#Finsubito news dalla rete – Parcelle Superbonus in contenzioso: DM 2016 o DM 140/2012?


Quali parametri devono essere utilizzati per determinare il
compenso di un tecnico quando un incarico legato al Superbonus
finisce in contenzioso? Il D.M. 17 giugno 2016, utilizzato per la
verifica della congruità delle spese professionali agevolabili,
oppure il D.M. n. 140/2012, relativo alla liquidazione giudiziale
dei compensi?

Sul punto è intervenuto il Tribunale di Milano con la sentenza n.
7234 del 22 settembre 2026
, pronunciata in primo grado,
operando una netta distinzione tra congruità fiscale della spesa
professionale e determinazione del compenso dovuto nell’ambito di
un rapporto tra privati.

Secondo il Tribunale, il richiamo al D.M. 17 giugno
2016
contenuto nella disciplina del Superbonus non ne comporta
l’automatica applicazione nel contenzioso sul compenso. Nel caso
esaminato, in assenza di una specifica pattuizione, il valore della
prestazione è stato determinato dal CTU applicando il
D.M. n. 140/2012
.

Una distinzione tutt’altro che teorica, destinata ad assumere
particolare rilievo nei contenziosi relativi agli incarichi
professionali legati al Superbonus.

D.M. 17 giugno 2016 o
D.M. n. 140/2012?

In assenza di una pattuizione espressa sul compenso della
progettazione esecutiva, il Tribunale ha dovuto stabilire il valore
economico dell’attività effettivamente svolta. Lo ha fatto ai fini
della liquidazione del danno, perché la società di progettazione
aveva agito per il risarcimento da inadempimento e non per il
pagamento della parcella; il giudice ha però ritenuto che quel
danno coincidesse, nella sostanza, con il compenso non percepito,
liquidandolo a titolo di lucro cessante.

La CTU disposta nel corso del giudizio ha verificato la
consistenza e la qualità degli elaborati e ha quantificato la
prestazione in 110.719,28 euro, facendo riferimento al D.M. n.
140/2012.

Nel giudizio è stato sostenuto che la quantificazione avrebbe
dovuto essere effettuata utilizzando il D.M. 17 giugno 2016, vale a
dire il decreto contenente le tabelle dei corrispettivi per i
servizi di ingegneria e architettura e divenuto il riferimento
utilizzato nell’ambito del Superbonus per la congruità delle spese
professionali.

Il Tribunale non condivide questa impostazione e traccia una
linea di separazione molto precisa.

Il D.M. 17 giugno 2016 nasce infatti nell’ambito dei contratti
pubblici, in attuazione dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016 (oggi abrogato dal D.Lgs. n. 36/2023, che ha trasferito le
tabelle nell’Allegato I.13). La disciplina speciale del Superbonus
lo ha poi richiamato, attraverso il D.M. 6 agosto 2020, ai fini
della verifica della congruità delle spese professionali ammesse
all’agevolazione.

Ma, secondo il giudice milanese, questo richiamo non trasforma
automaticamente il D.M. 17 giugno 2016 nel criterio per determinare
il compenso civilisticamente dovuto al professionista.

Un conto, in altre parole, è stabilire quale importo della
prestazione professionale possa essere considerato congruo
nell’ambito del meccanismo fiscale del Superbonus; altro conto è
stabilire quanto il committente debba pagare al professionista
quando manca un accordo sul compenso e la controversia arriva
davanti al giudice.

Nel secondo caso si tratta di un rapporto tra soggetti privati e
occorre accertare il valore economico dell’attività realmente
eseguita, tenendo conto della sua consistenza, completezza e
utilità.

È in questa prospettiva che il Tribunale ritiene corretta la
quantificazione effettuata dal CTU mediante il D.M. n.
140/2012.

Due parametri per
due funzioni diverse

La distinzione ha conseguenze operative importanti, soprattutto
nei numerosi contenziosi ancora aperti relativi a interventi
Superbonus mai completati.

Il D.M. n. 140/2012 ha infatti una funzione specifica:
disciplina i parametri utilizzabili dall’organo giurisdizionale per
liquidare il compenso dei professionisti quando manca un accordo
tra le parti. Per gli incarichi non conclusi, inoltre, il decreto
impone di tenere conto dell’opera effettivamente svolta.

È esattamente la situazione verificatasi nel caso esaminato dal
Tribunale di Milano.

La pronuncia, tuttavia, non significa che tutte le parcelle
Superbonus debbano essere ricalcolate utilizzando il D.M. n.
140/2012, né che il D.M. 17 giugno 2016 perda rilevanza. Il punto è
più sottile e riguarda la diversa funzione dei due parametri.

Se esiste un accordo sul compenso, il problema deve essere
affrontato innanzitutto alla luce delle pattuizioni intervenute tra
professionista e committente. Se invece il compenso non è stato
determinato e deve essere liquidato giudizialmente, non può essere
dato per scontato che il parametro utilizzato per stabilire la
congruità fiscale della spesa Superbonus coincida con quello
utilizzabile per quantificare il credito professionale.

È un aspetto che può diventare decisivo nei giudizi in
corso.

Durante gli anni del Superbonus il D.M. 17 giugno 2016 è entrato
profondamente nella prassi professionale, tanto che preventivi,
computi e parcelle sono stati frequentemente costruiti utilizzando
quei parametri. La sentenza di Milano ricorda però che la
“congruità Superbonus” e il “compenso dovuto” appartengono a due
piani giuridici differenti.

Anche gli importi in gioco danno la misura del problema. A
fronte di una richiesta superiore a 258mila euro, determinata dalla
società attrice sulla base del computo metrico, la prestazione è
stata quantificata dal CTU, e recepita dal Tribunale, in 110.719,28
euro.

A incidere sul risultato è stata soprattutto la verifica
qualitativa dell’attività svolta: lo studio di fattibilità è stato
ritenuto non eseguito a regola d’arte, con diverse incongruenze
tecniche e formali, e il relativo compenso di 18mila euro non è
stato riconosciuto. La progettazione esecutiva, invece, è stata
ritenuta redatta a regola d’arte solo in parte, per il 75% dei
documenti necessari.

Il messaggio per i professionisti è quindi duplice: un importo
costruito sui parametri dell’operazione agevolata non garantisce da
solo il riconoscimento dello stesso importo in giudizio e,
soprattutto, la liquidazione resta strettamente collegata
all’attività effettivamente eseguita e alla sua qualità.

Non
solo parcelle: incarico, progetto e perdita del Superbonus

La sentenza affronta anche altri aspetti di particolare
interesse.

Il primo riguarda il conferimento dell’incarico. Il Tribunale
riconosce che la progettazione esecutiva era stata affidata pur in
assenza di uno specifico disciplinare scritto, valorizzando la
delibera assembleare e il successivo comportamento
dell’amministratore. Una conclusione importante, ma che non elimina
i rischi derivanti dall’assenza di un accordo scritto: proprio la
mancata determinazione preventiva del compenso ha infatti reso
necessaria la successiva quantificazione giudiziale.

Il secondo riguarda la responsabilità per la perdita del bonus.
Il condominio chiedeva 200.000 euro per perdita di chance,
sostenendo che l’accesso al Superbonus fosse sfumato per colpa
della società di progettazione. Il Tribunale ha respinto la domanda
per difetto di nesso causale, ai sensi dell’art. 1218 c.c.: l’iter
si era fermato perché l’impresa individuata aveva rinunciato e la
seconda proposta dall’amministratore non aveva mai avviato un
rapporto operativo, tanto che il contratto d’appalto non era stato
sottoscritto. Anche la mancata presentazione della CILAS è stata
ritenuta irrilevante, perché presupponeva proprio l’individuazione
dell’impresa esecutrice.

Il giudice osserva infine che, pur decorsi i termini del
Superbonus, il progetto resta utilizzabile per l’efficientamento
energetico dell’edificio condominiale.

La decisione milanese offre così una fotografia particolarmente
efficace dei contenziosi che stanno emergendo dopo la stagione del
110%: incarichi conferiti in modo non sempre lineare, operazioni
interrotte, progetti solo parzialmente sviluppati e compensi
costruiti sulla logica dell’agevolazione che devono oggi essere
ricondotti alle ordinarie regole civilistiche.

Ed è proprio su quest’ultimo punto che la sentenza lascia
l’indicazione più significativa: il parametro utilizzato per
stabilire quanto di una parcella fosse congruo e agevolabile con il
Superbonus non stabilisce necessariamente quanto di quella stessa
parcella sia dovuto al professionista quando a decidere è un
giudice.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto in agevolazioni edilizie e perizie tecniche
www.cristianangeli.it




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