Il criterio di indicazione degli incarichi nel quadro C, le verifiche dell’Agenzia delle Entrate e le possibili linee di difesa
Nella predisposizione dei modelli ISA relativi alle attività professionali (area K) – tra cui spiccano i modelli EK01U (Notai), EK02U (Ingegneri), EK03U (Geometri), EK04U (Avvocati), EK05U (Commercialisti ed esperti contabili), EK06U (Revisori e consulenti tributari), EK17U (Periti industriali), EK18U (Architetti), EK23U (Agronomi) ed EK29U (Geologi) – la corretta compilazione del Quadro C (“Elementi specifici dell’attività”) è essenziale.
In questo quadro viene richiesta l’indicazione analitica del numero degli incarichi svolti, ripartiti per tipologia di prestazione e per fascia di valore.
L’esattezza di questo dato è fondamentale sotto un duplice profilo:
- Assegnazione al cluster di appartenenza: il numero e la tipologia degli incarichi concorrono a definire il modello organizzativo e la specializzazione dello studio professionale.
- Determinazione dei compensi attesi: la variabile “numero incarichi” entra direttamente nelle funzioni matematiche di regressione usate dal software ISA per stimare i compensi minimi attesi. Un’errata indicazione altera dunque l’esito, condizionando il punteggio finale di affidabilità fiscale e, a cascata, anche la proposta di CPB.
Criteri di compilazione del quadro C: incarichi
Per evitare errori in sede di compilazione, occorre innanzitutto partire dalla definizione di incarico così come fornita dalle istruzioni di compilazione del Quadro C dei modelli ISA professionali.
Contrariamente a quanto si potrebbe intuitivamente pensare, il “numero di incarichi” da comunicare non è legato all’attività materiale effettivamente svolta dal professionista nel corso del periodo d’imposta, bensì al numero di incarichi (che potrebbero anche essere stati materialmente effettuati in anni precedenti) per i quali il professionista ha incassato totalmente, o parzialmente, il compenso.
Come indicato nelle istruzioni ministeriali per incarico si deve intendere l’attività prestata a favore di un cliente e per la quale il professionista ha ricevuto un compenso, anche a titolo di acconto o saldo.
Se per un singolo incarico sono stati corrisposti più acconti e/o un saldo finale nell’anno, gli stessi andranno sommati al fine di determinare la percentuale di compensi afferenti allo stesso incarico.
Nelle relative colonne va indicato il numero degli incarichi svolti nel periodo d’imposta o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell’anno, per i quali sono stati effettivamente percepiti compensi (o conseguiti ricavi), anche parziali, nel periodo d’imposta.
Il criterio di indicazione è dunque strettamente legato al principio di cassa, così come la definizione stessa di compenso.
Un semplice esempio: un commercialista ha effettuato una consulenza nel 2024 senza percepire compenso, e una diversa consulenza nel 2025. Nel 2025 ha incassato il saldo afferente all’incarico del 2024 e un acconto per l’incarico del 2025. Il corretto numero di incarichi da dichiarare nel modello ISA per il 2024 era pari a zero, mentre nel modello ISA per il 2025 devono risultare due incarichi.
I controlli automatici del Fisco: il Provvedimento del 14 luglio 2026
Tra le verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate per il tramite di controlli incrociati automatizzati con dati rinvenienti da banche dati diverse da quelle ISA, vi è proprio quella che riguarda il numero degli incarichi.
Da ultimo, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2026 (prot. n. 208057/2026), nell’Allegato 1 (“Specifiche tecniche”), ha tipizzato le possibili anomalie e i criteri di selezione dei contribuenti a rischio.
Tale provvedimento ha interessato direttamente il triennio 2022-2024, ma è utile anche nella verifica dei modelli ISA 2026 anno di imposta 2025, in quanto queste tipologie controlli incrociati vengono sempre effettuati.
In materia di corrispondenza del numero di incarichi, il Provvedimento disciplina due specifici incroci informatici automatizzati:
- A) Tipologia di anomalia 11: incrocio con la Certificazione Unica (CU)
Sono destinatari di una comunicazione di anomalia gli esercenti attività professionale che dichiarano nel Quadro C del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto al numero dei sostituti d’imposta/committenti che hanno trasmesso a loro favore il modello di Certificazione Unica (con Causale A – “prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale”).
- B) Tipologia di anomalia 25: Incrocio con le Fatture Elettroniche
Un diverso alert interessa i professionisti che indicano nel Quadro C dell’ISA un numero di incarichi inferiore al numero di Cessionari/Committenti verso cui risulta emessa fattura elettronica nel corso del periodo d’imposta (tipi documento TD01 Fattura, TD02 Acconto su fattura, TD03 Acconto su parcella, TD06 Parcella, TD07 Fattura semplificata).
Analisi dei criteri di segnalazione delle anomalie e possibili motivazioni a difesa del contribuente
La comprensione delle caratteristiche tipiche di ciascuno dei due flussi informativi usati dall’Agenzia delle Entrate (CU vs Fattura Elettronica) per la verifica del numero di incarichi è fondamentale per comprendere dove potrebbe risiedere la problematica e, quindi, anche quali giustificazioni addurre alla ricezione di una comunicazione di compliance.
Quando la contestazione viene mossa sulla base del numero delle CU
Quando la contestazione viene mossa sulla base del numero delle CU, la difesa è ardua poiché, salvo errori da parte del committente, l’esistenza stessa della CU comprova l’erogazione di un compenso (totale o parziale) che, necessariamente, deve far capo a un incarico inserito nel Quadro C del modello ISA.
Poiché la CU attesta un incasso già avvenuto (principio di cassa), se dal sistema dell’Anagrafe Tributaria risultano rilasciate 3 CU con causale “A” da parte di 3 clienti distinti, significa che il professionista ha percepito compensi per almeno 3 incarichi.
Ne deriva che se il professionista ha dichiarato nel Quadro C un numero di incarichi inferiore a 3, la difesa è quasi impossibile: non resta che presentare dichiarazione integrativa per rettificare il dato, oppure dimostrare che una o più CU non dovevano essere trasmesse dal sostituto d’imposta (si pensi, per esempio, al caso di un’impresa che rilascia la Certificazione Unica a un professionista che ha emesso parcella ma non è stato ancora saldato).
Sul punto vi è da dire che, visto che l’incrocio avviene per totali (numero totale incarichi rispetto al numero di CU), qualche incarico potrebbe sfuggire e non essere comunque rilevato.
Infatti, un unico cliente (una sola CU) potrebbe in realtà aver conferito al professionista più incarichi autonomi nel corso dello stesso anno. Tuttavia, poiché il controllo automatico del Fisco verifica soltanto che gli Incarichi totali ISA siano maggiori o uguali al Numero di CU percepite, indicare anche solo 1 incarico per ciascuna CU soddisfa il controllo formale del sistema ed evita di incorrere in anomalie.
Quando la contestazione viene mossa sulla base delle fatture elettroniche
Diverso è l’approccio da adottare laddove la contestazione venga mossa sulla base delle fatture elettroniche.
Infatti, sebbene usualmente l’emissione della parcella avvenga contestualmente all’incasso, può legittimamente accadere che la fattura elettronica venga emessa prima della percezione del compenso (si pensi, ad esempio, alle prestazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione o all’emissione anticipata della fattura finalizzata a evidenziare la richiesta di pagamento dell’onorario).
Qualora una parcella sia stata emessa nel 2025, ma il relativo cliente non abbia saldato l’importo entro il 31 dicembre 2025, le somme fatturate non rivestono la natura di compenso (art. 54 del TUIR) e l’incarico non deve essere indicato nel Quadro C del modello ISA 2026.
Da ciò potrebbe derivare un alert del software di controllo (Tipologia di anomalia 25), ma in questo caso il contribuente ha adottato un comportamento del tutto conforme alle istruzioni ministeriali.
Di conseguenza, in sede di risposta alla comunicazione di compliance o di contraddittorio con l’Ufficio, sarà sufficiente dimostrare la composizione dei compensi (sulla base del criterio di cassa) e la loro corretta correlazione con il Quadro C, evidenziando altresì quali fatture siano state emesse nell’anno d’imposta ma non ancora incassate al 31 dicembre, giustificandone quindi la corretta esclusione dal computo degli incarichi.
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