L’Attività estrattiva dopo l’inserimento della tutela dell’ambiente in Costituzione. Possibili e auspicabili profili evolutivi della disciplina di Regione Toscana nel caso paradigmatico delle Alpi apuane. – Associazione Segretari Comunali e Provinciali


Il contributo analizza la disciplina dell’attività estrattiva dei materiali lapidei nell’ordinamento italiano, con particolare riferimento alla legislazione della Regione Toscana e al caso paradigmatico delle Alpi Apuane. Muovendo dal Regio Decreto n. 1443 del 1927, si ricostruisce l’evoluzione normativa che, attraverso il progressivo affermarsi della competenza regionale, ha condotto alla legge regionale Toscana n. 35/2015, con cui la Regione ha tentato di coniugare l’estrazione dei materiali lapidei con i principi di sostenibilità sociale e ambientale, mediante l’introduzione di uno specifico strumento di pianificazione, il Piano regionale cave (PRC). L’analisi evidenzia le criticità strutturali di tale impianto regolatorio alla luce della riforma costituzionale n. 1/2022, e propone una rilettura critica dell’assetto vigente, auspicando un intervento capace di definire standard minimi e inderogabili di tutela, riposizionando la gestione dei giacimenti apuani nel solco dei valori costituzionali e degli interessi delle generazioni future.

SOMMARIO: 1. – L’evoluzione della regolamentazione dell’estrazione dei materiali lapidei: dal Regio decreto n. 1443 del 1927 al policentrismo legislativo. Gli effetti della transizione ordinamentale. – 2. L’avvento della legislazione regionale e il tentativo di composizione tra lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all’assetto normativo della Regione Toscana. – 3. Le criticità dell’attuale disciplina regionale: la difficile tutela delle Alpi Apuane nell’ottica di processi di estrazione sostenibile – 4. Le nuove prospettive aperte dalla riforma costituzionale n. 1/2022: verso un’effettiva prevalenza della tutela ambientale?

 

Premessa

Il presente contributo si propone di analizzare le potenzialità derivanti dall’accostamento del principio di sostenibilità alla disciplina sull’estrazione dei materiali lapidei, al fine di verificarne la compatibilità con lo sfruttamento di risorse che si caratterizzano per la non rinnovabilità.

In particolare, lo studio si concentrerà sull’analisi della disciplina predisposta nel 2015 dal legislatore della Regione Toscana in materia di cave, per proporne una rilettura orientata alla luce della riforma costituzionale del 2022. Riforma che potrebbe condurre, addirittura, a un ripensamento dell’attuale quadro regolatorio dell’attività di estrazione.

Con tale legge regionale n. 35/2025 già si tenta di coniugare l’estrazione dei materiali lapidei con i principi di sostenibilità sociale e ambientale, attraverso la predisposizione di uno specifico strumento di pianificazione territoriale di settore, che, ad avviso del legislatore toscano, riuscirebbe a garantire un’estrazione e un utilizzo sostenibile di tali risorse, attraverso la fissazione di obiettivi di produzione che possano far considerare come sostenibile il prelevamento di risorse per loro natura esauribili. Nell’analisi della legislazione mineraria toscana, sviluppatasi in un percorso caratterizzato dal crescente sentimento di difesa dell’ambiente e del paesaggio, una particolare attenzione sarà dedicata alla disciplina cui sono stati assoggettati i giacimenti marmiferi collocati sulle Alpi Apuane: se da un lato tale catena montuosa si caratterizza, oltre che per essere un’importante cassaforte del patrimonio ecosistemico, per costituire un unicum paesaggistico che, come tale, necessiterebbe di un’adeguata salvaguardia, dall’altro è proprio su queste montagne che si vengono a collocare i siti estrattivi più rilevanti per l’industria marmifera nazionale, dai quali viene prelevato il cosiddetto “oro bianco” delle Apuane. Dunque, date le difficoltà per la realizzazione di un bilanciamento tra tali istanze, facilmente confliggenti, risulta necessario vagliare l’assetto regolatorio delle attività estrattive ivi poste in essere, per comprendere se, nell’insieme, la disciplina predisposta dal legislatore toscano per l’esercizio dell’attività estrattiva dei materiali lapidei possa dirsi confacente alle finalità per cui è stata costruita.

 

  1. L’evoluzione della regolamentazione dell’estrazione dei materiali lapidei: dal Regio decreto n. 1443 del 1927 al policentrismo legislativo. Gli effetti della transizione ordinamentale.

La regolamentazione dell’attività estrattiva dei materiali lapidei, visti i riflessi pregiudizievoli che quest’ultima può riversare sull’ambiente e sul paesaggio, ha iniziato a farsi sempre più complessa e ad animare numerosi dibattiti, volti alla ricerca di un bilanciamento tra gli importanti interessi economici sottesi allo sviluppo e all’implementazione di tale attività e la necessità, sempre più avvertita, di contemperare l’impatto, spesso irreversibile, che l’estrazione del marmo provoca sull’ambiente. Occorre, infatti, cercare di attribuire il giusto rilievo a entrambe le istanze, per non generare squilibri naturali o sociali.

Per raggiungere tale fine risulta imprescindibile la predisposizione di un apparato regolatorio idoneo da un lato ad assicurare tutela agli interessi economici delle imprese operanti nel settore lapideo, e dall’altro ad arginare le deturpazioni ambientali e gli abusi sistematici correlati a questo tipo di attività.

Se si volge lo sguardo alla disciplina predisposta in materia a livello statale, ci si accorge che risale al Regio Decreto n. 1443 del 1927, la cosiddetta legge mineraria: il primo testo normativo che dette un assetto unitario alla regolazione dell’attività estrattiva nel nostro ordinamento[1] e che risulta tutt’ora in vigore.

Già tale disciplina, attualmente ancora insuperata nella sua struttura, lascia intendere come la materia mineraria, in generale, sia da considerare strettamente connotata dall’interesse pubblico e come, di conseguenza, debba essere assoggettata a un regime di controllo che ne vincoli l’esercizio al raggiungimento di determinati fini[2].

L’assetto creatosi con la legge mineraria[3] era, in virtù del periodo storico in cui è stata emanata, delineato al raggiungimento di un unico scopo: assicurare il massimo sfruttamento e profitto dei giacimenti minerari nell’ottica della crescita industriale e del rilancio dell’economia del Paese. Questa era l’unica prospettiva da cui si muoveva il Regio decreto del 1927, che, dunque, non prendeva in considerazione le istanze ambientali e paesaggistiche, all’epoca ben lungi dall’essere affermate[4].

Con l’avvento della Repubblica, partendo da una tale base normativa, tra la fine degli anni ’70[5] e gli inizi degli anni ’90, le Regioni sono intervenute per disciplinare la materia «cave e torbiere», in virtù della competenza concorrente che risultava a loro demandata in tale ambito dal testo costituzionale[6], e nel farlo hanno cercato di mettere in risalto gli altri interessi, diversi e contrapposti, rispetto allo sfruttamento dei materiali minerari e all’utilizzo per fini estrattivi del sottosuolo.

Il contemperamento tra i vari interessi sopra esposto si è, dunque, sviluppato a livello regionale, in assenza di un quadro normativo unitario definito all’interno di una «legge cornice statale», in quanto il Parlamento repubblicano è rimasto inerte sulla normazione in materia mineraria[7], facendo sì che l’unico riferimento per i legislatori regionali rimanesse la legge mineraria del 1927.

La mancanza di un quadro legislativo…


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