Arrivano nuove, importanti e ‘totalizzanti’ regole in materia di intelligenza artificiale, di assoluto interesse per i professionisti tecnici e le imprese.
Sono contenute nel decreto legislativo 179/2026 del 7 ottobre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre scorso, e in vigore dal prossimo 23 ottobre, denominato “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione”.
Di fatto, il decreto detta le disposizioni necessarie all’adeguamento della normativa nazionale al regolamento IA (UE 2024/1689) e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione in materia di poteri delle autorità di cui all’articolo 20 della legge IA (132/2025), nonché le disposizioni volte a garantire il coordinamento con la normativa settoriale vigente.
Le autorità nazionali: competenze e coordinamento
Il decreto disciplina i poteri delle autorità italiane chiamate ad applicare il regolamento UE 2024/1689. Il sistema si fonda principalmente su due organismi: l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).
L’AgID svolge il ruolo di autorità nazionale di notifica: definisce e gestisce le procedure per valutare, designare e notificare gli organismi incaricati della verifica di conformità dei sistemi di IA. Deve inoltre controllare nel tempo il mantenimento dei requisiti richiesti, anche attraverso audit periodici e straordinari, potendo avviare procedimenti di limitazione, sospensione o revoca della designazione in caso di carenze.
L’ACN è invece il principale riferimento per la vigilanza del mercato. Esercita i poteri ispettivi e di controllo sui sistemi di IA, gestisce la registrazione nazionale di determinate categorie di sistemi ad alto rischio e opera anche come punto di contatto unico nazionale.
Accanto a queste agenzie intervengono le autorità settoriali: Banca d’Italia, CONSOB e IVASS per i rispettivi ambiti finanziari e assicurativi, mentre il Garante per la protezione dei dati personali opera nei limiti delle competenze attribuitegli dal regolamento europeo. Il decreto prevede accordi, scambi informativi e procedure di cooperazione, anche con le autorità settoriali di vigilanza dei prodotti, la Guardia di finanza e le forze di polizia. Un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio favorisce l’azione comune e l’adozione di indirizzi condivisi.
Vigilanza del mercato: ispezioni, reclami e conformità
L’ACN può effettuare verifiche e ispezioni, anche a distanza e senza preavviso, per controllare il rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina europea. I controlli riguardano anche le sperimentazioni dei sistemi di IA in condizioni reali, per le quali l’Agenzia può verificare le modalità di svolgimento delle prove.
Le attività possono essere avviate in seguito alla segnalazione di incidenti gravi, a reclami non manifestamente infondati, a comunicazioni di altre autorità oppure d’ufficio. Le autorità competenti ricevono e trattano i reclami secondo le rispettive procedure, garantendo il contraddittorio; se una segnalazione viene presentata all’organismo sbagliato, è trasmessa a quello competente.
Il provvedimento istituisce inoltre lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA, un ambiente controllato gestito congiuntamente da AgID e ACN. È destinato a fornitori e potenziali fornitori che intendono sviluppare, testare e validare sistemi innovativi, favorendo la verifica preventiva della conformità normativa. Sono previste priorità per PMI e start-up secondo criteri da definire. Possono inoltre essere istituiti ulteriori spazi di sperimentazione a livello regionale e locale.
Sanzioni: importi elevati e misure correttive
Il decreto introduce un sistema sanzionatorio amministrativo proporzionato alla gravità della violazione, alla natura dell’obbligo non rispettato e alle dimensioni dell’operatore. Le sanzioni sono applicate da AgID e dalle autorità nazionali di vigilanza secondo le rispettive competenze.
Gli importi massimi previsti sono i seguenti:
- fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo per la violazione dei divieti relativi alle pratiche di IA vietate;
- fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo per la violazione di diversi obblighi previsti dal regolamento europeo, tra cui quelli a carico di fornitori e utilizzatori;
- fino a 7,5 milioni di euro o all’1% del fatturato mondiale annuo per la comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità o agli organismi notificati;
- fino a 1 milione di euro o allo 0,5% del fatturato mondiale annuo per specifiche violazioni degli obblighi di valutazione d’impatto e di spiegazione delle decisioni individuali previsti dal regolamento.
Per PMI, microimprese e start-up innovative, la determinazione della sanzione segue i criteri specifici stabiliti dal regolamento europeo.
In alternativa alla sanzione pecuniaria, per le violazioni meno gravi l’autorità può ordinare la cessazione dell’infrazione e l’adozione di misure correttive, oppure disporre una dichiarazione pubblica della violazione commessa. Il mancato rispetto dell’ordine correttivo comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria, aumentabile fino a un terzo. I provvedimenti sanzionatori sono pubblicati sui siti istituzionali, salvo i casi in cui ricorrano le condizioni per la pubblicazione anonima.
Formazione: scuola, università e competenze digitali
Il decreto dedica ampio spazio alla diffusione delle competenze necessarie per utilizzare l’intelligenza artificiale in modo consapevole, responsabile ed etico.
Le scuole possono inserire attività sull’IA nei curricoli, sviluppando negli studenti capacità di valutazione critica, conoscenza dei limiti degli algoritmi e attenzione alla privacy, alla sicurezza e ai rischi di discriminazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve definire, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, i criteri per la formazione dei docenti, sia neoassunti sia già in servizio. Gli interventi comprendono anche la prevenzione dei rischi legati all’uso inconsapevole dei social media e delle piattaforme digitali.
Università, enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e ITS Academy possono contribuire alla formazione e alla sperimentazione, mettendo a disposizione competenze scientifiche e tecnologiche. I CPIA, invece, possono attivare percorsi di alfabetizzazione rivolti agli adulti, anche per favorirne l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.
Sono previste disposizioni specifiche anche per il personale dell’amministrazione della giustizia e per il settore sanitario: la formazione deve affrontare aspetti tecnici, giuridici e deontologici, tenendo conto dei rischi dei sistemi utilizzati. Per i professionisti sanitari, i percorsi di alfabetizzazione sull’IA entrano nella formazione continua ECM, secondo le modalità da definire.
Sicurezza sul lavoro: l’IA entra nella valutazione dei rischi
L’articolo 42 interviene sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, affidando al Ministero del Lavoro il coordinamento delle misure necessarie per un utilizzo sicuro dei sistemi di IA.
La novità principale riguarda il documento di valutazione dei rischi (DVR): quando l’intelligenza artificiale incide sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di svolgimento delle mansioni o sulle decisioni rilevanti per la sicurezza, questi effetti devono essere considerati nella valutazione prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.
I datori di lavoro devono inoltre informare e formare adeguatamente i dipendenti sui rischi specifici connessi all’utilizzo di tali sistemi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Il Ministero promuove anche l’impiego responsabile dell’IA come strumento per prevenire infortuni e malattie professionali, in collaborazione con l’Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri organismi competenti.
Professionisti: formazione obbligatoria ed equo compenso
Una delle novità più rilevanti per le professioni riguarda l’inserimento di percorsi di alfabetizzazione e formazione sull’intelligenza artificiale nei corsi iniziali e nella formazione continua organizzata dagli ordini professionali.
I contenuti devono coprire tre ambiti:
- funzionamento, potenzialità e limiti tecnici degli strumenti; disciplina europea e nazionale;
- responsabilità deontologiche,
- obblighi informativi verso il cliente e rispetto dei principi antropocentrici.
È previsto un monte ore minimo per ciascun periodo di formazione continua, da determinare secondo le regole delle singole categorie.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, o gli organismi competenti, devono adeguare i rispettivi regolamenti formativi. Disposizioni analoghe riguardano le associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate, nei casi pertinenti.
Sul fronte economico, l’articolo 49 introduce una possibile modulazione dell’equo compenso in funzione dell’impiego di sistemi di IA. I parametri dovranno considerare la classificazione di rischio dello strumento utilizzato. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore, i decreti che disciplinano i compensi professionali dovranno essere integrati con i criteri necessari.
Non si tratta, quindi, di una riduzione automatica dei compensi, ma di un adeguamento da attuare attraverso parametri specifici.
Le altre novità: lavoro, sanità e tutela del know-how
Il decreto consente alle amministrazioni pubbliche e agli operatori autorizzati dei servizi per il lavoro di utilizzare l’IA per orientamento, incontro tra domanda e offerta, individuazione delle competenze e inserimento lavorativo. Restano indispensabili supervisione umana, trasparenza delle decisioni e tutela dei diritti di utenti e lavoratori.
Infine, viene rafforzata la protezione delle informazioni aziendali riservate: tra i segreti commerciali tutelabili possono rientrare anche dati, algoritmi, architetture dei modelli e metodi matematici utilizzati per addestrare sistemi di IA, purché sussistano i requisiti previsti dal Codice della proprietà industriale.
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