#Finsubito news dalla rete – Incentivi tecnici nelle gare delegate: limiti e regole


Il sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti

introdotto dal D.Lgs. n.
36/2023
 (Codice dei Contratti Pubblici) ha
modificato l’organizzazione degli affidamenti pubblici, prevedendo
che le amministrazioni prive dei requisiti necessari si rivolgano a
soggetti qualificati per la gestione delle procedure che non
possono svolgere autonomamente.

Questo modello comporta il coinvolgimento di personale
appartenente a un ente diverso da quello nel cui interesse viene
realizzato l’intervento, ponendo alcune questioni sul
riconoscimento degli incentivi per funzioni
tecniche
previsti dall’art. 45 del Codice.

Il problema riguarda la possibilità di incentivare i dipendenti
della stazione appaltante qualificata, l’individuazione del
soggetto che deve sostenere la relativa spesa e i limiti economici
applicabili, oltre alla natura delle attività svolte per conto di
altre amministrazioni, anche rispetto alla disciplina degli
incarichi extraistituzionali.

Sulla questione è intervenuta la Corte dei conti,
Sezione regionale di controllo per la Lombardia,
con la

deliberazione n. 333/2026/PAR
, che ha riconosciuto la
possibilità di corrispondere gli incentivi al personale delle
stazioni appaltanti qualificate che operano per altre
amministrazioni, precisando le condizioni previste dall’art. 45 e
il rapporto con l’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/2001
.

Il
caso: incentivi tecnici ai dipendenti del Comune delegato

La richiesta di parere è stata presentata da un Comune che, in
qualità di stazione appaltante qualificata, era
stato delegato da un’azienda speciale interamente partecipata a
gestire l’affidamento e l’esecuzione di lavori di ristrutturazione
di un immobile destinato a ospitare una farmacia e alcuni
ambulatori.

L’azienda speciale, priva della necessaria qualificazione, aveva
affidato la gestione della procedura all’Amministrazione, il cui
personale tecnico avrebbe seguito le attività connesse
all’intervento. Secondo quanto rappresentato nel quesito, un
tecnico comunale avrebbe assunto le funzioni di RUP, occupandosi
anche degli affidamenti dei servizi di progettazione e della gara
per l’esecuzione dei lavori.

Il Comune ha quindi chiesto se l’azienda speciale potesse
riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche ai dipendenti
comunali coinvolti, prospettando il rilascio di un’autorizzazione
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, considerando che le
prestazioni sarebbero state svolte occasionalmente e al di fuori
del normale orario di lavoro.

La Corte ha fornito una risposta favorevole alla possibilità di
incentivazione, escludendo tuttavia che le attività svolte
nell’ambito della delega potessero essere considerate incarichi
extraistituzionali.

Incentivi per funzioni tecniche: cosa cambia se la gara è
delegata

L’art. 45 del D.Lgs.
n. 36/2023
contempla espressamente la possibilità di
riconoscere gli incentivi anche per le attività svolte per
conto di altre amministrazioni
, secondo quanto previsto
dal comma 4, secondo periodo, che considera tali prestazioni ai
fini del calcolo del limite individuale degli incentivi percepibili
nell’anno di competenza.

L’importo complessivo non può superare il trattamento economico
annuo lordo percepito dal dipendente, con una maggiorazione del 15%
del limite per le amministrazioni che adottano i metodi e gli
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
previsti dall’art. 43.

Il comma 8 consente inoltre alle amministrazioni e agli enti che
costituiscono o si avvalgono di una centrale di
committenza
di destinare parte delle risorse incentivanti
al relativo personale, in relazione alle funzioni tecniche svolte.
Sul punto, la Corte ha richiamato il parere n. 2639/2024 del MIT,
secondo cui questa previsione trova applicazione anche quando la
procedura viene delegata a una stazione appaltante qualificata.

L’interpretazione risponde alla finalità premiale
dell’art. 45
, che valorizza le professionalità interne
all’apparato pubblico e favorisce un utilizzo più efficiente delle
risorse, limitando il ricorso a soggetti esterni per lo svolgimento
delle attività tecniche. Una finalità richiamata dalla Corte anche
attraverso il riferimento alla deliberazione n. 14/QMIG/2026 delle
Sezioni riunite in sede di controllo.

Il
limite del 25%: finanziamento e pagamento degli incentivi

La possibilità di riconoscere gli incentivi al personale della
stazione appaltante qualificata deve rispettare i limiti economici
stabiliti dall’art. 45, a partire da quello previsto dal comma 2,
che consente di destinare alle funzioni tecniche risorse in misura
non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei
servizi e delle forniture posto a base della procedura di
affidamento.

Il comma 8 stabilisce inoltre che le somme destinate al
personale della centrale di committenza, e quindi anche della
stazione appaltante qualificata che gestisce una procedura
delegata, non possano superare il 25% dell’incentivo
previsto dal comma 2
.

Il 25% rappresenta il limite massimo delle risorse incentivanti
destinabili al personale della struttura delegata, senza
configurare una quota automaticamente spettante ai dipendenti né un
importo aggiuntivo rispetto alle somme complessivamente stanziabili
per l’intervento.

Quanto al finanziamento, la Corte ha riconosciuto che il
soggetto non qualificato, nel cui interesse viene gestita la
procedura, può prevedere nel proprio bilancio, a carico del
quadro economico dell’intervento, gli oneri
relativi alle attività tecniche individuate dall’Allegato I.10. Nel
caso esaminato, quindi, l’azienda speciale può stanziare le risorse
destinate agli incentivi per il personale comunale coinvolto nella
procedura delegata.

La corresponsione delle somme rimane subordinata
all’accertamento delle funzioni effettivamente
svolte
dai singoli dipendenti, secondo le modalità
previste dall’art. 45, comma 4. Le attività devono rientrare tra
quelle tassativamente individuate dall’Allegato
I.10
, senza che l’appartenenza alla struttura delegata
o la semplice attribuzione formale dell’incarico siano sufficienti
a giustificare il pagamento.

Gare delegate e incarichi extraistituzionali: quando non serve
l’autorizzazione

La Corte dei conti ha affrontato anche la qualificazione delle
attività svolte dai dipendenti comunali, per i quali era stata
prospettata un’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001, considerando che le prestazioni sarebbero state rese
occasionalmente, al di fuori del normale orario di lavoro e
nell’interesse dell’azienda speciale.

La magistratura contabile ha escluso l’applicazione di questa
disciplina, osservando che la delega delle procedure di
affidamento
ai sensi dell’art.
62 del Codice
comporta l’assunzione delle relative attività da
parte della stazione appaltante qualificata, che vi provvede
attraverso il proprio apparato organizzativo. Le funzioni
esercitate dai dipendenti nell’ambito della procedura delegata
rientrano pertanto nei compiti istituzionali
dell’amministrazione di appartenenza, anche quando l’intervento è
destinato a un altro soggetto.

L’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 riguarda invece gli
incarichi retribuiti che non rientrano nei compiti istituzionali
del dipendente pubblico e che richiedono una preventiva
autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza, anche
ai fini della verifica dell’assenza di situazioni di conflitto di
interessi.

Nel caso delle procedure delegate manca questo presupposto,
poiché il personale svolge attività che la propria amministrazione
è chiamata a gestire nell’esercizio delle competenze assunte
attraverso la delega.

L’autorizzazione prevista dall’art. 53, comma 7, non è quindi
necessaria e risulta, secondo la Corte, logicamente
incompatibile con la natura istituzionale delle
prestazioni
, che non diventano extraistituzionali per il
solo fatto di essere esercitate nell’interesse di
un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.

La deliberazione n. 333/2026/PAR ha quindi confermato la
possibilità di riconoscere gli incentivi tecnici al personale delle
stazioni appaltanti qualificate anche per le procedure gestite
nell’interesse di altre amministrazioni, nel rispetto dei
presupposti e dei limiti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n.
36/2023.

Il riconoscimento economico rimane legato all’effettivo
svolgimento delle funzioni individuate dall’Allegato I.10, mentre
le attività esercitate nell’ambito della delega costituiscono
compiti istituzionali e non richiedono l’autorizzazione prevista
per gli incarichi extraistituzionali.




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