Con alcune
FAQ del 13 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove indicazioni in materia di
concordato preventivo biennale e cause di cessazione.
Rinnovo del CPB e benefici premiali
Con la FAQ n. 1, si chiede di sapere se una società che ha aderito al CPB per il biennio 2024/2025, per la quale nel corso del 2025 si è presentata una causa di cessazione dal CPB in quanto è aumentato il numero dei soci, volendo aderire al CPB per il biennio 2026/2027, potrà usufruire delle agevolazioni previste per chi esercita il rinnovo o, essendosi verificata la causa di cessazione sulla seconda annualità, non ha diritto ai benefici premiali previsti per i soggetti che aderiscono al rinnovo della proposta.
L’Agenzia chiarisce che, in ordine al
rinnovo del CPB, l’art. 14 del
decreto Omnibus (
D.Lgs. n. 148/2026) prevede che, decorso il primo biennio, il contribuente che intenda rinnovare l’adesione a una proposta di concordato per un nuovo biennio, possa usufruire di un
potenziamento dei benefici premiali derivanti dal regime opzionale. Tale maggior benefici sono riconosciuti
esclusivamente ai contribuenti che abbiano aderito al CPB per il biennio precedente e intendano
rinnovare, in piena continuità applicativa, l’adesione per un ulteriore biennio.
Se nel corso del 2025 si è verificata una causa di cessazione dal CPB dovuta all’incremento del numero dei soci, l’Agenzia ritiene che, in mancanza del requisito della continuità tra il concordato 2024-2025 e quello 2026-2027, non si possa configurare un’ipotesi di rinnovo del CBP da parte della società e, di conseguenza, la stessa non potrà beneficiare del potenziamento degli effetti premiali previsti dal decreto Omnibus.
Per i periodi d’imposta 2026-2027, la società può effettuare comunque una nuova adesione alla proposta di concordato ma tale adesione non potrà essere considerata come un rinnovo.
Verifica del superamento del 50% del limite dei ricavi
Nella
FAQ n. 2 l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di un’impresa che esercita in modo prevalente l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali di cui al codice attività 41.00.00 ed applica pertanto l’ISA EG69U relativo alla attività di costruzioni. Tale impresa ha aderito al CPB 2024-2025 e nell’anno 2025 ha
aumentato i propri ricavi in maniera rilevante. Al fine di valutare l’applicazione della causa di cessazione prevista dall’art. 21, comma 1, lettera b-quater), si deve tener conto solo dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli delle lettere c), d) ed e) ovvero occorre far riferimento al calcolo del limite di ricavi previsto per l’applicazione degli ISA? A tal proposito, il
D.M. 31 marzo 2026 (di approvazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025) precisa che, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione di alcuni indici, tra cui rientra l’EG69U, i ricavi devono essere
aumentati delle rimanenze finali e
diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli
articoli 92 e
93 del
TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’
art. 21, comma 1, lettera b-quater,
D.Lgs. n. 13/2024 prevede che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale “il contribuente dichiara
ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o
compensi di cui all’
articolo 54, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di
ammontare superiore al
limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale
maggiorato del 50 per cento”.
Inoltre, l’
art. 3 del
D.M. 18 marzo 2024 (con cui è stato approvato l’ISA DG69U relativo alle attività di costruzioni, in vigore per il periodo d’imposta 2023) prevede che, ai fini della determinazione del limite per l’applicazione del medesimo indice, i ricavi devono essere
aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli
articoli 92 e
93 del
TUIR (criterio confermato dal relativo decreto di approvazione anche in relazione all’applicazione dell’ISA EG69U dal periodo d’imposta 2025).
Pertanto, anche ai fini della cessazione del CPB, la verifica del superamento del 50% del limite dei ricavi da parte dell’impresa citata nel quesito debba tenere conto della variazione delle rimanenze.
Cessazione per modifica dell’attività
L’Agenzia delle Entrate ricorda, nella FAQ n. 3 del 13 ottobre 2026, che l’art. 21 del decreto CPB, relativo alle cause di cessazione del concordato stabilisce al comma 1, lettera a) che il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale “il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale”.
Tale causa di cessazione dall’istituto concordatario risulta, peraltro, analoga ad una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, in merito alla quale l’Agenzia, nelle istruzioni parte generale per la compilazione dei relativi modelli, ha chiarito che costituisce, ad esempio, causa di esclusione l’ipotesi “[…] di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività di “Commercio all’ingrosso di salumi e di altri prodotti a base di carne” (codice attività – 46.32.20, compreso nell’ISA DM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto su taxi” (codice attività – 49.33.10 – compreso nell’ISA DG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA”.
Tanto premesso, l’Agenzia ritiene che la causa di cessazione dal CPB opera quando si realizza una modifica sostanziale dell’attività prevalente esercitata dal soggetto nel corso del biennio concordatario rispetto a quella prevalente esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, sempre che l’attività aggiunta o modificata non rientri nello stesso ISA sulla base del quale è stata formulata la proposta concordataria.
Al riguardo, si richiama la risposta fornita nella
FAQ n. 6 del 25 ottobre 2024, nella quale, a fronte della richiesta di sapere se, esercitando più attività, l’integrazione o la modifica delle stesse durante il biennio del concordato, comportasse una causa di cessazione dallo stesso, si rilevava che, posto quanto stabilito dall’art. 21, “l’esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la richiamata causa di cessazione a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA. Analogamente, nell’ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l’applicazione di ISA differenti, non sembra ravvisabile la richiamata causa di cessazione sempreché l’attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato”.
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