando alla data richiesta vi abita ancora l’assegnatario.

Abitare da molti anni in una casa popolare e avervi trasferito la residenza non significa, da solo, poter ottenere l’assegnazione in regolarizzazione. Nel caso esaminato dal TAR Lazio, l’alloggio era ancora regolarmente assegnato e legalmente abitato dal titolare alla data individuata dalla legge regionale. La presenza di un’altra persona, anche registrata all’anagrafe, non bastava a trasformare quella situazione in un’occupazione senza titolo regolarizzabile.

Lo ha chiarito la sentenza n. 15278/2026 del TAR Lazio, Sezione Quinta Ter, pubblicata il 28 settembre 2026, respingendo il ricorso contro il diniego dell’assegnazione. Il ricorrente sosteneva di vivere nell’appartamento dal 2007; per i giudici, però, contava anche la posizione dell’assegnatario originario, non soltanto la durata della residenza del richiedente.

La pronuncia riguarda la disciplina della Regione Lazio e uno specifico procedimento di regolarizzazione: non introduce una nuova regola nazionale sulle case popolari e non apre una nuova sanatoria. Distingue invece tre elementi che non vanno sovrapposti: abitare nell’immobile, risultare residenti e avere i presupposti per diventarne assegnatari.

La domanda respinta e la posizione dell’assegnatario

La controversia nasce dal rigetto di una domanda relativa a un alloggio ATER. Il richiedente voleva ottenere l’assegnazione in regolarizzazione prevista dall’articolo 22 della legge regionale Lazio n. 1/2020, ma l’amministrazione aveva rilevato un ostacolo preciso: il 23 maggio 2014 l’appartamento era ancora legittimamente abitato dal soggetto al quale era stato assegnato.

L’assegnatario si era trasferito soltanto nel 2016. Il ricorrente riteneva che la sua presenza nell’alloggio già dal 2007 dovesse essere sufficiente e che l’assegnazione precedente fosse decaduta automaticamente quando gli era stato consentito di trasferirvi la residenza senza autorizzazione amministrativa.

Era questa la questione da risolvere: non una domanda ordinaria attraverso un bando e una graduatoria, ma la possibilità di regolarizzare una situazione abitativa già esistente. Le due procedure restano distinte, anche se entrambe riguardano l’edilizia residenziale pubblica.

Il requisito dell’occupazione senza titolo al 23 maggio 2014

Il testo della legge regionale Lazio n. 1/2020, articolo 22, commi 140 e 141, lega la regolarizzazione all’occupazione senza titolo alla data del 23 maggio 2014 e alla presenza delle altre condizioni richieste. Il comma 141, lettera a), richiede la continuità dell’occupazione dello stesso nucleo fino al provvedimento di assegnazione.

La data iniziale va documentata con le forme indicate dalla disposizione: censimento reddituale, certificazione anagrafica oppure verbale di accertamento della polizia locale anteriore a quella data. La certificazione anagrafica è quindi uno dei documenti contemplati, ma non sostituisce il distinto presupposto dell’occupazione senza titolo. È proprio questa differenza a essere decisiva nel giudizio.

Perché la residenza del richiedente non era sufficiente

Il TAR non ha negato che il ricorrente avesse trasferito la propria residenza prima del 23 maggio 2014. Ha però osservato che, a quella stessa data, l’immobile era condotto in locazione dal legittimo assegnatario, che continuava a risiedervi legalmente.

Secondo il criterio applicato dal Collegio, non si configura l’occupazione abusiva rilevante per questa regolarizzazione finché l’alloggio risulta regolarmente assegnato e legalmente abitato dall’assegnatario. La contemporanea residenza del richiedente non faceva dunque venir meno, da sola, il rapporto di assegnazione originario.

Il successivo trasferimento dell’assegnatario nel 2016 non consentiva di considerare automaticamente già esistente nel 2014 la situazione richiesta. Non basta, in altre parole, dimostrare da quanto tempo una persona abita nell’appartamento: occorre ricostruire anche quale fosse, alla data decisiva, la posizione giuridica di chi lo aveva ricevuto.

La decadenza automatica sostenuta nel ricorso

Il richiedente provava a superare l’ostacolo sostenendo che l’assegnatario fosse già decaduto nel 2007 per avere consentito il trasferimento della residenza a un terzo senza autorizzazione. Il TAR ha rilevato che non risultava né allegata né provata l’adozione di un provvedimento di decadenza per cessione a terzi prima del 23 maggio 2014.

La tesi del ricorrente non poteva quindi sostituire il dato documentale dell’assegnazione ancora esistente. La sentenza non accerta una cessione illecita avvenuta nel 2007: esamina l’argomento prospettato per ottenere la regolarizzazione e lo ritiene insufficiente nella vicenda concreta.

Il caso aiuta anche a non confondere ospitalità, residenza e ampliamento del nucleo in un alloggio ERP con un’assegnazione. Sono situazioni diverse, da valutare sulla disciplina regionale e sugli atti dell’ente, senza trasferire automaticamente a una Regione i termini previsti in un’altra.

Ricorso respinto, senza una nuova disposizione di sgombero

Il TAR ha ritenuto il diniego immune dai vizi di interpretazione della legge e di valutazione dei fatti contestati dal ricorrente. Il ricorso è stato respinto e le spese di lite compensate per la peculiarità del caso.

Rimane quindi fermo il rifiuto dell’assegnazione in regolarizzazione. Nel dispositivo non viene concessa una nuova assegnazione e non viene disposto un nuovo sgombero: aggiungere uno di questi esiti significherebbe attribuire alla pronuncia conseguenze che non contiene.

Per chi si trova in una situazione simile, la verifica utile non si ferma al certificato di residenza. Va ricostruita la sequenza degli atti e delle posizioni nell’alloggio, distinguendo la presenza del richiedente dall’assegnazione originaria e dalla sua eventuale cessazione. È questa ricostruzione, nel caso deciso, che ha impedito di ottenere la regolarizzazione nonostante la residenza risalente nel tempo.

Allegato riservato

Sentenza n. 15278/2026 — copia PDF del testo ufficiale

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