#Finsubito news dalla rete – Impugnazione dell’estratto di ruolo: i nuovi casi


L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, ma il contribuente può contestare il ruolo e la cartella non notificata quando dimostra uno dei pregiudizi previsti dalla legge. Con l’ordinanza n. 11898/2026, la Cassazione riconosce rilievo anche al diniego di un finanziamento collegato all’esposizione verso l’Erario e ammette che l’interesse ad agire possa essere documentato nel giudizio di legittimità.

estratto di ruoloE’ possibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo?

L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile ma il contribuente può però contestare direttamente il ruolo e la cartella che assume non notificata o invalidamente notificata quando dimostra uno dei pregiudizi previsti dall’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973. Tra questi rientra anche l’ostacolo a un’operazione di finanziamento, come chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 11898/2026.

In questo articolo si evidenziano le implicazioni di tale ordinanza che, recependo la novella legislativa del Dlgs. n. 110/2024 che aveva modificato l’art. 12 comma 4 bis del DPR n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha significativamente ampliato le possibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo da parte del contribuente.

Quando è possibile impugnare il ruolo senza attendere un atto della riscossione

Occorre preliminarmente precisare che, in termini tecnici, non viene impugnato l’estratto di ruolo, che costituisce un documento meramente informativo, bensì il ruolo e la cartella di pagamento che il contribuente assume non notificata o invalidamente notificata.

 

⏱️ L’articolo in 10 secondi

📄 Regola generale
L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile.

⚖️ Atti contestabili
Il ricorso riguarda il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata.

🏦 Finanziamento
Il pregiudizio può derivare anche dal diniego di un finanziamento.

🔍 Prova necessaria
Il collegamento tra ruolo e pregiudizio deve essere concreto e documentato.

📎 Nuovi documenti
L’interesse ad agire può essere documentato anche nel giudizio di legittimità.

🛡️ Effetto pratico
La tutela anticipata evita che un ruolo contestabile continui a bloccare l’accesso al credito.

E’ noto che il legislatore per arginare il proliferare del contenzioso e superare definitivamente il contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità dell’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo (prescindendo quindi dall’effettiva notifica di una cartella esattoriale ovvero di un successivo atto della riscossione), con la Legge n. 215/2021 aveva novellato l’art. 12 del DPR n. 602/1973 rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli” introducendo il comma 4 bis che così disponeva:

I limiti introdotti dalla legge nel 2021

“L’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40;

c) per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto;

d) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”

L’applicazione anche alle entrate previdenziali e amministrative

E che questa legge, secondo l’insegnamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite (sentenza n. 26283/2022), non si limitava solamente alle entrate tributarie (malgrado la collocazione all’interno della normativa del 1973 sulla riscossione delle imposte) ma si estendeva a tutte le fattispecie della riscossione, e quindi anche a quella previdenziale (INPS – INAIL) ed amministrativa:

“La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie e, in particolare, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999, anche i crediti contributivi e previdenziali nonché – per quanto rileva in questa sede – anche la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, in forza dell’art. 27 della l. n. 689/1981”.

In buona sostanza la Cassazione stabiliva questi due rilevanti principi:

1) che il Legislatore, nella sua discrezionalità, aveva affermato che la mancata notifica di una cartella esattoriale non integrava di per sé un interesse ad agire in sede giurisdizionale, ma che questo doveva sussistere in base a specifiche fattispecie predeterminate dalla legge.

2) che la disciplina sopravvenuta si applicava anche ai processi pendenti perché incideva sulla pronuncia della sentenza ancora da compiere, e non su uno degli effetti dell’impugnazione.

Le nuove ipotesi introdotte dal D.Lgs. 110/2024

Ebbene, con la novella del 2024 l’art. 12 comma 4 bis del DPR 602/1973 è stato modificato introducendo due nuove fattispecie per consentire l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo:

“d) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; quindi pregiudizio relativo a operazioni di finanziamento;

e) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. Quindi pregiudizio nell’ambito della cessione d’azienda.

Il finanziamento negato esaminato dalla Cassazione

Applicando quindi la nuova normativa, la Suprema Corte – Sezione Tributaria, nella sentenza in esame, ha accolto l’impugnazione di un contribuente che si era visto respingere il proprio ricorso tributario sia in primo che in secondo grado nel quale aveva eccepito la mancanza di notifica delle cartelle esattoriali e l’intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa erariale risultante dall’estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione.

La mera intenzione di richiedere un finanziamento non è sufficiente: il contribuente deve allegare e documentare il collegamento tra l’iscrizione a ruolo e il pregiudizio subito o concretamente prospettabile nell’operazione finanziaria.

Il ricorrente aveva quindi allegato e provato (avanti la Corte di Cassazione) che il concreto interesse ad impugnare l’estratto di ruolo era sorto a causa del diniego di un finanziamento da parte di un determinato istituto di credito a cagione della sua forte esposizione debitoria con l’Erario.

Va rimarcato che in tema di interesse ad agire, essendo ciò una condizione dell’azione, da un lato il rilievo può essere operato in ogni stato e grado del giudizio (quindi anche in Cassazione); dall’altro lato la dimostrazione dell’interesse ad agire, anche in virtù della normativa sopravvenuta, può essere fornita attraverso il deposito di idonea documentazione in sede di legittimità, come espressamente riconosciuto nella parte motiva della sentenza che di seguito si propone.

Il principio affermato dall’ordinanza n. 11898/2026

“In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, la modifica apportata dall’art. 12 del D. Lgs. n. 110 del 2024 al comma 4-bis dell’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 – che ha ampliato, attraverso l’introduzione delle lett. d) ed e), i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata – si applica ai processi pendenti (Cass. n. 6269/2025). La novella specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., sez. Un., n. 26283/2022).

La dimostrazione dell’interesse si può dare anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. Un., n. 21691/2016), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull’ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire, Cass. n. 26175/17), o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.

Tra i casi introdotti dalla nuova disposizione, per i quali il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione, vi è quello in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati.

La questione prospettata nel motivo, sulla richiesta alla Cofidis di un finanziamento di Euro 100.000,00, dovrà essere esaminata in sede di rinvio”.

Le conseguenze operative per la difesa del contribuente nell’impugnazione dell’estratto di ruolo

In conclusione, non vi è dubbio che questa pronuncia della Cassazione abbia notevoli riflessi sul piano pratico, ampliando significativamente le possibilità di difesa del contribuente, nel caso in cui il perdurare dell’iscrizione a ruolo di un credito esattoriale, anche quando il contribuente deduca l’intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo, non altrimenti emendabile, produca concreti effetti pregiudizievoli nella sua sfera economica.

L’ordinanza n. 11898/2026 non introduce una generale impugnabilità dell’estratto di ruolo, ma valorizza la tutela immediata del contribuente quando l’iscrizione produce un pregiudizio economico concreto e documentabile, come il diniego di un finanziamento.

[NdR: Per la specifica trattazione del caso si rimanda all’e-book 2026 di Roberto Molteni “Formulario per l’impugnazione della cartella esattoriale e degli atti della riscossione”]

 

Roberto Molteni

Venerdì 9 ottobre 2026

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📌 BOX OPERATIVO impugnazione dell’estratto di ruolo

Prima di impugnare

Il professionista deve verificare:

  • quale ruolo o cartella si assume non notificato o invalidamente notificato;
  • la natura tributaria, contributiva o amministrativa del credito;
  • l’esistenza di uno dei pregiudizi previsti dall’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973;
  • il collegamento tra l’iscrizione a ruolo e il danno prospettato;
  • la disponibilità di documenti provenienti dalla banca o dal soggetto finanziatore;
  • le eventuali eccezioni di prescrizione, decadenza o inesistenza della pretesa.

🔎 FOCUS TECNICO

Estratto di ruolo o cartella?

L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, perché costituisce una riproduzione informativa degli elementi contenuti nel ruolo. Il ricorso riguarda il ruolo e la cartella che il contribuente assume non notificata o invalidamente notificata. La tutela anticipata è ammessa soltanto quando venga dimostrato uno dei pregiudizi espressamente previsti dalla legge.

✅ CONCLUSIONI OPERATIVE

L’ordinanza n. 11898/2026 amplia concretamente gli spazi difensivi, ma non elimina l’onere probatorio del contribuente. Chi invoca il pregiudizio relativo a un finanziamento deve documentare l’operazione e dimostrare che l’iscrizione a ruolo ha inciso, o può incidere concretamente, sulla decisione del soggetto finanziatore.

❓ FAQ impugnazione dell’estratto di ruolo

L’estratto di ruolo può essere impugnato direttamente?
No. Possono essere impugnati il ruolo e la cartella che si assumono non notificati o invalidamente notificati, quando ricorre uno dei pregiudizi indicati dalla legge.

Il diniego di un finanziamento consente il ricorso?
Sì, se il contribuente dimostra che l’iscrizione a ruolo ha determinato o può determinare un concreto pregiudizio rispetto all’operazione finanziaria.

È sufficiente dichiarare di voler chiedere un finanziamento?
No. Occorrono allegazioni specifiche e documenti idonei a dimostrare l’operazione e il collegamento con l’esposizione risultante dal ruolo.

La disciplina riguarda soltanto i debiti tributari?
No. Secondo le Sezioni Unite, la disposizione interessa anche la riscossione di entrate pubbliche extratributarie, compresi determinati crediti previdenziali e sanzioni amministrative.

La documentazione può essere prodotta in Cassazione?
La Cassazione ammette la produzione dei documenti riguardanti la persistenza o la sopravvenienza dell’interesse ad agire, ferma restando la necessità di eventuali accertamenti da parte del giudice del rinvio.

 

 

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