Il medico INPS non ha diritto al risarcimento per la mancata intramoenia né all’equivalente dell’indennità di esclusività se il Regolamento che prevedeva tali istituti non è mai divenuto efficace per mancata certificazione ministeriale.
Nota a Cass. (ord.) 30 settembre 2026, n. 26014
Flavia Durval
La mera stipulazione del Regolamento INPS sull’attività intramoenia non è sufficiente a far sorgere il diritto del medico all’attività libero-professionale intramuraria e alla relativa indennità di esclusività, quando lo stesso Regolamento subordina la propria efficacia alla certificazione dei Ministeri vigilanti.
Di conseguenza, se la certificazione non interviene, il medico non può ottenere dall’INPS il risarcimento parametrato all’indennità di esclusività e ai mancati guadagni da intramoenia sulla base del Regolamento in questione.
Questo, il principio sancito dalla Corte di Cassazione (ord. 30 settembre 2026, n. 26014, conf ad App. Messina n. 378/2025) in relazione al ricorso di una dirigente medico di primo livello dell’INPS che aveva agito contro l’Istituto chiedendo il risarcimento dei danni per il periodo 30 luglio 2010 – 1° settembre 2021, data del pensionamento, sostenendo che l’INPS non aveva dato attuazione al Regolamento 30/07/2010 sull’attività intra ed extramoenia dei medici INPS.
Nel dettaglio, la dottoressa chiedeva come: a) danno emergente, una somma corrispondente all’indennità di esclusività che avrebbe percepito; b) lucro cessante, i guadagni che avrebbe potuto ottenere esercitando attività libero-professionale intramoenia; c) perdita di chance, il danno derivante dalla mancata formazione di una clientela propria che avrebbe potuto conservare anche dopo il pensionamento.
I giudici, dopo aver verificato se il Regolamento INPS 30/07/2010 avesse effettivamente attribuito ai medici INPS il diritto all’esercizio dell’attività intramoenia e alla relativa indennità di esclusività, così da rendere l’INPS responsabile dei danni derivanti dalla sua mancata attuazione, chiariscono che il Regolamento del 2010 non era mai diventato efficace. La sua efficacia era infatti subordinata a una condizione sospensiva: la necessaria approvazione/certificazione dei Ministeri vigilanti. Tale certificazione non si era verificata.
Sotto altro profilo, la dirigente sosteneva inoltre che l’INPS avesse inserito nei propri bilanci le somme destinate all’indennità di esclusività, con ciò dimostrando il riconoscimento del relativo diritto.
La Cassazione respinge tale argomentazione rilevando che l’iscrizione nel bilancio preventivo: 1) non costituisce una promessa di pagamento o riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., poiché questi atti devono essere specificamente rivolti al creditore e, comunque, non costituiscono autonomamente una nuova fonte dell’obbligazione; 2) nella fattispecie, non era idonea a dimostrare che il Regolamento fosse diventato efficace, ma, al contrario, tale accantonamento era necessaria proprio perché, se fosse successivamente intervenuta la certificazione, l’INPS avrebbe dovuto disporre delle risorse necessarie per pagare le indennità.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso della dirigente medica alla quale di conseguenza non spetta la somma parametrata all’indennità di esclusività, né il lucro cessante per i guadagni che la dottoressa avrebbe ottenuto dall’intramoenia e neppure il danno da perdita di chance per la clientela che avrebbe potuto formarsi.
CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 30 settembre 2026, n. 26014
Svolgimento del processo
1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame proposto da A.A. avverso sentenza del Tribunale di Messina del 9/7/2024, di rigetto delle domande d questa proposte, compensava le spese di lite, compensando anche quelle del grado.
- A.A., dipendente Inps, dirigente medico di primo livello, aveva agìto in giudizio per il riconoscimento, quale danno emergente, per il periodo 30/7/2010-1/9/2021, data del pensionamento, di una somma pari all’indennità di esclusività; e quale lucro cessante, di una somma, da determinare in via equitativa, pari a quella che avrebbe potuto guadagnare se avesse potuto operare in regime di intramoenia nel predetto periodo, nonché di ulteriore somma a titolo di danno da perdita di chance, per la clientela che avrebbe acquisito se l’intramoenia non le fosse stata impedita, per l’epoca posteriore al pensionamento.
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A fondamento della domanda aveva dedotto la mancata attuazione del “Regolamento per l’attività Intra ed Extramoenia dei medici Inps”, adottato dall’Istituto il 30/7/2010, in attuazione dell’ art.80, comma 1, lett. f) del CCNL 1 agosto 2006 (2002/2005), che prevedeva e regolava l’opzione per l’attività intramoenia della libera professione e, in relazione ad essa, una indennità di esclusività.
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Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, regolando le spese secondo soccombenza, assumendo che il Regolamento in questione non attribuiva un diritto soggettivo allo svolgimento di attività libero-professionale in regime di intramoenia, in primo luogo perché richiamava l’art. 3 del CCNL 8 gennaio 2003 che prevedeva la mera possibilità, in sede di contrattazione integrativa, di definire forme e modalità per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 8 del CCNL 14 aprile 1997 attuativo dell’art. 94 del CCNL 11 ottobre 1996; in secondo luogo perché il medesimo accordo, nel prevedere che “Le parti prendono atto che l’efficacia del presente accordo è sospesa in attesa della certificazione dell’accordo da parte dei ministeri vigilanti. Pertanto, la relativa determinazione presidenziale verrà adottata solo a seguito del perfezionamento con esito positivo dell’iter di certificazione” postulava trattarsi di mera eventualità condizionata anche da formali provvedimenti autorizzativi; in terzo luogo, perché, ad ulteriore riscontro dell’assunto, l’art. 11 del Regolamento prevedeva che “Il presente regolamento entra in vigore dalla data di perfezionamento dell’iter di certificazione dello stesso. Sarà successivamente emanata specifica circolare attuativa”.
Il Tribunale aveva inoltre negato che fosse concludente in senso contrario il fatto che nei bilanci degli anni 2011, 2012 e 2013 fossero state inserite le partite relative all’indennità di esclusività. Aveva altresì evidenziato che se il Regolamento fosse stato immediatamente efficace, la ricorrente avrebbe dovuto esercitare, siccome previsto dallo stesso, il diritto di opzione per lo svolgimento dell’attività libero-professionale in regime di intramoenia entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso, cosa mai avvenuta; non trovando applicazione l’art. 15 quater, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992, riguardante i medici del SSN.
- A.A. aveva proposto appello per i seguenti motivi:
a) omessa considerazione del fatto che l’art. 80, comma 1, lett. f) del CCNL 1 agosto 2006 (2002/2005) sanciva il diritto, per la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS., di definire in sede di contrattazione integrativa le forme e le modalità di esercizio dell’attività in questione;
b) omessa considerazione del fatto che l’iter di certificazione del Regolamento doveva ritenersi portato a termine, in difetto della prova, gravante sull’Istituto, del mancato rilascio della stessa, posto che ai sensi dell’ 8, comma 2, della legge n. 88/89 i regolamenti erano immediatamente esecutivi ed andavano meramente trasmessi al Ministero del Lavoro.
- La Corte di appello, previa reiezione dell’eccezione dell’Inps di mancato perfezionamento del Regolamento in quanto non sottoscritto dal Direttore generale, disattendeva entrambi i motivi, valutandoli congiuntamente, sul rilievo che l’art. 8, comma 2 cit., prevedendo l’immediata esecutività degli “atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale”, non poteva che rimandare ormai alla disciplina generale del D.Lgs. n. 165/2001, e, per essa, alla disciplina dei controlli di compatibilità dei costi sulla contrattazione integrativa (art. 40 bis, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001), che a sua volta prevedeva la certificazione da parte della Presidenza del Consiglio/Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze/Ragioneria Generale dello Stato. Trattandosi di disciplina inderogabile, i regolamenti ai quali faceva riferimento l’art.8 comma 2, della legge n. 88/89 erano solo i regolamenti interni.
Orbene, l’Inps, a seguito di specifico invito del Collegio, reso necessario dalla presenza di evidenze ed allegazioni già introdotte in causa, aveva documentato che “il Ministero”, con nota del 25/7/2012, aveva chiesto chiarimenti sulla nota del 27/3/2012 con la quale l’Istituto aveva trasmesso l’ipotesi di accordo, segnalando alcune criticità della disciplina in questione, ed a seguito di ciò, in forza dell’art. 8, comma 5, seconda parte, l’esecutività era rimasta sospesa, malgrado i chiarimenti fossero poi stati resi, essendo gli stessi stati ritenuti insufficienti da nota del DPF del 7/1/2013. Peraltro, come premesso, lo stesso Regolamento condizionava sospensivamente la propria efficacia alla certificazione.
Né poteva argomentarsi in senso contrario in base alle apposizioni di bilancio di previsione avallate dal Collegio sindacale fino al 2014, che piuttosto erano necessarie per ottenere l’approvazione del Regolamento e che esso divenisse efficace. Ed in effetti, a consuntivo, come risultava dal sito internet dell’Istituto, esse erano state poi azzerate a partire dal 2012. L’impegno del 2011 era invece rimasto come “completamente impegnato”, ma a mero motivo del fatto che a consuntivo l’iter di certificazione era ancora aperto, avendo il Ministero reiterato il rifiuto solo il 7/1/2013.
Compensava le spese di entrambi i gradi in ragione dell’assoluta novità della questione trattata e dell’equivoco comportamento dell’Inps, che si era difeso su aspetti marginali.
- Per la cassazione della sentenza ricorre A.A. con atto affidato a cinque motivi.
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Resiste l’INPS con controricorso.
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La ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione
1.Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art.80, comma 1, lett. f) del CCNL 1 agosto 2006; dell’art. 8 del CCNL 14 aprile 1997; in relazione agli artt. 4 e 40, comma 3 bis, del D.Lgs. n.165/2001.
Premesso che l’art. 8 del CCNL 14 aprile 1997, attuativo dell’art. 94 del CCNL 11 ottobre 1996, prevedeva che ai medici era consentito lo svolgimento di attività libero-professionale in regime inframurario ove previsto e regolamentato dall’Ente, e nelle forme e modalità stabilite dallo stesso; che l’art. 3 del CCNL 8 gennaio 2003 aveva invece demandato forme e modalità alla contrattazione integrativa; che l’art. 80 del CCNL 1 agosto 2006 lo aveva ribadito; che nel CCNI 2009, all’art.12, l’Inps si era impegnato ad attuare l’art. 80; che l’impegno era stato attuato con Regolamento/accordo nazionale del 30/7/2010, disciplinante in modo esaustivo la fattispecie; si lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di applicare il principio generale per cui gli enti debbono dare esecuzione ai contratti collettivi.
- Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata basata sulla considerazione che il Regolamento negoziale del 30/7/2010 era soggetto sia per legge (art. 8 comma 2, della legge n. 88/89 in relazione all’art. 40 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), sia in base a clausole in esso stesso contenute, ad una condizione di efficacia indipendente dalla volontà degli stipulanti, quale l’approvazione/certificazione da parte dei Ministeri vigilanti; condizione che non si era verificata.
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Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1175, 1176, 1359, 1218, 1223 e 1988 c.c. in relazione all’art. 2423 c.c., all’art. 31 del D.P.R. n. 97/2003 ed agli artt. 40, comma 4 e 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001.
Si censura la statuizione inerente la mancata verificazione della pretesa condizione sospensiva dell’accordo, per non aver tenuto conto dell’esecuzione spontanea svolta mediante iscrizione a bilancio approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps dell’indennità di esclusività, e che detto Consiglio aveva approvato anche, il 31/7/2012, il consuntivo 2011, e lo aveva fatto anche negli anni successivi fino al 2014, con l’avallo del Collegio Sindacale, con rendiconti trasmessi ai Ministeri vigilanti, il che smentiva la possibilità che questi avessero sollevato rilievi; tanto più che tali atti integrerebbero promessa di pagamento e riconoscimento del debito.
La condizione sarebbe inoltre avverata secondo l’art. 1359 c.c., integrando l’azzeramento un inammissibile storno di risorse già impegnate.
- Il motivo è inammissibile nella parte in cui si sostiene che l’iscrizione a bilancio di previsione, dal 2011 al 2014, di una posta di indennità di esecutività riferibile al Regolamento del 2010 fosse idonea a dimostrare che il Regolamento del 2010 era stato approvato e certificato dai Ministeri vigilanti, trattandosi di un apprezzamento di merito come tale non denunciabile per violazione di legge.
Bisogna invero ricordare che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le tante, Cass. nn. 24054/2017, 25182/2024).
4.1. La denuncia di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale risulta ancora inammissibile sia perché del tutto generica, nel senso di non rispondere al principio di diritto secondo il quale l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti nella mera proposta di un’interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (tra le tante, Cass. nn. 17427/2003, 353/2025); sia perché, ancora una volta, non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, che non si fonda sull’assunto che il Regolamento non sia mai divenuto efficace per difetto di volontà negoziale dell’Inps (la Corte di merito ha anzi riconosciuto che l’Accordo/Regolamento era già perfetto), ma sull’assunto che non lo sia divenuto per difetto della necessaria approvazione/certificazione dei Ministeri vigilanti, che è fatto del tutto indipendente dalla volontà dell’Ente.
Le stesse considerazioni valgono riguardo alla denuncia di violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 97/2003, tanto più che, come correttamente osservato dalla Corte di merito, l’intervenuto impegno di spesa seguiva, secondo il relativo comma 2, lettera c), al fatto che il Regolamento del 2010 già conteneva, quanto alle indennità di esclusività, l’assunzione di una obbligazione seppure soggetta a condizione sospensiva che, come tale, in caso di avveramento, in difetto di iscrizione a bilancio di previsione, non avrebbe potuto essere onorata.
4.2. Analoghe considerazioni valgono riguardo alla denuncia di violazione dell’art. 1988 c.c., a confutazione della quale si deve peraltro aggiungere, da un lato, che secondo la stessa giurisprudenza invocata dalla ricorrente (Cass. n.23144/2023), la promessa di pagamento e il riconoscimento del debito hanno natura di atto unilaterale recettizio, il che implica che debbono essere atti specificamente rivolti al creditore; dall’altro, che essi non costituiscono autonome fonti di obbligazione, ma hanno soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 cod. civ., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sul riconoscimento (ancora la stessa Cass. n. 23144/2023).
4.3. Erronea è l’invocazione dell’art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, perché all’Inps, ente pubblico non economico, trovava applicazione il relativo secondo comma, che prevede che “Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell’articolo 40, comma 3-quinquies”. Non bastava, pertanto, nella specie, il preteso avallo sul bilancio di previsione degli organi di controllo interno dell’Inps.
4.4. Erroneo è infine il riferimento all’art. 1359 c.c., perché:
a) la condizione sospensiva dipendeva dal fatto di terzi, e quindi non era mista. Non vale a sostenere il contrario il fatto che il Regolamento/accordo prevedesse che “…la relativa determinazione presidenziale verrà adottata solo a seguito del perfezionamento con esito positivo dell’ iter di certificazione”, posto che ciò implicava, come per legge, che in mancanza della verificazione della condizione esterna la determinazione presidenziale sarebbe rimasta impedita;
b) il ricorso non mostra che la ricorrente avesse dedotto, e tantomeno provato o chiesto di provare, com’era suo onere ( nn. 5492/2010, 28956/2024) che la condizione non si fosse avverata per fatto e colpa dell’Inps.
Il motivo va pertanto rigettato.
- Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.
Si addita ad apparenza la motivazione della Corte di appello che ha giudicato irrilevanti le iscrizioni a bilancio e le giustificazioni rese riguardo alle medesime, ed a contraddittorietà il riconoscimento della formale regolarità dell’accordo.
- Il motivo è inammissibile perché la Corte di merito ha spiegato in modo del tutto intelligibile le ragioni per cui le iscrizioni a bilancio non potevano tener luogo della mancata approvazione del
Regolamento/accordo da parte dei Ministeri vigilanti, né dimostrarla, e non v’è alcuna contraddizione nell’affermare che un accordo si è perfezionato e che lo stesso non è efficace per la mancanza di una condizione esterna di efficacia.
Questa Corte, a partire da Cass SU n. 8053/2014, ha affermato in modo ampiamente maggioritario e qui condiviso che il vizio di motivazione apparente ricorre solo in caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Al di fuori di tali casi, tal genere di denuncia mira in realtà ad un sindacato sulla motivazione eccedente i limiti posti dal n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.
- Il quarto motivo denuncia, in relazione al n. 5 del primo comma dall’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo discusso.
Si lamenta che la Corte territoriale abbia deciso sulla base di documenti (nota del 23/4/2012) attestanti rilievi che in realtà riguardavano gli artt. 13 e 14 della ipotesi di CCNI dell’anno 2011 del 22/12/2011, disciplinante l’attività intramoenia in regime di convenzione con organismi pubblici e privati estranei alla materia in contesa; come dedotto nelle note difensive del 5/5/2025.
- Il motivo è inammissibile, da un lato, perché non soddisfa il requisito di specificità posto dal n. 6 dell’art. 366 c.p.c., non essendo riportato in ricorso il testo delle note in questione, cosa nella specie necessaria ad appurarne il contenuto effettivo senza l’esame diretto degli atti; e dall’altro, comunque decisivamente, perché le note in questione ed i fatti in queste rappresentati sono stati esaminati e riferiti al procedimento di certificazione del Regolamento, sicché quel che è in realtà si denuncia è una erronea interpretazione delle fonti di prova in questione (denuncia inammissibile), o al più un travisamento delle stesse.
Anche ad ammettere la censurabilità con tale ultimo tipo di vizio, è indirizzo costante che esso deve consistere in una svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio (Cass. SU n. 5792/2024), e tale condizione non sussiste, se si considera che, a quanto si rappresenta, si tratterebbe di un successivo CCNI comunque comprendente statuizioni sull’attività intramoenia che non avrebbe superato, sul punto, il vaglio dei Ministeri vigilanti.
Il motivo comunque difetta di decisività, perché il fatto non esaminato deve essere idoneo a determinare con certezza un diverso esito della lite (tra le tante, da ultimo, Cass. n. 701/2024), e tanto non è possibile predicare nella specie, posto che la pretesa irriferibilità delle note in questione al Regolamento/accordo del 2010 non impedirebbe di fondare legittimamente il rigetto, come già fatto in primo grado e ribadito in appello, sul fatto che in ogni caso la condizione sospensiva prevista dalla legge e dallo stesso Regolamento non risultava essersi mai avverata; circostanza peraltro formante oggetto di “doppia conforme”, non secondo l’ormai abrogato art. 348, comma 5 ter, c.p.c., ma del tutto identicamente secondo l’art. 360, comma 3, c.p.c.
- Il quinto motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
Si lamenta l’omesso esame del motivo di appello col quale la statuizione di primo grado era stata impugnata nella parte in cui aveva argomentato dal fatto che se l’accordo fosse stato efficace la ricorrente avrebbe dovuto, secondo lo stesso, optare entro 60 giorni per l’attività intramoenia, sul rilievo che l’opzione era automatica secondo l’art. 15 quater del D.Lgs. n.502/92, invece applicabile in quanto il CCNL richiamava le disposizioni di legge in materia.
- Il motivo, giusta la reiezione degli altri, è inammissibile in quanto l’omesso esame del motivo in questione in appello trova fondamento nel fatto che la domanda è stata giudicata infondata per altro motivo autonomo ed assorbente. E questa Corte ha affermato che, in tema di provvedimenti del giudice, l’assorbimento in senso improprio – configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre – impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (Cass. n. 2334/2020, 18833/2021).
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In conclusione, il ricorso va rigettato.
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Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro. 4.000,00 per compensi, Euro. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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