La Corte Generale dell’Unione Europea ha parzialmente annullato la decisione della Commissione Europea
La Commissione Europea, intanto, richiama Italia, Spagna e Francia sui servizi portuali: no all’obbligo di bandiera per rimorchiatori e ormeggiatori
Bruxelles. Si tratta dei criteri di tassonomia per la navigazione, ritenendo che la Commissione non avesse affrontato adeguatamente le emissioni di metano dalle navi.
La sentenza della Corte – Prima Sezione – di mercoledì scorso, invita la Commissione UE a riesaminare i criteri pertinenti e stabilire una soglia misurabile per le emissioni di metano dalle navi.
La decisione della Corte pone i limiti alla discrezionalità della Commissione nell’istituzione di criteri ambientali ai sensi del Regolamento sulla Tassonomia dell’UE, che definisce quali attività economiche possono qualificarsi come sostenibili dal punto di vista ambientale.
Il caso è stato intentato da un gruppo di ONG che ha contestato l’inclusione di navi e aerei a combustibili fossili nelle regole UE sulla finanza sostenibile.
Le ONG hanno sostenuto che i criteri fossero troppo deboli e potessero permettere di classificare le attività di trasporto ad alte emissioni come investimenti sostenibili.
La sentenza della Corte Europea riguarda specificamente lo “scivolamento”(slippage termine tecn. rilascio) del metano dalle navi, per cui la Commissione Europea non ha stabilito una soglia chiara per le emissioni di metano dalle navi secondo i criteri della Tassonomia.
Emissioni di GNL e metano
Il metano è il componente principale del gas naturale liquefatto fossile (GNL), adottato da parte dell’industria marittima come alternativa ai carburanti marini convenzionali. A differenza dell’anidride carbonica, il metano rimane nell’atmosfera per un periodo più breve ma ha un effetto riscaldante molto più forte.
Secondo le ONG coinvolte nel caso, il metano è circa 82,5 volte più potente della CO2 in un periodo di 20 anni.
Il metano può entrare nell’atmosfera durante tutto il ciclo del combustibile GNL, anche attraverso perdite durante la produzione e il trasporto e tramite metano non bruciato rilasciato dai motori, un processo comunemente noto come scivolamento del metano.
La questione è diventata sempre più importante nel settore marittimo con l’aumento del numero di navi alimentate a GNL.
La sentenza della Corte
Sebbene la corte abbia parzialmente annullato la decisione della Commissione riguardo al settore marittimo, non ha respinto i criteri dell’aviazione contestati dalle ONG. La sentenza lascia inoltre alla Commissione ampia discrezionalità su come stabilire i criteri di sostenibilità rilevanti.
Le ONG sostengono che navi e aerei a combustibili fossili non dovrebbero essere considerati investimenti sostenibili quando le loro emissioni potrebbero entrare in conflitto con gli obiettivi climatici dell’UE.
La Tassonomia
La Tassonomia UE è un sistema di classificazione progettato per stabilire quali attività economiche possano essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale.
Fornisce a imprese, investitori e responsabili politici un quadro comune per definire cosa si qualifica come un investimento “verde” ed è inteso a indirizzare il capitale verso attività che contribuiscono agli obiettivi ambientali e climatici dell’UE.
Per il trasporto marittimo, la classificazione può avere implicazioni oltre la semplice rendicontazione ambientale. Le istituzioni finanziarie possono utilizzare la Tassonomia nello sviluppo di strategie di sostenibilità e nella valutazione degli investimenti, influenzando potenzialmente la direzione del capitale all’interno del settore marittimo.
Il limite di metano potrebbe influenzare in futuro
La decisione della Corte pone le emissioni di metano derivanti dal trasporto marittimo nell’agenda regolatoria dell’UE.
La Commissione Europea dovrà stabilire una soglia misurabile per lo scorrimento del metano secondo i criteri della tassonomia pertinenti, portando a un maggiore controllo sulle prestazioni delle emissioni delle navi alimentate a GNL.
Per l’industria navale, la questione va oltre la classificazione delle singole navi. Evidenzia inoltre il crescente focus normativo sulle emissioni per tutto il ciclo di vita dei combustibili marini e la questione se il GNL possa continuare a servire come carburante di transizione a lungo termine mentre l’UE inasprisce le sue politiche climatiche.
La sentenza non elimina la navigazione dalla Tassonomia UE né stabilisce che tutte le navi alimentate a GNL siano automaticamente non idonee per investimenti sostenibili. Al contrario, richiede alla Commissione di colmare una lacuna specifica identificata dalla corte riguardo alle emissioni di metano.
Il prossimo passo sarà quindi per la Commissione Europea determinare come la soglia del metano venga definita e incorporata nel quadro della Tassonomica.
Altro problema, il richiamo all’Italia, Spagna e Francia sui servizi portuali
Intanto, venerdì scorso, la Commissione Europea ha sollecitato l’Italia, la Spagna e la Francia, a conformarsi alle norme UE sui servizi portuali.
La Commissione – con il suo parere sui servizi portuali – ha invitato i rispettivi tre governi nell’adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del Regolamento europeo sui servizi portuali n. 352 del 15 febbraio 2017 e dall’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
La Commissione ha ricordato che le disposizioni messe in atto dai tre Stati membri – requisito dell’obbligo di bandiera per le navi che forniscono servizi di rimorchio o ormeggio nei porti situati sul territorio europeo – non è conforme alle norme UE, pertanto queste navi non hanno l’obbligo della bandiera.
Abele Carruezzo
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