#Finsubito news dalla rete – Nuovo codice doganale UE: chi paga per dati errati?


Il regolamento (UE) 2026/2108 introduce un nuovo codice doganale dell’Unione e istituisce l’Autorità doganale dell’Unione europea. Uno degli elementi centrali della riforma è il EU Customs Data Hub: una piattaforma condivisa attraverso la quale le informazioni sulle merci e sui loro movimenti potranno essere messe a disposizione delle autorità doganali. La nuova autorità coordinerà la gestione dei rischi a livello europeo, mentre gli uffici doganali nazionali continueranno a svolgere i propri compiti, compresi i controlli. L’attuazione sarà graduale e l’uso obbligatorio della piattaforma da parte di tutte le imprese inizierà il 1° marzo 2034.

Per le imprese di trasporto, spedizione e logistica, il cambiamento più rilevante consiste nel superamento dell’idea secondo cui lo sdoganamento sarebbe un’operazione isolata, da completare al momento della presentazione della dichiarazione. Le informazioni necessarie per le formalità doganali dovranno essere trasmesse o rese accessibili già nelle fasi precedenti della catena di approvvigionamento. In determinati casi, dovranno essere comunicate non appena disponibili, anche prima della presentazione fisica della merce alla dogana.

Di conseguenza, diventa essenziale monitorare l’intero percorso dei dati lungo la filiera. Le informazioni sulle merci possono essere raccolte e trasmesse dal venditore, dall’importatore, dallo spedizioniere, dal vettore o dal rappresentante doganale. Gli obblighi di ciascun soggetto dipendono dal ruolo che ricopre ai sensi del nuovo codice doganale dell’Unione. Sarà quindi necessario sapere da dove provengono i dati, se sono corretti, quando sono stati trasmessi, se possono essere verificati e chi deve aggiornarli o completarli.

Il vettore non è un rappresentante doganale, ma ha responsabilità precise

Di norma, il vettore stradale non determina la classificazione tariffaria né il valore doganale della spedizione. Il nuovo codice doganale dell’Unione incide però sul suo ruolo nell’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione.

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 33, del regolamento (UE) 2026/2108, è vettore il soggetto che, nell’ambito dell’introduzione delle merci nel territorio doganale, le trasporta o ne assume la responsabilità del trasporto. Il suo compito, quindi, non si esaurisce nello spostamento fisico del carico. L’articolo 97 del nuovo codice gli impone di trasmettere o rendere disponibili alle autorità doganali le informazioni anticipate relative alle merci. Questi dati possono riguardare la spedizione, il mittente, il destinatario, le merci, la classificazione tariffaria, il valore, il percorso e il mezzo di trasporto.

Ciò non significa che il vettore debba determinare autonomamente ogni caratteristica della merce. Il nuovo sistema si basa sulla condivisione delle informazioni lungo la catena logistica. Se l’importatore ha già fornito una parte dei dati richiesti, il vettore dovrà collegare le proprie informazioni a quelle già messe a disposizione dall’importatore.

Gli obblighi del vettore proseguono anche al momento dell’arrivo. In base all’articolo 101 del nuovo codice doganale dell’Unione, deve notificare all’autorità doganale competente l’arrivo del mezzo di trasporto e delle merci, associando la notifica alle informazioni sul carico già trasmesse. Dal punto di vista operativo, c’è un aspetto particolarmente importante: salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 101, le merci soggette all’obbligo di informazione anticipata non possono essere scaricate nel territorio doganale dell’Unione se i relativi dati non sono stati trasmessi o resi accessibili alla dogana.

In pratica, il vettore diventa un partecipante attivo al processo doganale. Non gli spetta normalmente determinare i dati commerciali della merce, ma deve trasmettere le informazioni che rientrano nella sua sfera di competenza e adempiere correttamente agli obblighi legati all’ingresso delle merci nell’Unione e alla comunicazione del loro arrivo.

Si consideri una spedizione diretta da un Paese extra-UE alla Polonia. Lo spedizioniere riceve dal cliente l’indicazione che il carico è composto da 18 pallet e trasmette questo dato. Prima della partenza, sul camion ne vengono caricati 20, ma solo l’autista viene informato della modifica. Al confine, i documenti di trasporto, le informazioni già comunicate alla dogana e il carico effettivo non coincidono. La discrepanza può dipendere da un dato errato fornito dal mittente, da un errore dello spedizioniere o dalla mancata trasmissione dell’aggiornamento. Per la dogana, tuttavia, il primo problema è l’incongruenza in quanto tale. Prima che la spedizione possa proseguire secondo la procedura applicabile, occorre chiarirne l’origine.

Una conseguenza pratica della riforma è che le imprese di trasporto e spedizione dovrebbero disporre di procedure che consentano di dimostrare quali informazioni hanno ricevuto, chi le ha fornite, quando sono state ricevute, quali dati hanno trasmesso in adempimento dei propri obblighi e come hanno agito dopo aver appreso che le informazioni erano cambiate o non erano corrette. Non è necessario verificare autonomamente ogni caratteristica di ogni spedizione o controllare ogni singolo dato. Serve però un processo efficace per esaminare le informazioni sulle quali l’azienda basa l’adempimento dei propri obblighi.

Chi risponde del debito doganale?

Un errore nei dati relativi al carico non trasforma automaticamente il vettore o lo spedizioniere nel debitore doganale. Occorre distinguere tra gli obblighi connessi al trasporto e alla trasmissione delle informazioni e quelli relativi al pagamento dei dazi. La responsabilità dipende dal ruolo svolto dall’impresa nella specifica operazione e dalla norma sulla quale si fonda l’eventuale obbligo.

L’articolo 33 del nuovo codice disciplina in modo specifico il rappresentante doganale indiretto, cioè il soggetto che agisce in nome proprio ma per conto di un importatore o di un esportatore. Se il soggetto rappresentato è stabilito nell’Unione europea, il rappresentante indiretto risponde in solido con quest’ultimo degli obblighi previsti, a seconda dei casi, dall’articolo 27, paragrafo 2, o dall’articolo 28, paragrafo 1. Se invece il soggetto rappresentato non è stabilito nell’Unione, il rappresentante indiretto è considerato importatore o esportatore ai fini di tali disposizioni.

In linea generale, un vettore o uno spedizioniere che non agisce in qualità di rappresentante doganale non diventa debitore doganale solo perché ha trasportato la merce o trasmesso informazioni sul carico. La responsabilità solidale può tuttavia sorgere quando una specifica disposizione della normativa doganale individua l’impresa come debitrice nelle circostanze del caso. In presenza di responsabilità solidale, l’autorità può chiedere il pagamento a uno qualsiasi dei debitori; il pagamento effettuato da uno libera gli altri fino all’importo versato. Gli articoli 366 e 376 del codice civile disciplinano il meccanismo e i successivi rapporti tra i coobbligati. Il solo articolo 91 dell’ordinanza tributaria non costituisce una base giuridica sufficiente per imporre un debito doganale a un vettore o a uno spedizioniere.

Per un’impresa di trasporto o spedizione, quindi, la domanda principale è se si limiti a trasportare o organizzare la spedizione oppure se abbia assunto anche il ruolo di rappresentante doganale. In quest’ultimo caso, dovrà chiarire se opera in rappresentanza diretta o indiretta. Il contratto tra le parti può stabilire chi sostiene i costi di attesa, i ritardi o i danni causati da informazioni errate. Non può però modificare il soggetto che, secondo la normativa doganale, è responsabile nei confronti delle autorità.

La preparazione non deve necessariamente iniziare con l’acquisto di un nuovo sistema informatico. Il primo passo consiste nel mettere ordine nel flusso delle informazioni:

  1. Individuare l’origine dei dati relativi alla merce, al numero delle unità, al peso, al percorso e alle parti coinvolte nella transazione.
  2. Definire chi è responsabile dell’aggiornamento delle informazioni quando cambiano il carico, il veicolo, il percorso o il luogo di consegna.
  3. Confrontare i dati prima della partenza con i documenti di trasporto e con le informazioni utilizzate per le formalità doganali, nella misura in cui l’azienda può accedervi.
  4. Conservare una traccia delle modifiche che riporti i dati originari, la correzione, il momento in cui è stata ricevuta e la conferma dell’inoltro al soggetto competente.
  5. Separare nei contratti i servizi di trasporto e spedizione dalla rappresentanza doganale e definire con precisione i limiti della procura quando l’azienda offre entrambi i servizi.

Il nuovo codice non significa che il vettore debba pagare i dazi ogni volta che i dati della spedizione contengono un’imprecisione. Significa però che le informazioni sul carico assumeranno un peso sempre maggiore lungo l’intera catena di approvvigionamento e che ciascun soggetto sarà responsabile dei dati trasmessi e degli obblighi che gli sono stati assegnati. Vettori e spedizionieri dovranno quindi delimitare con chiarezza le informazioni di propria competenza, intervenire tempestivamente quando emergono discrepanze e poter dimostrare quali dati hanno ricevuto e quali azioni hanno intrapreso quando le informazioni non coincidevano o la dogana chiedeva chiarimenti.

Dott.ssa Izabella Tymińska, esperta di dogana, diritto doganale e commercio estero. Fornisce consulenza in materia di diritto doganale, importazione ed esportazione di beni e servizi, nonché nell’analisi finanziaria ed economica dei contratti internazionali. Si occupa soprattutto dei casi più complessi e insoliti. Dopo una lunga esperienza presso l’amministrazione doganale, ha lavorato per molti anni con imprese di logistica e spedizione, anche come componente di consigli di amministrazione. Tiene lezioni presso l’Istituto di logistica della Facoltà di management e comando dell’Accademia di studi sulla guerra. Ha inoltre insegnato all’Università ALMAMER di Varsavia, alla Scuola superiore di dogane e logistica e all’Università di tecnologia e commercio. Ha conseguito lauree in economia, logistica, relazioni internazionali, management ed economia della difesa.


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