Chi firma la CILA come direttore dei lavori risponde dei difetti
dell’opera, anche se il contratto gli assegna un altro ruolo? E la
perizia disposta dal giudice prima della causa è utilizzabile
contro chi era assente? E chi paga i difetti, l’impresa o il
professionista?
La risposta arriva dal Tribunale di Siracusa con la sentenza
n. 1616 del 17 agosto 2026, che trova il baricentro della
responsabilità del direttore dei lavori in un gesto spesso
archiviato come adempimento, la firma sulla CILA, perché chi si
qualifica direttore dei lavori davanti al Comune non può
disconoscere quel ruolo davanti al committente. Il professionista
che una società di progettazione ha indicato al cliente come
tecnico deputato alla direzione del cantiere, se non ha vigilato,
può così ritrovarsi a rispondere in prima persona dei difetti
lasciati dall’impresa e a pagarne il ripristino per l’intero, in
solido con essa. Non lo proteggono né la qualifica di direttore
tecnico scritta nel contratto né il fatto che l’incarico sia stato
sottoscritto dalla sola società.
Rifugiarsi dietro l’organigramma della società, insomma, non
basta. La distinzione tra direttore tecnico e direttore dei lavori
conserva il suo senso nei rapporti interni, ma non regge davanti al
cliente, che si è rivolto alla società proprio per avere un
professionista iscritto all’albo a sorvegliare i lavori.
Né serve essere rimasti fuori dall’accertamento tecnico
preventivo promosso contro la sola impresa, perché il giudice può
valutare la perizia del consulente, una volta acquisita alla causa,
nei confronti di tutte le parti; e neppure la revoca anticipata
dell’incarico salva il direttore dei lavori che non sa dimostrare,
carte alla mano, di aver vigilato mentre i difetti prendevano
forma.
Lavori interni con CILA e difetti in cantiere: la vicenda
La vicenda trae origine da un incarico affidato nel 2021 da due
coniugi a una società di progettazione, comprensivo della CILA e
della direzione dei lavori per interventi interni di manutenzione
con diversa distribuzione degli spazi. Il contratto indicava un
architetto come direttore tecnico della società, ma nella CILA
presentata al Comune, firmata digitalmente dallo stesso
professionista, l’architetto risultava «incaricato anche come
direttore dei lavori».
Affidati i lavori a un’impresa, i committenti hanno segnalato in
corso d’opera una serie di vizi, dalle soglie in marmo posate male
ai difetti dei serramenti, e nel settembre 2022 hanno comunicato la
risoluzione dei rapporti a cantiere ancora aperto. L’accertamento
tecnico preventivo promosso contro la sola impresa ha poi accertato
l’errata esecuzione dei lavori e stimato i ripristini in 9.700 euro
oltre IVA.
Nella causa di merito i committenti hanno chiesto la condanna in
solido dell’impresa e dell’architetto, senza convenire in giudizio
la società di progettazione. L’impresa, senza contestare i difetti,
li ha attribuiti alla mancata vigilanza del direttore dei lavori,
chiedendo di esserne esonerata o, in subordine, di risponderne per
metà. L’architetto, costituitosi a pochi giorni dall’udienza, ha
sostenuto di essere stato soltanto il direttore tecnico della
società, ha contestato una perizia formata senza di lui e ha
imputato ai committenti l’interruzione della direzione dei
lavori.
CILA, garanzia dell’appaltatore e ATP: il quadro normativo di
riferimento
Il perimetro normativo della vicenda è segnato anzitutto dalla
CILA, la comunicazione di inizio lavori asseverata che l’art. 6-bis
del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) riserva agli interventi che non rientrano né
nell’edilizia libera né tra quelli soggetti a permesso di costruire
o a SCIA, come i lavori interni che non interessano le parti
strutturali. La norma chiede che la comunicazione sia asseverata da
un tecnico abilitato e indichi l’impresa esecutrice, un passaggio
su cui LavoriPubblici.it si è già soffermato analizzando le
responsabilità del tecnico che assevera la CILA e del direttore dei
lavori.
Sul versante civilistico, l’art. 1667 c.c. pone a carico
dell’appaltatore la garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.
Sullo sfondo restano due norme che toccano il rapporto tra il
professionista e la società per cui opera. La prima è l’art. 1228
c.c., per cui il debitore che si avvale dell’opera di terzi
risponde anche dei loro fatti. La seconda è l’art. 2462 c.c., per
cui delle obbligazioni di una società a responsabilità limitata
risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Sul piano processuale, l’accertamento tecnico preventivo
consente di far accertare da un consulente nominato dal giudice lo
stato dei luoghi, i vizi e il costo dei ripristini prima della
causa di merito. Le memorie dell’art. 171-ter c.p.c. fissano invece
i termini entro cui le parti indicano le prove e producono i
documenti.
Direttore tecnico o direttore dei lavori, chi risponde dei vizi: i
principi del Tribunale
Su questo sfondo, il Tribunale parte dalla firma. Nella CILA e
negli altri atti presentati al Comune l’architetto figura come
direttore dei lavori, e chi assume quel ruolo davanti
all’amministrazione non può rinnegarlo quando il committente gli
chiede conto del suo operato.
Il professionista sosteneva di essere soltanto il direttore
tecnico, figura interna alla società, e su questo, oltre che sugli
artt. 1228 e 2462 c.c., costruiva la responsabilità esclusiva della
società. Per il giudice è una tesi suggestiva ma smentita dai
documenti. Una società di progettazione dirige i lavori attraverso
i professionisti che firmano gli atti e sorvegliano il cantiere, e
la distinzione tra i due ruoli vale nei rapporti interni, non verso
il cliente. Del resto, osserva il Tribunale, il professionista non
ha nemmeno chiamato in causa la società che, a suo dire, avrebbe
dovuto rispondere al posto suo.
La costituzione tardiva non gli impedisce di contestare il
proprio ruolo, che è una mera difesa, ma gli costa la perizia di
parte, esclusa dal fascicolo. Resta invece utilizzabile, come prova
atipica, la perizia dell’accertamento tecnico preventivo. Secondo
un recente orientamento della Cassazione, il giudice può valutarla
nei confronti di tutte le parti, anche di chi non vi ha
partecipato, e le critiche generiche del professionista non bastano
a smentirla.
L’impresa deve eseguire l’opera a regola d’arte a prescindere
dai controlli del direttore dei lavori. Anche di fronte a
istruzioni errate del progettista o del committente, può liberarsi
soltanto provando di aver espresso il proprio dissenso e di essere
stata ridotta a mero esecutore (c.d. nudus minister), prova che qui
manca per vizi tutti esecutivi.
Il direttore dei lavori, dal canto suo, non garantisce il
risultato, ma deve vigilare con la diligenza qualificata del
tecnico. Questo significa controllare l’esecuzione rispetto al
progetto e alle regole della tecnica, dare istruzioni all’impresa e
avvisare il committente delle anomalie, con visite periodiche in
ogni fase.
Qui il Tribunale rileva la sua totale assenza. Difetti come la
porta blindata fuori piombo o le soglie posate male si vedono
mentre si lavora, e il professionista non ha dimostrato né
segnalazioni, né ordini di servizio, né un giornale di cantiere.
Per il giudice questo silenzio equivale alla prova
dell’inadempimento.
Né lo salva la revoca anticipata dell’incarico, perché la
vigilanza va esercitata per tutta la durata dei lavori e i difetti
erano già stati prodotti. Impresa e direttore dei lavori hanno
concorso allo stesso danno e ne rispondono in solido per
l’intero.
Giornale di cantiere e ordini di servizio: cosa deve documentare il
direttore dei lavori
Guardata con gli occhi del tecnico, la sentenza consegna due
avvertenze. La prima riguarda la firma. L’art. 6-bis del Testo
Unico Edilizia non menziona il direttore dei lavori, ed è
l’indicazione nella CILA, sottoscritta dal tecnico, a fare di lui
il referente del committente, qualunque sia l’assetto interno della
società per cui opera.
La seconda riguarda la prova. In un cantiere di finiture soglie,
infissi, rivestimenti e controsoffitti si chiudono una fase dopo
l’altra. La vigilanza lascia traccia solo se viene scritta, con
verbali di sopralluogo, ordini di servizio e comunicazioni al
committente, redatti prima che ogni lavorazione venga coperta dalla
successiva. È la linea che la Cassazione segue da tempo, come
LavoriPubblici.it ha raccontato commentando la sentenza n.
8213/2026 sull’obbligo
del direttore dei lavori di dimostrare i controlli svolti in
cantiere e la pronuncia sulla
responsabilità per omessi controlli e mancata informazione del
committente.
Anche se la pronuncia non lo affronta, la firma pesa pure sul
piano pubblicistico. Per gli interventi soggetti a permesso di
costruire, l’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001 rende il direttore dei
lavori corresponsabile della conformità delle opere al permesso. Ne
è esonerato solo se contesta la violazione agli altri soggetti e la
segnala motivatamente al Comune, e, nei casi di totale difformità o
variazione essenziale, se rinuncia all’incarico.
La sentenza, che riguarda un intervento in CILA e il solo
rapporto con il committente, non dice invece come il danno vada
ripartito tra impresa e direttore dei lavori.
Responsabilità solidale di impresa e direttore dei lavori: le
conclusioni operative
In conclusione, il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto
di legittimazione passiva e ha condannato in solido impresa e
architetto al pagamento dei 9.700 euro oltre IVA stimati dal
consulente e al rimborso dei costi dell’accertamento tecnico
preventivo.
La postura che la sentenza impone è netta, perché una qualifica
firmata davanti al Comune non si ritira in tribunale. Per le
società di progettazione la conseguenza operativa è far coincidere,
fin dal contratto, il professionista indicato al cliente con quello
che firma i titoli e dirige il cantiere.
La pronuncia è di primo grado, ma si muove nel solco di una
giurisprudenza di legittimità che lega la
responsabilità solidale del direttore dei lavori all’omessa
vigilanza anche quando i difetti nascono da carenze esecutive.
Alla fine il cantiere ricorda chi c’era e chi no, e a parlare sono
le carte che il direttore dei lavori ha scritto, o che non ha mai
scritto.
Responsabilità del direttore dei lavori: le domande più
frequenti
Il direttore tecnico di una società di progettazione può
rispondere personalmente dei vizi dei lavori?
Sì, se ha assunto il ruolo di direttore dei lavori firmando la
CILA e non dimostra di aver vigilato sull’esecuzione. Secondo il
Tribunale di Siracusa (sentenza n. 1616/2026), in questo caso
risponde verso il committente in solido con l’impresa, perché la
distinzione tra direttore tecnico e direttore dei lavori rileva nei
rapporti interni alla società, non nei confronti del cliente.
La perizia dell’accertamento tecnico preventivo è utilizzabile
contro chi non vi ha partecipato?
Sì, se è ritualmente acquisita al giudizio di merito. Il giudice
la può valutare liberamente, come prova atipica, nei confronti di
tutte le parti, che possono contestarla con prove contrarie o
chiedendo una consulenza tecnica, nel rispetto delle preclusioni
processuali.
L’impresa può scaricare sul direttore dei lavori la
responsabilità per i difetti?
No, perché l’appaltatore risponde in proprio dell’esecuzione a
regola d’arte. Si libera solo provando di aver eseguito istruzioni
errate del progettista o del committente dopo aver manifestato il
proprio dissenso, ridotto a mero esecutore (c.d. nudus minister).
L’omessa vigilanza del direttore dei lavori può fondare una sua
corresponsabilità, ma non esonera l’impresa, e verso il committente
rispondono entrambi in solido per l’intero.
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