- L’avviso di giacenza ti avvisa che una raccomandata dell’Agenzia delle Entrate è depositata all’ufficio postale e va ritirata.
- Non esiste un elenco ufficiale dei codici che identificano il mittente: le informazioni che circolano online provengono da prassi non verificabili.
- Il mancato ritiro non blocca la notifica: dopo dieci giorni scatta la compiuta giacenza e i termini per agire iniziano comunque a decorrere.
Hai trovato nella cassetta della posta un avviso di giacenza e il primo pensiero corre subito a una cartella o a un accertamento fiscale. È una situazione comune: capita a molti contribuenti di scoprire, con un semplice cartoncino, che l’Agenzia delle Entrate ha tentato di notificare un atto senza riuscirci. Vediamo se esiste un elenco dei codici utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per le raccomandate e come reagire se si riceve un avviso di giacenza.
Quali sono i codici delle raccomandate dell’Agenzia delle Entrate?
Su forum e blog circolano tabelle che associano numeri come 612, 648, 670 o 689 a specifici mittenti, tra cui l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Si tratta di ricostruzioni non ufficiali, basate su segnalazioni di utenti e non su un regolamento pubblico di Poste Italiane.
Il sistema di codifica interno non è disciplinato da una norma di legge e Poste Italiane non pubblica una tabella di corrispondenza codice-mittente. Le uniche informazioni verificabili restano queste due:
- gli atti giudiziari, notificati ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, viaggiano con la caratteristica busta verde, riconoscibile a colpo d’occhio anche prima di leggere qualsiasi codice;
- il codice stampato sull’avviso, da solo, non prova la natura dell’atto: solo l’apertura della busta o il tracciamento tramite il servizio DoveQuando di Poste Italiane danno un’informazione affidabile.
Per questo motivo, ti sconsigliamo di basare qualsiasi decisione (ritirare o ignorare la busta) su un codice trovato su un forum. Il rischio, se l’atto è un accertamento fiscale o una cartella, è di lasciar scorrere termini perentori senza accorgertene.
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Cosa fare quando ricevi un avviso di giacenza dall’Agenzia delle Entrate
La prima cosa da fare è ritirare il plico il prima possibile, portando con te un documento di identità e il codice fiscale. Il ritiro anticipato, rispetto alla scadenza dei dieci giorni, è l’unico modo per conoscere subito il contenuto e organizzare per tempo una difesa, un pagamento o una rateizzazione.
Se l’invio riguarda un atto giudiziario o tributario (busta verde, notifica ex legge 890/1982), il plico resta fisicamente disponibile per il ritiro fino a 180 giorni. Per le raccomandate ordinarie, invece, il periodo di giacenza fisica è di 30 giorni, decorsi i quali la busta torna al mittente.
Il mancato ritiro non impedisce la notifica. Se non ti presenti in posta, la legge presume comunque che tu sia venuto a conoscenza dell’atto, attraverso il meccanismo della compiuta giacenza.
L’articolo 8 della legge n. 890/1982 stabilisce che, in caso di assenza del destinatario, l’agente postale deposita il plico e invia una seconda raccomandata (la comunicazione di avvenuto deposito, o CAD). Decorsi dieci giorni dalla data di spedizione di questa comunicazione, la notifica si considera perfezionata, indipendentemente dal ritiro effettivo.
Lo confermano diverse pronunce della Corte di Cassazione, tra cui l’ordinanza n. 18880/2025 e le sentenze n. 28618/2024, n. 24555/2024 e n. 14279/2024, che ribadiscono la validità del meccanismo anche quando il destinatario non abbia mai aperto la busta.
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Da quando decorrono i termini per fare ricorso
Se l’atto è un avviso di accertamento, il termine di sessanta giorni per proporre ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria decorre dal perfezionamento della notifica, quindi dal decimo giorno successivo alla CAD, e non dal giorno (eventuale) del ritiro tardivo.
Facciamo un esempio concreto: l’Agenzia delle Entrate spedisce la comunicazione di deposito il 2 luglio. Anche se tu ritiri il plico solo il 20 luglio, la notifica si considera avvenuta il 12 luglio (2 luglio + dieci giorni). Il termine per il ricorso comincia a correre da quella data, non dal ritiro.
Fa eccezione il caso in cui il ritiro avvenga prima dello scadere dei dieci giorni: in questa ipotesi, come chiarito dalla giurisprudenza, la notifica si perfeziona alla data del ritiro effettivo, se anteriore.
Un discorso in parte diverso riguarda le cartelle di pagamento, notificate direttamente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 602/1973. La Cassazione, con orientamento recente, distingue questa notifica “diretta” da quella disciplinata dalla legge 890/1982, applicando in tal caso le regole ordinarie del servizio postale.
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Quali sono le conseguenze del mancato ritiro
Ignorare un avviso di giacenza dell’Agenzia delle Entrate espone a rischi concreti quali:
- la decadenza dai termini di impugnazione, con l’atto che diventa definitivo e non più contestabile nel merito;
- l’avvio della riscossione coattiva, se l’atto non ritirato riguarda una somma dovuta e il termine per pagare o rateizzare decorre comunque;
- l’impossibilità di accedere a strumenti deflattivi come l’acquiescenza con sanzioni ridotte o la rateizzazione, spesso legati a termini brevi dalla notifica.
| Tipologia di invio | Durata della giacenza | Perfezionamento della notifica |
| atto giudiziario/tributario (busta verde, L. 890/1982) | 180 giorni | 10 giorni dalla CAD (o dal ritiro, se anteriore) |
| raccomandata ordinaria | 30 giorni | secondo le regole ordinarie del servizio postale |
Codici raccomandate Agenzia delle Entrate – Domande frequenti
La notifica si considera comunque perfezionata dopo dieci giorni dalla comunicazione di deposito, anche senza ritiro fisico del plico.
No, Poste Italiane non pubblica una tabella ufficiale: le informazioni online derivano da segnalazioni non verificabili di utenti e forum.
Fisicamente fino a 180 giorni presso l’ufficio postale, ma la notifica si perfeziona già dopo 10 giorni.
Riferimenti normativi
- legge 20 novembre 1982, n. 890, in particolare l’articolo 8 sulla compiuta giacenza;
- articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sulla notifica delle cartelle di pagamento;
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 18880/2025;
- Corte di Cassazione, sentenze n. 28618/2024, n. 24555/2024, n. 14279/2024 e n. 9866/2024;
- Corte di Cassazione, sentenza n. 26088/2015.
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