Realizzare una costruzione in zona agricola esonera automaticamente dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione? Proprio no, intanto occorre dimostrare di avere requisiti oggettivi (configurazione dei suoli da coltivare, attrezzature, eccetera) e requisiti soggettivi (svolgimento attività prevalente di imprenditore agricolo iscritto alla CCIAA). La sentenza del Consiglio di Stato n. 7519/2026 ribadisce che l’articolo 17 del Testo unico edilizia esige la compresenza della funzione agricola dell’intervento e della qualificazione soggettiva del richiedente.
Punti chiave
- L’esonero del contributo concessorio in zona agricola richiede un requisito oggettivo e uno soggettivo, da verificare congiuntamente.
- La destinazione al servizio del fondo non supplisce all’assenza della qualifica richiesta di imprenditore agricolo a titolo principale.
- Le riduzioni e le esenzioni del contributo di costruzione sono derogatorie e non vanno estese oltre le condizioni di legge.
Il caso concreto
I proprietari hanno contestato la pretesa richiesta di pagamento di una somma ulteriore a titolo titolo di riconteggio del contributo concessorio già versato, nonché la relativa quantificazione, relativamente al permesso di costruire di un deposito di attrezzi agricoli, invocando la disciplina di favore relativa alle costruzioni funzionali alla conduzione del fondo agricolo. Il ricorrente ha respinto tale richiesta di pagamento integrativo, invocando il Comune ad annullarla in autotutela.
Sempre secondo il ricorrente, l’esenzione dal versamento degli oneri concessori e costo di costruzione sarebbe prevista dagli articoli 16 e seguenti del DPR 380/2001 non sarebbe legata alla qualità di imprenditore agricolo, ma soltanto alla funzione e destinazione dell’opera da realizzare. Inoltre, è stato contestato la violazione del legittimo affidamento in relazione al lasso di tempo intercorso tra il rilascio del titolo abilitativo, richiamando l’ultimo comma dell’art. 19 del d.P.R. n. 380 del 2001 secondo cui «qualora la destinazione d’uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall’articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione».
Secondo tale prospettazione degli appellanti, soltanto dopo il decorso di dieci anni dall’ultimazione dei lavori, in caso di mutamento nella destinazione della costruzione (anche in zona agricola), l’Amministrazione può provvedere a una diversa quantificazione del costo di costruzione. Nel caso di specie, invece il progetto approvato non ha contemplato la modificazione della destinazione della costruzione, che è rimasta rurale; la costruzione già assentita con titoli abilitativi rilasciato al precedente proprietario nel 2015 e nel 2016 (ossia, la realizzazione di un deposito attrezzi agricoli) è stata ultimata soltanto a valle del rilascio del permesso di costruire del 2019 al soggetto appellante (nuovo proprietario).
Esenzione oneri concessori all’imprenditore agricolo
L’esito della sentenza è prevedibile, in quanto l’esenzione dal versamento degli oneri concessori e costo di costruzione prevista dagli articoli 17, comma 3, lettera a) del DPR 380/2001 presuppone anche la presenza dell’imprenditore agricolo:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
Infatti, il Consiglio di Stato con sentenza n. 7519/2026 ha evidenziato che:
«Per pacifica giurisprudenza, in materia urbanistico-edilizia, in tema di pagamento degli oneri di costruzione, ai sensi dell’ art. 17, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001, i presupposti necessariamente compresenti per avere diritto all’esenzione sono rappresentati: a) dalla qualità di imprenditore agricolo; b) dal fatto che l’intervento venga realizzato in zona agricola; c) dal fatto che l’intervento sia funzionalmente collegato al fondo ovvero alle esigenze dell’imprenditore agricolo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2023 n. 1248).
Non è quindi sufficiente che l’intervento edilizio ricada in zona agricola o sia funzionalmente collegato al fondo, dovendo sussistere anche il concorrente requisito della qualità di imprenditore agricolo.
Costituisce inoltre ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale le ipotesi di riduzione o di esonero dal contributo di costruzione, elencate all’art. 17 del d.P.R. n. 380 del 2001, sono da ritenere tassative e di stretta interpretazione, in quanto derogatorie rispetto alla regola generale della onerosità del permesso di costruire (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 aprile 2023 n. 3556; 11 febbraio 2016 n. 595)».
Nel prosieguo della sentenza il concetto viene ribadito:
«Come sopra evidenziato, l’art. 17, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, rubricato “Riduzione o esonero dal contributo di costruzione”, prevede che in caso di rilascio di titolo edilizio il contributo di costruzione di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 non è dovuto, tra l’altro, per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale; trattasi di una scelta evidentemente di favore ancorata alla sussistenza di due condizioni, una oggettiva, costituita dal rapporto con la conduzione del fondo, l’altra soggettiva, ovvero la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale del richiedente; in quanto norma derogatoria di una regola rispondente comunque a finalità di ordine generale, ne è evidente la necessaria lettura di rigore che le Amministrazioni chiamate ad applicarla devono darne (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 13 gennaio 2022 n. 235)».
Nel caso concreto mancava la qualifica di imprenditore agricolo per accedere ai benefici ammissibili sulla debenza degli oneri concessori, sicché non era applicabile l’esenzione, neppure ipotizzando la sussistenza del requisito oggettivo. Ed è per questo che il Comune ha dovuto rideterminare la quantificazione degli oneri ed escludere le esenzioni previste.
Conclusioni e consigli utili
La sola classificazione urbanistica agricola dell’area non concede il diritto all’esenzione degli oneri concessori previsti obbligatoriamente per interventi edilizi comportanti incremento di carico urbanistico. Come regola generale prevista dal testo unico edilizia, per l’esenzione occorre la compresenza dei due requisiti soggettivi (imprenditore agricolo a titolo principale) e oggettivi (configurazione del fondo agricolo); tale disciplina spesso è integrata e dettagliata dalle legislazioni regionali, spesso più restrittive e con stringenti requisiti sulla costituzione e gestione aziende agricole e di miglioramento ambientale. Per questo, la sopravvenuta perdita di questi requisiti espone il cittadino a possibili richieste di oneri concessori per perdita requisiti di ruralità, richiedendo sostanziosi “oneri verdi” per deruralizzazione, anche per edifici anteriori alla L. 10/1977.
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Riferimenti normativi
- D.P.R. 380/2001, art. 17, comma 3, lett. a)
- D.P.R. 380/2001, artt. 16 e 19
Giurisprudenza citata
- Consiglio di Stato, sentenza n. 7519/2026
- Consiglio di Stato, sentenza n. 235/2022
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