Dal 14 settembre 2026 gli osteopati potranno presentare domanda di iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La data è stata fissata dal Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP e chiude un percorso avviato otto anni fa dalla legge n. 3 del 2018.
Per una categoria composta quasi interamente da liberi professionisti con partita IVA, però, il riconoscimento apre almeno due questioni che le cronache di questi giorni non affrontano: l’iscrizione non è un punto d’arrivo e il trattamento fiscale delle prestazioni resta in una zona grigia che merita attenzione.
La svolta del DPCM del 25 marzo 2026
Il presupposto normativo è il DPCM 25 marzo 2026, che definisce i criteri per la valutazione dell’esperienza professionale e per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli conseguiti prima dell’avvio del percorso universitario.
Gli elenchi speciali sono tenuti dagli Ordini territoriali competenti per residenza o domicilio professionale e sono i Consigli direttivi provinciali e interprovinciali a esaminare le domande e valutare la documentazione. La Federazione sta predisponendo con il proprio partner tecnologico la piattaforma informatica, la modulistica e le indicazioni tecnico-operative: la procedura sarà quindi telematica e le istruzioni saranno pubblicate sul portale istituzionale e su quelli dei 59 Ordini territoriali.
Osteopati: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale
L’accesso è riservato a chi si è iscritto entro il 31 agosto 2026 a un corso di formazione in osteopatia di almeno tre anni e lo ha concluso, con i requisiti che seguono. La norma va letta con attenzione, perché il termine si riferisce all’iscrizione al corso, non al conseguimento del titolo né alla presentazione della domanda. Chi ha frequentato un percorso formativo iniziato prima di quella data rientra nel perimetro; chi si iscrivesse a settembre resterebbe fuori dalla fase transitoria e dovrebbe seguire la via universitaria ordinaria.
I requisiti formativi si articolano in due percorsi alternativi tra loro
| Titolo di partenza | Formazione teorica | Tirocinio |
|---|---|---|
| Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente | almeno 2.400 ore, pari a 96 CFU | almeno 1.000 ore, pari a 40 CFU |
| Laurea abilitante, o titolo equipollente, all’esercizio di una professione sanitaria | almeno 1.500 ore, pari a 60 CFU | almeno 1.000 ore, pari a 40 CFU |
In entrambi i casi il titolo deve essere stato conseguito al superamento di un esame finale, con frequenza obbligatoria alle attività teoriche e pratiche. Il tirocinio deve riguardare l’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico ed essere documentato quanto a sedi frequentate, attività svolte e supervisione tutoriale.
Dal 1° settembre 2026 i corsi per il conseguimento del titolo di osteopata potranno essere attivati esclusivamente dalle università, previo accreditamento del ministero dell’Università e della Ricerca. Gli istituti privati non potranno più attivare corsi riconosciuti.
Il percorso formativo: le discipline necessarie
Il decreto entra nel dettaglio anche dei contenuti. La formazione deve comprendere discipline di base – biologia, biochimica, fisica, statistica medica, anatomia umana, istologia, fisiologia umana, patologia generale e clinica, microbiologia, igiene – e discipline caratterizzanti e professionalizzanti, tra cui diagnostica per immagini, discipline cliniche medico-chirurgiche dell’età evolutiva, adulta e geriatrica, scienze osteopatiche, scienze umane, psico-pedagogiche ed economiche. La didattica deve essere erogata da docenti con laurea coerente con la disciplina insegnata e per le discipline cliniche medico-chirurgiche da laureati in Medicina e Chirurgia.
A questi si aggiungono quattro requisiti generali: cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione europea o equiparata, oppure cittadinanza non UE con regolare soggiorno; pieno godimento dei diritti civili; assenza di carichi pendenti risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale; residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’Ordine cui si presenta domanda.
Quando l’esperienza professionale sostituisce il tirocinio
C’è una clausola che interessa da vicino chi esercita da anni senza aver maturato le ore di tirocinio richieste. Se il tirocinio pratico non raggiunge le 1.000 ore, può essere valutata l’esperienza lavorativa effettivamente svolta, purché riconducibile alle attività previste dal profilo professionale dell’osteopata. L’esperienza deve coprire almeno trentasei mesi, anche non continuativi, maturati a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 3/2018 ed entro i ventiquattro mesi successivi alla pubblicazione dell’accordo in Gazzetta ufficiale. Poiché la pubblicazione è del 22 maggio 2026, la finestra utile si chiude nel maggio 2028: c’è quindi spazio per maturare mensilità anche dopo l’iscrizione all’elenco.
Il punto operativo riguarda la prova, per la quale servono tre elementi: il possesso di partita IVA fin dall’inizio dell’attività libero professionale o, in alternativa, copia dei contratti di collaborazione; la documentazione fiscale che comprovi lo svolgimento dell’attività nel mese di riferimento; ogni altro atto utile a dimostrare l’effettivo esercizio.
La richiesta di documentazione fiscale mese per mese è il passaggio più impegnativo per chi ha lavorato in modo discontinuo o ha alternato l’osteopatia ad altre attività: la ricostruzione va preparata prima di presentare l’istanza.
L’iscrizione non basta: l’esame entro sei anni
L’iscrizione all’elenco speciale non produce il riconoscimento definitivo del titolo. Per ottenere il titolo di osteopata, o l’equipollenza rispetto alla laurea abilitante, occorre superare un esame di abilitazione presso un’università in cui sia istituito il corso di laurea in Osteopatia, ai sensi dell’articolo 7 del decreto interministeriale 19 febbraio 2009. Il termine è di sei anni dall’iscrizione, a pena di decadenza: il mancato esame entro quel periodo è espressamente previsto tra le cause di cancellazione dall’elenco.
30 CFU integrativi per osteopati: quando servono
Chi ha conseguito il titolo tramite corsi privati deve inoltre acquisire, con misure compensative, conoscenze integrative per complessivi 30 CFU: 3 in medicina legale, etica e deontologia; 3 in organizzazione e management sanitario; 3 in prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e radioprotezione; 3 in tecniche di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare; 12 di conoscenze interdisciplinari medico-chirurgiche; 6 in strategie di prevenzione e promozione della salute. Chi proviene da una laurea sanitaria abilitante può invece dimostrare le stesse conoscenze attraverso il riconoscimento dei CFU già acquisiti.
Solo al superamento dell’esame l’università rilascia l’attestato e il professionista può iscriversi all’albo con contestuale cancellazione dall’elenco speciale.
L’elenco speciale è dunque una fase transitoria, non uno status stabile, e comporta anche un onere economico: il consiglio direttivo dell’Ordine stabilisce un contributo annuale a carico degli iscritti per la copertura delle spese di gestione. Il mancato pagamento è a sua volta causa di cancellazione.
Il decreto prevede infine che la congruità del termine di sei anni sia oggetto di monitoraggio da parte dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, tenuto conto della sostenibilità dell’offerta formativa universitaria: un’apertura che lascia intendere la possibilità di future proroghe se gli atenei non riuscissero ad assorbire la domanda.
La questione IVA: perché il quadro potrebbe cambiare
L’articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972 esenta da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie o individuate con apposito decreto ministeriale. L’esenzione richiede due presupposti congiunti: la natura sanitaria della prestazione, sul piano oggettivo, e l’abilitazione del professionista, su quello soggettivo.
Con la risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha escluso gli osteopati dall’esenzione. La motivazione, però, va letta con attenzione: non è che la prestazione non sia sanitaria, ma che la disciplina della legge 3/2018 non risultava ancora pienamente attuata. Mancavano, secondo l’Agenzia, i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti e l’istituzione dell’albo e, con essi, un livello qualitativo minimo verificabile e un controllo effettivo sulle qualifiche. La conseguenza pratica è l’assoggettamento all’aliquota ordinaria, con obbligo di fattura elettronica tramite SdI e senza detraibilità per il paziente.
La stessa risoluzione, però, indica la via d’uscita: una volta concluso l’iter della legge 3/2018 – con l’istituzione degli albi, la definizione dei titoli equipollenti e gli accordi Stato-Regioni – il trattamento IVA potrà essere rivisto e allineato a quello delle altre professioni sanitarie vigilate.
Il DPCM è stato pubblicato in Gazzetta il 22 maggio 2026, tre mesi dopo quella risoluzione e recepisce proprio l’accordo Stato-Regioni che definisce i criteri di equipollenza e istituisce gli elenchi presso gli Ordini. Le condizioni che l’Agenzia stessa indicava come necessarie si sono in larga parte realizzate.
Va detto con chiarezza: allo stato non risulta un nuovo pronunciamento dell’Agenzia e fino a quel momento l’indicazione operativa resta quella di febbraio. Ma il presupposto su cui poggiava è mutato, e la questione è destinata a riaprirsi.
La prassi della giurisprudenza
Nella stessa direzione spinge la giurisprudenza. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza C-597/17 del 27 giugno 2019, ha affermato che osteopati e chiropratici effettuano prestazioni sanitarie alla persona, e che l’obbligo per gli Stati membri di verificare le qualifiche professionali non implica necessariamente che la professione sia disciplinata dalla normativa nazionale, potendo rilevare altre efficaci modalità di controllo. La Corte ha richiamato anche il principio di neutralità fiscale, che osta a trattamenti differenziati di prestazioni simili in concorrenza tra loro.
Sulla stessa linea la Corte di cassazione, con la sentenza n. 21108 del 2020, ha riconosciuto il diritto all’esenzione a condizione che la prestazione sia di natura sanitaria, che il professionista abbia una formazione adeguata erogata da istituti riconosciuti dallo Stato e che l’attività garantisca un livello qualitativo sufficiente, “anche in mancanza dell’attivazione del relativo corso di laurea”.
Non a caso l’associazione nazionale dei chiropratici ha contestato la risoluzione proprio richiamando il contrasto con la normativa europea, il principio di neutralità dell’IVA e la giurisprudenza di legittimità.
Cosa fare in attesa di chiarimenti
In assenza di ulteriori delucidazioni, la prima cosa da fare per i professionisti è continuare ad applicare il regime imponibile, come indicato dalla risoluzione 9/E, senza anticipare mutamenti non ancora formalizzati. Un’esenzione applicata senza copertura espone a recupero d’imposta e sanzioni.
La seconda è monitorare la prassi dell’Agenzia nei prossimi mesi, perché un’eventuale apertura avrebbe effetti concreti: niente addebito in fattura al paziente, obbligo di trasmissione al Sistema tessera sanitaria, esclusione dalla fatturazione elettronica per le prestazioni rese a persone fisiche, ma anche indetraibilità dell’IVA sugli acquisti professionali.
La terza riguarda chi opera in regime forfettario, per il quale il tema dell’esenzione è ininfluente sul piano dell’imposta, ma non lo è sul piano degli obblighi di trasmissione dei dati sanitari.
Domande frequenti
Dal 14 settembre 2026, presso l’Ordine TSRM e PSTRP competente per residenza o domicilio professionale.
Chi si è iscritto entro il 31 agosto 2026 a un corso di osteopatia di almeno tre anni e lo ha concluso, con 2.400 ore di teoria e 1.000 di tirocinio se parte dal diploma, oppure 1.500 e 1.000 se già in possesso di una laurea sanitaria abilitante.
Può essere valutata quando il tirocinio non raggiunge le 1.000 ore, se svolta per almeno trentasei mesi anche non continuativi e documentata con partita IVA o contratti di collaborazione, documentazione fiscale mese per mese e ogni altro atto utile.
Tra l’entrata in vigore della legge 3/2018 e i ventiquattro mesi successivi alla pubblicazione dell’accordo, quindi entro il maggio 2028.
No. Entro sei anni, a pena di decadenza, occorre superare un esame di abilitazione presso un’università con corso di laurea in Osteopatia, dopo il quale si passa all’albo.
Sì. Il consiglio direttivo dell’Ordine stabilisce un contributo annuale a carico degli iscritti; il mancato pagamento comporta la cancellazione.
Allo stato attuale no: la risoluzione n. 9/E del 2026 le assoggetta ad aliquota ordinaria, con obbligo di fattura elettronica. La motivazione era però la mancata attuazione della disciplina della legge 3/2018, e la stessa risoluzione prevede che a iter concluso il trattamento possa essere rivisto.
Dal 1° settembre 2026 i corsi possono essere attivati solo dalle università accreditate dal MUR.
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Ivana Zimbone
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