#Finsubito news dalla rete – dal 4 novembre il portale UE EDPB


Chiunque abbia osservato un bambino di otto o dieci anni alle prese con un tablet conosce la rapidità automatica con cui il dito preme sul tasto di accettazione di qualsiasi schermata preliminare, cedendo in una frazione di secondo coordinate di contatto, tracce di utilizzo e permessi di profilazione. Le Autorità di controllo europee hanno deciso di intervenire proprio su questo divario cognitivo, unificando risorse didattiche finora disperse nei singoli portali nazionali, passaggio confermato anche da ANSA. Esaminare il funzionamento dei nuovi strumenti varati a Bruxelles e l’intreccio con il Codice Privacy italiano permette a famiglie e istituti scolastici di disporre di un riferimento operativo immediato.

Riferimenti normativi: l’analisi integra le decisioni della plenaria EDPB di Bruxelles con le disposizioni degli articoli 8 e 12 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dell’articolo 2-quinquies del D.Lgs. 196/2003 e della Legge 71/2017 a tutela dei minori.

Sommario dei contenuti

Il catalogo EDPB Privacy for Kids e i filtri di ricerca per fasce d’età

Fino a oggi i materiali didattici ideati dalle singole Autorità nazionali per spiegare ai ragazzi il valore delle proprie informazioni personali rimanevano confinati all’interno dei rispettivi siti istituzionali domestici, risultando spesso invisibili per gli insegnanti e per i genitori alla ricerca di supporti pronti per l’uso in classe o a casa. Con l’apertura del 4 novembre 2026, preceduta dal teaser informativo sui profili social dell’organismo europeo nell’ultima settimana di ottobre, l’EDPB trasforma il proprio portale in un collettore centralizzato dove confluiscono video animati, giochi interattivi, quiz di autovalutazione e pacchetti per la didattica già collaudati dai Garanti dei ventisette Stati membri.

La struttura tecnica dell’hub risponde all’esigenza di adattare il registro comunicativo allo sviluppo evolutivo del bambino: un alunno delle prime classi della scuola primaria necessita di metafore visive immediate, ben diverse dalle spiegazioni richieste da un preadolescente che inizia a utilizzare le chat di gruppo. Per questa ragione il motore di ricerca interno di EDPB Privacy for Kids consente di incrociare tre filtri simultanei, selezionando la fascia anagrafica del destinatario, la lingua nazionale e lo specifico argomento tematico (dalla gestione delle password alla protezione delle fotografie).

L’intera architettura grafica abbandona l’impostazione austera dei portali giuridici comunitari per adottare un’interfaccia child-friendly guidata dalla mascotte Eddy, pensata per accompagnare i più piccoli nell’esplorazione delle sezioni insieme a un filmato di benvenuto doppiato e sottotitolato in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea, come confermato anche dalle cronache tecnologiche di SmartWorld.

Accanto al portale destinato ai più piccoli, la sessione plenaria di Bruxelles ha tenuto a battesimo Leonora, una cassetta degli attrezzi formativa (toolbox) progettata dall’Autorità per la protezione dei dati del Lussemburgo (CNPD) e rilasciata in quattro lingue per presidiare la fascia più esposta alle pressioni della rete: quella degli adolescenti, affiancati dai loro educatori e genitori. Il programma didattico di Leonora lavora su tre direttrici complementari: la piena comprensione dei diritti garantiti dalla legge sui propri dati, l’adozione di comportamenti prudenti nell’uso quotidiano delle piattaforme digitali e la maturazione di uno spirito critico capace di decifrare i meccanismi di raccolta delle informazioni.

L’investimento congiunto dei Garanti europei su Eddy e su Leonora dà attuazione concreta a un precetto cardine del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che nei Considerando 38 e 75 qualifica i minori come soggetti fisici vulnerabili proprio perché dotati di una minore percezione dei rischi a lungo termine legati alla circolazione delle proprie tracce biografiche, vocali o fotografiche.

In forza dell’articolo 12 del GDPR, infatti, ogni titolare del trattamento ha il dovere giuridico di redigere informative concise, trasparenti e immediatamente intelligibili, ricorrendo a un lessico piano e diretto quando il servizio si rivolge anche o prevalentemente a utenti minorenni… un vincolo di chiarezza che il legislatore europeo suggerisce di assolvere proprio attraverso fumetti, vignette, pittogrammi e animazioni, sottraendo i ragazzi all’opacità dei contratti standardizzati.

I 14 anni per il consenso digitale in Italia e il confine con i contratti a pagamento

Quando un ragazzo impara a conoscere i propri diritti attraverso gli strumenti dell’EDPB, si scontra subito con una domanda pratica: a quale età si diventa padroni del proprio consenso digitale? L’articolo 8 del GDPR stabilisce che, per l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione (social network, piattaforme di streaming, applicazioni di messaggistica o gaming online), il minore possa esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati a partire dai 16 anni, lasciando tuttavia a ciascuno Stato membro la facoltà di abbassare tale soglia fino a un limite minimo di 13 anni.

L’Italia ha esercitato questa opzione normativa attraverso l’articolo 2-quinquies del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice Privacy), fissando la cosiddetta maggiore età digitale a 14 anni compiuti: sotto i quattordici anni ogni iscrizione basata sul consenso richiede l’autorizzazione esplicita di chi esercita la responsabilità genitoriale, mentre dal compimento del quattordicesimo anno l’adolescente acquisisce la titolarità diretta del consenso anche rispetto alle attività di profilazione.

Occorre però sciogliere un equivoco frequente nelle famiglie: il raggiungimento dei 14 anni vale esclusivamente per il consenso al trattamento dei dati personali e lascia intatte le norme nazionali sulla capacità di agire in ambito contrattuale (richiamate dall’articolo 8, comma 3 del GDPR), che in Italia si acquista a 18 anni. Per effetto di tale distinzione un quattordicenne può validamente autorizzare il trattamento dei dati per aprire un profilo gratuito ma non può stipulare in autonomia abbonamenti onerosi o effettuare acquisti in-app con carte di pagamento; sul versante opposto, il compimento dei 14 anni attribuisce al ragazzo il potere di agire da solo per difendersi, presentando direttamente istanza ai gestori dei siti o segnalazione formale al Garante per la protezione dei dati personali per ottenere l’oscuramento di contenuti lesivi legati a episodi di cyberbullismo o per bloccare sul nascere la temuta diffusione non consensuale di immagini e video intimi.

L’archivio involontario dello sharenting e la protezione legale del ritratto

Una parte rilevante dell’educazione promossa dai Garanti europei si rivolge agli adulti, perché la prima esposizione dei dati di un bambino avviene spesso molti anni prima che egli prenda in mano uno smartphone. L’abitudine genitoriale di pubblicare costantemente sui social network fotografie, filmati domestici, ecografie, pagelle o momenti di sconforto dei figli (pratica definita a livello internazionale sharenting) costruisce attorno al minore un’impronta digitale indelebile su cui l’interessato non ha potuto esprimere alcuna volontà, come documentato anche negli studi accademici di Gaëlle Ouvrein sulle ripercussioni identitarie negli adolescenti.

Sul piano strettamente giuridico, l’ordinamento italiano ed europeo tutela l’immagine e la riservatezza del minore anche nei confronti delle scelte avventate degli adulti: la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989 (ratificata in Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176) sancisce la preminenza dell’interesse superiore del minore e vieta interferenze arbitrarie nella sua vita privata, principio che si salda con l’articolo 10 del Codice civile sull’abuso dell’immagine altrui e con l’articolo 96 della Legge 633/1941 sul diritto d’autore.

Ogni volta che un’immagine viene caricata in rete, chi la pubblica perde il controllo materiale sulla sua duplicazione, esponendo il volto del bambino al rischio di archiviazione da parte di estranei o di manipolazione illecita. Quando i genitori scelgono comunque di condividere uno scatto familiare online, l’Autorità Garante raccomanda tre cautele tecniche tassative: rendere irriconoscibile il viso del minore attraverso programmi di grafica che applichino una pixellatura sul volto, coprire i lineamenti mediante un elemento grafico o un’emoticon e restringere le impostazioni di visibilità del profilo esclusivamente alla cerchia delle persone realmente conosciute nella vita quotidiana.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

✨ Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม