L’art. 23 del D.Lgs. 148/2026 codifica la presunzione di distribuzione ai soci dei ricavi non contabilizzati e dei costi inesistenti accertati presso le società a ristretta base sociale. L’analisi chiarisce quando opera la presunzione, il trattamento delle ritenute sui dividendi e le prove utilizzabili da società e soci per dimostrare l’inesistenza o la mancata distribuzione della provvista extracontabile.
Utili extracontabili società a ristretta base: cosa prevede la nuova presunzione? L’art. 23 del D.Lgs. 148/2026 presume che i componenti positivi non contabilizzati e i costi inesistenti accertati presso una società a ristretta base sociale siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni. La presunzione è relativa e può essere superata dimostrando l’inesistenza del maggior reddito, il suo reinvestimento o la mancata distribuzione.
La nuova presunzione sugli utili extracontabili
Con l’art. 23 del DLgs 148/2026 il legislatore ha finalmente codificato, in attuazione dei criteri della legge delega n. 111/2023, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alle società di capitali a ristretta base sociale. Si tratta di un principio che la giurisprudenza di legittimità applicava da decenni in via pretoria, e che ora trova una cornice normativa; ma la codificazione, come spesso accade, porta con sé conseguenze procedurali che vanno lette con attenzione, perché incidono direttamente sulla strategia difensiva del socio e della società.
Una disciplina applicabile solo per il futuro
La nuova disposizione ha natura innovativa e non meramente interpretativa. Di conseguenza, non può essere applicata retroattivamente ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore. Per le annualità pregresse continua a operare la presunzione di origine giurisprudenziale, con i presupposti e i limiti elaborati dalla Corte di Cassazione. La distinzione è rilevante perché la nuova norma comprende espressamente, oltre ai ricavi non contabilizzati, anche i costi inesistenti.
Manca una definizione normativa di “ristretta base”
L’art. 23 non definisce, tuttavia, quando una società debba considerarsi a ristretta base sociale. L’individuazione della fattispecie resta pertanto affidata alla valutazione concreta dei rapporti tra i soci, del numero dei partecipanti, dei vincoli familiari o personali e dell’effettiva conoscibilità delle vicende societarie, senza che il solo numero ridotto dei soci possa costituire un parametro sempre decisivo. Occorre dimostrare l’assenza di complicità tra soci: il socio (eventuale) che non è parte attiva nella gestione societaria può sostemere la mancanza di complicità, ad esempio in caso di impossibilità di esercitare il potere di controllo ex art. 2476 Codice Civile.
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Il D.Lgs. 148/2026 codifica la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base.
Quando opera
Riguarda ricavi non contabilizzati e costi dedotti ma inesistenti.
Quando non opera
Non basta il recupero di costi esistenti ma non inerenti, non documentati o fuori competenza.
Ritenuta
Per i soci persone fisiche private trova applicazione, in linea generale, la ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Prova contraria
Il socio può contestare il reddito societario o dimostrare la mancata distribuzione degli utili.
Attenzione
La nuova disposizione è innovativa e non si applica retroattivamente.
Quando opera la presunzione legale
La nuova norma stabilisce che, quando l’Amministrazione finanziaria accerta in capo a una società di capitali a ristretta base sociale ricavi non contabilizzati e non dichiarati, tali utili si presumono distribuiti ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta. Il meccanismo, tuttavia, non è né automatico né incondizionato.
Il primo argine riguarda la natura del maggior reddito accertato: la presunzione opera in presenza di componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati oppure di componenti negativi che abbiano concorso alla determinazione del reddito, ma risultino inesistenti. Non dovrebbe invece operare quando la rettifica deriva da errori di competenza o dal recupero di costi effettivamente sostenuti, ma ritenuti indeducibili per difetto di inerenza o di adeguata documentazione: in tali ipotesi non emerge necessariamente una provvista extracontabile distribuibile ai soci. In entrambi i casi, i maggiori componenti devono essere accertati sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva. La ristretta composizione sociale, quindi, non sostituisce la prova del maggior reddito realizzato dalla società.
Il secondo argine attiene alla natura del reddito imputato al socio: in coerenza con i criteri della legge delega il reddito imputato conserva la qualificazione propria degli utili da partecipazione e viene assoggettato al regime previsto in relazione alla natura del socio.
Per le persone fisiche che detengono la partecipazione al di fuori dell’attività d’impresa opera, in linea generale, la ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Per gli imprenditori individuali, le società di persone e i soggetti IRES trovano invece applicazione, rispettivamente, gli articoli 59 e 89 del TUIR.
Ritenuta sui dividendi e responsabilità solidale
È qui che la disciplina introduce l’elemento di maggiore complessità operativa. Quando gli utili extracontabili sono imputati, come avviene nella generalità dei casi, a soci persone fisiche non imprenditori, la società si trova esposta non a uno, ma a due distinti procedimenti accertativi: da un lato la ripresa a tassazione IRES conseguente al maggior reddito occultato, dall’altro l’accertamento per omessa applicazione della ritenuta che la società, quale sostituto d’imposta, avrebbe dovuto operare sui dividendi presunti distribuiti.
Il prelievo sui soci persone fisiche
Questo secondo profilo discende dal fatto che, sui dividendi corrisposti a persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, opera il regime della ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 27 del DPR 600/1973. Sebbene l’art. 23 del DLgs 148/2026 richiami, per individuare gli utili presunti distribuiti, gli articoli 47, 59 e 89 del TUIR — disposizioni dettate in tema di trasparenza e concorso alla formazione del reddito — la Relazione illustrativa al decreto chiarisce che tale richiamo non muta la natura del prelievo, che resta quello della ritenuta a titolo d’imposta proprio dei dividendi corrisposti a persone fisiche.
Gli atti nei confronti della società e del socio
La conseguenza pratica è che il socio, non essendo tecnicamente soggetto a un’imposizione per trasparenza, può ricevere direttamente l’accertamento esecutivo relativo all’omessa ritenuta operata dalla società, in forza della responsabilità solidale. In presenza dei presupposti dell’art. 35 del DPR 602/1973, l’Amministrazione può far valere la responsabilità solidale del percettore, ma la pretesa deve risultare da un atto specificamente motivato, nel quale siano indicati la distribuzione presunta, la quota attribuita al socio e il titolo della responsabilità. Deve inoltre essere mantenuta distinta la responsabilità per il tributo dall’eventuale responsabilità sanzionatoria.
Come superare la presunzione distribuzione utili
Trattandosi di presunzione legale relativa, resta sempre ammessa la prova contraria, articolabile su due piani distinti e non necessariamente coincidenti. Il socio può anzitutto contestare nel merito la pretesa impositiva a monte, dimostrando l’insussistenza stessa dell’evasione contestata alla società. In alternativa, o cumulativamente, il socio può dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti, perché accantonati, reinvestiti nell’attività, destinati ad altri soggetti o comunque rimasti nella disponibilità della società. Anche l’effettiva estraneità del socio alla gestione e ai circuiti finanziari societari può concorrere alla prova contraria, ma non costituisce l’unico mezzo difensivo ammesso.
Questa seconda strada, pur teoricamente aperta, si rivela nella pratica tutt’altro che agevole. Non è sufficiente, infatti, produrre gli estratti conto personali a dimostrazione della mancata movimentazione di somme riconducibili alla società: la giurisprudenza ha da tempo chiarito che gli utili extracontabili possono essere corrisposti ai soci con modalità diverse dal canale bancario, sicché l’assenza di tracciabilità finanziaria non equivale, di per sé, a prova dell’estraneità alla distribuzione (Cass. 31 gennaio 2025, n. 2288). La produzione degli estratti conto personali costituisce un elemento difensivo utile, ma può non essere sufficiente se non è accompagnata da ulteriori riscontri. Gli utili extracontabili possono infatti essere attribuiti attraverso contanti, compensazioni, pagamento di spese personali o altre utilità non immediatamente riconoscibili nei movimenti bancari del socio. Il socio deve quindi costruire un compendio probatorio più ampio, che dia conto in modo convincente della sua effettiva marginalità nella governance societaria e nella gestione della cassa “nera”.
La difesa della società e il coordinamento degli accertamenti
Discorso diverso vale per la società, che può sempre contestare nel merito la pretesa erariale sull’an e sul quantum dei ricavi non dichiarati, a prescindere dalla sorte dell’accertamento sui soci. Il vero terreno delicato riguarda però il coordinamento tra i due procedimenti: la società potrebbe infatti eccepire, in via subordinata rispetto alla contestazione nel merito, che gli utili accertati ai fini IRES non sono stati in concreto distribuiti ad alcun socio, per le più diverse ragioni, con l’effetto di scardinare a monte l’accertamento sul modello 770 per omessa ritenuta.
Come impostare processualmente questa difesa va valutato caso per caso, ed è, specie per la società, un aspetto tutt’altro che scontato, perché implica una scelta difensiva che non sempre è agevole formulare in termini di ricorso principale o subordinato senza incorrere in eterogeneità o contraddittorietà delle argomentazioni.
L’adesione non prova automaticamente la distribuzione
La definizione del maggior reddito societario mediante adesione, acquiescenza o conciliazione rende stabile l’accertamento della provvista extracontabile, ma non equivale automaticamente al riconoscimento della sua distribuzione. Quest’ultima resta un distinto fatto costitutivo della pretesa relativa alle ritenute, superabile mediante la prova della permanenza o del reinvestimento delle somme nell’impresa.
Uno scenario relativamente più semplice si presenta quando l’accertamento societario si sia concluso con adesione, acquiescenza o conciliazione giudiziale, sicché la società abbia sostanzialmente ammesso l’esistenza di ricavi non dichiarati per un certo importo. In tale ipotesi, nel successivo (o collegato) accertamento sul modello 770, la società può dimostrare che quei ricavi sono stati reinvestiti nell’attività d’impresa, in tutto o in parte, così da far venire meno, nella corrispondente misura, sia la tassazione in capo al socio sia l’obbligo di ritenuta. Se questa prova viene fornita, anche solo parzialmente, la questione può trovare composizione già in sede di accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale, evitando l’instaurarsi di un contenzioso su due fronti paralleli.
In conclusione
La codificazione della presunzione non elimina la necessità di un accertamento puntuale. L’Ufficio deve innanzitutto dimostrare l’esistenza dei ricavi occultati o dei costi inesistenti dai quali sia derivata una provvista extracontabile. Il contribuente può, a sua volta, contestare il maggior reddito societario oppure provare che le somme sono rimaste nella disponibilità dell’impresa, sono state reinvestite o hanno avuto una destinazione diversa dalla distribuzione ai soci.
La difesa non può però affidarsi ai soli estratti conto personali o alla mancata partecipazione formale alla gestione. Occorre ricostruire, mediante documentazione societaria, bancaria e contabile, la concreta destinazione delle risorse. Allo stesso tempo, l’accertamento IRES, quello relativo alle ritenute e l’eventuale pretesa verso il socio devono essere mantenuti distinti: l’accertamento o la definizione del maggior reddito della società non dimostrano automaticamente che quel reddito sia stato distribuito.
Francesco Costa
Venerdì 16 ottobre 2026
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📌 BOX OPERATIVO – I controlli preliminari
- Verificare il periodo d’imposta interessato.
- Distinguere ricavi occulti, costi inesistenti e costi solamente indeducibili.
- Controllare come l’Ufficio ha individuato la ristretta base sociale.
- Ricostruire la destinazione della provvista extracontabile.
- Coordinare i ricorsi della società e dei soci.
- Verificare separatamente tributo, ritenute e sanzioni.
🔎 FOCUS TECNICO – Quando opera la presunzione distribuzione utili
La nuova presunzione riguarda i componenti positivi non contabilizzati e i costi dedotti ma inesistenti. Non è sufficiente, invece, il semplice recupero di un costo effettivo ma non inerente, non documentato o imputato al periodo d’imposta sbagliato.
✅ CONCLUSIONI OPERATIVE utili extracontabili società a ristretta base
La difesa può agire su due livelli: contestare il maggior reddito accertato presso la società oppure dimostrare che la provvista non è stata distribuita. L’adesione della società all’accertamento IRES non impedisce di provare il reinvestimento o la diversa destinazione delle somme.
❓ FAQ – Gli estratti conto del socio bastano?
Non sempre. L’assenza di accrediti riconducibili alla società è un elemento utile, ma dovrebbe essere accompagnata da verbali societari, contabilità, documentazione bancaria della società e prove della destinazione effettiva delle somme.
Utili extracontabili società a ristretta base: la nuova presunzione rende indispensabile coordinare l’accertamento societario con la posizione fiscale dei singoli soci e documentare tempestivamente la destinazione delle somme contestate. Per approfondire gli effetti del D.Lgs. 148/2026 e le strategie difensive applicabili alle società a ristretta base, consulta gli ulteriori approfondimenti dedicati alla riforma fiscale. Scopri tutti i contenuti riservati agli abbonati.
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