La Corte di Cassazione, Sezione tributaria (ordinanza n. 26967 pubblicata il 16 ottobre 2026) ha rigettato il ricorso di due coniugi che lamentavano di non aver ricevuto gli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento: la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata, fa presumere, ex art. 1335 c.c. e in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto, sicché grava sul destinatario che deduca che la busta fosse vuota o contenesse un atto differente, l’onere di fornirne la dimostrazione. Inammissibile la censura sulla regolarità del procedimento notificatorio, in quanto volta a una rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito e priva della trascrizione o della produzione della relata di notifica. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Contesto e giudizio
La vicenda origina da due cartelle di pagamento, notificate a mezzo del servizio postale nel 2012 a due coniugi, relative all’iscrizione a ruolo delle somme dovute in forza di altrettanti avvisi di accertamento emessi per IRPEF e addizionali dell’anno d’imposta 2005, a fronte di un maggior reddito imponibile derivante da canoni di locazione di fabbricati percepiti bensì non dichiarati. I contribuenti impugnavano le cartelle deducendo di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento presupposti e di averne avuto conoscenza soltanto in occasione della notifica delle cartelle. Chiedevano, pertanto, l’annullamento tanto di queste ultime quanto degli atti impositivi. La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, riteneva regolare la notifica delle cartelle ex art. 156, comma III, c.p.c., avendo i contribuenti avuto piena conoscenza degli atti, tempestivamente impugnati e prodotti in copia; quanto agli avvisi di accertamento, osservava che la variazione di domicilio intervenuta a ridosso della notifica non poteva assumere alcun rilievo, non essendo stata comunicata all’Ufficio. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, ritenendo perfezionato il procedimento notificatorio e irrilevante l’eccezione relativa all’onere, per il notificante, di dimostrare il contenuto del plico, in ragione della notificazione per compiuta giacenza e dell’assenza di qualsivoglia contestazione specifica in merito al contenuto da parte degli interessati. Avverso tale pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur ritualmente evocate in giudizio, non si costituivano. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Regolarità della notifica e limiti del giudizio di legittimità
Col primo motivo i ricorrenti denunciavano, ai sensi dell’art. 360, comma I, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 7 e 8 L. n. 890/1982, contestando la conclusione del giudice d’appello secondo cui, per entrambi gli avvisi, l’Ufficio avrebbe correttamente seguito il procedimento notificatorio. Richiamavano le formalità imposte dall’art. 140 c.p.c. (deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione e invio della raccomandata informativa) e quelle proprie della notifica a mezzo posta, con l’obbligo per l’agente postale di inviare sia la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) sia la comunicazione di avvenuta notifica (CAN). A dir dei ricorrenti, quanto a uno dei due avvisi l’Ufficio avrebbe prodotto una mera fotocopia di un avviso di deposito privo dell’indicazione del luogo di notifica, mentre, quanto all’altro, non avrebbe documentato l’invio della raccomandata con cui l’agente postale, in occasione del secondo tentativo, aveva dato notizia del deposito del piego. La Corte ricostruisce gli accertamenti compiuti dalla Commissione regionale. Per il primo avviso, il messo notificatore aveva proceduto ex art. 140 c.p.c., depositando l’atto in busta sigillata presso la casa comunale, affiggendo l’avviso di deposito presso l’abitazione e comunicando l’avvenuto deposito con raccomandata con avviso di ricevimento, in seguito restituita al mittente per compiuta giacenza. Per il secondo, la notifica era avvenuta a mezzo raccomandata: dato l’esito negativo del primo tentativo, ne era stato esperito un secondo, all’esito del quale l’agente postale aveva depositato il piego presso l’ufficio postale, dandone comunicazione con raccomandata e lasciando avviso nella cassetta. Su tali basi, il motivo viene dichiarato inammissibile: i ricorrenti, senza censurare specificamente l’accertamento in fatto, si erano limitati ad affermare che l’Agenzia non avesse fornito la prova della notifica e, pur contestando la validità del procedimento seguito, non avevano riportato nel ricorso la relata di notifica, né l’avevano prodotta, né avevano indicato dove reperirla, come imposto dall’art. 366, comma I, n. 6, c.p.c.
3. Secondo motivo: contenuto del plico e onere della prova
Col secondo motivo i contribuenti lamentavano la violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 1335 e 2697 c.c. e dell’art. 8 L. n. 890/1982, sostenendo che era onere della parte notificante dimostrare il contenuto della busta, e censurando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante la relativa eccezione. Il giudice regionale aveva infatti osservato che, essendo stata la raccomandata contenente l’atto impositivo restituita in entrambi i casi per compiuta giacenza, nessuna contestazione sul contenuto poteva essere ragionevolmente avanzata da chi non aveva curato il ritiro del plico. Il motivo è stato dichiarato infondato. La Corte ha ribadito il consolidato principio per cui, in ambito di notifica di atti impositivi a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ex art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l’atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione. La Commissione regionale aveva esaminato la documentazione prodotta in sede di verifica della regolarità della notifica, cosicché l’onere di provare che il plico non contenesse l’atto indicato gravava sui contribuenti. La censura, peraltro, è ritenuta prima ancora inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice d’appello aveva affermato che i contribuenti, non avendo ritirato l’atto, non disponevano di alcun elemento per sostenere che nel plico vi fosse o meno l’atto indicato, risolvendosi la loro contestazione in una doglianza vuota e genericamente articolata; argomentazione, questa, che il ricorso non aveva puntualmente investito.
4. Decisione
Il ricorso è stato pertanto rigettato, e nulla è stato disposto circa le spese di lite, che restano a carico dei ricorrenti, in ragione della mancata attività difensiva delle Agenzie intimate; la Corte ha dato atto, ex art. 13, comma I-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. La pronuncia conferma un indirizzo stabile della Sezione tributaria: il contribuente che non ritira il plico depositato per compiuta giacenza non può poi limitarsi a eccepire genericamente che l’Amministrazione non abbia dimostrato il contenuto della busta, bensì deve fornire egli stesso la prova che questa fosse vuota o contenesse un atto differente; e chi intenda contestare in sede di legittimità la regolarità del procedimento notificatorio è tenuto a trascrivere o produrre la relata, indicandone la collocazione negli atti, senza poter sollecitare la Corte a un nuovo apprezzamento degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
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