#Finsubito news dalla rete – Agenzia Entrate, sanzioni ai funzionari che usano l’IA


Nuove istruzioni negli uffici fiscali: chi fa scrivere gli atti all’intelligenza artificiale rischia sanzioni disciplinari e responsabilità per danni. Coinvolti anche i superiori.

L’Agenzia delle Entrate dichiara guerra agli atti fiscali scritti dall’intelligenza artificiale generativa. I funzionari che affidano a ChatGPT o ad altri sistemi analoghi la redazione diretta di accertamenti e provvedimenti amministrativi rischiano un grave illecito disciplinare e possono essere chiamati a rispondere del danno all’immagine dell’amministrazione finanziaria. Ma le responsabilità non finiscono sulla scrivania di chi ha materialmente preparato il documento. Le nuove istruzioni diffuse nelle strutture territoriali coinvolgono anche i dirigenti e i titolari di incarico che revisionano, vistano o firmano gli atti, nonché quelli che, pur avendo delegato la firma, omettono di vigilare sui colleghi. È la nuova stretta organizzativa descritta da ItaliaOggi, che ha esaminato alcune linee guida interne delle direzioni provinciali.

Perché l’Agenzia delle Entrate vieta gli atti scritti dall’IA?

La questione nasce da un rischio concreto: un’intelligenza artificiale generativa può produrre un documento dall’apparenza perfettamente professionale, con riferimenti a leggi, circolari e sentenze, ma contenente norme inesistenti, precedenti giurisprudenziali inventati o interpretazioni giuridiche sbagliate.

Questi errori sono comunemente chiamati allucinazioni dell’intelligenza artificiale. Il programma produce informazioni false come se fossero vere, spesso accompagnate da spiegazioni convincenti. Il problema diventa particolarmente serio quando tali informazioni finiscono in un avviso di accertamento fiscale, in un provvedimento amministrativo oppure in un atto destinato a essere utilizzato dall’Agenzia in una controversia tributaria.

Le nuove istruzioni territoriali danno attuazione alla policy interna del 23 ottobre 2025, con la quale l’Agenzia aveva già fissato limiti rigorosi all’impiego dell’IA generativa.

Il divieto è stato confermato pubblicamente dall’amministrazione anche con il comunicato del 17 dicembre 2025, che esclude la produzione diretta mediante IA degli atti amministrativi relativi all’attività istituzionale, compresi quelli della gestione delle controversie, sia giudiziali sia extragiudiziali, e gli atti endoprocedimentali.

Il timore è che un contribuente riceva una richiesta di pagamento fondata su presupposti giuridici falsi, con conseguenze economiche e processuali che potrebbero essere evitate attraverso una verifica umana.

I funzionari possono utilizzare ChatGPT per lavorare?

Il divieto non riguarda indistintamente ogni impiego dell’intelligenza artificiale. Occorre distinguere l’uso strumentale a supporto della produttività dalla produzione diretta di atti amministrativi.

La policy dell’Agenzia vieta l’utilizzo di strumenti generativi pubblicamente accessibili e non integrati nei sistemi dell’amministrazione per produrre atti. Quanto agli strumenti validati e integrati, il loro impiego è circoscritto ad attività di supporto della produttività individuale, con l’obbligo di supervisione e verifica umana.

La distinzione era già stata illustrata dall’Agenzia delle Entrate durante un’audizione alla Camera del 29 ottobre 2025. In quella sede l’amministrazione aveva chiarito anche un altro limite: gli strumenti generativi non possono essere utilizzati per elaborare i dati contenuti nell’Anagrafe tributaria.

Per comprendere la differenza, si può pensare a un funzionario che utilizzi uno strumento autorizzato per organizzare il proprio lavoro o svolgere attività consentite dalla policy. È una situazione diversa da quella di chi chiede al sistema di scrivere un avviso di accertamento, costruire la motivazione giuridica di una pretesa fiscale o preparare direttamente un atto difensivo da sottoscrivere.

Nel secondo caso il funzionario affida alla macchina un’attività che, secondo le disposizioni interne, deve restare sotto la sua responsabilità professionale.

La normativa generale italiana ammette l’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, ma ne stabilisce la funzione di supporto. L’art. 14 della legge n. 132/2025 dispone infatti che l’IA sia utilizzata nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti nei quali è stata impiegata.

Quali sanzioni rischia chi fa scrivere un atto all’IA?

Le nuove istruzioni delle direzioni provinciali, secondo quanto riferisce ItaliaOggi, qualificano l’utilizzo improprio dell’intelligenza artificiale nella produzione degli atti come un grave illecito disciplinare. La violazione riguarda contemporaneamente le disposizioni di legge, gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e la prassi interna dell’Agenzia.

Le conseguenze possono quindi interessare direttamente il rapporto di impiego del funzionario. Non è però prevista una sanzione identica per ogni violazione: la misura disciplinare deve essere individuata secondo le regole applicabili al personale, tenuto conto della gravità del comportamento e delle circostanze concrete.

Alla responsabilità disciplinare può aggiungersi quella per il danno all’immagine dell’Agenzia delle Entrate. L’eventuale responsabilità risarcitoria non deriva automaticamente dall’utilizzo dell’IA: occorre verificare i presupposti previsti dalla legge, compresi quelli relativi al danno e alla sua imputazione.

Le istruzioni territoriali manifestano una preoccupazione precisa. Un atto fiscale che contiene sentenze inventate o norme inesistenti può diventare pubblico nel giro di pochi minuti, soprattutto se viene contestato davanti a un giudice o diffuso sui mezzi di informazione. Secondo gli uffici, il pregiudizio reputazionale può prodursi prima ancora che l’amministrazione riesca a correggere l’errore.

Proprio per questo l’Agenzia, già nel comunicato del 17 dicembre 2025, aveva annunciato possibili azioni disciplinari anche nel caso di violazioni relative a un singolo.

Chi risponde se l’atto viene firmato dal superiore?

Le nuove istruzioni non concentrano tutte le responsabilità sul funzionario che materialmente prepara il documento. Anche chi interviene successivamente, per controllarlo e autorizzarne l’adozione, deve rispettare precisi obblighi di verifica.

Il titolare di incarico che revisiona un atto e appone il visto può essere chiamato a rispondere per omesso controllo, se non rileva irregolarità che avrebbe dovuto individuare attraverso una verifica diligente.

Se lo stesso soggetto firma il provvedimento, le istruzioni richiamano anche le conseguenze pregiudizievoli che l’atto può arrecare all’amministrazione.

La firma non è quindi considerata un adempimento meramente formale. Chi sottoscrive un atto deve controllarne la correttezza, anche quando la fase istruttoria è stata curata da un altro dipendente.

La responsabilità si estende, secondo le indicazioni territoriali, anche ai titolari di incarico che hanno delegato la firma e non ricevono materialmente il documento per la revisione. In questo caso viene richiamato l’obbligo di vigilare sul buon andamento e sulla regolarità dell’azione amministrativa, anche attraverso raccomandazioni e istruzioni rivolte ai colleghi.

La delega, dunque, non elimina gli obblighi di vigilanza. Naturalmente, l’accertamento di una responsabilità personale richiede di verificare quali compiti spettassero al soggetto interessato, quali controlli fossero effettivamente esigibili e quale omissione gli venga contestata.

Come si riconosce un atto scritto con ChatGPT?

Le istruzioni territoriali riportano anche una serie di indizi sintomatici dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa. Sono caratteristiche che, secondo gli uffici, possono giustificare ulteriori verifiche.

Tra i segnali individuati compaiono l’assenza di refusi, l’abbondanza di espressioni formali e di connettivi logici, come «in sintesi» e «in conclusione», il ritmo impersonale delle frasi e l’impiego frequente di elenchi.

Le indicazioni richiamano inoltre la scarsa presenza di figure retoriche complesse e, soprattutto, l’abbondanza di citazioni giurisprudenziali prive di riferimenti alla prassi amministrativa.

Quest’ultimo elemento è particolarmente delicato negli atti tributari. La giustificazione di una pretesa fiscale richiede un’analisi delle disposizioni applicabili e dei fatti contestati al contribuente. Un testo che accumula richiami a sentenze, senza verificarne l’esistenza o la pertinenza, può nascondere errori gravi.

Gli elementi stilistici, tuttavia, non dimostrano da soli che sia stata utilizzata l’IA. Un funzionario può scrivere un documento ordinato, grammaticalmente corretto e ricco di formule giuridiche senza aver impiegato alcun programma generativo. Allo stesso modo, un testo prodotto con l’IA può essere modificato fino a perdere le caratteristiche originarie.

Gli indizi servono quindi ad avviare un approfondimento, non a sostituire la prova dell’effettivo utilizzo dello strumento.

Quali controlli devono essere effettuati sugli atti fiscali?

Quando emergono elementi sospetti, le direzioni provinciali chiedono ai revisori di passare dalla valutazione stilistica alla verifica sostanziale del documento.

Il primo controllo riguarda i riferimenti normativi e giurisprudenziali. Occorre verificare che le disposizioni citate esistano, che siano applicabili alla vicenda e che le sentenze richiamate contengano realmente i principi attribuiti loro.

Non basta, per esempio, che una sentenza della Cassazione sia identificata con un numero e un anno apparentemente plausibili. Bisogna controllare che quel provvedimento esista e che riguardi effettivamente la questione discussa nell’atto.

Il secondo passaggio consiste nella convocazione del funzionario istruttore, al quale deve essere chiesto se abbia utilizzato strumenti di intelligenza artificiale e con quali modalità.

Si tratta di un accertamento necessario anche per distinguere l’uso consentito dell’IA, come supporto alle attività individuali, da quello vietato nella produzione diretta degli atti.

Le istruzioni chiedono inoltre di svolgere una verifica a campione dei riferimenti normativi e giurisprudenziali su tutti gli atti sottoposti a revisione. Non si tratta, quindi, di controllare soltanto alcuni provvedimenti scelti casualmente. Il riscontro deve riguardare ogni documento portato al revisore, pur potendo limitarsi a una parte delle citazioni contenute nel singolo atto.

Secondo le direzioni provinciali, questo metodo permette di individuare rapidamente le anomalie più pericolose e di ridurre il rischio che un provvedimento contenente errori arrivi alla firma.

Cosa succede se l’IA ha inventato norme o sentenze?

Le istruzioni distinguono gli indizi di utilizzo dell’intelligenza artificiale dagli errori effettivamente riscontrati nel documento.

Quando un atto risulta affetto da allucinazioni dell’IA ed è completamente privo di fondamento nel merito, deve essere eliminato dal procedimento di formazione e non deve arrivare alla firma.

È una disposizione che riguarda la fase di controllo interno. Diversa è la situazione di un provvedimento già adottato e notificato, per il quale occorre applicare le regole ordinarie sulla validità degli atti amministrativi e tributari.

La presenza di un riferimento giurisprudenziale inesatto non comporta necessariamente, da sola, l’annullamento dell’intero provvedimento. Occorre stabilire se l’errore incida sulla motivazione, sui presupposti di fatto o sulla legittimità della pretesa fiscale.

Un avviso di accertamento, per esempio, deve consentire al contribuente di conoscere le ragioni della richiesta e di esercitare il proprio diritto di difesa. Se la motivazione si fonda su presupposti inventati e non permette di ricostruire le ragioni della pretesa, il problema investe direttamente la legittimità dell’atto, indipendentemente dal fatto che sia stato scritto da una persona o da un programma.

Le direttive prevedono inoltre che l’episodio venga segnalato immediatamente al direttore provinciale, affinché possano essere adottati gli interventi necessari ed eventualmente avviati i procedimenti disciplinari nei casi più gravi.

Perché non bastano i controlli a campione e l’autotutela?

La posizione delle direzioni provinciali nasce dalla convinzione che i rimedi successivi non siano sufficienti a impedire i danni prodotti dagli atti illegittimi.

Il controllo a campione può lasciare passare un documento errato. L’autotutela, invece, interviene quando l’amministrazione ha già adottato un provvedimento e decide di rimuoverlo o correggerlo nei casi consentiti dalla legge.

In materia tributaria, gli artt. 10-quater e 10-quinquies della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) disciplinano rispettivamente l’autotutela obbligatoria e quella facoltativa.

Le istruzioni territoriali richiamano anche l’insufficienza dell’autotutela sostitutiva, ossia dell’intervento con cui l’ufficio sostituisce un precedente atto viziato con uno nuovo, nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dall’ordinamento.

Il ragionamento degli uffici è che, quando un atto contiene riferimenti inventati ed è già stato notificato, la sua eventuale eliminazione non cancella necessariamente gli effetti della sua precedente diffusione.

Il contribuente potrebbe avere già sostenuto spese per contestarlo. Il provvedimento potrebbe essere stato esaminato da un professionista, depositato in giudizio oppure pubblicato. Una successiva correzione può rimuovere l’errore amministrativo, ma non garantisce il recupero della credibilità perduta.

Per questa ragione le indicazioni interne privilegiano il controllo preventivo, prima che il documento venga perfezionato e portato a conoscenza del contribuente.

Il funzionario deve dichiarare se ha utilizzato l’IA?

Le istruzioni territoriali introducono anche una raccomandazione rivolta direttamente ai dipendenti: dichiarare preventivamente al capo-team o al capo ufficio l’eventuale impiego dell’intelligenza artificiale a supporto della produttività.

L’obiettivo è consentire ai superiori di conoscere le modalità con cui il documento è stato preparato e, quando necessario, sottoporlo a una revisione più approfondita.

La comunicazione deve avvenire prima che l’atto completi il proprio percorso di controllo e firma.

Non si tratta di un’autodenuncia disciplinare automatica. L’impiego di uno strumento autorizzato per attività consentite non coincide con una violazione. La dichiarazione serve a rendere trasparente il processo di lavoro e a permettere ai responsabili di verificare se siano stati rispettati i limiti stabiliti dalla policy.

Resta fermo che la semplice comunicazione al superiore non autorizza l’utilizzo vietato dell’IA per produrre direttamente un atto amministrativo. Il funzionario non può aggirare il divieto informando preventivamente il proprio responsabile.

Il contribuente può contestare un accertamento scritto dall’IA?

Per chi riceve un avviso di accertamento, la questione ha conseguenze pratiche. Il contribuente non è tenuto ad accettare una pretesa fiscale soltanto perché il documento presenta una motivazione formalmente elaborata e numerosi richiami alla giurisprudenza.

Può contestare gli errori di fatto e di diritto, l’assenza dei presupposti dell’imposizione e gli eventuali vizi di motivazione, secondo le regole applicabili al provvedimento ricevuto.

Occorre però distinguere l’inosservanza delle disposizioni interne da un vizio giuridicamente rilevante dell’atto. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non determina automaticamente la nullità o l’annullabilità dell’accertamento. La violazione della policy può assumere rilievo disciplinare anche quando l’atto non presenti vizi tali da determinarne l’annullamento.

Viceversa, un accertamento fondato su fatti inesistenti, calcoli sbagliati o presupposti normativi errati può essere contestato anche senza dimostrare che sia stato utilizzato un sistema generativo.

Per il contribuente, quindi, l’aspetto decisivo resta la correttezza della pretesa tributaria. L’eventuale impiego dell’IA può aiutare a comprendere l’origine degli errori, ma non sostituisce l’individuazione dei vizi dell’atto.

Neppure il sospetto che il documento sia stato prodotto con ChatGPT sospende automaticamente i termini di impugnazione. Se il provvedimento è impugnabile, occorre rispettare il termine ordinariamente previsto, che per gli avvisi di accertamento è di 60 giorni dalla notificazione, salve le sospensioni e le disposizioni applicabili al caso concreto (art. 21, d.lgs. n. 546/1992).

Chi risponde degli errori dell’intelligenza artificiale nella PA?

Il problema affrontato dall’Agenzia delle Entrate interessa anche le altre pubbliche amministrazioni, sebbene i divieti specifici della policy fiscale non siano automaticamente applicabili agli altri enti.

L’art. 14 della legge n. 132/2025 stabilisce che l’intelligenza artificiale venga utilizzata come supporto all’attività amministrativa e che il potere decisionale rimanga in capo alla persona. La disposizione prevede anche l’adozione di misure organizzative, tecniche e formative per assicurare un utilizzo responsabile dei sistemi.

Ne deriva che il dipendente pubblico non può sottrarsi alle proprie responsabilità attribuendo l’errore al programma utilizzato. Se un atto contiene una norma inesistente o un riferimento giurisprudenziale inventato, occorre verificare il comportamento dei soggetti ai quali spettavano la preparazione, il controllo e l’adozione del provvedimento.

Le responsabilità disciplinari, amministrative ed eventualmente risarcitorie devono essere accertate secondo i rispettivi presupposti. Non è sufficiente dimostrare che sia stato utilizzato uno strumento di intelligenza artificiale: bisogna individuare la condotta contestata e le conseguenze giuridicamente rilevanti.

Le nuove istruzioni delle direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate applicano questa impostazione a tutta la catena di formazione e approvazione degli atti fiscali. Il funzionario deve rispettare i divieti sull’utilizzo dell’IA; il revisore deve verificare la fondatezza del documento; chi firma deve esercitare i controlli che gli competono; chi delega deve continuare a vigilare.

Nelle parole della nota interna riportata da ItaliaOggi, il danno all’immagine può prodursi «in pochi minuti». Da qui la scelta di anticipare le verifiche, prima che un errore generato dall’intelligenza artificiale diventi una pretesa fiscale notificata al contribuente.




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