L’ammortizzatore sociale di imprese e professionisti, ma anche di contribuenti di ogni altra qualifica in Italia, si chiama cartella esattoriale.
Nei secoli dei secoli, sicuramente prima che io nascessi, la forma necessaria per tamponare gli imprevisti della vita e del mercato per tantissima gente, è stata quella di rimandare il pagamento delle imposte sino all’arrivo della cartella esattoriale, ricevuta la quale ci sarebbero stati altri strumenti per dilazionarne il peso.
Poi è arrivato il Fisco del PNRR, quello la cui riforma è stata negoziata in Unione Europea per ottenerne i fondi, e questo sistema, certamente discutibile, è rapidamente scomparso lasciando sul campo una serie di ferite.
L’enorme acquisizione di informazioni da parte dei contribuenti, fatturazione elettronica e celerità della riscossione hanno stravolto un andazzo consolidato da sempre al quale nessuno era preparato.
Il sistema fiscale italiano oggi vive una transizione epocale, guidata dalla digitalizzazione e dall’esigenza di rendere il contrasto all’evasione tempestivo ed efficiente. In questo contesto si inserisce un’importante novità che muta i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti: la liquidazione automatizzata dell’IVA in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.
La misura, introdotta dalla legge n. 199/2025, rappresenta il punto d’arrivo di un percorso iniziato con la fatturazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi. Grazie a tali strumenti, l’Agenzia delle Entrate non deve più attendere i tempi dell’accertamento formale per ricostruire il debito d’imposta di chi omette la dichiarazione, ma può agire in modo standardizzato e “coatto” sui dati già in suo possesso.
In passato, l’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA apriva la strada a complessi procedimenti di accertamento induttivo o analitico-induttivo. L’ufficio doveva raccogliere elementi, notificare inviti e infine emettere un avviso di accertamento: un iter che richiedeva tempo e risorse.
Oggi il paradigma è capovolto. Il novellato impianto del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate può procedere direttamente alla liquidazione dell’imposta dovuta avvalendosi di procedure interamente automatizzate. Il Fisco non ha bisogno di chiedere i dati al contribuente omissivo, poiché li estrae in tempo reale dai propri server.
La ricostruzione del debito d’imposta avviene incrociando tre pilastri informativi fondamentali:
• Le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI);
• I corrispettivi telematici trasmessi dagli esercenti;
• I dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (i cosiddetti modelli Lipe).
Il funzionamento della nuova liquidazione è lineare. La dichiarazione IVA si considera omessa se non presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Superato tale termine, gli algoritmi dell’Amministrazione finanziaria elaborano la posizione della partita IVA.
Vengono sommati i valori dell’imposta a debito emergenti dalle fatture attive e dai corrispettivi, sottraendo l’IVA detraibile che risulta dalle fatture d’acquisto registrate e ricevute via SdI. Dal risultato di questa “dichiarazione d’ufficio” vengono scomputati i versamenti periodici effettuati dal contribuente nell’anno. La differenza costituisce la maggiore imposta dovuta.
La normativa prevede che la liquidazione possa essere eseguita entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, l’automazione fa sì che le comunicazioni di irregolarità partano con una tempestività inedita, riducendo il gap temporale tra la violazione e la richiesta di pagamento. È essenziale sottolineare che questa liquidazione automatica avviene senza pregiudizio della successiva azione accertatrice, qualora emergessero ulteriori elementi di evasione non rilevabili dai flussi elettronici.
Per rendere operativa la macchina della riscossione e consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 i codici tributo specifici per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni per omessa dichiarazione.
L’introduzione di codici dedicati permette un tracciamento preciso dei flussi e semplifica la vita al contribuente o all’intermediario che deve gestire la crisi. Il contribuente che riceve l’avviso ha la possibilità di versare il dovuto beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dall’avviso bonario, oppure può segnalare all’ufficio eventuali elementi non considerati dall’algoritmo (come operazioni esenti o non imponibili che non emergono dai tracciati standard).
L’omissione della dichiarazione IVA diventa un rischio aziendale insostenibile. Sul piano amministrativo, oltre al pagamento dell’imposta e dei relativi interessi, restano ferme le sanzioni per l’omessa dichiarazione, le quali – in base alla riforma in vigore dal 1° settembre 2024 – possono raggiungere picchi significativi per le aziende (fino a 2.000 euro anche in assenza di imposte dovute, oltre alle percentuali sull’imposta evasa).
Inoltre, vi sono pesanti implicazioni penali. Il D.Lgs. n. 74/2000 prevede che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA configuri reato qualora l’imposta evasa superi la soglia di 50.000 euro per singolo periodo d’imposta. La liquidazione automatizzata dell’IVA da omessa dichiarazione stringe le maglie della rete fiscale attorno ai contribuenti meno trasparenti. Per le imprese e i professionisti, l’adempimento dichiarativo non è più un passaggio burocratico differibile o sanabile con ampi margini di manovra nei termini dell’accertamento tradizionale. Diventa invece un baluardo fondamentale per mantenere il controllo della propria contabilità. Chi non dichiara viene oggi “dichiarato d’ufficio” da un algoritmo che applica le regole in modo matematico.
*Dottore Commercialista – Revisore Legale
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l'articolo completo clicca sul seguente link



